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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2796/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2796/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 16 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. BONURA HARALD, oggi sostituito dall'avv. Orges Mandi Parte_1 Per l'avv. RICCI ANDREA e l'avv. FALUGI ROMINA CP_1
Per nessuno Controparte_2
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2796/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONURA HARALD, con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA DEI RONDINELLI 2 50123 FIRENZE, presso l'avv. D'AMORA TULLIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI ANDREA e CP_1 C.F._1 dell'avv. FALUGI ROMINA, elettivamente domiciliato in FIGLINE E INCISA VALDARNO, PIAZZA MARSILIO FICINO N. 81, presso il difensore avv. RICCI ANDREA
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.09.2023, ha proposto opposizione di terzo Parte_2
ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 663/2022 pubblicata l'11.10.2022, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G.N. 3276/2019, pendente tra
[...]
e , con la quale l'intestato Tribunale, in accoglimento del CP_1 Controparte_2
ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, comma 185, L.
145/2018, per le cartelle/avvisi riferibili alla n. 04120040051868565000, Parte_1
041200500285587080000, 04120060033944191000, 04120070033597852000,
04120110004375055000, 04120140009599677000, 04120150003472273000, e condannava
[...]
ad applicare detto beneficio, ammettendo il ricorrente a saldare ed estinguere Controparte_2
le predette cartelle/avvisi con il versamento di € 3.833,62, oltre l'aggio di cui all'art. 1, comma 187, lett. b), con la rateizzazione richiesta nella dichiarazione di adesione del 17/04/2019 (5 rate e rispettive percentuali).
2 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) di essere litisconsorte necessario pretermesso nell'ambito del giudizio R.G.N. 3276/2019, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 663/2022, pubblicata l'11.10.2022, sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7514/2022, con conseguente erroneità della sentenza opposta nella parte in cui ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di , proposta da , e con conseguente sua legittimazione a Pt_2 Controparte_2 proporre l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c.; b) l'erroneità della sentenza opposta, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 185 bis
L. 145/2018, introdotto dall'art. 16 quinquies, comma 1, lett. a, D.L. 34/2019, in vigore dal 30.06.2019, secondo il quale “Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”, avendo la sentenza opposta affermato che la dichiarazione di adesione era stata presentata dal contribuente il 17.04.2019 e, quindi, prima dell'entrata in vigore dell'art. 185 bis L. 145/2018, ritenuto non applicabile sulla scorta del principio di irretroattività della legge e in assenza di una disciplina transitoria, e che sussistevano, al momento della dichiarazione (17.04.2019), i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla misura agevolativa, conformemente alla disciplina vigente ratione temporis.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “annullare la sentenza Tribunale di Pt_1
Firenze, sez. lavoro, n. 663 dell'11.10.2022, resa nel giudizio iscritto al n. r.g. 3276/2019; e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. non aveva diritto al beneficio previsto dall'art. 1, cc. CP_1
184 ss., l. 145/2018 in relazione ai carichi esattoriali in oggetto. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituito in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1
infondato e, comunque, inammissibile, atteso che: a) nel giudizio R.G.N. 3276/2019 non si configurava un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tra e poiché l'unico soggetto Pt_2 CP_3
legittimato ex lege a verificare se sussistessero in capo al contribuente i presupposti normativamente previsti per ottenere il beneficio del saldo e stralcio era non essendo pertinente la pronuncia CP_3
della Suprema Corte di Cassazione, S.U., n. 7514/2022, richiamata dalla ricorrente e relativa alle Pt_1
c.d. opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo;
b) parte ricorrente ha omesso di indicare il danno ingiusto che avrebbe subito a seguito della formazione del giudicato sulla sentenza opposta, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; c) al momento della presentazione della dichiarazione di adesione, il 17.04.2019, il contribuente vantava un diritto soggettivo perfetto a
3 beneficiare del meccanismo del c.d. saldo e stralcio, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 185 L. 145/2018, non operando retroattivamente la previsione di cui all'art. 185 bis L.
145/2018, entrata in vigore il 30.06.2019 ed applicabile soltanto alle dichiarazioni di adesione depositate a decorrere da tale data.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 2.05.2024, presso il procuratore costituito nel giudizio R.G.N. 3276/2019, considerato che il ricorso in opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., è stato depositato in Cancelleria entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, con conseguente applicazione della previsione dell'art. 330, comma 1, c.p.c.; si veda, con riferimento al procedimento di appello nel rito lavoro Cass. Sez. L, Sentenza n. 9344 del
26/04/2011 (Rv. 616867 - 01), non si è costituita in giudizio e deve, Controparte_2
pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 5.06.2024 e con le note autorizzate del 31.08.2024, parte resistente ha dedotto e CP_1 documentato l'integrale annullamento dei carichi relativi alla comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata (rottamazione ter e saldo e stralcio) n. 04190201903996899150 del 18.10.2019 (a fronte della dichiarazione di adesione del 17.04.2019), comprensiva delle cartelle oggetto di causa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, eccependo il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente, ai sensi dell'art. 100 Pt_1
c.p.c.
Con le note autorizzate del 27.09.2024, parte ricorrente ha sostenuto che il thema decidendum Pt_2
del presente giudizio investa anche la questione dell'applicabilità (o meno) delle procedure di c.d. definizione agevolata, saldo e stralcio e annullamento d'ufficio ai ruoli della non essendo quindi Pt_1 dirimente il sopravvenuto annullamento di ufficio dei ruoli da parte di ai sensi dell'art. 4, CP_3
comma 4, D.L. 41/2021, ritenendo che tali procedure non siano di per sé applicabili agli enti previdenziali privati ex D.lgs. 509/1994.
A verbale dell'udienza del 4.10.2024 e con le note autorizzate del 30.04.2025, parte resistente CP_1
ha eccepito la novità e la tardività delle argomentazioni di parte ricorrente in relazione alla inapplicabilità della procedura della definizione agevolata alle casse dei professionisti, trattandosi di un terzo e nuovo motivo di impugnazione della sentenza opposta, come tale inammissibile e tardivo.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 404, comma 1, c.p.c. prevede che un terzo possa fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti;
si tratta
4 di un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, e facoltativo, in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anche mediante una autonoma azione di accertamento del suo diritto.
Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, Pt_1
c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 663/2022 del'11.10.2022, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G.N. 3276/2019, pendente tra e , CP_1 Controparte_2
con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, comma 185, L. 145/2018, per le cartelle/avvisi riferibili alla CP_4
(n. 04120040051868565000, 041200500285587080000, 04120060033944191000,
[...]
04120070033597852000, 04120110004375055000, 04120140009599677000,
04120150003472273000) e ha condannato ad applicare detto Controparte_2
beneficio, ammettendo il ricorrente a saldare ed estinguere le predette cartelle/avvisi, con il versamento di € 3.833,62, oltre l'aggio di cui all'art. 1, comma 187, lett. b), con la rateizzazione richiesta nella dichiarazione di adesione del 17/04/2019 (5 rate e rispettive percentuali), fondando l'opposizione su due motivi di impugnazione: 1) il primo relativo alla sua illegittima pretermissione nell'ambito del procedimento R.G.N. 3276/2019, in quanto litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; 2) il secondo relativo alla dedotta erronea non applicazione alla fattispecie dell'art. 185 bis L. 145/2018, in vigore dal 30.06.2019, che subordinava l'adesione al c.d. saldo e stralcio alla adozione, da parte delle casse previdenziali professionali, di apposite delibere, non avendo adottato la delibera di Pt_2
recepimento prevista dalla predetta norma.
Con riferimento alla prospettata qualità di litisconsorte necessario pretermesso della resistente Pt_1
nel giudizio a quo, si ritiene, tuttavia, condivisibile quanto affermato nella sentenza opposta in ordine alla insussistenza, nel caso in esame, di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., tra l'ente impositore e l'agente della riscossione in una fattispecie avente ad oggetto l'accertamento del diritto del contribuente ad aderire alla procedura del c.d. saldo e stralcio, in presenza dei requisiti di legge (ovvero dell'accertamento del diritto di avvalersi di una causa speciale di estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, normativamente prevista per il caso in cui il debitore versi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188 dell'art. 1 L. 145/2018), procedura di esclusiva competenza dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi 189, 192 e 193, L. 145/2018, non essendo pertinente l'invocata pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. n. 7514/2022, relativa alla diversa ipotesi delle c.d. opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo (in particolare, la
5 Suprema Corte ha affermato che, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., con conseguente rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.).
Escluso che possa trattarsi, nella fattispecie, di un litisconsorte necessario pretermesso, si osserva, ai fini della ammissibilità della opposizione di terzo, che l'opponente, oltre a non avere assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, deve dedurre l'esistenza di un pregiudizio causato dalla sentenza al suo diritto, che lo leda in modo attuale e concreto.
A tal proposito, alla prima udienza del 5.06.2024 e con le note autorizzate del 31.08.2024, parte resistente ha dedotto e documentato l'integrale annullamento dei carichi relativi alla CP_1
comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata (rottamazione ter e saldo e stralcio) n.
04190201903996899150 del 18.10.2019 (a fronte della dichiarazione di adesione del 17.04.2019), comprensiva delle 7 cartelle/avvisi per i crediti previdenziali di oggetto di causa (rispetto ai Pt_2
quali il contribuente era stato originariamente ammesso da con la comunicazione del CP_3
18.10.2019, alla c.d. rottamazione ter), ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle
Finanze del 14.07.2021, con conseguente non debenza di ulteriori pagamenti da parte del contribuente
(v. doc. n. 6 a) del fascicolo di parte resistente).
Parte resistente ha, pertanto, eccepito il (sopravvenuto) difetto di interesse ad agire della Pt_1 ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha, invece, sostenuto, nelle note autorizzate del 27.09.2024, che il thema decidendum del presente giudizio di opposizione investa, in ogni caso, la questione dell'applicabilità (o meno) delle procedure di c.d. definizione agevolata, saldo e stralcio e annullamento d'ufficio ai ruoli della cassa, sostenendo che tali procedure non siano di per sé applicabili agli enti previdenziali privati ex D.lgs.
509/1994.
Le argomentazioni di parte ricorrente, di cui alle note del 27.09.2024, non possono, tuttavia, essere condivise.
Come sopra indicato, infatti, l'opposizione ordinaria di terzo, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. è un mezzo di impugnazione straordinario e facoltativo della sentenza passata in giudicato;
nel caso di
6 specie, l'impugnazione da parte del terzo è fondata su due motivi di opposizione, ovvero Pt_2
l'illegittima pretermissione del litisconsorte necessario e l'erronea mancata applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 185 bis L. 145/2018, in vigore dal 30.06.2019, avendo l'opponente chiesto, nelle conclusioni del ricorso, di annullare la sentenza opposta, per i motivi suindicati, e di accertare e dichiarare che il contribuente non aveva diritto al beneficio previsto dall'art. 1, commi 184 e ss., L. 145/2018 in relazione ai carichi esattoriali oggetto di causa.
Come eccepito da parte resistente non costituisce, pertanto, oggetto del presente giudizio di CP_1 impugnazione straordinaria della sentenza opposta l'asserita non applicabilità ai crediti previdenziali delle casse di previdenza private delle procedure di definizione agevolata e dell'annullamento d'ufficio dei carichi affidati all'agente della riscossione, non essendo, in ogni caso, ammissibili, in quanto nuovi, ulteriori motivi di impugnazione della sentenza opposta.
Peraltro, si osserva la diversità degli istituti della rottamazione ter di cui al D.L. 119/2018 e del c.d. saldo e stralcio di cui alla L. 145/2018, avendo il giudizio conclusosi con l'emissione della sentenza n.
663/2022 avuto ad oggetto la sola procedura del c.d. saldo e stralcio di cui alla L. 145/2018 (a tal proposito, si evidenzia che aveva comunicato al contribuente di non essere stato ammesso al CP_3
beneficio del saldo e stralcio con riferimento alle 7 cartelle/avvisi riferibili ai crediti oggetto di Pt_2 causa, essendo stato, invece, ammesso, per quei carichi, alla definizione agevolata di cui all'art. 3 D.L.
119/2018, convertito in L. 136/2018, c.d. rottamazione ter).
È, quindi, fondata l'eccezione di (sopravvenuto) difetto di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100
c.p.c., sollevata da parte resistente a fronte dell'integrale annullamento dei carichi relativi alla CP_1
comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata (rottamazione ter e saldo e stralcio – quest'ultimo riferito a crediti ulteriori – non oggetto di causa - vantati nei confronti del contribuente da enti diversi da ) n. 04190201903996899150 del 18.10.2019 (sulla scorta della dichiarazione di Pt_2
adesione del 17.04.2019), comprensiva delle 7 cartelle/avvisi per i crediti previdenziali di Pt_2
oggetto di causa (rispetto ai quali il contribuente era stato originariamente ammesso alla c.d. rottamazione ter), ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Finanze del
14.07.2021, con conseguente non debenza di ulteriori pagamenti da parte del contribuente, poiché alcun pregiudizio concreto e attuale è derivato alla ricorrente dalla sentenza opposta, stante Pt_1
l'integrale annullamento dei carichi ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, con riferimento ai crediti contributivi di portati dalle 7 Pt_2
cartelle/avvisi oggetto di causa, sulla scorta dell'ammissione del contribuente alla rottamazione ter
(profilo che non era stato oggetto del procedimento R.G.N. 3276/2019) e non già sulla scorta della
7 pronuncia di accertamento e di condanna di cui alla sentenza opposta, con conseguente inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, considerato che l'eventuale annullamento della sentenza opposta non sarebbe di alcuna utilità in concreto per la ricorrente, e con Pt_1
assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Considerata la particolare complessità della fattispecie e l'esito del giudizio (conclusosi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso), le spese processuali sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2796/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 16 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. BONURA HARALD, oggi sostituito dall'avv. Orges Mandi Parte_1 Per l'avv. RICCI ANDREA e l'avv. FALUGI ROMINA CP_1
Per nessuno Controparte_2
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2796/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONURA HARALD, con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA DEI RONDINELLI 2 50123 FIRENZE, presso l'avv. D'AMORA TULLIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI ANDREA e CP_1 C.F._1 dell'avv. FALUGI ROMINA, elettivamente domiciliato in FIGLINE E INCISA VALDARNO, PIAZZA MARSILIO FICINO N. 81, presso il difensore avv. RICCI ANDREA
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.09.2023, ha proposto opposizione di terzo Parte_2
ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 663/2022 pubblicata l'11.10.2022, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G.N. 3276/2019, pendente tra
[...]
e , con la quale l'intestato Tribunale, in accoglimento del CP_1 Controparte_2
ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, comma 185, L.
145/2018, per le cartelle/avvisi riferibili alla n. 04120040051868565000, Parte_1
041200500285587080000, 04120060033944191000, 04120070033597852000,
04120110004375055000, 04120140009599677000, 04120150003472273000, e condannava
[...]
ad applicare detto beneficio, ammettendo il ricorrente a saldare ed estinguere Controparte_2
le predette cartelle/avvisi con il versamento di € 3.833,62, oltre l'aggio di cui all'art. 1, comma 187, lett. b), con la rateizzazione richiesta nella dichiarazione di adesione del 17/04/2019 (5 rate e rispettive percentuali).
2 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) di essere litisconsorte necessario pretermesso nell'ambito del giudizio R.G.N. 3276/2019, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 663/2022, pubblicata l'11.10.2022, sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7514/2022, con conseguente erroneità della sentenza opposta nella parte in cui ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di , proposta da , e con conseguente sua legittimazione a Pt_2 Controparte_2 proporre l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c.; b) l'erroneità della sentenza opposta, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 185 bis
L. 145/2018, introdotto dall'art. 16 quinquies, comma 1, lett. a, D.L. 34/2019, in vigore dal 30.06.2019, secondo il quale “Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”, avendo la sentenza opposta affermato che la dichiarazione di adesione era stata presentata dal contribuente il 17.04.2019 e, quindi, prima dell'entrata in vigore dell'art. 185 bis L. 145/2018, ritenuto non applicabile sulla scorta del principio di irretroattività della legge e in assenza di una disciplina transitoria, e che sussistevano, al momento della dichiarazione (17.04.2019), i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla misura agevolativa, conformemente alla disciplina vigente ratione temporis.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “annullare la sentenza Tribunale di Pt_1
Firenze, sez. lavoro, n. 663 dell'11.10.2022, resa nel giudizio iscritto al n. r.g. 3276/2019; e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. non aveva diritto al beneficio previsto dall'art. 1, cc. CP_1
184 ss., l. 145/2018 in relazione ai carichi esattoriali in oggetto. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituito in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1
infondato e, comunque, inammissibile, atteso che: a) nel giudizio R.G.N. 3276/2019 non si configurava un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tra e poiché l'unico soggetto Pt_2 CP_3
legittimato ex lege a verificare se sussistessero in capo al contribuente i presupposti normativamente previsti per ottenere il beneficio del saldo e stralcio era non essendo pertinente la pronuncia CP_3
della Suprema Corte di Cassazione, S.U., n. 7514/2022, richiamata dalla ricorrente e relativa alle Pt_1
c.d. opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo;
b) parte ricorrente ha omesso di indicare il danno ingiusto che avrebbe subito a seguito della formazione del giudicato sulla sentenza opposta, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; c) al momento della presentazione della dichiarazione di adesione, il 17.04.2019, il contribuente vantava un diritto soggettivo perfetto a
3 beneficiare del meccanismo del c.d. saldo e stralcio, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 185 L. 145/2018, non operando retroattivamente la previsione di cui all'art. 185 bis L.
145/2018, entrata in vigore il 30.06.2019 ed applicabile soltanto alle dichiarazioni di adesione depositate a decorrere da tale data.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 2.05.2024, presso il procuratore costituito nel giudizio R.G.N. 3276/2019, considerato che il ricorso in opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., è stato depositato in Cancelleria entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, con conseguente applicazione della previsione dell'art. 330, comma 1, c.p.c.; si veda, con riferimento al procedimento di appello nel rito lavoro Cass. Sez. L, Sentenza n. 9344 del
26/04/2011 (Rv. 616867 - 01), non si è costituita in giudizio e deve, Controparte_2
pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 5.06.2024 e con le note autorizzate del 31.08.2024, parte resistente ha dedotto e CP_1 documentato l'integrale annullamento dei carichi relativi alla comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata (rottamazione ter e saldo e stralcio) n. 04190201903996899150 del 18.10.2019 (a fronte della dichiarazione di adesione del 17.04.2019), comprensiva delle cartelle oggetto di causa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, eccependo il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente, ai sensi dell'art. 100 Pt_1
c.p.c.
Con le note autorizzate del 27.09.2024, parte ricorrente ha sostenuto che il thema decidendum Pt_2
del presente giudizio investa anche la questione dell'applicabilità (o meno) delle procedure di c.d. definizione agevolata, saldo e stralcio e annullamento d'ufficio ai ruoli della non essendo quindi Pt_1 dirimente il sopravvenuto annullamento di ufficio dei ruoli da parte di ai sensi dell'art. 4, CP_3
comma 4, D.L. 41/2021, ritenendo che tali procedure non siano di per sé applicabili agli enti previdenziali privati ex D.lgs. 509/1994.
A verbale dell'udienza del 4.10.2024 e con le note autorizzate del 30.04.2025, parte resistente CP_1
ha eccepito la novità e la tardività delle argomentazioni di parte ricorrente in relazione alla inapplicabilità della procedura della definizione agevolata alle casse dei professionisti, trattandosi di un terzo e nuovo motivo di impugnazione della sentenza opposta, come tale inammissibile e tardivo.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 404, comma 1, c.p.c. prevede che un terzo possa fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti;
si tratta
4 di un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, e facoltativo, in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anche mediante una autonoma azione di accertamento del suo diritto.
Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, Pt_1
c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 663/2022 del'11.10.2022, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G.N. 3276/2019, pendente tra e , CP_1 Controparte_2
con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, comma 185, L. 145/2018, per le cartelle/avvisi riferibili alla CP_4
(n. 04120040051868565000, 041200500285587080000, 04120060033944191000,
[...]
04120070033597852000, 04120110004375055000, 04120140009599677000,
04120150003472273000) e ha condannato ad applicare detto Controparte_2
beneficio, ammettendo il ricorrente a saldare ed estinguere le predette cartelle/avvisi, con il versamento di € 3.833,62, oltre l'aggio di cui all'art. 1, comma 187, lett. b), con la rateizzazione richiesta nella dichiarazione di adesione del 17/04/2019 (5 rate e rispettive percentuali), fondando l'opposizione su due motivi di impugnazione: 1) il primo relativo alla sua illegittima pretermissione nell'ambito del procedimento R.G.N. 3276/2019, in quanto litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; 2) il secondo relativo alla dedotta erronea non applicazione alla fattispecie dell'art. 185 bis L. 145/2018, in vigore dal 30.06.2019, che subordinava l'adesione al c.d. saldo e stralcio alla adozione, da parte delle casse previdenziali professionali, di apposite delibere, non avendo adottato la delibera di Pt_2
recepimento prevista dalla predetta norma.
Con riferimento alla prospettata qualità di litisconsorte necessario pretermesso della resistente Pt_1
nel giudizio a quo, si ritiene, tuttavia, condivisibile quanto affermato nella sentenza opposta in ordine alla insussistenza, nel caso in esame, di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., tra l'ente impositore e l'agente della riscossione in una fattispecie avente ad oggetto l'accertamento del diritto del contribuente ad aderire alla procedura del c.d. saldo e stralcio, in presenza dei requisiti di legge (ovvero dell'accertamento del diritto di avvalersi di una causa speciale di estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, normativamente prevista per il caso in cui il debitore versi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188 dell'art. 1 L. 145/2018), procedura di esclusiva competenza dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi 189, 192 e 193, L. 145/2018, non essendo pertinente l'invocata pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. n. 7514/2022, relativa alla diversa ipotesi delle c.d. opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo (in particolare, la
5 Suprema Corte ha affermato che, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., con conseguente rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.).
Escluso che possa trattarsi, nella fattispecie, di un litisconsorte necessario pretermesso, si osserva, ai fini della ammissibilità della opposizione di terzo, che l'opponente, oltre a non avere assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, deve dedurre l'esistenza di un pregiudizio causato dalla sentenza al suo diritto, che lo leda in modo attuale e concreto.
A tal proposito, alla prima udienza del 5.06.2024 e con le note autorizzate del 31.08.2024, parte resistente ha dedotto e documentato l'integrale annullamento dei carichi relativi alla CP_1
comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata (rottamazione ter e saldo e stralcio) n.
04190201903996899150 del 18.10.2019 (a fronte della dichiarazione di adesione del 17.04.2019), comprensiva delle 7 cartelle/avvisi per i crediti previdenziali di oggetto di causa (rispetto ai Pt_2
quali il contribuente era stato originariamente ammesso da con la comunicazione del CP_3
18.10.2019, alla c.d. rottamazione ter), ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle
Finanze del 14.07.2021, con conseguente non debenza di ulteriori pagamenti da parte del contribuente
(v. doc. n. 6 a) del fascicolo di parte resistente).
Parte resistente ha, pertanto, eccepito il (sopravvenuto) difetto di interesse ad agire della Pt_1 ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha, invece, sostenuto, nelle note autorizzate del 27.09.2024, che il thema decidendum del presente giudizio di opposizione investa, in ogni caso, la questione dell'applicabilità (o meno) delle procedure di c.d. definizione agevolata, saldo e stralcio e annullamento d'ufficio ai ruoli della cassa, sostenendo che tali procedure non siano di per sé applicabili agli enti previdenziali privati ex D.lgs.
509/1994.
Le argomentazioni di parte ricorrente, di cui alle note del 27.09.2024, non possono, tuttavia, essere condivise.
Come sopra indicato, infatti, l'opposizione ordinaria di terzo, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. è un mezzo di impugnazione straordinario e facoltativo della sentenza passata in giudicato;
nel caso di
6 specie, l'impugnazione da parte del terzo è fondata su due motivi di opposizione, ovvero Pt_2
l'illegittima pretermissione del litisconsorte necessario e l'erronea mancata applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 185 bis L. 145/2018, in vigore dal 30.06.2019, avendo l'opponente chiesto, nelle conclusioni del ricorso, di annullare la sentenza opposta, per i motivi suindicati, e di accertare e dichiarare che il contribuente non aveva diritto al beneficio previsto dall'art. 1, commi 184 e ss., L. 145/2018 in relazione ai carichi esattoriali oggetto di causa.
Come eccepito da parte resistente non costituisce, pertanto, oggetto del presente giudizio di CP_1 impugnazione straordinaria della sentenza opposta l'asserita non applicabilità ai crediti previdenziali delle casse di previdenza private delle procedure di definizione agevolata e dell'annullamento d'ufficio dei carichi affidati all'agente della riscossione, non essendo, in ogni caso, ammissibili, in quanto nuovi, ulteriori motivi di impugnazione della sentenza opposta.
Peraltro, si osserva la diversità degli istituti della rottamazione ter di cui al D.L. 119/2018 e del c.d. saldo e stralcio di cui alla L. 145/2018, avendo il giudizio conclusosi con l'emissione della sentenza n.
663/2022 avuto ad oggetto la sola procedura del c.d. saldo e stralcio di cui alla L. 145/2018 (a tal proposito, si evidenzia che aveva comunicato al contribuente di non essere stato ammesso al CP_3
beneficio del saldo e stralcio con riferimento alle 7 cartelle/avvisi riferibili ai crediti oggetto di Pt_2 causa, essendo stato, invece, ammesso, per quei carichi, alla definizione agevolata di cui all'art. 3 D.L.
119/2018, convertito in L. 136/2018, c.d. rottamazione ter).
È, quindi, fondata l'eccezione di (sopravvenuto) difetto di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100
c.p.c., sollevata da parte resistente a fronte dell'integrale annullamento dei carichi relativi alla CP_1
comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata (rottamazione ter e saldo e stralcio – quest'ultimo riferito a crediti ulteriori – non oggetto di causa - vantati nei confronti del contribuente da enti diversi da ) n. 04190201903996899150 del 18.10.2019 (sulla scorta della dichiarazione di Pt_2
adesione del 17.04.2019), comprensiva delle 7 cartelle/avvisi per i crediti previdenziali di Pt_2
oggetto di causa (rispetto ai quali il contribuente era stato originariamente ammesso alla c.d. rottamazione ter), ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Finanze del
14.07.2021, con conseguente non debenza di ulteriori pagamenti da parte del contribuente, poiché alcun pregiudizio concreto e attuale è derivato alla ricorrente dalla sentenza opposta, stante Pt_1
l'integrale annullamento dei carichi ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), conv. con modificazioni in L. 69/2021, con riferimento ai crediti contributivi di portati dalle 7 Pt_2
cartelle/avvisi oggetto di causa, sulla scorta dell'ammissione del contribuente alla rottamazione ter
(profilo che non era stato oggetto del procedimento R.G.N. 3276/2019) e non già sulla scorta della
7 pronuncia di accertamento e di condanna di cui alla sentenza opposta, con conseguente inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, considerato che l'eventuale annullamento della sentenza opposta non sarebbe di alcuna utilità in concreto per la ricorrente, e con Pt_1
assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Considerata la particolare complessità della fattispecie e l'esito del giudizio (conclusosi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso), le spese processuali sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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