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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1877/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione civile
Il Tribunale di LA, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.BLOISE GAETANO MARIA FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. BRUNETTI RAFFAELA.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 23.10.2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 18/4/1993, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nate tre figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza dell'11.2.2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate in ricorso all'udienza dell'11.2.2025 che, in questa sede devono intendersi trascritte.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
L'IO (CS) il 01/10/1960 e nato a [...] il Controparte_1
27/12/1958 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LA , 20 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione civile
Il Tribunale di LA, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.BLOISE GAETANO MARIA FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. BRUNETTI RAFFAELA.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 23.10.2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 18/4/1993, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nate tre figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza dell'11.2.2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate in ricorso all'udienza dell'11.2.2025 che, in questa sede devono intendersi trascritte.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
L'IO (CS) il 01/10/1960 e nato a [...] il Controparte_1
27/12/1958 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LA , 20 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento