Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello. Ne consegue che il giudice d'appello che abbia confermato la sentenza impugnata e quindi rigettato la domanda, in parte sostituendo la motivazione del primo giudice ed in parte proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella ritenuta dall'appellante, ma conforme a diritto, non viola i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 cod. proc. civ..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15185 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOSPORT NAUTICA DI IN M. & LI G. e C., in liquidazione, con sede in Foggia in persona del liquidatore AR NC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso la studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROVER ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio legale GI & GRILLI, difesa dagli avvocati FRANCESCO GI, MARCO A GRILLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 1204/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 12 febbraio 1999 e depositata il 20 aprile 1999 (R.G. 2497/94);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Carlo Maria BARONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29 novembre 1984 la s.n.c. Autosport Nautica di NC AR e c. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, la Austin Rover Italia s.p.a., chiedendo che fosse risolto per inadempimento di quest'ultima il contratto di concessione di vendita a tempo indeterminato, concluso nel corso del 1980, per la zona di Foggia, delle autovetture fabbricate dalla casa costruttrice inglese British Leyland.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che nell'attuazione del rapporto la condotta della concedente era stata caratterizzata da vistose carenze sul piano organizzativo e tecnico;
che i difetti di costruzione delle auto avevano provocato contrasti con la concedente;
che il magazzino di Bologna della casa costruttrice, si era spesso dimostrato sprovvisto dei pezzi di ricambio;
che la cattiva organizzazione di manifestazioni pubbliche per pubblicizzare il prodotto aveva nociuto alla sua immagine di imprenditore del settore, mentre alcune campagne pubblicitarie, basate su forti sconti del prezzo di vendita, avevano eliminato ogni margine di utile alla concessionaria.
L'attrice chiedeva, quindi, che fosse dichiarato risolto il contratto per colpa della convenuta;
che la stessa fosse condannata a corrispondere la somma della quale era debitrice (L. 50 milioni), a rilevare il parco auto, il magazzino ricambi e le attrezzature specifiche, previo rimborso dei prezzi corrisposti, al risarcimento dei danni per mancato utile e perdita dell'avviamento commerciale, indicasi in L. 600 milioni, oltre svalutazione ed interessi. La convenuta si costituiva e chiedeva la risoluzione dei contratto per inadempimento della concessionaria.
Il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 1993, rigettava le domande attoree di risoluzione del contratto per inadempimento della concedente e di condanna della Rover Italia al risarcimento dei danni, disponendo che il giudizio proseguisse in relazione alle altre domande.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'attrice. La corte di appello di Rema, con sentenza depositata il 20 aprile 1999, rigettava l'appello e compensava le spese. Riteneva la corte di merito che alla luce dell'articolata normativa pattizia, intervenuta tra le parti, doveva essere valutata l'incidenza che, in relazione al contenuto complessivo dell'accordo, aveva assunto la specifica condotta della convenuta;
che il fatto che la convenuta aveva rinnovato il contratto nel 1981 e poi nel 1983 denotava un elemento concreto di interesse della concessionaria a protrarre il contratto;
che l'assunto del tribunale, seconde cui la concessionaria non si era avvalsa del diritto di recesso, andava letto non come l'affermazione di un'astratta preclusione alla domanda di risoluzione, ma proprio quale manifestazione dell'interesse concreto dell'attrice alla prosecuzione del contratto;
che dalla corrispondenza tra le parti non emergevano contestazioni del tipo di quelle poste a fondamento della risoluzione, ad eccezione di quanto contenuto nella lettera del 7 luglio 1983, cui tuttavia seguiva la lettera dell'11 luglio 1983, con la quale l'attrice dichiarava di aver chiarito l'equivoco e di voler rinnovare il contratto, poiché i rapporti nel periodo precedente erano stati del tutto soddisfacenti;
che nessun peggioramento della situazione si era verificato successivamente, come emergeva dalla consulenza del c.t.u. Gentilucci. Secondo la corte di merito le predette osservazioni escludevano anche l'inadempimento sotto gli altri profili dedotti dall'appellante, mentre, per quanto riguardava il ritardo nei pagamenti, a parte il rilievo che allo stato non se ne conosceva ancora l'entità, in ogni caso, essi non potevano considerarsi rilevanti, essendo relativi a lire 150 milioni, che costituivano cifra contenuta, in relazione al volume di affari. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione l'attrice, che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1362, 1363, 1364, 1365 c.c., degli artt. 1366, 1367, 1368, 1369 c.c., degli artt. 1370, 1371, 1373, 1375, 1453 c.c., degli artt. 1455, 2909, 2697 c.c., degli artt. 61, 62, 99, 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 191, 324, 342, 345 e
346 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Con l'articolato motivo ritiene la ricorrente che è errata la lettura del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, avendo, la corte di merito stravolto la lettera e la " delle singole clausole, erratamente interpretate, poiché la Rover era venuta meno al dovere di correttezza e buona fede. Inoltre la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, pur dovendo la cognizione del giudice di appello essere circoscritta ai motivi di impugnazione, costituendo il giudizio di appello non un "iudicium novum", ma una "revisio prioris istantiae" e pur avendo la corte di merito riconosciuto, in conformità dell'impugnazione, che il mancato esercizio del diritto di recesso non poteva costituire una preclusione alla proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento, aveva poi ritenuto che il tribunale avesse solo inteso che in concreto detto mancato esercizio fosse un elemento significativo dell'interesse della parte alla prosecuzione del contratto, con questa lettura attribuendosi un'attività rimodellatrice della controversia, che non era assegnata al giudice di appello, il quale aveva operato, quindi, un'illegittima ricostruzione del "thema decidendum" fissato dalla sentenza di primo grado.
Lamenta poi la ricorrente che, per questa via, si continuava ad assegnare, se non in astratto, almeno in concreto un'efficacia preclusiva nei confronti della proposizione dell'azione di risoluzione al mancato esercizio del diritto di recesso. Lamenta inoltre la ricorrente che la sentenza impugnata ha completamente omesso di valutare le gravi inadempienze contrattuali della concedente, quali emergevano dalla consulenza del c.t.u. Gentilucci;
mentre si era enfatizzato il contenuto della missiva dell'11 luglio 1983, nella quale invece, non vi era alcun riconoscimento di correttezza del comportamento della concedente. Peraltro, secondo la ricorrente, la sola telleranza per alcune inadempienze non comportava l'esclusione della responsabilità per inadempimento della Rover.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è solo in parte fondato.
Quanto all'assunta errata interpretazione delle clausole contrattuali, osserva preliminarmente questa Corte che la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione dell'art. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto unta realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12 marzo 1994, n. 2415;
Cass. 2 febbraio 1996, n. 914; Cass. 25 febbraio 1998, n. 3142). Nella fattispecie la censura mossa non indica quali canoni ermeneutici siano stati violati, riportando soltanto nel titolo del motivo l'indicazione generica di tutte le norme attinenti all'interpretazione del contratto.
2.2. Inoltre la censura non riporta il contenuto delle clausole contrattuali che si assumono erratamente interpretate, cosi venendo meno al principio di autosufficienza del ricorso.
Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotto il vizio motivazionale della sentenza impugnata per l'asserita mancata o errata valutazione di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire (con indagini integrative (Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161). La censura è quindi inammissibile.
3.1. Quanto alla censura attinente alla violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., ritiene questa Corte che la stessa sia infondata. In linea di principio è esatto che il giudizio di appello, a differenza di quello di cassazione, non è a critica vincolata, ma che tuttavia il "thema decidendum" del giudizio di secondo grado è delineato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta dall'art. 342 c.p.c., comma 1, e dall'art. 434 c.p.c., comma 1. Infatti, per delimitare l'oggetto dell'appello, ai fini del riesame della sentenza impugnata e, quindi, per individuare l'ambito della domanda, occorre far riferimento alle specifiche (censure avanzate dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di riesame. In particolare, la specificità dei motivi di appello, di cui all'art. 342 c.p.c., deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza, esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione; con la conseguenza che è inammissibile l'appello con cui la parte, nel riproporre un'eccezione disattesa dal giudice di primo grado, non prenda in esame la motivazione del rigetto e non ne fornisca adeguata critica (Cass. 21 aprile 1994, n. 3809; Cass. S.U. 6 giugno 1981, n. 4991 che ha sottolineato il rapporto proporzionale che deve esistere tra l'articolazione dei motivi e la minore o maggiore specificità, nel caso concreto, della motivazione della sentenza impugnata). Ed infatti la cognizione del giudice nel giudizio di appello - che non è "iudicium novum" con effetto devolutivo generale, ma solo una "revisio prioris istantiae" - resta circoscritta alle questioni dedotte - dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi.
La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono;
di modo che alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 30 maggio 1995, n. 6066;
Cass. 24 marzo 2000, n. 3539; Cass. 24 settembre 1999, n. 10493;
Cass. 26 giugno 1998, n. 6335; Cass. 27 luglio 2000, n. 9867). Da ciò consegue che i poteri del giudice d'appello sono limitati dal principio del "tantum devolutum quantum appellatum" e quindi essi non possono estendersi al riesame di punti che non siano, almeno implicitamente, compresi nel "thema decidendum", in quanto necessariamente connessi con i punti specificamente impugnati e da questi dipendenti: situazione questa che s i verifica solo quando con l'impugnazione venga portato all'esame del giudice di appello un punto fondamentale della causa dalla cui soluzione discende la decisione della domanda principale e di quella dipendente, non anche quando la domanda principale e quella dipendente richiedono la soluzione di questioni giuridiche diverse, per cui la decisione dell'una o dell'altra non discende dalla soluzione di un unico problema fondamentale della causa (Cass. 3 gennaio 1986, n. 24).
3.2. Tanto premesso in linea generale, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come l'interpretazione del contenuto dell'atto di appello, che rientra nei compiti del giudice del gravame ed è sottratto al controllo della Cassazione ove la sentenza di merito risulti correttamente motivata, deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza però che l'interpretazione stessa debba ritenersi soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. 26 maggio 1995, n. 5829; Cass. 29 novembre 1993, n. 11811; Cass. 25 ottobre 1988, n. 5777).
3.3. Nella fattispecie il giudice di appello non ha violato i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. Infatti ha ritenuto che era esatta la doglianza mossa con il motivo di appello, secondo cui il mancato esercizio della facoltà di recesso non precludeva in astratto la facoltà di proporle la domanda di risoluzione per inadempimento, ma ha solo ritenuto che la sentenza di primo grado non ha inteso sostenere detta preclusione, ma che dal fatto di detto mancato esercizio nel caso concreto poteva dedursi l'interesse della concessionaria a protrarre nel tempo l'efficacia del contratto pur in quella particolare situazione. Ne consegue che anzitutto il giudice di appello, come era nei suoi poteri, ha effettuato solo un'interpretazione della motivazione della sentenza di primo grado, sul punto impugnato.
Inoltre non ha effettuato una motivazione che è in contrasto con il principio di diritto, secondo cui il mancato esercizio del diritto di recesso non è preclusivo della proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento, ma in solo tratto nel caso concreto dal fatto noto del mancato esercizio del recesso, un elemento indiziario che, unitamente ad altri elementi noti, l'ha portato a ritenere esistente un fatto ignoto, e cioè l'interesse dell'attrice alla prosecuzione del contratto.
In altri termini la sentenza impugnata non ha fatto in questo passaggio motivazionale, alcuna applicazione nella fattispecie degli istituti del diritto di recesso e della risoluzione per inadempienza e della loro eventuale reciproca interferenza o combinazione, ma solo delle norme che regolano la prova presuntiva: il fatto del mancato esercizio del diritto di recesso opera nel discorso motivazionale della sentenza impugnata non quale fatto giuridico, ma solo quale fatto storico noto.
4.1. In ogni caso, anche ritenendo che la sentenza del primo giudice effettivamente avesse rigettato la domanda per la ritenuta preclusione in astratto della domanda di risoluzione a seguito del mancato esercizio del diritto di recesso, ciò non comportava di per sè l'accoglimento dell'appello e cioè l'accoglimento della domanda, in riforma dell'appellata sentenza ed in riferimento all'elemento volitivo dell'appello.
L'attore appellante, infatti, non voleva solo che fosse accertato l'errore giuridico in cui era incorso il primo giudice, ma voleva che fosse riformata la sentenza impugnata ed accolta la sua domanda.
4.2. Sennonché il giudice di appello, emendato l'errore giuridico in cui sia incorso il giudice di primo grado, deve poi valutare se la domanda vada accolta o rigettata. Infatti il giudice di appello, nel confermare la sentenza di prime grado, può, senza violare il principio del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello (Cass. 22 gennaio 2002 n. 696; Cass. n. 4945 del 1987). Pertanto la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice di appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata e in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (Cass. 10 settembre 1999, n. 9661; Cass. 8 luglio 1995, n. 7525; Cass. n. 3030 del 1995; Cass. n. 5794 del 1990). Ne consegue che nella fattispecie il giudice di appello che ha ritenuto di confermare la sentenza impugnata e quindi di rigettare la domanda, in parte sostituendo la motivazione del primo giudice ed in parte proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella ritenuta dall'appellante, ma conforme a diritto, non ha violato i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. 5) Ritiene, invece, questa Corte che siano fondate le censure relative all'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio del c.t.u. Gentilucci, all'errata interpretazione della lettera dell'11 luglio 1983, e più in generale al vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Va, preliminarmente osservato che la concessione di vendita, quale è quella di specie, non può essere inquadrata in uno schema contrattuale tipico, trattandosi di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione. È connaturato con le caratteristiche proprie della "concessione di vendita" l'obbligo per il concedente di non pregiudicare con la propria condotta nell'esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. Tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione che, pregiudicando l'immagine del marchio, si risolva in fattore negativo per la produttività dell'impresa e, conseguentemente, per la sua redditività (Cass. 22 febbraio 1999, n. 1469). L'accertamento di tali vizi di produzione e tutti gli altri inadempimenti lamenti dall'attrice, attuale ricorrente, costituisce, quindi punto decisivo della controversia.
6.1. Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto di escludere ogni inadempimento da parte della convenuta, fondando la sua decisione sulla lettera dell'11 luglio 1983, con cui l'attrice dichiarava alla convenuta di aver chiarito gli equivoci con la concedente, manifestava la volontà di protrarre l'efficacia dei rapporto contrattuale ed affermava che nel periodo pregresso i rapporti erano stati del tutto soddisfacenti. Quindi sulla base di questa lettera la corte ha escluso ogni inadempimento fino alla data dell'11 luglio 1983, senza prendere in esame i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, di tutt'altro tenore. Sennonché osserva questa Corte che, avendo il giudice di merito disposto consulenza tecnica d'ufficio, non poteva discostarsi dalle conclusioni cui il C.T.U. era giunto sul punto decisivo della (controversia esistenza degli inadempimenti da parte della convenuta), senza motivare il suo dissenso, valutando tutti gli elementi concreti sottoposti all'esame del consulente tecnico d'ufficio (Cass. 6 aprile 1998, n. 3551). Nè può assegnarsi alla lettera in questione dell'11 luglio 1983 alcun valore confessorio, o anche più, semplicemente ammissorio, per avere la stessa ritenuto soddisfacente il rapporto fino a quella data, come in buona sostanza finisce per fare implicitamente la sentenza impugnata, assegnando a tale lettera un valore preponderante rispetto ad ogni altro elemento probatorio, tanto da non prendere in considerazione altro che detta lettera.
Così operando la sentenza impugnata ha effettivamente violato, come lamentato dalla ricorrente, gli artt. 115 e 116 c.p.c., assegnando di fatto a tale lettera un valore di prova legale e quindi prevalente su tutte le altre, che conseguentemente non venivano valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice.
6.2. Sennonché, perché detta lettera potesse avere nell'iter argomentativo detto valore sostanziale, era necessario che essa avesse ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi (cfr. Cass. 17 luglio 1990, n. 7302; Cass. 16 marzo 1995, n. 3075). Nella specie la lettera in questione assume solo che i rapporti erano stati del tutto soddisfacenti, con la conseguenza che, trattandosi di un giudizio e non dell'ammissione di fatti storici, il giudice del merito non era esentato, per la sola presenza di tale lettera, dal valutare gli altri elementi probatori offerti dalle parti ovvero le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in merito all'esistenza dei dedotti inadempimenti.
6.3. Peraltro è contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza che, avendo escluso l'esistenza di inadempimenti sulla base della predetta lettera dell'attrice, esclude gli inadempimenti successivi all'11 luglio 1983, solo perché il c.t.u. (ed è questo l'unico richiamo alla consulenza) aveva ritenuto che nell'ultimo anno non vi era stato un peggioramento della situazione pregressa. Infatti detta argomentazione di esclusione degli inadempimenti nell'ultimo periodo, fondata sul mancato peggioramento rispetto alla situazione pregressa ed ancorata sulla conclusione del c.t.u. del mancato peggioramento, ha un senso solo se anche per il periodo precedente il c.t.u. avesse concluso per l'assenza di inadempimenti contrattuali.
Ove invece, il c.t.u., come assume la ricorrente, avesse ritenuto che anche il periodo esaminato 1980-1983 era stato interessato da inadempimenti contrattuali, il mancato peggioramento della situazione nell'ultimo anno, avrebbe avuto un significato ed una portata del tutto diversi: e cioè solo il proseguimento di tali inadempimenti. Il vizio motivazionale in cui incorre la sentenza impugnata è nel sostituire al "tertium comparationis" adottato dal c.t.u. per escludere il peggioramento nell'ultimo anno, e cioè gli accertamenti e le valutazioni tecniche per gli anni precedenti di detto c.t.u., il giudizio o le opinioni espresse nella lettera dall'attrice. Ciò sarebbe stato possibile solo se gli elementi di comparazione (il giudizio dell'attrice, espresso nella lettera, e gli accertamenti del c.t.u. per gli anni precedenti all'ultimo) fossero stati identici. Se detta identità invece mancava, la conclusione di "mancato peggioramento" espressa dal c.t.u. per l'ultimo anno assume un ben diverso ed antitetico significato.
Va, quindi, accolta la censura attinente al vizio motivazionale, effettuata con il primo motivo di ricorso.
7) L'accoglimento, nei termini sopra detti del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 8) Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 2697 c.c.; degli artt. 61, 62, 99, 112 e 115 c.p.c., degli artt. 116, 191, 342 e 345 c.p.c.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa e quanto nono insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta la ricorrente che, pur avendo essa mosso censura con l'atto di appello avverso quella parte della sentenza di primo grado che disponeva l'ulteriore istruttoria sulla domanda attinente al pagamento del saldo contabile nelle sue varie componenti e con i vari accessori, la sentenza di appello non si era sul punto pronunciata. Ritiene la ricorrente che detta ulteriore istruttoria non poteva essere disposta sulla base di pretese divergenze tra la consulenza del c.t.u. Saperi e le consulenze di parte della Rover. 9) Ritiene questa Corte che il motivo non possa accogliersi. Infatti i provvedimenti che il collegio adotti per l'ulteriore istruttoria della causa a norma dell'art. 279 c.p.c., n. 4 sono revocabili, non hanno contenuto decisorio e pertanto non possono formare oggetto di gravame in una alla sentenza non definitiva, ancorché la loro motivazione si rinvenga nella sentenza medesima, restando del tutto impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio (Cass. 16 febbraio 2000, n. 1721; Cass. 30 gennaio 1980, n. 728). Ne consegue che l'appello era inammissibile.
L'inammissibilità dell'appello, per la non impugnabilità del provvedimento, comporta che la relativa impugnazione non determinasse l'insorgere di alcun potere - dovere del giudice adì to di pronunciarsi su di essa, con conseguente esclusione di qualsivoglia vizio di omessa pronuncia della sentenza emessa. Va, infatti, applicato anche in questo caso lo stesso principio già affermato da questa Corte in tema di omessa pronuncia su domanda inammissibile (cfr. Cass., 22 dicembre 1998, n. 12789; Cass. n. 2493/76; Cass. n. 2168/19; Cass. n. 3702/80; Cass. n. 3964/83; Cass. n. 3234/87; Cass. n. 418/94). Infatti la violazione del principio di omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), sotto il profilo dell'omessa pronuncia, si fonda sul presupposto che il giudice, sia esso di primo grado o di appello, pur avendo il dovere di pronunziarsi, non si sia pronunciato, la quale situazione non si verifica allorché è stato appellato un provvedimento non impugnabile.
10) Pertanto va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo. L'impugnata sentenza va cassata, con rinvio anche per le spese del processo di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo. Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del processo di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003