Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2005, n. 12339
CASS
Sentenza 3 febbraio 2005

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In tema di gestione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) la sanzione penale prevista dall'art. 7 della Legge 21 marzo 1958 n. 327 si applica unicamente per la gestione dei depositi con capacità di accumulo superiore a Kg. 500 in assenza della prescritta concessione, atteso che con la Legge 28 marzo 1962 n. 169 è stato stabilito che le disposizioni della citata legge n. 327 non sia applicano per i depositi aventi capacità di accumulo non superiore a Kg 500, e che per tali depositi è solo necessario un certificato di prevenzione incendi. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come nel caso in cui manchi o sia insufficiente il citato certificato di prevenzione incendi, non vi è sanzionabilità in sede penale in assenza di una specifica norma in tale senso, non potendosi ritenere altresì applicabile la norma generale di cui all'art. 650 cod. pen., essendo in tal caso necessaria la emanazione di un provvedimento che rimanga inosservato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2005, n. 12339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12339
    Data del deposito : 3 febbraio 2005

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