Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di gestione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) la sanzione penale prevista dall'art. 7 della Legge 21 marzo 1958 n. 327 si applica unicamente per la gestione dei depositi con capacità di accumulo superiore a Kg. 500 in assenza della prescritta concessione, atteso che con la Legge 28 marzo 1962 n. 169 è stato stabilito che le disposizioni della citata legge n. 327 non sia applicano per i depositi aventi capacità di accumulo non superiore a Kg 500, e che per tali depositi è solo necessario un certificato di prevenzione incendi. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come nel caso in cui manchi o sia insufficiente il citato certificato di prevenzione incendi, non vi è sanzionabilità in sede penale in assenza di una specifica norma in tale senso, non potendosi ritenere altresì applicabile la norma generale di cui all'art. 650 cod. pen., essendo in tal caso necessaria la emanazione di un provvedimento che rimanga inosservato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2005, n. 12339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12339 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 03/02/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 228
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 32462/2004
ha pronunciato la seguente: 32463/2004
SENTENZA
sul ricorso e sulla istanza di correzione proposti da:
CA FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 24.3.2004 dal tribunale di Patti, sez.
dist. di Sant'Agata Militello;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi
Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e della istanza di correzione.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 24.3.2004, in sede di opposizione a decreto penale, il tribunale monocratico di Patti, sezione distaccata di
Sant'Agata Militello, dichiarava FR CA colpevole del reato di cui agli artt. 1 e 7 legge 21.3.1958 n. 327, per aver gestito un deposito di GPL in bombole con capacità di accumulo superiore ai 500
kg. senza la prescritta concessione prefettizia, nonché del reato di cui all'art. 650 c.p., per "non aver osservato la prescrizione del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, che aveva autorizzato un accumulo fino a 300 kg. di GPL" (in Sant'Agata
Militello il 6.11.1999). Per l'effetto il giudice monocratico,
concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, condannava il CA alla pena di 400 euro di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale e con la confisca dei beni sequestrati. Al riguardo il giudice accertava che l'imputato, nel suo negozio di rivendita di bombole GPL, era in possesso di 436 bombole vuote e di 121 bombole piene per un totale di
1685 kg, che superava abbondantemente il triplo della capacità di accumulo consentita.
2 - Il CA ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - erronea applicazione dell'art. 650 c.p., sostenendo che, posto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina non aveva impartito una prescrizione, ma aveva semplicemente rilasciato un certificato di prevenzione incendi per una capacità di accumulo fino a 300 Kg di GPL, la condotta dello stesso CA non poteva essere ritenuta una violazione di un ordine amministrativo, che in realtà
non era mai stato dato;
2.2 - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza ha ritenuto provato che le bombole sequestrate contenessero GPL;
2.3 - inosservanza e mancata applicazione dell'art. 54 c.p., laddove il giudice ha escluso la discriminante dello stato di necessità,
invocato perché i commercianti di GPL dovevano soddisfare le esigenze di riscaldamento e di alimentazione delle cucine degli abitanti di Sant'Agata Militello, che non è raggiunta da metanodotti;
2.4 - violazione dell'art. 157 c.p. giacché i reati erano estinti per prescrizione.
3 - Successivamente il difensore del CA ha presentato al tribunale istanza per correzione di errore materiale ex art. 130
c.p.p., sostenendo che i beni sequestrati erano già stati dissequestrati dal pubblico ministero in data 11.11.1999 e restituiti il giorno dopo, sicché la confisca degli stessi doveva ritenersi frutto di errore materiale.
Il giudice, rilevato che la sentenza era già stata impugnata, ha rimesso l'istanza a questa Corte di Cassazione, quale giudice competente a procedere alla correzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Occorre preliminarmente chiarire qual'è il contenuto della normativa applicabile alla fattispecie di cui si tratta.
A mente dell'art. 1 della legge 21.3.1958 n. 327 chiunque intende gestire depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) deve prima chiedere la concessione al prefetto, quando la capacità di accumulo del deposito non sia superiore ai 5.000 chilogrammi, e al ministro per l'industria e per il commercio, quando la capacità di accumulo sia superiore alla soglia predetta. Chi gestisce depositi siffatti senza chiedere la prescritta concessione incorre nella sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda prevista dall'art. 7
della stessa legge 327/1958. Tuttavia, quattro anni dopo, il legislatore ha emanato un'apposita norma per escludere dal regime concessorio i depositi di GPL in bombole inferiori a una determinata soglia. L'articolo unico della legge 28.3.1962 n. 169 ha infatti stabilito che le disposizioni del suddetto art. 1 legge 327/1958 non si applicano per i depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 500 chilogrammi di prodotto, e che per tali depositi è solo necessario un certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio.
In altri termini, la gestione di depositi di GPL in bombole aventi una capacità sino a 500 kg. non richiede concessione ma solo il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco;
mentre la concessione prefettizia è richiesta per i depositi di GPL
(in bombole o no) aventi capacità di accumulo superiore a 500 kg. e inferiore a 5.000 kg.. Ovviamente, anche dopo la legge 169/1962, la sanzione penale è sempre quella prevista dall'art. 7 della legge
327/1958; solo che si applica unicamente per la gestione dei depositi con capacità di accumulo superiore ai 500 kg. in assenza della prescritta concessione.
4.1 - Si tratta quindi di stabilire se la gestione di depositi di GPL
in bombole con capacità di accumulo non superiore ai 500 kg. è
soggetta a sanzione penale nel caso in cui manchi o non sia sufficiente il relativo certificato di prevenzione incendi.
La risposta è negativa, in ragione del principio di legalità del diritto penale, giacché manca una specifica norma positiva che preveda una simile sanzione.
Nè può ritenersi applicabile la norma generale di cui all'art. 650
c.p., che punisce chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica.
4.1.1 - Vero è che le ragioni di pubblica sicurezza sono comprensive anche di quelle relative alla pubblica incolumità, le quali evidentemente ispirano la norma della legge 169/1962 che ha prescritto il certificato di prevenzione incendi.
E ciò non tanto in base a quella giurisprudenza secondo cui la categoria di sicurezza pubblica cui fa riferimento l'art. 650 c.p. va desunta dall'art. 1 del t.u.l.p.s. e comprende le sottocategorie della pubblica incolumità e dell'igiene pubblico (Cass. Sez. 1^, n.
2595 del 29.7.1993, P.M. in proc. Pisano, rv. 195820; Cass. Sez. 1^,
n. 950 del 27.1.1998, Fiaschi, rv. 210223).
Invero, dal punto di vista della voluntas legis non è pensabile che il legislatore che approvò il codice penale con R.D. 19.10.1930 n.
1368 intendesse riferirsi a un testo normativo, il t.u.l.p.s., che fu emanato solo col R.D. 18.6.1931 n. 773 (anche le rispettive deleghe sono connotate dallo stesso rapporto temporale, giacché quella per il codice penale fu approvata con legge 14.12.1925 n. 2260 e quella per il testo unico di pubblica sicurezza fu approvata con R.D.L.
14.4.1927 n. 592, convertita dalla legge 22.1.1928 n. 290).
Ma soprattutto, sotto il profilo sistematico, l'art. 1 t.u.l.p.s.
più che definire la nozione di pubblica sicurezza si limita ad attribuire all'autorità di polizia la competenza in materia di ordine pubblico, di sicurezza dei cittadini e di pubblica incolumità, operando così una identificazione unitaria dell'organo competente piuttosto che una concettualizzazione unitaria delle funzioni.
Invece, è proprio dal libro terzo del codice penale relativo alle contravvenzioni, in cui è compresa anche quella prevista dall'art. 650 c.p., che si può ricavare una concettualizzazione della funzione di pubblica sicurezza che comprende in sè anche quella di pubblica incolumità. Infatti il capo I del titolo 1^, relativo alle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza comprende una sezione 1, relativa alle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica e una sezione 2^, relativa alle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica: sicché si può
desumere che la normativa codicistica include nella generale categoria della sicurezza pubblica da una parte la sottocategoria dell'ordine e della tranquillità pubblica e dall'altra la sottocategoria della pubblica incolumità.
4.1.2 - Ciò detto, però, l'applicabilità dell'art. 650 c.p. al caso di specie va esclusa per un'altra ragione.
Invero, questa norma punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di ordine pubblico o di pubblica incolumità, sicché a integrare la fattispecie è
necessario che sia emanato un provvedimento che rimanga inosservato.
È cioè necessario che sia emanato un ordine, ovverosia un atto amministrativo con cui l'autorità impone una particolare condotta commissiva od omissiva a una o più persone determinate, e che i destinatari dell'ordine rimangano inadempienti.
Ebbene, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco non costituisce un ordine, giacché non contiene la prescrizione di un comportamento commissivo od omissivo, ma attesta semplicemente che un locale dove si esercita un'attività
pericolosa per la incolumità pubblica è idoneo e attrezzato, entro determinati limiti, contro i rischi di esplosione o di incendio.
Per conseguenza, non può affermarsi che, quando - come nel caso di specie - un privato gestisce un deposito di gas liquefatti del petrolio con un numero di bombole superiore alla capacità attestata dal certificato di prevenzione incendi, egli incorra nella contravvenzione di cui all'art. 650 c.p..
4.1.3 - Che questa sia la conclusione giuridicamente corretta è
peraltro confermato da una argomentazione logica decisiva.
Secondo la tesi contraria, accolta nella sentenza impugnata, ove per il deposito in questione il comando dei vigili del fuoco non abbia rilasciato alcun certificato di prevenzione incendi il gestore andrebbe sicuramente esente da pena perché non avrebbe violato nessun atto amministrativo;
mentre nel caso in cui il gestore tenga in deposito un numero di bombole anche di poco superiore a quello attestato come adeguato nel certificato di prevenzione, egli andrebbe incontro alla sanzione penale prevista dall'art. 650.
La tesi porta quindi a una conseguenza assurda e irrazionale, per cui rimarrebbe esente da pena proprio il comportamento più pericoloso per il bene dell'incolumità pubblica tutelato dalla norma e resterebbe penalizzato il comportamento meno pericoloso. L'assurdità
di tale conseguenza, di per sè, svela la insostenibilità giuridica della tesi, che equipara indebitamente "ordine" e "certificato". Più
logica e rispettosa del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost., oltre che unica conforme al principio di tipicità e determinatezza di cui all'art. 25, comma 2, Cost., è invece la tesi che ritiene privo di sanzione penale il precetto che impone il certificato di prevenzione incendi per la gestione di depositi di GPL
in bombole con capacità di accumulo non superiore a 500 kg., di cui all'articolo unico della succitata legge 169/1962.
5 - Dalle precedenti considerazioni si deve concludere che il
CA:
a) in quanto deteneva nel suo deposito bombole di GPL per una capacità totale di 1685 kg. (superiore a 500 kg.), senza la necessaria concessione prefettizia, è responsabile del reato previsto e punito dagli artt. 1 e 7 legge 21.3.1958 n. 327 (in relazione all'articolo unico della legge 28.3.1962 n. 169);
b) in quanto deteneva un numero di bombole con capacità superiore a quella risultante dal certificato di prevenzione incendi (300 kg.)
non è soggetto ad alcuna sanzione penale, e in particolare non è
responsabile della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p..
In accoglimento del primo motivo di ricorso (v. sopra n. 2.1),
quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 650 perché il fatto-reato non sussiste. Va eliminata la relativa pena, che, in relazione al computo effettuato dal giudice di merito, si può
determinare il 100 euro.
6 - Di contro, la responsabilità personale del CA per il primo reato è stata accertata con motivazione adeguata e legittima,
incensurabile in questa sede, in particolare laddove il giudice di merito ha ritenuto che le bombole sequestrate contenessero GPL in base alla indicazione esterna e alla circostanza che molte di esse fossero ancora sigillate.
Va quindi respinto il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
7 - Parimenti da respingere è il terzo motivo che lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. (n. 2.3).
Anche se la sentenza impugnata ammette implicitamente che il comune di Sant'Agata Militello non era raggiunto da metadonotto, non ricorrono nella fattispecie i requisiti dello stato di necessità: in particolare non ricorre il pericolo di un danno grave alla persona dei residenti, derivante dalla difficoltà di approvvigionarsi di GPL
per il riscaldamento e l'uso di cucina;
e soprattutto non sussiste il carattere inevitabile del pericolo stesso, atteso che questo poteva essere scongiurato in molti altri modi, quali il ricorso ad altre fonti energetiche (come l'energia elettrica o il gasolio), ovvero una moltiplicazione nel territorio comunale di depositi autorizzati di
GPL in bombole, o ancora un ampliamento e un adeguamento ai criteri di sicurezza antincendio del locale gestito dal CA, o infine un approvvigionamento più frequente delle bombole dalla ditta produttrice al CA, in modo tale che questi, pur avendo a disposizione le bombole sufficienti per fronteggiare la domanda di consumo giornaliera, non tenesse in deposito un numero di bombole con capacità superiore alla soglia penalmente rilevante dei 500 Kg..
8 - Infine non può essere accolta la domanda volta a dichiarare estinto il reato per prescrizione (n. 2.4).
La prescrizione non è ancora maturata giacché al periodo prescrizionale stabilito dagli artt. 157 e 160 c.p. va aggiunto il periodo in cui il processo è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta, sempre che questa non sia dettata da esigenze istruttorie o di termine a difesa (Cass. Sez. Un. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv.
220509).
Nel caso di specie il processo è rimasto sospeso ai fini anzidetti per complessivi anni uno e mesi nove (dal 22.12.200 al 13.12.2001,
dal 27.6.2002 al 5.3.2003 e dal 25.2.2004 al 24.3.1004). Così,
poiché il reato è stato commesso sino al 6.11.1999, calcolando il periodo di prescrizione legale di quattro anni e mezzo (6.5.2004) e quello di sospensione processuale, la prescrizione maturerà solo il
6.1.2006 (6.5.2004 più 1 anno e 9 mesi).
9 - Da ultimo va respinta l'istanza di correzione materiale della sentenza, laddove essa ha disposto la confisca dei beni sequestrati pur essendo stati questi asseritamente dissequestrati e restituiti al legittimo proprietario.
Infatti la confisca non presuppone giuridicamente il sequestro,
potendo essere disposta anche su cose non sequestrate che tuttavia siano pertinenti al reato ai sensi dell'art. 240 c.p..
Per conseguenza l'ordine di confisca emesso dal giudice di merito non può dirsi frutto di errore materiale, come ritiene l'istante.
Va peraltro aggiunto per completezza che nel caso di specie si tratta di confisca facoltativa di cose (bombole) che servirono a commettere il reato, la quale doveva essere - e non è stata - motivata secondo legge. Ma sul punto non c'è stata alcuna censura da parte del ricorrente, neppure nella istanza di correzione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 650 c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di euro 100 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso nonché la istanza di correzione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005