Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 2
È connaturato con le caratteristiche proprie della "concessione di vendita" l'obbligo, per il concedente, di non pregiudicare, con la propria condotta nell'esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. E tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione, che, pregiudicando l'immagine del marchio, si risolva in fattore negativo per la produttività dell'impresa e del concessionario e, conseguentemente, per la sua redditività.
La concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto - normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.
Commentario • 1
- 1. Contratti, recesso unilaterale, rispetto dei principi di correttezza e buona fedeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO VOLPE - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA del FALL.TO AUTO IN DI ANDRIANI S.R.L. in persona del suo curatore ANGELO LENZI, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 92 (STUDIO FORNARIO), presso l'avvocato P. CANESCHI, difesa dall'avvocato MARIO PENNETTA, giusta delega, in atti;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO S.P.A. in persona del Presidente speciale Dott. Antonio Scognamiglio elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende unitamente all'avvocato SERGIO SPERANZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai i udienza del 12/06/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato LAIS FABIO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Auto In di Andriani s.r.l., con sede in Brindisi,con atto di citazione notificato il 30 luglio 1993 convenne innanzi al Tribunale di Torino la Fiat Auto s.p.a. per sentirla condannare a risarcirle, nella misura di L. 3.000.000.000, i danni che assumeva di avere subito per colpa della convenuta nell'esecuzione di un rapporto di concessione di vendita di prodotti "Lancia" ed "Autobianchi" nonché dei relativi ricambi;
rapporto costituito dalle parti nell'anno 1986 con riferimento alla zona nord di Brindisi.
A fondamento della domanda l'attrice addusse che, dopo i primi tre anni di vita del rapporto, caratterizzati da incrementi considerevoli delle vendite, tanto che furono superati gli obiettivi fissati dal concedente, essa aveva deciso, al fine di raggiungere i nuovi, più avanzati obiettivi posti dalla Fiat Auto s.p.a. e con l'approvazione della stessa, di acquistare una nuova sede ed, all'uopo, aveva contratto un mutuo di L. 1.500.000.000.
Sennonché, dal 1990 l'ammontare delle vendite aveva preso a declinare e tale fenomeno, contrastante col generale andamento del mercato internazionale a quel tempo, era da ascriversi alla deteriorata qualità ed al prezzo delle vetture "Lancia" agli errori di previsione dell'andamento del mercato, ammessi dalla concedente, nonché all'erroneità della scelta nella prospettazione dell'economicità del suo prodotto rispetto alle vetture di concorrenza.
Ciò l'aveva costretta a praticare una politica di vendita a prezzi scontati al fine di mantenere il budget di vendite ed onorare gli impegni finanziari assunti, ma il risultato finale era stato quello dell'impossibilità di fronteggiare ulteriormente la situazione debitoria creatasi.
La convenuta, costituendosi in giudizio, resiste alla domanda, chiedendone il rigetto.
L'adito Tribunale, ritenuti superflui i mezzi di prova proposti dall'attrice, rigettò la domanda e la sua decisione trovò conferma nella sentenza resa in data 16 gennaio 1996 dalla Corte d'Appello di Torino a seguito del gravame interposto dall'Auto In. Osservò il giudice d'appello che alcuno dei profili di colpa prospettati a carico dell'appellata era dato di ravvisare, sia con riferimento alle obbligazioni sorte dal contratto sia con riferimento al dovere di nomine laedere.
Quanto alla determinazione dei budgets di vendita, la corte territoriale rilevò, in primo luogo, che, ai sensi del paragrafo 3.2 del contratto, essi dovevano essere concordati dalle parti e che, comunque, erano suscettibili di variazioni anche nel corso dell'anno a secondo, dell'andamento del mercato. E ciò trovava conferma nei dati desunti dalla stessa peri zia stragiudiziale prodotta dall'Auto In, dai quali, con tutta evidenza, emergeva che gli obiettivi di vendita erano stabiliti con criteri di uniformità tratti dal mercato nazionale locale.
Tale considerazione, ad avviso della Corte d'Appello, valeva anche ad escludere l'addebito di avere, con previsione di vendita errata, determinata la decisione dell'apertura della nuova sede della concessionaria, potendosi, per altro, osservare che si trattava di semplici previsioni, prive del crisma della certezza, che non era, comunque, doveroso ne' opportuno seguire e che, semmai, l'essersi fidato di esse tornava a colpa nella società concessionaria. Ad imprudenza della stessa concessionaria andava, altresi, ascritto l'avere acquistato, per la nuova sede, un immobile non adeguato, per eccesso, alle sue esigenze di vendita, poiché, considerato che essa, disponendo già di una sede idonea alla vendita di quattrocento vetture, dopo due anni di vita non aveva superato, nelle vendite, le trecento unità per anno, risultava prematura la realizzazione di un progetto, richiedente un impegno finanziario superiore al miliardo e mezzo e che avrebbe consentito, secondo quanto sostenuto dalla Fiat Auto s.p.a., di acquisire locali idonei alla vendita di settecento vetture all'anno. Senza dire che al primo piano dell'immobile erano stati realizzati ben 5 alloggi destinati ai dirigenti della società. In ordine, poi, al calo delle vendite determinato dal ricorrere di vizi di progettazione nelle vetture vendute e da errori nella prospettazione dell'economicità, secondo la corte di merito si trattava di normale rischio d'impresa, escludente comunque, la dedotta malafede della concedente. Per altro, osservava la corte di merito, il concessionario ha pur sempre diritto ad essere garantito dal concedente dalla responsabilità verso gli acquirenti. Avverso tale decisione il Fallimento delle Auto In di Andriani s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui la Fiat Auto s.p.a. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per omesso esame dei punti decisivi della controversia.
All'uopo, adduce che, nell'accertare se ricorresse la dedotta colpa contrattuale, la Corte d'Appello ha omesso del tutto di tener conto delle specifiche caratteristiche del contratto di concessione di vendita, per molti aspetti assimilabili al contratto di somministrazione. Se tale puntualizzazione avesse compiuto, il giudice d'appello si sarebbe reso conto che, nell'ambito del contratto di concessione di vendita, l'autonomia imprenditoriale del concessionario è grandemente affievolita, se non annullata, rispetto alle scelte imprenditoriali e di mercato della concedente. Ad avviso del ricorrente, il non aver tenuto conto di tale effetto del contratto, ha impedito al giudice d'appello, che pur ha dato per pacifico il dato, peraltro documentalmente provato, della immissione per lungo tempo sul mercato di autovetture inefficienti, al punto da imporre campagne di rientro - di rendersi conto che tale condotta aveva determinato un decadimento dell'immagine del marchio e del prodotto ed una consequenziale contrazione nelle vendite, che, peraltro, risultava evidente dall'ampia documentazione versata in atti, in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra la ACIL e la FIAT Auto s.p.a. -
Ad avviso del ricorrente, erronea e semplicistica è la motivazione a riguardo data secondo cui, comunque, alla società concessionaria spettava il diritto ad essere manlevata rispetto alle azioni eventualmente esercitate dai terzi acquirenti le autovetture, poiché tale motivazione rivela l'omessa considerazione dell'entità e reiterazione del fenomeno e, quindi, della sua incidenza sul volume delle vendite e sulla immagine del marchio e della stessa concessionaria, le cui ricadute negative sul piano reddituale ed economico non possono farsi rientrare nell'ordinario concetto di alea dell'impresa.
Peraltro, la mancata correlazione tra lo scadente livello qualitativo dell'autovetture e i budgets imposti non ha consentito alla Corte d'Appello di rendersi conto che i budgets avrebbero dovuto essere sensibilmente ridotti, in rapporto alle concrete possibilità di mercato createsi per effetto della scadente produzione della concedente.
Quanto, poi, al profilo di colpa legato alla scelta della nuova sede, il ricorrente addebita alla corte distrettuale di avere omesso di considerare una serie di dati rilevanti, quali: il formale riconoscimento, da parte della Fiat Auto, dell'adeguatezza ed idoneità della prima sede, il riconoscimento della necessità di reperire altra sede, che fosse adeguata agli incrementati budgets di vendita, l'esplicita ingerenza della concedente nell'esecuzione dei lavori, la perfetta conoscenza, da parte della stessa, di nuovi progetti dell'Auto In;
il tutto, denotante esplicito riconoscimento ed avallo della decisione di acquisire una serie di maggiori diminuzioni.
La Corte d'Appello è incorsa, peraltro, in travisamento dei fatti quando ha ritenuto che solo in par te la nuova sede fosse destinata a soddisfare esigenza dell'impresa concessionaria, poiché, come risulta proprio dalla relazione tecnica dell'ing. Wiesel, il primo piano dell'edificio era destinato, non solo ad alloggi per dirigenti e custodi, ma anche ad uffici.
La complessa censura è in parte fondata.
Poiché, come rileva il ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso di definire la natura giuridica del contratto di concessione di vendita, giova osservare, a riguardo, che è ormai prevalente in dottrina e in giurisprudenza la condivisa opinione che la con cessione di vendita, pur presentando aspetti che per qualche verso il avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia di essere inquadrata in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto normativo (cfr. cass. 17 dicembre 1990, n. 11960), dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compra vendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.
È, comunque, indubitabile che, pur trattandosi di un contratto annoverabile nella categoria dei contratti che regolano i rapporti nel settore della distribuzione commerciale "integrata", caratterizzata, quindi, da un elevato grado di elaborazione tra con cedente e concessionario, tuttavia il concessionario acquista i prodotti del concedente e li rivende a terzi in nome e per conto proprio. Sicché, la scadente qualità dei prodotti, mentre per il concedente costituisce fattore annoverabile nella normale alea dell'imprenditore, con riferimento al rapporto concedente - concessionario, può, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, tradursi in fattore di inadempimento del concedente e, conseguentemente, di responsabilità dello stesso verso il concessionario, sul quale non possono trasferirsi le conseguenze dei rischi d'impresa del concedente.
Poiché trattasi di contratto di durata, per qual che verso, come si accennava, assimilabile al con tratto di somministrazione, in tema di inadempimento va fatta applicazione analogica dell'art. 1564 cod.civ., che, disciplinando la risoluzione del con tratto di somministrazione, la condiziona ad un inadempimento di notevole importanza e tale da scuotere la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Non deve, però, sfuggire che nel caso in esame la domanda non era volta alla risoluzione del contratto, bensì solo al risarcimento del danno, per cui nella valutazione dell'eventuale inadempimento della società concedente si deve prescindere dal carattere dell'inadempimento necessario, ai sensi della citata norma, ai fini della risoluzione del contratto, potendo, il danno, essere stato cagionato anche da una condotta meno grave e, comunque , non necessariamente tale da menomare la fiducia della società concessionaria nell'esattezza dei successivi adempimenti della concedente.
Sempre in ordine alle caratteristiche del contratto di concessione di vendita, non v'è dubbio che, come esattamente rileva il ricorrente, esso, al pari di ogni altro contratto rientrante nella categoria dei contratti della distribuzione commerciale "integrata", produce l'effetto di limitare l'autonomia imprenditoriale del concessionario, il quale, in cambio della posizione privilegiata nel mercato attribuitagli dal concedente, dismette una parte del proprio potere decisionale.
Ma è pur vero che tale effetto, per così dire naturale, del contratto non toglie che nei singoli casi le parti possano avere disciplinato diversamente taluni aspetti del rapporto, riservando uno spazio più ampio all'autonomia del concessionario. Alla stregua di tali principi, il collegio ritiene che il ricorso si riveli fondato solo nella parte relativa alla responsabilità della Fiat Auto per ave re fornito reiteramente alla Auto In autovetture affette da vizi e che, invece, per la residua parte, esso non possa essere condiviso.
L'esclusione, da parte della Corte d'Appello, dell'inadempimento della società concedente con riferimento alla qualità delle autovetture fornite alla società concessionaria, s'incentra tutta sulla considerazione che per un imprenditore commerciale un calo delle vendite conseguente a difettosità o, comunque, non buona qualità del prodotto venduto costituisce evento annoverabile nell'ambito del rischio normale d'impresa.
Ma, tale considerazione, condivisibile in sè, quando si abbia riguardo all'attività dell'imprenditore che quel prodotto realizza e pone nel mercato nonché agli effetti che su di essa possano derivare dalla commercializzazione di un prodotto non gradito dalla clientela, non può, viceversa, essere condivisibile quando, come nel caso in esame, l'evento venga in rilievo nell'ambito di un rapporto giuridico costituitosi tra due soggetti distinti, che, come si è detto, è caratterizzato, oltre che da una finalità di collaborazione, anche da una concorrente funzione di scambio.
In tal caso, invero, dire che l'altro soggetto del rapporto giuridico - il concessionario - non può far valere quella condotta come fattore di inadempimento del concedente in suo danno significa trasferire su di esso le conseguenze della condotta imprenditoriale dell'altra parte, anche quando tale condotta si connoti d'illiceità per essere stata determinata da dolo o, semplicemente, da colpa, ovvero, addirittura, ritenne che il concessionario partecipa al rischio d'impresa del concedente.
L'affermazione di un siffatto principio si rive la, con tutta evidenza, illogica, perché, anche se, come si è premesso, il rapporto costituitosi con il contratto di concessione di vendita si caratterizza, di norma, per un accentuata riduzione dell'autonomia imprenditoriale del concessionario, questi, tuttavia, non opera nei confronti dei terzi in nome e per contro del concedente, bensì in nome e per conto propri, trasferendo ad essi, in virtù di autonomi contratti traslativi, i prodotti acquistati in proprio dal concedente.
Ma, v'è di più, perché, come si è precisato, la parziale dimissione della propria autotomia imprenditoriale da parte del concessionario viene operata in corrispettivo di una posizione di privilegio nel mercato accordatagli dal concedente, che consiste, tra l'altro, nella licenza d'uso del marchio della stessa concedente, marchio che solitamente è caratterizzato da particolare prestigio commerciale.
Sicché, è connaturato con le caratteristiche proprie della concessione di vendita l'obbligo, per il concedente, di non pregiudicare con la propria condotta nell'esecuzione del contratto il prestigio del proprio marchio, si da evitare che il concessionario subire danni economici. E tale pregiudizio può possa indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione, che, pregiudicando l'immagine del marchio, si risolva in un fattore negativo per la produttività dell'impresa commerciale del concessionario e, conseguentemente, per la sua redditività. Ha, dunque, errato la corte di merito nell'escludere aprioristicamente, sotto questo profilo, la responsabilità della Fiat Auto sulla base delle condizioni qui censurate, poiché, alla stregua dei principi innanzi enunciati, avrebbe dovuto accertare se il calo delle vendite che in sentenza si riconosce essersi verificato per effetto della non buona qualità delle vetture fornite alla Auto In, sia stato determinato da condotta colposa della concedente, se e quali danni patrimoniali abbia cagionato alla concessionaria, in particolare se, per effetto dell'eventuale reiterazione della condotta illecità, abbia negativamente influito sull'apprezzamento dei prodotti della concedente nel mercato della zona in cui operava la concessionaria, sì da risolversi in un ulteriore fattore di diminuzione delle vendite e, quindi, di danno economico per la concessionaria.
Per il resto, le censure sono prive di fondamento.
In ordine alla questione dei criteri di determinazione dei budgets di vendita, che dal ricorrente si assumono essere stati imposti all'Auto In e, comunque, essere stati determinati sulla base di stime non congrue rispetto alle esigenze di mercato nella zona del nord brindisino, la corte distrettuale ha, in primo luogo, osservato che, ai sensi del paragrafo 3.2 del contratto, gli obiettivi di vendita erano concordati tra le parti;
indi, con puntuale motiva zione, priva di vizi logici e giuridici, che per altro non vengono neppure prospettati dal ricorrente, ha escluso che gli obiettivi di vendita fossero, di fatto, imposti dalla concedente o che, comunque, fossero determinati senza tener conto dell'andamento del mercato. E, sulla base dei dati ricavati dalla stessa perizia stragiudiziale prodotta dall'Auto In, è risultato che i budgets di vendita, quand'anche non fossero stati frutto di intese negoziali, furono fissati tenendo conto della diminuzione delle vendite verificatesi sia in sede nazionale sia in sede loca le.
Tale rilievo consente, altresì, di superare la censura, secondo cui la Corte d'Appello avrebbe mancato di mettere in relazione la questione della determinazione degli obiettivi di vendita con quella della fornitura di autovetture affette da vizi o di non buona qualità, poiché tale censura viene pur sempre fondata sul presupposto che i budgets di vendita fossero imposti dalla concedente.
Ugualmente destituita di fondamento è la censura relativa alla responsabilità nella decisione di apri re la nuova sede. Al riguardo, la Corte d'Appello ha motivatamente ritenuto che, quella di aprire la nuova sede, indubbiamente inadeguata, per eccesso, rispetto alle esi genze commerciali delll'Auto In, fu sì una decisione prematura ed erronea, ma che, tuttavia, fu frutto di un'autonoma scelta organizzativa della stessa concessionaria. E tale convincimento è stato esternato con motivazione sufficiente e corretta, che tiene conto, da un canto, delle caratteristiche e potenzialità della nuova sede, raffrontate con i risultati conseguiti nei primi anni del rapporto di concessione, che non giustificavano l'abbandono della prima sede, in quanto suscettibile di far fronte anche ad ulteriori svilpuppi nelle vendite, dall'altro della destinazione a parte della nuova sede a ben 5 alloggi per dirigenti e custodi;
il ché denotava che le esigenze da soddisfare non riguardavano solo l'attività commerciale della concessionaria. L'ultima considerazione conserverebbe la sua validità anche se non tutto il primo piano della nuova sede fosse stato destinato ad alloggi per dirigenti e custodi.
Ma quel che ancor più si rivela decisivo al fine di superare la censura in esame è il rilievo che neppure dalla sua formulazione è dato desumere che la decisione dell'apertura della nuova sede fu imposta dalla concedente, poiché lo stesso ricorrente parla solo di "riconoscimento ed avallo" della decisione, il che esclude che siasi trattato di decisione obbligata per la concessionaria, essendosi trattato di comportamento conforme agli effetti tipici della con cessione di vendita, che, imponendo al concessionario, un obbligo promozionale, lo assoggetta anche a rispetto della "linea" stilistica adottata dalla con cedente per la spendita del proprio marchio nel mercato.
Col secondo mezzo il ricorrente ribadisce le precedenti censure, sottolineando, però, il profilo ex tra contrattuale della colpa ascrivibile alla Fiat Auto ed aggiungendo che è frutto di omesso esame di documenti e di palmare contraddizione l'affermazione della corte di merito, secondo cui la politica degli conti sarebbe stata determinata da una scelta personale della concessionaria, volta a perseguire ad ogni costo obiettivi prefissati.
Ugualmente sorprendente, ad avviso del ricorrente, l'affermazione secondo cui il presentare modelli viziati e la conseguente indizione di campagne di rientro costituirebbero comportamenti normali delle società costruttrici di autovetture.
La censura è inammissibile, poiché il ricorrente omette di specificare le singole norme, che attribuirebbero alle stesse condotte prospettate come fonti di responsabilità contrattuale anche connotazione di illecito extra-contrattuale.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alla prima parte del primo motivo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla parte di motivo accolta e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che si uniformerà ai principi di diritto dinanzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di dichiara inammissibile il secondo motivo;
cassa l'impugnata sentenza, in relazione alla parte di motivo accolta, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 12 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999