Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1469
CASS
Sentenza 22 febbraio 1999

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È connaturato con le caratteristiche proprie della "concessione di vendita" l'obbligo, per il concedente, di non pregiudicare, con la propria condotta nell'esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. E tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione, che, pregiudicando l'immagine del marchio, si risolva in fattore negativo per la produttività dell'impresa e del concessionario e, conseguentemente, per la sua redditività.

La concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto - normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.

Commentario1

  • 1Contratti, recesso unilaterale, rispetto dei principi di correttezza e buona fedeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1469
Data del deposito : 22 febbraio 1999

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