Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 4
Il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previsto dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.
L'effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello (giacché l'art. 2943, secondo comma, cod. civ. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado) e si protrae, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell'inammissibilità della domanda medesima.
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 cod. proc. civ., non incide, in mancanza di previsione legislativa, sulla efficacia probatoria della scrittura proveniente dal soggetto incapace a testimoniare, che è regolata da criteri diversi.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
e t u rg 0 06 96/02 REPUBBLICA ITALIANA u D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SURR 2228i zione RZA DIVILE Wmma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7869/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 1769 Dott. Antonio LIMONGELLI - Rep. 212 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 09/04/01 - Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 3/10 sul ricorso proposto da: TT AR, elettivamente domiciliato in ROMA 22 A CL 2002 VLE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TT MARIA, che 10 difende unitamente Richiesta copia studio all'avvocato TT GUGLIELMO, giusta delega in dal Sig. 30 per diritti 2.2 GEN 2002 IL CANCELLIERE atti;
COP ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE AUTOSTRADE SICILIANE, elettivamente Richiesta copia studio G GE domiciliato in ROMA LGT.RE MELLINI 10, presso lo studio CONSORZIO dal Sig. per diritti 35 22 GEN. 2002 dell'avvocato GIOVANNI OZZO, difeso dagli avvocati ✓ CANCELLIERE 2001 GIUSEPPE D'AGOSTINO TRIMARCHI, MARCELLO LEONI, con 710 procura speciale del dott. Notaio Pasquale Contartese 1 in Messina 26/3/2001 REP.N.158654; resistente 491/98 della Corte d'Appello di avverso la sentenza n. il 3/12/1998, emessa PROMISCUA, SEZIONE MESSINA, depositata il 14/12/98; RG.172/97, causa svolta nella pubblica udita la relazione della Dott. Bruno udienza del 09/04/01 dal Consigliere DURANTE;
udito l'Avvocato MARIA TT;
udito l'Avvocato MARCELLO LEONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania ha di Вдинин innanzi al tribunale convenuto TI RI Messina, proponendo nei di lui confronti domanda di re- (lire 3.100.000) pagata nell'ambito stituzione di somma di procedura esecutiva dichiarata illegittima. Nella resistenza del convenuto il tribunale ha ac- colto la domanda;
la corte di appello di Messina, con sentenza resa il 3.12.1998, ha rigettato il gravame e quello incidentale del principale del TI consorzio, motivando come segue. è nulla, ancorché La sentenza di primo grado non non contenga l'analitica esposizione delle conclusioni assunte dal TI, dal momento che contiene l'esposizione sintetica delle medesime e ha inotre esa- minato le ragioni prospettate dalla parte anzidetta, sia pure limitatamente alle questioni ritenute rilevan- e ti;
ben vero che i giudici di primo grado hanno attri- documento (atts Stato del Banco buito valore decisivo a di Sicilia) che non avrebe pro dovuto prendere per nien- te in esame, essendo stato prodotto irritualmente;
del documento debbono, però, tenere conto i giudici di ap- pello non solo perché la produzione "si deve ritenere regolarizzata attraverso l'allegazione del fascicolo di primo grado che, di fatto, lo contiene", ma ancora per- ché “su di esso si è ormai instaurato il contradditto- rio"; a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della Bouvant somma pretesa in ✓estituzione il consorzio ha prodotto la nota, a mezzo della quale il banco di Sicilia gli ha comunicato di avere eseguito il pagamento per suo con- e la certificazione della filiale di Taormina del to, banco anzidetto attestante le modalità del pagamento;
i menzionati documenti non hanno valose di prova piena, non essendo stati confermati sotto il vincolo del giu- ramento e non risultando allegata la quietanza a firma del percettore della somma;
essi sono, tuttavia, dotati di un chiaro e rilevante valore indiziario, non appa- 3 rendo "plausibile che il banco di Sicilia, istituto di e all'epoca tesoriere credito di interesse nazionale del consorzio, abbia falsificato una nota di addebito ed abbia successivamente attestto il falso in ordine al beneficiario del pagamento"; gli elementi probatori de- sumibili dai documenti vanno integrati con il comporta- mento del TI, il quale ha perseguito con per- vicacia il soddisfacimento del proprio credito, di tal che appare "plausibile” che egli abbia "fatto uso" del provvedimento esecutivo, di cui disponeva;
l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la domanda di re- stituzione della somma proposta con l'atto di appello del 22.12.1979, svolge efficacia interruttiva, ancorché a norma dell'art. sia stata dichiarata inammissibile 345 c.p.c. Вдигамы Il TI ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a dieci motivi, illustrati con memoria;
il consorzio ha soltanto partecipato alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 C.C., degli artt. 112, 115, 156, 166, 167, 169, 184, 189, 190, 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- 4 zione su punti decisivi della controversia prospettati dalla parte"; sostiene che la corte di merito non avrebbe dovuto tenere conto del documento riprodotto in grado di appello mediante semplice allegazione del fa- " scicolo di primo grado, non trattandosi di modalità ri- tuale di produzione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., degli artt. 101, 112, 115, 166, 167 c.p.c., dell'art. 6 conv. Europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con 1. 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 74 e 87 disp. 360, nn. 3, 4, 5, att. C.p.c. in relazione all'art. insufficiente contraddittoria c.p.c.; nonché l'omessa, motivazione su punti decisivi della controversia pro- Вдиганы spettati dalla parte"; sostiene che la corte di merito ha ritenuto che è bastata l'allegazione del fascicolo di primo grado contenente il documento per instaurare esso senza tenere conto del il contraddittorio su di concreto atteggiarsi delle difese, che palesa come il contraddittorio si è, al più, instaurato sulla rituali- tà dell'inserimento del documento nel fascicolo di par- te e non pure sul contenuto di esso, violando il prin- cipio dell'equo processo di cui all'art. della con- venzione europea dei diritti dell'uomo. I motivi, che si esaminano congiuntamente per ra- 5 gioni di connessione, sono infondati. I documenti, irritualmente prodotti in primo grado, possono essere nuovamente prodotti in secondo grado senza che occorra uno specifico provvedimento del giu- dice e ia fissazione di apposito termine (Cass.
1.12.1997 n. 12130). In mancanza di previsione il termine ultimo per la produzione è l'udienza di precisazione delle conclusio- ni (Cass. 27.11.1997 n. 11961). Le modalità della produzione sono quelle risultanti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il irritualmente prodotto in primo grado, sia documento, inserito nel fascicolo di parte di tale grado e questo вдиганы sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere rag- giunta la finalità perseguita dalla legge di mettere il documento a disposizione della controparte in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa (cfr. sulla finalità Cass. 24.4.1990 n. 3440) e l'inosservanza delle disposizioni relative alle modali- tà di produzione è sanata. Inoltre, qualora la parte, contro la quale è avve- nuta la produzione, mostri di avere avuto conoscenza stata, perciò, in condizione de documento e di essere inosservanza non ne preclude di difendersi, la detta l'utilizzabilità, mentre è irrilevante se la parte ha limitato le proprie difese alla ritualità della produ- zione senza estenderle al contenuto del documento. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2703, 2697 c.c., 115, 116, 214 c.p.c., nonché vizi di motiva- zione (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), lamenta che la corte di merito non ha preso in esame il motivo di gra- secondo il quale la copia dell'attestato del ban- vame, co di Sicilia non reca sottoscrizione leggibile ed è, perciò, priva di efficacia probatoria;
aggiunge che l'illeggibilità della sottoscrizione non permette di stabilire se il firmatario sia preposto all'ufficio. Il motivo è inammissibile nella parte che concerne вдишип la preposizione del firmatario all'ufficio, introducen- do questione nuova coinvolgente valutazioni di fatto, mentre non può ricevere accoglimento per il resto. Ancorchè la corte di merito non abbia esaminato il motivo di appello, la sentenza impugnata non può essere cassata a causa della sua infondatezza. E' sufficiente rilevare in proposito che, come ri- tenuto da questa Corte nelle 11.9.1979, sentenze n. 4746; 20.10.1965 n. 2148, e come viene qui ribadito, incide sulla validità l'illeggibilità della firma non del documento a meno che il relativo segno grafico non contenga un minimo di individualità sì da consentire l'automatica riproducibilità ad opera di chiunque e da non evidenziare la volontà del soggetto di rendersene autore. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2703, 2697 C.C., 115, 116, 246 C.C.; vizi di motivazione (art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.), censurando la corte di merito per non avere esaminato il motivo di gravame, secondo il quale non può riconoscersi valore di prova documen- tale alla scrittura proveniente dal banco di Sicilia in quanto il medesimo ha un interesse tale da legittimarne la partecipazione al giudizio. Neppure in questo l'omessocaso esame del motivo può condurre alla cassazione della sentenza impugnata. Va considerato al riguardo che l'interesse del sog- одиник getto a partecipare al giudizio ne determina 1 sensi dell'art. 246 c.p.c. l'incapacità a testimoniare, ma in mancanza di previsione non incide sulla efficacia pro- batoria della scrittura che provenga da lui;
efficacia affidata a criteri diversi. Il quinto motivo di ricorso, nel proporre le mede- sime violazioni di legge, espone la doglianza che la corte di merito non ha esaminato il motivo di gravame, secondo il quale neppure alla nota di addebito prove- 8 niente dal banco di Sicilia avrebbe potuto riconoscersi essendone mancata da efficacia di prova documentale, convalida processuale. Vale per questo motivo quanto detto a proposito dei due motivi precedenti e, cioè, che l'esame del motivo è mancato, ma non per questo la sentenza impugnata va cassata. La tesi sviluppata nel motivo non esaminato è che a seguito della contestazione la scrittura, ancorchè pro- veniente da terzo, può svolgere efficacia probatoria a condizione che ne sia chiesta la verificazione ed essa dia risultati positivi. Senonchè, la giurisprudenza di questa Corte, che si conferma, è orientata nel senso opposto e, particolar- mente, ritiene che gli scritti provenienti da terzi estranei al processo non sono soggetti né alla disci- Вонгкин plina sostanziale dell'art. 2702 c.c. né a quella pro- cessuale dell'art. 214 c.p.c. e non possono, pertanto, essere contestati né alla stregua di tale norma né in base al art.successivo bensì216, nelle forme dell'art. 221 c.p.c. perché la contestazione si risolve in una eccezione di falso (Cass.
1.1.1995 n. 482). Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3, 4, 9 5, c.p.c.), censurando la corte di merito per non avere esaminato il corrispondente motivo di appello, secondo cui i primi giudici non hanno esaminato le eccezioni difensive concernenti il merito e la documentazione po- sta a loro sostegno. Il motivo non può essere accolto. Secondo la stessa prospettazione del ricorrente nella specie è mancato non già l'esame di vere e pro- prie eccezioni, bensì di tesi difensive, sicché torna applicabile il principio che non sussiste vizio di mo- tivazione, ove il giudice ometta di esaminare tesi ° argomentazioni svolte dalle parti a sostegno dei ri- spettivi assunti (Cass. 11.2.1998 n. 1390). Con il settimo motivo il ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli art. 2967 c.c., 101, 112, 115, 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. дитин 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.), sostenendo che la corte di merito ha sostituito la motivazione della sentenza di primo grado "senza essere stato investito dall'appellato della erelativa questione quindi in viclazione del principio del contraddittorio". Il motivo è infondato in quanto il giudice di ap- pello, il quale ritenga scorretta la motivazione adot- tata dai primi giudici, può sostituirla con altra senza in violazione del principio del con questo incorrere 10 contraddittorio, purchè, come nella specie, la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultano dall'atto di appello. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2967, 2727, 2729 C.C., 112, 115, 116, 161, 132 c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3, 4, 5 , c.p.c.), deducendo che la corte di merito ha violato le regole che concer- nono la prova presuntiva in quanto ha desunto presun- zione da presunzione e ha utilizzato come fonti di ele- menti presuntivi la nota di addebito e la certificazio- ne provenienti dal banco di Sicilia senza avere prima risolto le contestazioni ad esse relative. Pure questo motivo è infondato. La corte di merito ha stabilito in primo luogo che Вонник i documenti sopra indicati sono genuini, utilizzando l'argomento presuntivo che non appare "plausibile" che un istituto di credito di interesse nazionale abbia falsificato la nota di addebito e successivamente atte- stato il falso;
stabilita per tal modo la genuinità dei documenti, ha desunto da essi elementi presuntivi in ordine all'avvenuto pagamento uniformemente alla giuri- sprudenza, secondo la quale le scritture provenienti da terzi possono fornire al giudice elementi di convinci- 11 mento (Cass. 15.3.1965, n. 432). Questo essendo 1' "iter" argomentativo della sen- tenza impugnata, pare evidente che non sussiste la de- nunciata violazione della regola che vieta di desumere presunzioni da presunzioni. Per le contestazioni valgono le considerazioni svolte nell'esame del quinto motivo. Con il nono motivo il ricorrente deduce violatione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1948, n. 4, 2943, 2945 c.c., 83, 84, 345 c.p.c., nonché vizi di mo- tivazione (art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.) ed in sostanza lamenta che la corte di merito abbia riconosciuto effi- cacia interruttiva alla domanda di restituzione della somma, pur essendo stata dichiarata inammissibile in quanto irritualmetne proposta in grado di appello e pur non essendo il procuratore "ad litem" investito del po- tere di proporla. Il mubivo non può trovare accoglimento. Bonvama Il secondo comma dell'art. 7, 2943 c.c. attribuisce efficacia interruttiva anche alla domanda proposta nel corso del giudizio e quindi anche alla pretesa avanzata da persona diversa da quella che lo ha iniziato. Non è richiesto che la domanda sia proposta nel corso del giudizio di primo grado ed è, conseguentemne- te, consentito proporla in grado di appello. 12 Ove sia proposta in corso di causa, non occorre la notificazione perché la pendenza del giudizio basta a che il soggetto passivo ne venga a conoscenza. L'inammissibilità della domanda non vale ad esclu- $ dere l'efficacia interruttiva ed anzi anche in tale ca- So essa ha carattere permanente, protraendosi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il 7664;(Cass. 13.7.1995 n. Cass. 20.9.1996 n. giudizio 8367). Salvo che la procura "ad litem" non contenga limi- tazioni, il procuratore nominato ha il potere di pro- porre domande nuove in appello, dovendosi la procura ritenere estesa a tutti gli atti che si rendano neces- sari per la tutela delle ragioni del rappresentato. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 115, 132, n. 3, вдикиы 189 c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3, 4, 5,c.p.c.) e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, i giudici di primo gra- do non hanno esaminato le eccezioni sollevate all'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché la mancata trascrizione delle medesime nella sentenza si è tradotta in nullità. Il motivo non può essere accolto. Per evitare la nullità dipendente dalla mancata ri- 13 produzione delle conclusioni assunte dalle parti non si richiede l'esame analitico di tutte le questioni o ec- cezioni sollevate, ma soltanto di quelle rilevanti ai fini della decisione nel senso che, ove esaminate, 1097 129.11 avrebbe ✓ portato a diversasoluzione della vertenza, 456T 41,32 TOT. 170,43perché altrimenti si ricollegherebbe irragionevolmente la sanzione della nullità al mancato esame di questioni o eccezioni prive di valore decisivo. Ora, la corte di merito ha ritenuto che i giudici di primo grado hanno esaminato tutte le questioni rile- vanti ai fini del decidere, mentre non ha importanza se hanno trascurato le eccezioni richiamate nel motivo, tanto più che non viene neppure dedotto espressamente 이 che il relativo esame avrebbe potuto portare a decisio- 0 2 0 ne diversa. ROMA In conclusione, il ricorso va rigettato con condan- na del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese 150.000-€77,47 oltre ' onorari liquidati in lire 1.165.000=€601,68- Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 9.4.2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Savan Fiducción Вито дигдиганы IL CANCELLIERE C14 Gina Gasoli