Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 696
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Sentenza 22 gennaio 2002

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Il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previsto dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

L'effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello (giacché l'art. 2943, secondo comma, cod. civ. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado) e si protrae, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell'inammissibilità della domanda medesima.

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 cod. proc. civ., non incide, in mancanza di previsione legislativa, sulla efficacia probatoria della scrittura proveniente dal soggetto incapace a testimoniare, che è regolata da criteri diversi.

Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello.

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  • 1Licenziamento per fatti non indicati dal regolamento aziendale
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 696
Data del deposito : 22 gennaio 2002

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