Versione
29 luglio 2003
29 luglio 2003
Art. 10. (Modifica all'articolo 1 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814). 1. All' articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell' art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».
29 luglio 1927, n. 1814). 1. All' articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell' art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Grosseto, sentenza 07/06/2023, n. 501Provvedimento: […] Ebbene, correttamente il convenuto ha osservato che il AV TR Modello SDL CP_4 n. 54012, essendo di peso inferiore alle 3,5 tonnellate, non necessita di iscrizione al PRA, poiché l'art. 10 della legge 172/2003 ha abolito la registrazione del trasferimento (eliminando l'imposta di trascrizione e la necessità di trascrivere l'atto di vendita sul retro del certificato di proprietà), conseguentemente consentendo “di effettuare la trascrizione del nuovo proprietario sulla sola carta di circolazione, daLeggi di più...
- art. 1153 c.c.·
- art. 1479 c.c.·
- chiamata in causa terzi·
- restituzione bene·
- risarcimento danni·
- buona fede acquirente·
- soccombenza reciproca·
- art. 1478 c.c.·
- vendita a non domino·
- compensazione spese legali