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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 20 marzo
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454/2021 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 dall'avv. Katiuscia Verlingieri, dall'avv. Emilio Maddalena, e dall'avv. Emilio Lavorgna, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Torretta n. 7, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di PO, domiciliata in PO alla via A.
Diaz, n. 11
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.04.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario svolto in 70 giorni festivi nonché delle ore lavoro straordinario pari a 50,28 ore, maturate alla data del
31.12.2017, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare la somma complessiva lorda di euro € 6.260,02. Spese vinte con attribuzione.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato del
, in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, con Controparte_1
la qualifica di Addetta ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello
1 retributivo F4; di aver svolto ore di lavoro straordinario in esecuzione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014, confluite nella banca ore ed attestate dal prospetto delle presenze rilasciato dall'amministrazione datrice di lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituto il convenuto eccependo CP_1
l'infondatezza del ricorso con varie ed articolate argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, condividendo la scrivente le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di PO (cfr. sentenza n. 166 del 2024 relatrice dott.ssa Rosa Del Prete).
La ricorrente agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le ore di lavoro prestato oltre il normale orario, così come risultanti dal saldo della “banca delle ore” indicato nella nota del 29.10.2020 rilasciata dall'amministrazione datrice di lavoro.
Al riguardo viene in rilievo il disposto dell'art. 27 del CCNL 16.05.2001, integrativo del
CCNL del personale del comparto dei ministeri stipulato il 16.02.1999 (CCNL 1998/2001), che così dispone: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile
l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche
2 collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio
2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione (…)”.
Per quanto riguarda il , l'art. 44 del CCIM 22 dicembre 2006, CP_1 CP_1 rubricato “banca delle ore” ha previsto che “è istituita la banca delle ore, a norma dell'art.
27 del CCNL integrativo 1998/2001. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di ”. CP_3
Il contratto collettivo integrativo del 2009, applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed al personale con rapporto di lavoro part-time del resistente, dispone, CP_1 all'art. 43, che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario. Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
Quindi, confluiscono in banca ore le ore di lavoro straordinario o supplementare, eccedenti l'orario di lavoro ordinario, affinché il lavoratore possa fruirne come riposi compensativi o possa richiederne il compenso. In tale ultimo caso, è prescritto che lo straordinario da retribuire sia stato preventivamente autorizzato.
Orbene, venendo al caso di specie, è provato dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente che la ricorrente ha svolto lavoro eccedente il proprio orario lavorativo (cfr. prospetto presenze al dicembre 2017 rilasciato dall'amministrazione datrice di lavoro ed allegato dalla parte ricorrente – allegato n. 5 della produzione di parte ricorrente).
3 Ciò che è contestato tra le parti è che tale lavoro straordinario sia stato preventivamente autorizzato.
Sul punto il Tribunale condivide le argomentazioni già espresse dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e dalla Corte di Appello di PO in fattispecie analoghe.
In particolare, guardando al contenuto dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 si ritiene che le ore di lavoro straordinario svolte dalla ricorrente e contabilizzate nel conto banca ore siano state previamente autorizzate dall'amministrazione datrice di lavoro.
Infatti, benché l'orario di lavoro della ricorrente quale addetta alla vigilanza – come è incontestato tra le parti – sia articolato in turni ordinari di 5 ore e 50 minuti, l'ordine di servizio del 17.6.2014 prevede che il servizio speciale di sottoguardia si svolga secondo un turno di 8 ore (7:00 – 15:00/15:00/19:50-19:30/7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti di giornaliero straordinario per il turno di mattina.
Inoltre, tale ordine di servizio qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”. Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione.
Quindi, considerato che la programmazione oraria disposta dall'amministrazione datrice di lavoro per il servizio di sottoguardia eccede l'orario contrattuale e che la lavoratrice, adibita al suddetto servizio, è tenuta a seguire tale programmazione, non può che concludersi per l'intervenuta autorizzazione dello straordinario da parte della datrice di lavoro, straordinario che conseguentemente confluisce nella banca ore e deve essere compensato.
Tale conclusione appare conforme al principio giurisprudenziale secondo cui la remuneratività del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, II, 27.4.2020 n. 2666 e Cass.,
Sez. lav., 4.10.2007 n. 20789).
Quanto alle caratteristiche di tale preventiva autorizzazione, si condividono e si richiamano integralmente i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sent.
Cass. 27878/2023) che ha precisato che “per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica,
4 nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria
a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Quindi, ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario è sufficiente che ci sia una preventiva autorizzazione ancorché la stessa non sia rinvenibile in un formale provvedimento, ma sia desumibile implicitamente dall'imposizione da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro di determinate attività e di specifici turni di lavoro, come nel caso di specie in cui l'ordine di servizio del 17.6.2014 ha imposto per l'operatrice addetta al servizio di sottoguardia lo svolgimento di turni di lavoro eccedenti il normale orario.
Ne consegue che l'Amministrazione convenuta è tenuta a corrispondere il compenso per le ore di lavoro straordinario contabilizzate al 31.12.2017 risultanti dal saldo orario della banca dati in favore della ricorrente.
A questo punto deve rilevarsi che dal prospetto presenze depositato dalla parte ricorrente, risulta un “saldo orario tempi lavorati” pari a 50,28 ore nel quale, come dedotto dalle stesse parti, sono incluse le ore lavorate in eccesso rispetto all'orario di lavoro ordinario, comprensive dell'orario eccedente svolto in conseguenza del servizio di sottoguardia. Tali ore, quindi, costituiscono lavoro straordinario, confluiscono nella banca ore e, in quanto autorizzate per quanto sopra esposto, devono essere remunerate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve corrispondere la CP_1
somma di euro 686,32 (13,65 euro x 50,28 ore) a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 L 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Deve invece escludersi il riconoscimento in favore della ricorrente del compenso per i giorni festivi lavorati.
Infatti, se è vero che la ricorrente è turnista e quindi presta attività lavorativa anche nei festivi, si ritiene che la voce “Saldo Giorni Festivi/Recuperi” sia equivoca e non consenta di accertare che l'attività prestata nei giorni festivi e così contabilizzata corrisponda ad una
5 prestazione lavorativa resa in eccedenza rispetto all'orario ordinario, rientrante nell'istituto della banca ore.
Non può quindi ritenersi sussistente un'equivalenza tra giorni festivi e lavoro straordinario.
Più precisamente, si ritiene che dal prospetto delle presenze (cfr. allegato 5 produzione di parte ricorrente) non possa affatto dedursi che quanto contabilizzato come lavoro prestato nei giorni festivi sia qualificabile come straordinario e quindi monetizzabile secondo l'istituto della banca ore, piuttosto che destinato ad essere compensato fruendo di riposi compensativi.
Anzi, l'uso della espressione “recuperi” induce proprio a ritenere che si sia trattato di prestazioni non retribuibili, ma da compensare con il ricorso ai riposi, proprio come per il
“saldo straordinario a recupero” che secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente include ore di straordinario destinate a recupero compensativo.
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti al saldo giorni di lavoro festivo va rigettata.
L'accoglimento parziale del ricorso induce a compensare per la metà le spese di lite tra le parti. La restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico del convenuto, CP_1
liquidata come in dispositivo, tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 686,32, oltre interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 L 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
b) condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 320,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa la restante metà delle spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 20 marzo
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454/2021 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 dall'avv. Katiuscia Verlingieri, dall'avv. Emilio Maddalena, e dall'avv. Emilio Lavorgna, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Torretta n. 7, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di PO, domiciliata in PO alla via A.
Diaz, n. 11
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.04.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario svolto in 70 giorni festivi nonché delle ore lavoro straordinario pari a 50,28 ore, maturate alla data del
31.12.2017, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare la somma complessiva lorda di euro € 6.260,02. Spese vinte con attribuzione.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato del
, in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, con Controparte_1
la qualifica di Addetta ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello
1 retributivo F4; di aver svolto ore di lavoro straordinario in esecuzione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014, confluite nella banca ore ed attestate dal prospetto delle presenze rilasciato dall'amministrazione datrice di lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituto il convenuto eccependo CP_1
l'infondatezza del ricorso con varie ed articolate argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, condividendo la scrivente le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di PO (cfr. sentenza n. 166 del 2024 relatrice dott.ssa Rosa Del Prete).
La ricorrente agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le ore di lavoro prestato oltre il normale orario, così come risultanti dal saldo della “banca delle ore” indicato nella nota del 29.10.2020 rilasciata dall'amministrazione datrice di lavoro.
Al riguardo viene in rilievo il disposto dell'art. 27 del CCNL 16.05.2001, integrativo del
CCNL del personale del comparto dei ministeri stipulato il 16.02.1999 (CCNL 1998/2001), che così dispone: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile
l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche
2 collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio
2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione (…)”.
Per quanto riguarda il , l'art. 44 del CCIM 22 dicembre 2006, CP_1 CP_1 rubricato “banca delle ore” ha previsto che “è istituita la banca delle ore, a norma dell'art.
27 del CCNL integrativo 1998/2001. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di ”. CP_3
Il contratto collettivo integrativo del 2009, applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed al personale con rapporto di lavoro part-time del resistente, dispone, CP_1 all'art. 43, che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario. Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
Quindi, confluiscono in banca ore le ore di lavoro straordinario o supplementare, eccedenti l'orario di lavoro ordinario, affinché il lavoratore possa fruirne come riposi compensativi o possa richiederne il compenso. In tale ultimo caso, è prescritto che lo straordinario da retribuire sia stato preventivamente autorizzato.
Orbene, venendo al caso di specie, è provato dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente che la ricorrente ha svolto lavoro eccedente il proprio orario lavorativo (cfr. prospetto presenze al dicembre 2017 rilasciato dall'amministrazione datrice di lavoro ed allegato dalla parte ricorrente – allegato n. 5 della produzione di parte ricorrente).
3 Ciò che è contestato tra le parti è che tale lavoro straordinario sia stato preventivamente autorizzato.
Sul punto il Tribunale condivide le argomentazioni già espresse dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e dalla Corte di Appello di PO in fattispecie analoghe.
In particolare, guardando al contenuto dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 si ritiene che le ore di lavoro straordinario svolte dalla ricorrente e contabilizzate nel conto banca ore siano state previamente autorizzate dall'amministrazione datrice di lavoro.
Infatti, benché l'orario di lavoro della ricorrente quale addetta alla vigilanza – come è incontestato tra le parti – sia articolato in turni ordinari di 5 ore e 50 minuti, l'ordine di servizio del 17.6.2014 prevede che il servizio speciale di sottoguardia si svolga secondo un turno di 8 ore (7:00 – 15:00/15:00/19:50-19:30/7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti di giornaliero straordinario per il turno di mattina.
Inoltre, tale ordine di servizio qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”. Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione.
Quindi, considerato che la programmazione oraria disposta dall'amministrazione datrice di lavoro per il servizio di sottoguardia eccede l'orario contrattuale e che la lavoratrice, adibita al suddetto servizio, è tenuta a seguire tale programmazione, non può che concludersi per l'intervenuta autorizzazione dello straordinario da parte della datrice di lavoro, straordinario che conseguentemente confluisce nella banca ore e deve essere compensato.
Tale conclusione appare conforme al principio giurisprudenziale secondo cui la remuneratività del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, II, 27.4.2020 n. 2666 e Cass.,
Sez. lav., 4.10.2007 n. 20789).
Quanto alle caratteristiche di tale preventiva autorizzazione, si condividono e si richiamano integralmente i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sent.
Cass. 27878/2023) che ha precisato che “per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica,
4 nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria
a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Quindi, ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario è sufficiente che ci sia una preventiva autorizzazione ancorché la stessa non sia rinvenibile in un formale provvedimento, ma sia desumibile implicitamente dall'imposizione da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro di determinate attività e di specifici turni di lavoro, come nel caso di specie in cui l'ordine di servizio del 17.6.2014 ha imposto per l'operatrice addetta al servizio di sottoguardia lo svolgimento di turni di lavoro eccedenti il normale orario.
Ne consegue che l'Amministrazione convenuta è tenuta a corrispondere il compenso per le ore di lavoro straordinario contabilizzate al 31.12.2017 risultanti dal saldo orario della banca dati in favore della ricorrente.
A questo punto deve rilevarsi che dal prospetto presenze depositato dalla parte ricorrente, risulta un “saldo orario tempi lavorati” pari a 50,28 ore nel quale, come dedotto dalle stesse parti, sono incluse le ore lavorate in eccesso rispetto all'orario di lavoro ordinario, comprensive dell'orario eccedente svolto in conseguenza del servizio di sottoguardia. Tali ore, quindi, costituiscono lavoro straordinario, confluiscono nella banca ore e, in quanto autorizzate per quanto sopra esposto, devono essere remunerate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve corrispondere la CP_1
somma di euro 686,32 (13,65 euro x 50,28 ore) a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 L 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Deve invece escludersi il riconoscimento in favore della ricorrente del compenso per i giorni festivi lavorati.
Infatti, se è vero che la ricorrente è turnista e quindi presta attività lavorativa anche nei festivi, si ritiene che la voce “Saldo Giorni Festivi/Recuperi” sia equivoca e non consenta di accertare che l'attività prestata nei giorni festivi e così contabilizzata corrisponda ad una
5 prestazione lavorativa resa in eccedenza rispetto all'orario ordinario, rientrante nell'istituto della banca ore.
Non può quindi ritenersi sussistente un'equivalenza tra giorni festivi e lavoro straordinario.
Più precisamente, si ritiene che dal prospetto delle presenze (cfr. allegato 5 produzione di parte ricorrente) non possa affatto dedursi che quanto contabilizzato come lavoro prestato nei giorni festivi sia qualificabile come straordinario e quindi monetizzabile secondo l'istituto della banca ore, piuttosto che destinato ad essere compensato fruendo di riposi compensativi.
Anzi, l'uso della espressione “recuperi” induce proprio a ritenere che si sia trattato di prestazioni non retribuibili, ma da compensare con il ricorso ai riposi, proprio come per il
“saldo straordinario a recupero” che secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente include ore di straordinario destinate a recupero compensativo.
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti al saldo giorni di lavoro festivo va rigettata.
L'accoglimento parziale del ricorso induce a compensare per la metà le spese di lite tra le parti. La restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico del convenuto, CP_1
liquidata come in dispositivo, tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 686,32, oltre interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 L 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
b) condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 320,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa la restante metà delle spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
6