Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 488 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...]- Pt_1 Parte_2 C.F._1
MO (PA) in data 23/10/1957, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Federico Ferina (PEC
[...]
Email_2
(C.F. ), nato a [...] in CP_2 CP_3 C.F._2 data 04/08/1959, (C.F. , Controparte_4 C.F._3 nato a [...] in data [...], (C.F. Controparte_5
), nato a [...] in data [...], C.F._4 CP_6
(C.F. , nato a Napoli (NA) in [...]
[...] CP_7 C.F._5
12/03/1961, (C.F. ), nato a Controparte_8 C.F._6
Palermo (PA) in data 01/03/1949, (C.F. CodiceFiscale_7
), nato a [...] in data [...], C.F._8 CP_9
(C.F. ), nato a Palermo (PA) in [...]
[...] C.F._9
01/04/1949, (C.F. , Controparte_10 C.F._10 nato a [...] in data [...], NN (C.F. CP_11
, nato a [...] in data [...], C.F._11 CP_12
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9
01/01/1964, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cadelo (PEC
[...]
Email_3
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4059/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 29/6-20/07/2017
OGGETTO: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) In totale riforma dell'impugnata sentenza, condannare tutti i convenu- ti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma di
€ 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori dalla domanda all'effettivo sod- disfo, od a quella maggiore o minore che si riterrà equa ex art. 1226 c.c.;
2) Come mezzo al fine, ammettere la prova testimoniale articolata in me- moria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e reiterata alla lettera G) che prece- de;
3) Condannare le controparti, in solido tra loro, alle spese tutte di entram- bi i gradi del giudizio;
4) Nella denegata eventualità di rigetto delle domande, compensare le spese o comunque commisurarle al quantum oggetto del petitum.»
Conclusioni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di : CP_1
«- Rigettare l'appello proposto dall'Avv. Francesco Menallo e notificato in data 20.02.2018;
- Confermare la sentenza resa dal Tribunale di Palermo al n. 4059/2017 pubblicata il 20/07/2017 e comunque il rigetto della domanda proposta dall'Avv. Francesco Menallo nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di per difetto di giurisdizione ovvero in quanto inammis- CP_1 sibili, improponibili ed improcedibili e comunque perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf.rio 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.»
Conclusioni per gli appellati , , CP_14 Controparte_4 CP_15
[...
, , , , CP_16 CP_8 Controparte_17 CP_9
, e : Controparte_10 Controparte_18 Parte_3
«Rigettare l'impugnazione proposta dall'avv. Francesco Menallo, con l'in- tegrale conferma della sentenza n. 4059/2017 del Tribunale di Palermo.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 Condannare l'appellante alle spese del grado di giudizio, da liquidare in base al D.M. 55/2014 con la maggiorazione dell'art. 4 co. 2 citato decreto, per l'assistenza di più parti;
spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione dei 24-25/6/2014, ritualmente notificata, l'avv. Francesco Menallo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e i consiglieri avv.ti CP_14
, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_16 CP_8 [...]
, e Controparte_19 CP_9 Controparte_10 Controparte_18
chiedendone la condanna in solido al pagamento Parte_3 dell'importo di euro 10.000, quale risarcimento del danno patito per le af- fermazioni ingiuriose contenute nel verbale della seduta del predetto Consiglio del 13/2/2014, trasmessogli con missiva del 1/4/2014.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvedeva a costituirsi in giudi- zio con comparsa del 6/11/2014, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e opponendosi, nel merito, all'accoglimento della domanda.
3. I singoli convenuti provvedevano a costituirsi con comparsa del 7/11/2014, opponendosi all'accoglimento delle domande proposte nei lo- ro confronti
4. Con sentenza n. 4059/2017 dei 29/6-20/7/2017, il Tribunale di Paler- mo, definendo il giudizio, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore di tutti i convenuti.
5. Con citazione del 20/2/2018, l'avv. Francesco Menallo ha proposto ap- pello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta o, in via subor- dinata, la riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di si è costituito con CP_1 comparsa del 30/10/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Gli appellati avv.ti , , CP_14 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_20 CP_8 Controparte_17 CP_9 CP_10
, e si sono costituiti con com-
[...] Controparte_18 Parte_3 parsa del 20/11/2018, opponendosi anch'essi all'accoglimento dell'impugnazione.
8. Con le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sosti-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 tuzione dell'udienza del 15/11/2023 le parti hanno insistito nelle rispetti- ve conclusioni e con ordinanza del 7/12/2023 la causa è stata posta in de- cisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito de- gli scritti difensivi conclusionali.
9. Con un unico articolato motivo di impugnazione, l'appellante invoca l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, rilevando che con la delibera consiliare contestata il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo non aveva proposto alcuna azione disciplinare nei suoi confronti e che il provvedimento adottato non era, dunque, suscettibile di alcun mez- zo di impugnazione, pur contenendo affermazioni gravemente lesive della sua reputazione e del suo onore, peraltro formulate in carenza di alcun potere, non essendo funzionali ad alcuna formulazione di incolpazione. Eccepisce, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe indebitamente provveduto a una autonoma valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti contestatigli con la predetta delibera.
10. A fronte di ciò, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , costi- CP_1 tuendosi nel presente giudizio ha ribadito l'eccezione preliminare di difet- to di azione diretta, per l'applicabilità della L. n. 117 del 1988, alla luce della natura giurisdizionale o comunque pubblicistica delle funzioni eserci- tate dal COA in materia disciplinare, nonché l'eccezione subordinata di di- fetto di giurisdizione per la natura amministrativa dell'atto posto in essere con la delibera contestata.
11. Al riguardo, deve confermarsi la inapplicabilità al caso di specie della disciplina speciale prevista dalla L. n. 117 del 1988, alla luce della natura non giurisdizionale delle attribuzioni esercitate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia disciplinare (si v. al riguardo Cass. SS.UU. n. 24285 del 2024, Cass. SS.UU. n. 9949 del 2024 e Cass. SS.UU. n. 19652 del 2018).
12. Va, parimenti, esclusa la fondatezza dell'eccezione preliminare di di- fetto di giurisdizione, in favore dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, dal momento che, nel caso di specie, l'appellante agisce a tutela dei propri diritti soggettivi alla reputazione e all'onore, assumendo che gli stessi sa- rebbero stati lesi da una condotta posta in essere dall'ente e dai suoi rap- presentanti in carenza assoluta di potere e, dunque, non propone alcun sindacato dell'atto, ma della condotta materiale degli appellati.
13. Ciò posto, venendo all'esame del merito della controversia, va rileva- to, preliminarmente, che la vicenda oggetto del giudizio si colloca in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina del procedimento di- sciplinare degli avvocati prevista dalla L. n. 247 del 2012 e dal Reg. del CNF
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 n. 2 del 2024, ovverosia allorquando spettava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il potere/dovere di avviare il procedimento disciplinare e valuta- re la fondatezza degli addebiti disciplinari mossi nei confronti di uno dei suoi iscritti, secondo la disciplina contemplata dal R.D. n. 1578/1933 e dal R.D. n. 37/1934.
14. Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ri- CP_1 sulta essere stato destinatario di una segnalazione disciplinare inviata nell'ottobre del 2013 dall'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti del- la Corte di Appello di Caltanissetta, con cui veniva rappresentato che l'odierno appellante, sebbene più volte sollecitato e intimato, non aveva provveduto al pagamento di una somma per spese e relativi diritti con- nessi alla notifica di un atto di precetto.
15. Con la delibera adottata nella seduta del 13/2/2014, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , all'esito dell'audizione CP_1 dell'interessato, risulta aver deliberato l'archiviazione della segnalazione, rilevando che, sebbene sussistesse l'elemento oggettivo della fattispecie disciplinare prevista dall'art. 3 del codice deontologico, risultava concre- tamente assente l'elemento soggettivo, essendo la condotta ascrivibile a mera colpa.
16. Non è fondato, dunque, l'assunto difensivo dell'appellante, secondo il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , non avendo eser- CP_1 citato l'azione disciplinare, avrebbe adottato delle valutazioni circa il suo operato in carenza di potere, dal momento che, al contrario, proprio dalla natura vincolata del potere/dovere di avviare il procedimento disciplinare sorge l'obbligo di dare contezza, con la motivazione del provvedimento di archiviazione, delle ragioni per le quali l'organo preposto ritiene di non procedere alla formulazione dei capi di incolpazione.
17. Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , CP_1 con la delibera assunta in data 13/2/2014 ha chiarito di ritenere sussisten- ti gli estremi oggettivi della condotta illecita, ma di non ravvisare gli estremi dell'elemento soggettivo della volontarietà dell'azione, all'esito di un percorso argomentativo espresso con continenza e con termini ade- guati allo scopo.
18. In particolar modo, con la delibera in questione viene precisato che:
- l'odierno appellante era stato diffidato dall' Controparte_21 della Corte di Appello di Caltanissetta a provvedere al paga-
[...] mento della modesta somma di euro 4,49 più spese postali con- nesse alla notifica di un atto di precetto in quattro diverse occa- sioni nell'arco del periodo dal 20/4/2013 al 6/8/2013;
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 - il predetto ufficio nell'ottobre successivo aveva inviato un esposto disciplinare, evidenziando il persistere dell'inadempimento;
- convocato per rendere chiarimenti, l'avv. Menallo aveva ammesso il proprio inadempimento, rilevando che lo stesso sarebbe stato imputabile a disfunzioni nell'organizzazione dell'ufficio e alla diffi- coltà di raggiungere il capoluogo nisseno, ove non aveva avuto più occasione di recarsi dopo l'attività che aveva dato luogo alla con- testazione;
- che in occasione della sua audizione, l'avv. Menallo aveva, comun- que, documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute a mezzo bonifico effettuato in data 7/11/2013.
19. Da tali elementi fattuali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo ha dedotto che la ritardata corresponsione delle somme dovute in favore dell' di Caltanissetta era “da ricondurre esclusivamente alla Pt_4 negligenza dell'avv. Menallo”. In particolar modo, tale conclusione è stata tratta dal Consiglio appellato dall'osservazione che, a differenza di quanto dedotto dall'interessato, per effettuare il pagamento non sarebbe stato affatto necessario recarsi personalmente a Caltanissetta, ma era stato suf- ficiente effettuare una semplice operazione bancaria, peraltro espletata solo dopo la notifica della convocazione in sede disciplinare, nonostante le reiterate diffide ricevute.
20. Sulla scorta di tali elementi la condotta è stata definita, per un verso, come “poco rispettosa dei principi di probità e correttezza”, e, dunque, oggettivamente contraria ai canoni di cui agli artt. 5 e 6 del codice deonto- logico all'epoca vigente (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e succ. mod.), ma è stata ricondotta a “una vera e propria negligenza da parte dell'iscritto piuttosto che ad una chiara vo- lontà di omettere il pagamento”, così escludendo il requisito della volon- tarietà dell'azione richiesto dall'art. 3 del medesimo codice deontologico. In particolar modo, il Consiglio appellato ha rilevato che “l'irrisorietà della somma e la inevitabile escussione del debitore da parte della pubblica amministrazione costituiscono giusti criteri per addivenire ad un ricono- scimento di assenza dell'elemento soggettivo da parte del professionista e per ritenere, piuttosto, il mancato pagamento riconducibile ad un pur de- precabile atteggiamento di insofferenza ed indolenza del professionista”, concludendo, pertanto, che “pur ritenendo il comportamento dell'avvoca- to riprovevole, non consono e poco trasparente” ricorresse la “impossibili- tà di sanzionare condotte colpose” e dovesse, pertanto, essere disposta l'archiviazione del ricorso.
21. La motivazione adottata risulta rispettosa del criterio sia formale che
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 sostanziale della continenza.
22. Risultano, innanzitutto, esser stati esposti fatti veritieri dal momento che lo stesso appellato, nell'ambito della sua audizione, risulta avere am- messo il mancato adempimento, giustificandolo con il fatto di non aver avuto occasioni per effettuare il pagamento recandosi presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta, ma dimostrando contestualmente di avervi provveduto a mezzo di bonifico bancario dopo la ricezione dell'invito a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di . CP_1
23. I fatti risultano, poi, essere stati esposti in modo misurato, ovvero con l'adozione di termini del tutto pertinenti rispetto alla tipologia della valu- tazione cui l'organo era obbligato. In particolar modo, gli aggettivi del cui uso l'odierno appellante si duole risultano funzionalmente necessari a va- lutare la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie disciplinare applicabile, così come anche l'attributo della negligenza risulta pienamen- te funzionale alla valutazione della ricorrenza di un elemento soggettivo di natura colposa e non dolosa, e dunque insuscettibile di dar luogo a re- sponsabilità disciplinare.
24. Va, conseguentemente, del tutto condivisa la valutazione già espressa dal Tribunale di Palermo con motivazione puntuale e coerente, circa il ri- correre, nel caso di specie, della scriminante dell'adempimento di un do- vere, conformemente alle conclusioni già adottate dalla giurisprudenza di legittimità in materia disciplinare (cf. Cass. n. 35022 del 2015), che esclude in radice l'antigiuridicità della condotta.
25. Tale conclusione, già raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità in re- lazione alla condotta consistente nella formulazione dei capi di incolpa- zione, è ancor più valida nel caso di specie, dovendosi ribadire che anche la decisione di non promuovere l'azione disciplinare e di procedere all'archiviazione, traducendosi nel mancato esercizio di un potere/dovere, impone all'organo preposto una valutazione approfondita dei fatti, con particolare riguardo alla loro effettiva sussistenza, alla loro riconducibilità alle fattispecie disciplinari astrattamente applicabili e impone di esplicita- re i motivi per i quali si ritiene di non procedere alla formulazione dei capi di incolpazione.
26. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il motivo di impugna- zione in esame risulta infondato.
27. Non può trovare accoglimento nemmeno l'ulteriore motivo di appello, accennato in modo estremamente sintetico, con il quale viene invocata l'adozione di una differente regolamentazione delle spese processuali mediante la loro compensazione o la loro commisurazione all'effettivo va-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 lore della controversia.
28. Non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spe- se processuali, sussistendo una chiara situazione di integrale soccomben- za dell'odierno appellante e non ravvisandosi né il requisito della novità della questione, né quello del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.. A ciò deve aggiungersi che l'odierno appellante non ha né allegato, né, tantomeno, provato il ricorrere di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che, in base alla sentenza della Corte costituzionale, n. 77 dei 7/3-19/4/2018 consentirebbero di derogare al criterio della soccombenza.
29. Non ricorrono, del pari, i presupposti per una riduzione delle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese processuali, le quali sono state determinate in modo del tutto coerente con i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, nella misura vigente all'epoca della decisione del primo grado di giudizio, dal momento che:
- il valore della causa è pari alla somma richiesta a titolo di risarci- mento del danno, ossia euro 10.000;
- le spese in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paler- mo sono state liquidate in euro 2.730,00, ossia in una somma leg- germente inferiore alla sommatoria dei valori minimi spettanti per ciascuna delle fasi previste dal predetto decreto per lo scaglione di valore corrispondente (pari ad euro 2.738,00);
- le spese in favore degli altri convenuti sono state liquidate in euro 6.230,00, ossia in una somma pari alla sommatoria dei valori mi- nimi spettanti per ciascuna delle fasi previste dal predetto decreto, con l'applicazione di un aumento del 128%, pari a un aumento medio del 14,2% per ciascun convenuto successivo al primo, e, dunque, largamente inferiore al limite del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, del citato D. M. n. 55 del 2014.
30. Anche le spese del presente grado di giudizio, per le ragioni già preci- sate al punto 28, seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in euro 2.444,00 in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di e in euro 4.643,00, CP_1 comprensiva dell'aumento del 90% ex art. 4, comma 2, del citato D.M. n. 55/2014 in favore degli appellati , CP_14 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] CP_16 CP_8 Controparte_17 CP_9
, e , oltre spese
[...] Controparte_10 Controparte_18 Parte_3 generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 31. Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Enrico Cadelo, procuratore costituito degli appellati , CP_14 Controparte_4 [...]
, , , CP_15 CP_16 CP_8 Controparte_17 CP_9
, e , dichiaratosi
[...] Controparte_10 Controparte_18 Parte_3 antistatario.
32. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_5 del DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO e degli CP_1 avv.ti , , , FAIEL- CP_14 Controparte_4 Controparte_5
LA CESARE, , , CP_8 Controparte_17 CP_22
[...
, , e Controparte_10 Controparte_18 Parte_3 con citazione del 20/2/2018 avverso la sentenza n. 4059/2017, pro- nunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/6-20/07/2017;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del CONSIGLIO RDINE DEGLI AVVOCATI DI PA- CP_1
LERMO, che liquida in euro 2.444,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati avv.ti , CP_14 CP_23
[...
, , , Controparte_5 CP_16 CP_8
, , , Controparte_17 CP_9 Controparte_10
e , che liquida in euro 4.643,00, Controparte_18 Parte_3 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge e ne di- spone la distrazione in favore del loro procuratore avv. CP_24
[...
, dichiaratosi antistatario;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Giovanni D'Antoni.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9