CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16497 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XX nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui XX aveva chiesto l’applicazione del differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute con riferimento alla pena residua di anni 8 mesi 10 giorni 8 di reclusione, per i reati di rapina aggravata, tentata e consumata, resistenza, lesioni ed altro commessi sino all'anno 2017, oggetto del provvedimento di cumulo del 25 novembre 2022. A ragione della decisione osserva che XX, attualmente detenuto presso la sezione Penale Sent. Sez. 1 Num. 16497 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 16/04/2026 minorati psichici della Casa di reclusione di Rebibbia perché affetto da disturbo bipolare, può trarre giovamento dall'intervento terapeutico attuabile presso una struttura riabilitativa accreditata, come evidenziato dallo psichiatra di riferimento. Cionondimeno, il progetto terapeutico riabilitativo attuato in carcere e il trattamento farmacologico somministratogli sono idonei alla cura e al sostegno psichico psichiatrico di cui ha bisogno. Non si sono manifestati gravi segni clinici tale da determinare pericolo di vita In ogni caso, per il mantenimento della misura inframuraria depongono primarie ed imprescindibili esigenze di tutela della collettività sociale desunte sia dal trascorso deviante del detenuto, contrassegnato da reati a connotazione violenta e da plurime rapine aggravate, commesse dal 1994 fino ad epoca recente, sia da contatti che lo stesso ha avuto con pericolosi ambienti delinquenziali. 2. Ricorre XX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione degli articoli 147, primo comma n. 2)cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter Ord. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, alla luce della documentazione medica prodotta Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia respinto la richiesta di differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la struttura residenziale terapeutica riabilitativa indicata nonostante non solo le relazioni dei consulenti medico legali della difesa, ma anche quelle predisposte dall'equipe psichiatrica e da quella educativa in servizio nell’istituto in cui è ristretto avevano evidenziato l'incompatibilità con il regime carcerario e la necessità della prosecuzione del progetto terapeutico riabilitativo, divenuto non più praticabile in costanza di detenzione intramuraria, presso una comunità terapeutica esterna al carcere individuata nella Comunità Insieme di Formia. Per il differimento della pena presso una struttura accreditata si sono espressi i dipartimenti di salute mentale interpellati più di recente dal Tribunale di sorveglianza, nonché le relazioni di sintesi e quella psichiatrica più recenti, che hanno messo tutto in luce l'alto rischio di riacutizzazione maniacale o depressiva che comporta il contesto detentivo. Ciononostante l'ordinanza impugnata, disattendendo la documentazione medica unanime, ha ritenuto adeguato il progetto riabilitativo attuato in carcere, escludendo ingiustificatamente l'alto rischio di peggioramento della patologia psichiatrica e la incidenza di quest’ultima non solo sulle condizioni di salute del detenuto, ma sulla necessaria umanità del trattamento penitenziario nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di differimento della pena. D’altra parte, per escludere il differimento della pena non è sufficiente l'astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto in ambiente carcerario, ma occorre la concreta adeguatezza del complessivo trattamento terapeutico che deve tale da salvaguardare anche la dignità umana del dentuto. La prognosi sull'attuale capacità a delinquere del condannato e sul rischio che lo stesso 2 possa, qualora ammesso al beneficio, commettere reati non tiene conto degli elementi positivi dedotti dalla difesa e in particolare della risalenza nel tempo dei reati commessi da XX, dell'assenza di carichi pendenti, delle note della polizia giudiziaria, che escludono collegamenti con la criminalità organizzata, del comportamento tenuto dallo stesso durante il periodo di libertà, nel corso dell'anno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Preliminarmente vanno ricordati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'applicazione degli istituti disciplinati dagli artt. 146 e 147, n. 2, cod. pen., dall'art. 47-ter lett. c) Ord. pen e, infine, dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. L'art. 146, n. 3), cod. pen. impone al giudice di disporre il differimento dell'esecuzione della pena in presenza di una "malattia particolarmente grave per effetto della quale le (...) condizioni di salute" del condannato "risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Il differimento è, invece, facoltativo qualora, secondo la previsione contenuta all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il condannato risulti affetto da "una grave infermità fisica". Infine, l'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. stabilisce che, nelle anzidette ipotesi di rinvio della esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare. Dalle richiamate disposizioni emerge un articolato assetto regolativo del rapporto tra esecuzione penale e condizioni di salute del condannato, che affida al differimento obbligatorio lo strumento normativo attraverso cui dare decisa prevalenza alle istanze di tutela dei principi di umanità in tutti i casi in cui la situazione clinica del soggetto sia così compromessa da non rispondere più alle iniziative terapeutiche messe in campo dagli operatori sanitari;
salva la possibilità di ricorrere all'ipotesi speciale di detenzione domiciliare, cosiddetta 'umanitaria', contemplata dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. peri., nel caso in cui vi siano esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto. Con riferimento specifico a tale ultima ipotesi, l'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. pen., alla luce dell'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, consente di applicare, lì dove residuino esigenze special preventive, la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell'entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all'art. 4 bis Ord. pen (tra le molte Sez. I n. 18439 del 5.4.2013, Lo Bianco, Rv 255851, Sez. I n.8993 del 13.2.2008, Squeo, Rv 238948; Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, Mangino, Rv 218762;) in favore del condannato che si trova nella medesima situazione che legittima il 3 differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ex art. 147 primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460). E', dunque, necessario che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario, o comunque da far sì che l'espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1 n. 5732 dell'8/01/2013, Rossodivita, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/10/2011, 3 Farinella, Rv. 251674). Più in particolare, il giudice chiamato a decidere sull'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 -ter, comma 1-ter, Ord. pen deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1 n. 37062 del 9/04/2018, Acampa, Rv. 273699).
1.1. E' principio consolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenza Costituzionale, della Corte EDU e di legittimità, che il giudice, investito della delibazione della domanda per l'applicazione di un beneficio penitenziario legato ad uno stato di infermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario e, soprattutto, l'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost. Fermo restando che dal momento che una sofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, essa può assumere rilievo solo quando si appalesi di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravita di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del 10.12.2008, De Feo, n.m; Sez. 1, n. 26026 del 20.05.2003, Mammoliti, Rv. 225008; Sez. 1, n. 32882 del 24/6/2014, Lainà, Rv. 261414). Il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare la concreta situazione, sia della condizione clinica del paziente, sia delle possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare (cfr. Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Acampa, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Pavone, Rv. 264468; v. anche Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879; Sez. 1, n. 36856 del 28/9/2005, La Rosa, Rv. 232511; Sez. 1, n. 5715 del 15/11/1999, Di Girolamo, Rv. 214419).
1.2. Sulla scorta di questo indirizzo interpretativo, condiviso dal Collegio, il concetto di 4 "grave infermità fisica" deve ritenersi comprensivo del divieto di oltrepassare l'inevitabile grado di sofferenze inerente alla detenzione, così come affermato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell'art. 3 CEDU (v. Corte EDU, sent. 26 ottobre 2000, Kudla c. Poland, § 94). Ne segue che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della compatibilità con il regime carcerario al quale egli è sottoposto, è soggetta a un giudizio bifasico, che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della astratta possibilità di cura e, quindi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali, ulteriori strutture carcerarie dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della particolare situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (v. Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, non massimata). 2. L'ordinanza impugnata si è discostata dagli illustrati principi. Il Tribunale, dopo avere rimarcato che XX è affetto da una patologia psichiatrica e che, per tale ragione, è seguito dal servizio di salute mentale dell’istituito dove è ristretto, i cui sanitari hanno elaborato un percorso assistenziale, psicoterapeutico e farmacologico al quale il detenuto ha mostrato di aderire, ha trascurato del tutto di considerare che gli stessi sanitari dell’amministrazione penitenziaria, oltre ai consulenti medici della difesa e agli psichiatri delle strutture pubbliche che nel tempo avevano avuto in cura il detenuto, hanno unanimemente ritenuto necessario, con argomentazioni di natura medico – legale, il proseguimento dell'esecuzione della pena presso una struttura riabilitativa accreditata, perché unico sistema utile a neutralizzare il concreto rischio di peggioramento irreversibile delle condizioni di salute mentale, definito come strettamente correlato al contesto detentivo. L’omessa valutazione di tale dato cruciale ha reso le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto in ordine all’adeguatezza delle cure praticate al detenuto in carcere, di tipo sia assistenziale sia farmacologico, ingiustificate, se non apodittica perché non fondata su valutazioni scientifiche, in qualche modo confutative di quelle contrarie espresse in più relazioni da medici legali e psichiatri, ma su elementi fattuali, quali l’assenza di gravi segni clinici e riacutizzazioni, di cui non è nemmeno indicata la fonte informativa, al fine di comprenderne l’attendibilità. In definitiva, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una valutazione priva di supporto scientifico, non tenendo conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in una situazione in cui i dati o elementi clinici utili ad orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario non sono esaustivi è necessario che il giudice si attivi per approfondire la questione anche ricorrendo all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede 5 valutazioni fondate non su semplificazioni bensì su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerale, disponendo pure la perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agii elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio. 3. Il Tribunale, così come denunciato dal ricorrente, non ha valutato la possibilità che il trattamento in concreto riservato al detenuto possa scadere in ambito inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito perché lesivo del fondamentale diritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt. 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), pur in presenza di condizioni astrattamente rilevanti sotto questo particolare profilo, specie in considerazione della naturale evoluzione infausta delle accertate patologie. 4. Sono fondate anche le censure relative al giudizio di pericolosità sociale che, come denunciato, risulta formulato sulla base di elementi fattuali non riscontrati dagli atti di causa. La nota dei Carabinieri di Roma citata nel provvedimento impugnato, allegata al ricorso per la sua autosufficienza, non fa riferimento alla consumazione di rapine da parte di XX in epoca recente e non cita episodi sintomatici di recenti contatti del detenuto con la criminalità organizzata, se non un controllo effettuato nel 2018, anno in cui XX era detenuto in carcere, nei confronti della consorte di un correo, MA AN. 5. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per il nuovo giudizio da svolgersi nell'osservanza degli indicati principi, provvedendo a colmare le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 6 196/03 E SS.MM. 7
lette le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui XX aveva chiesto l’applicazione del differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute con riferimento alla pena residua di anni 8 mesi 10 giorni 8 di reclusione, per i reati di rapina aggravata, tentata e consumata, resistenza, lesioni ed altro commessi sino all'anno 2017, oggetto del provvedimento di cumulo del 25 novembre 2022. A ragione della decisione osserva che XX, attualmente detenuto presso la sezione Penale Sent. Sez. 1 Num. 16497 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 16/04/2026 minorati psichici della Casa di reclusione di Rebibbia perché affetto da disturbo bipolare, può trarre giovamento dall'intervento terapeutico attuabile presso una struttura riabilitativa accreditata, come evidenziato dallo psichiatra di riferimento. Cionondimeno, il progetto terapeutico riabilitativo attuato in carcere e il trattamento farmacologico somministratogli sono idonei alla cura e al sostegno psichico psichiatrico di cui ha bisogno. Non si sono manifestati gravi segni clinici tale da determinare pericolo di vita In ogni caso, per il mantenimento della misura inframuraria depongono primarie ed imprescindibili esigenze di tutela della collettività sociale desunte sia dal trascorso deviante del detenuto, contrassegnato da reati a connotazione violenta e da plurime rapine aggravate, commesse dal 1994 fino ad epoca recente, sia da contatti che lo stesso ha avuto con pericolosi ambienti delinquenziali. 2. Ricorre XX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione degli articoli 147, primo comma n. 2)cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter Ord. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, alla luce della documentazione medica prodotta Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia respinto la richiesta di differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la struttura residenziale terapeutica riabilitativa indicata nonostante non solo le relazioni dei consulenti medico legali della difesa, ma anche quelle predisposte dall'equipe psichiatrica e da quella educativa in servizio nell’istituto in cui è ristretto avevano evidenziato l'incompatibilità con il regime carcerario e la necessità della prosecuzione del progetto terapeutico riabilitativo, divenuto non più praticabile in costanza di detenzione intramuraria, presso una comunità terapeutica esterna al carcere individuata nella Comunità Insieme di Formia. Per il differimento della pena presso una struttura accreditata si sono espressi i dipartimenti di salute mentale interpellati più di recente dal Tribunale di sorveglianza, nonché le relazioni di sintesi e quella psichiatrica più recenti, che hanno messo tutto in luce l'alto rischio di riacutizzazione maniacale o depressiva che comporta il contesto detentivo. Ciononostante l'ordinanza impugnata, disattendendo la documentazione medica unanime, ha ritenuto adeguato il progetto riabilitativo attuato in carcere, escludendo ingiustificatamente l'alto rischio di peggioramento della patologia psichiatrica e la incidenza di quest’ultima non solo sulle condizioni di salute del detenuto, ma sulla necessaria umanità del trattamento penitenziario nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di differimento della pena. D’altra parte, per escludere il differimento della pena non è sufficiente l'astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto in ambiente carcerario, ma occorre la concreta adeguatezza del complessivo trattamento terapeutico che deve tale da salvaguardare anche la dignità umana del dentuto. La prognosi sull'attuale capacità a delinquere del condannato e sul rischio che lo stesso 2 possa, qualora ammesso al beneficio, commettere reati non tiene conto degli elementi positivi dedotti dalla difesa e in particolare della risalenza nel tempo dei reati commessi da XX, dell'assenza di carichi pendenti, delle note della polizia giudiziaria, che escludono collegamenti con la criminalità organizzata, del comportamento tenuto dallo stesso durante il periodo di libertà, nel corso dell'anno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Preliminarmente vanno ricordati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'applicazione degli istituti disciplinati dagli artt. 146 e 147, n. 2, cod. pen., dall'art. 47-ter lett. c) Ord. pen e, infine, dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. L'art. 146, n. 3), cod. pen. impone al giudice di disporre il differimento dell'esecuzione della pena in presenza di una "malattia particolarmente grave per effetto della quale le (...) condizioni di salute" del condannato "risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Il differimento è, invece, facoltativo qualora, secondo la previsione contenuta all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il condannato risulti affetto da "una grave infermità fisica". Infine, l'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. stabilisce che, nelle anzidette ipotesi di rinvio della esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare. Dalle richiamate disposizioni emerge un articolato assetto regolativo del rapporto tra esecuzione penale e condizioni di salute del condannato, che affida al differimento obbligatorio lo strumento normativo attraverso cui dare decisa prevalenza alle istanze di tutela dei principi di umanità in tutti i casi in cui la situazione clinica del soggetto sia così compromessa da non rispondere più alle iniziative terapeutiche messe in campo dagli operatori sanitari;
salva la possibilità di ricorrere all'ipotesi speciale di detenzione domiciliare, cosiddetta 'umanitaria', contemplata dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. peri., nel caso in cui vi siano esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto. Con riferimento specifico a tale ultima ipotesi, l'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. pen., alla luce dell'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, consente di applicare, lì dove residuino esigenze special preventive, la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell'entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all'art. 4 bis Ord. pen (tra le molte Sez. I n. 18439 del 5.4.2013, Lo Bianco, Rv 255851, Sez. I n.8993 del 13.2.2008, Squeo, Rv 238948; Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, Mangino, Rv 218762;) in favore del condannato che si trova nella medesima situazione che legittima il 3 differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ex art. 147 primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460). E', dunque, necessario che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario, o comunque da far sì che l'espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1 n. 5732 dell'8/01/2013, Rossodivita, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/10/2011, 3 Farinella, Rv. 251674). Più in particolare, il giudice chiamato a decidere sull'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 -ter, comma 1-ter, Ord. pen deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1 n. 37062 del 9/04/2018, Acampa, Rv. 273699).
1.1. E' principio consolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenza Costituzionale, della Corte EDU e di legittimità, che il giudice, investito della delibazione della domanda per l'applicazione di un beneficio penitenziario legato ad uno stato di infermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario e, soprattutto, l'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost. Fermo restando che dal momento che una sofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, essa può assumere rilievo solo quando si appalesi di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravita di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del 10.12.2008, De Feo, n.m; Sez. 1, n. 26026 del 20.05.2003, Mammoliti, Rv. 225008; Sez. 1, n. 32882 del 24/6/2014, Lainà, Rv. 261414). Il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare la concreta situazione, sia della condizione clinica del paziente, sia delle possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare (cfr. Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Acampa, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Pavone, Rv. 264468; v. anche Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879; Sez. 1, n. 36856 del 28/9/2005, La Rosa, Rv. 232511; Sez. 1, n. 5715 del 15/11/1999, Di Girolamo, Rv. 214419).
1.2. Sulla scorta di questo indirizzo interpretativo, condiviso dal Collegio, il concetto di 4 "grave infermità fisica" deve ritenersi comprensivo del divieto di oltrepassare l'inevitabile grado di sofferenze inerente alla detenzione, così come affermato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell'art. 3 CEDU (v. Corte EDU, sent. 26 ottobre 2000, Kudla c. Poland, § 94). Ne segue che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della compatibilità con il regime carcerario al quale egli è sottoposto, è soggetta a un giudizio bifasico, che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della astratta possibilità di cura e, quindi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali, ulteriori strutture carcerarie dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della particolare situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (v. Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, non massimata). 2. L'ordinanza impugnata si è discostata dagli illustrati principi. Il Tribunale, dopo avere rimarcato che XX è affetto da una patologia psichiatrica e che, per tale ragione, è seguito dal servizio di salute mentale dell’istituito dove è ristretto, i cui sanitari hanno elaborato un percorso assistenziale, psicoterapeutico e farmacologico al quale il detenuto ha mostrato di aderire, ha trascurato del tutto di considerare che gli stessi sanitari dell’amministrazione penitenziaria, oltre ai consulenti medici della difesa e agli psichiatri delle strutture pubbliche che nel tempo avevano avuto in cura il detenuto, hanno unanimemente ritenuto necessario, con argomentazioni di natura medico – legale, il proseguimento dell'esecuzione della pena presso una struttura riabilitativa accreditata, perché unico sistema utile a neutralizzare il concreto rischio di peggioramento irreversibile delle condizioni di salute mentale, definito come strettamente correlato al contesto detentivo. L’omessa valutazione di tale dato cruciale ha reso le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto in ordine all’adeguatezza delle cure praticate al detenuto in carcere, di tipo sia assistenziale sia farmacologico, ingiustificate, se non apodittica perché non fondata su valutazioni scientifiche, in qualche modo confutative di quelle contrarie espresse in più relazioni da medici legali e psichiatri, ma su elementi fattuali, quali l’assenza di gravi segni clinici e riacutizzazioni, di cui non è nemmeno indicata la fonte informativa, al fine di comprenderne l’attendibilità. In definitiva, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una valutazione priva di supporto scientifico, non tenendo conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in una situazione in cui i dati o elementi clinici utili ad orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario non sono esaustivi è necessario che il giudice si attivi per approfondire la questione anche ricorrendo all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede 5 valutazioni fondate non su semplificazioni bensì su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerale, disponendo pure la perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agii elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio. 3. Il Tribunale, così come denunciato dal ricorrente, non ha valutato la possibilità che il trattamento in concreto riservato al detenuto possa scadere in ambito inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito perché lesivo del fondamentale diritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt. 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), pur in presenza di condizioni astrattamente rilevanti sotto questo particolare profilo, specie in considerazione della naturale evoluzione infausta delle accertate patologie. 4. Sono fondate anche le censure relative al giudizio di pericolosità sociale che, come denunciato, risulta formulato sulla base di elementi fattuali non riscontrati dagli atti di causa. La nota dei Carabinieri di Roma citata nel provvedimento impugnato, allegata al ricorso per la sua autosufficienza, non fa riferimento alla consumazione di rapine da parte di XX in epoca recente e non cita episodi sintomatici di recenti contatti del detenuto con la criminalità organizzata, se non un controllo effettuato nel 2018, anno in cui XX era detenuto in carcere, nei confronti della consorte di un correo, MA AN. 5. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per il nuovo giudizio da svolgersi nell'osservanza degli indicati principi, provvedendo a colmare le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 6 196/03 E SS.MM. 7