Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
Il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, sicché va esclusa la rilevanza della prospettazione di una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti se non incompatibile con l'ambiente carcerario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 5
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 13574/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS ST BE n. il 16 maggio 1949;
avverso l'ordinanza 1 marzo 2012 - Tribunale di Sorveglianza di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 1 marzo 2012, depositata in cancelleria il 9 marzo 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'Istanza avanzata nell'interesse di OS ST BE volta a ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena.
2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il prefato chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - È noto che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere concesso solo se sia stata diagnosticata una "grave infermità fisica" e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam (cfr. Cass., Sez. 1, 22 novembre 2000, n. 8936, rv. 21829, Piromalli;
Cass., Sez. 1, 24 giugno 2008, n. 27313, rv. 240877, Commisso) o venga accertata l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure neces-sarie nel corso dell'esecuzione della pena. In quest'ultimo caso poi occorre valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale del condannato, conseguenti all'attività rieducativa svolta, cosicché l'espiazione della pena debba essere legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell'infermità del condannato, l'esecuzione della pena possa ritenersi come avvenuta in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso d'umanità, al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti, per le eccessive ed ingiustificate sofferenze che essa possa arrecare al condannato (cfr. Cass., Sez. 1, 18 giugno 2008, n. 28555, rv. 240602; Sez. 1 23 settembre 1996, n. 4690, rv. 205750) e le cure necessaire non siano praticabili in istituto, considerando peraltro che le eventuali situazioni acute e di crisi ben possono essere fronteggiate con il ricovero esterno, L. 26 luglio 1975, n.354, ex art. 11 (Cass., Sez. 1, 28 settembre 2005, n. 36856, rv.
232511, La Rosa).
3.2. - Ciò posto, si osserva che il ricorso, largamente volto a non consentita rilettura in fatto, pur deducendo (per valutazione soggettiva) una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti, non Invoca ne' un pericolo quoad vitam, ne' un'effettiva incompatibilità con l'ambiente carcerario, e neppure uno scadimento al disotto della soglia minima di dignità umana, limitandosi a rilevare alcune difficoltà psicologiche del detenuto che, al più, investono i limiti discrezionali delle opportunità trattamentali degli operatori di Istituto. Correttamente peraltro il giudice di merito ha dato adeguatamente conto, con motivazione Immune da errori logici e giuridici, delle specifiche ragioni che hanno portato a ritenere la compatibilità delle condizioni di salute lamentata dal OS con il regime carcerario in atto ribadendo che il trattamento intra moenia non costituisce allo stato ostacolo alla sottoposizione ad adeguate cure ovvero potendo il condannato essere appoggiato eventualmente ad altre strutture facenti sempre parte dell'amministrazione penitenziaria o in luoghi esterni ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11 peraltro di pronta fruibilità. Il giudice di merito ha inoltre in modo del tutto condivisibile preso in considerazione la specifica qualità della patologia lamentata dal richiedente rilevando che la medesima, pur nella sua gravità, non è concretamente tale da far ritenere sussistente l'incompatibilità lamentata per l'intervenuta stabilità e la non rilevata ingravescenza.
Nella fattispecie, di poi, come implicitamente fatto valere dal Tribunale di Sorveglianza, il regime carcerario, per le potenzialità rappresentate dalle strutture disponibili e le conseguenti fattive possibilità di valida ed efficace terapia, in rapporto alle condizioni di salute del ricorrente delineate dai sanitari, non costituisce di per sè un fattore di aggravamento e di rischio per l'integrità fisica del malato, ritenuto peraltro che la detenzione in sè, a prescindere dalle conseguenze fisio-psicologiche tipiche della privazione della libertà, non è ragione di deterioramento dello stato di salute dell'individuo.
3.3. - Il Tribunale ha anche evidenziato da ultimo che l'apparente contrasto tra la relazione sanitaria carceraria e quella di dimissioni dal Policlinico non è ragione di contraddittorietà da sanare con altro accertamento riposando infatti semplicemente sul fatto che la prima non tiene conto della degenza al Policlinico ne' dei progressi clinici avuti dallo stesso paziente durante tale degenza, rifacendosi piuttosto a proprie precedenti relazioni che hanno perduto dunque il valore dell'attualità.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013