Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5732
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Sentenza 8 gennaio 2013

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Il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, sicché va esclusa la rilevanza della prospettazione di una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti se non incompatibile con l'ambiente carcerario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5732
    Data del deposito : 8 gennaio 2013

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