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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18101 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET UC nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, del 09/12/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA EL ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18101 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la domanda di CA EK diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 1° ottobre 2018; 2) sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 7 ottobre 2019; 3) sentenza pronunciata dal Tribunale monocratico di Cosenza in data 2 luglio 2021; 4) sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 5 aprile 2023. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva più grave il reato di cui alla sentenza sub 3) con il quale era stata applicata la pena di anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 3.600,00 (già ridotta per il rito prescelto), aumentata per i reati satellite di cui alle altre tre decisioni nella misura di mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa per ciascuna violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 e di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per l'ipotesi di violazione dell'art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/90, per giungere alla pena finale di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 6.600,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Antonio Spataro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio riguardante i reati satellite. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la illegittimità dell'aumento di pena (relativo alle violazioni dell'art. 73, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 309/90) fissato in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione per detti reati con le sentenze sub 1,) 2) e t 4). 2 3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. È noto che il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, [...], Rv. 275845). Pertanto, il giudice dell'esecuzione deve operare nuovamente il trattamento sanzionatorio, mediante i poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. gli conferisce dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270073). 2.1. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente individuato come pena base ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quella per il reato di cui alla sentenza n.3, ma ha invece fissato l'aumento di pena in misura maggiore rispetto a quella inflitta in sede cognizione per alcuni dei reati satellite incorrendo, con riferimento ad essi, nella lamentata violazione di legge. 2.2. Come è noto, infatti, il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 — 01). 3 2.3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, ha fissato la pena in continuazione per il reato satellite accertato con la sentenza n.4 nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa nonostante, in sede di cognizione, la pena fosse di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa;
analogamente, per ciascuna delle violazioni dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/90 di cui ai capi 92, 94, 95 e 96 della sentenza sub 1) ha fissato, in continuazione, la pena di mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa e quindi in misura superiore a quanto stabilito in sede di cognizione. Con riferimento al reato di cui al capo 93 della sentenza n.1 e quello della sentenza sub 2), invece, la pena fissata dal giudice dell'esecuzione non risulta superiore a quanto determinato dal giudice della cognizione. 3. Pertanto, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), affinché, in piena autonomia decisionale, provveda alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel rispetto dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA EL ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18101 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la domanda di CA EK diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 1° ottobre 2018; 2) sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 7 ottobre 2019; 3) sentenza pronunciata dal Tribunale monocratico di Cosenza in data 2 luglio 2021; 4) sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 5 aprile 2023. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva più grave il reato di cui alla sentenza sub 3) con il quale era stata applicata la pena di anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 3.600,00 (già ridotta per il rito prescelto), aumentata per i reati satellite di cui alle altre tre decisioni nella misura di mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa per ciascuna violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 e di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per l'ipotesi di violazione dell'art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/90, per giungere alla pena finale di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 6.600,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Antonio Spataro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio riguardante i reati satellite. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la illegittimità dell'aumento di pena (relativo alle violazioni dell'art. 73, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 309/90) fissato in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione per detti reati con le sentenze sub 1,) 2) e t 4). 2 3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. È noto che il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, [...], Rv. 275845). Pertanto, il giudice dell'esecuzione deve operare nuovamente il trattamento sanzionatorio, mediante i poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. gli conferisce dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270073). 2.1. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente individuato come pena base ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quella per il reato di cui alla sentenza n.3, ma ha invece fissato l'aumento di pena in misura maggiore rispetto a quella inflitta in sede cognizione per alcuni dei reati satellite incorrendo, con riferimento ad essi, nella lamentata violazione di legge. 2.2. Come è noto, infatti, il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 — 01). 3 2.3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, ha fissato la pena in continuazione per il reato satellite accertato con la sentenza n.4 nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa nonostante, in sede di cognizione, la pena fosse di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa;
analogamente, per ciascuna delle violazioni dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/90 di cui ai capi 92, 94, 95 e 96 della sentenza sub 1) ha fissato, in continuazione, la pena di mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa e quindi in misura superiore a quanto stabilito in sede di cognizione. Con riferimento al reato di cui al capo 93 della sentenza n.1 e quello della sentenza sub 2), invece, la pena fissata dal giudice dell'esecuzione non risulta superiore a quanto determinato dal giudice della cognizione. 3. Pertanto, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), affinché, in piena autonomia decisionale, provveda alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel rispetto dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026.