Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 18439
CASS
Sentenza 5 aprile 2013

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Massime1

La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma quarto, legge n. 354 del 1975, applicabile anche nel caso di cui all'art. 4 bis stessa legge, può essere disposta unicamente ove sussistono le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio della esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen.

Commentario1

  • 1Detenzione domiciliare umanitaria per grave malattia psichicaAccesso limitato
    Elisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 18439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18439
Data del deposito : 5 aprile 2013

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