Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma quarto, legge n. 354 del 1975, applicabile anche nel caso di cui all'art. 4 bis stessa legge, può essere disposta unicamente ove sussistono le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio della esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Detenzione domiciliare umanitaria per grave malattia psichicaAccesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 18439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18439 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1205
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36271/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NC RM N. IL 12/11/1945;
avverso l'ordinanza n. 330/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 13/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2013 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza proposta da Lo NC RM volta al differimento della esecuzione della pena per motivi di salute ovvero all'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter, comma 1 O.P., sul rilievo che gli accertamenti medici peritali, attestanti che l'interessato, unitamente ad altre patologie di minore rilevanza, è affetto da cardiopatia ischemica ed ipertensiva già trattata con angioplastica, avevano escluso l'incompatibilità delle patologie denunciate dalla istante con il regime di detenzione carceraria.
2. Propone ricorso per cassazione Lo NC RM, assistito dal difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 147 c.p., in particolare deducendo: le due relazioni sanitarie di ufficio hanno attestato la necessità di frequenti controlli sanitari in relazione alla grave patologia cardiaca;
tanto evidenzia la necessità di contatti con presidi sanitari sul territorio e con essa la incompatibilità col regime carcerario della situazione di salute del detenuto;
lo stesso Tribunale riconosce che la situazione sanitaria detta giustificherebbe la concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute, peraltro non possibile perché ostativo il reato in espiazione, incluso tra quelli di cui all'art.
4-bis O.P., comma 1; la detenzione nella fattispecie è comunque contraria al senso di umanità.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia poi la difesa ricorrente violazione dell'art. 47-ter O.P. e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando: il Tribunale assume che sarebbe concedibile nella fattispecie la misura della detenzione domiciliare, di poi richiamando per essa l'ostati vita del reato in espiazione, incluso nell'elenco di cui all'art.
4-bis O.P., comma 1, senza considerare che l'istante ha altresì domandato la detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47-ter, comma 1-ter O.P.) in relazione al quale non opera la predetta causa ostativa alla concessione quando la detenzione in parola viene richiesta in esecuzione del differimento facoltativo di cui all'art. 147 c.p.. 3. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto dell' impugnazione.
4. La doglianza è infondata, posto che l'ordinanza impugnata si appalesa motivata in termini logicamente coerenti e rispettosi del dettato normativo.
4.1 Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti. Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze diagnostiche peritali erano nel senso della compatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione. Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla descrizione delle patologie riscontrate, e dalla motivazione a sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si esclude che nel caso di specie ricorra sia l'ipotesi di differimento obbligatorio disciplinato dall'art. 146 c.p., n. 3, peraltro non richiesto dall'interessato, sia quella del differimento facoltativo di cui al successivo art. 147 c.p., n. 2, posto che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute dell'istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una "grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima. Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento).
Orbene, sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2005, n. 36856; Sez. 1, 28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass., Sez. 1, 20.05.2003, n. 26026; 10.12.2008, n. 48203).
4.2 Ed invero, nel caso in esame il giudice a quo ha indicato le ragioni del diniego impugnato affermando, sulla scorta di accertamenti medici peritali, che alcuna situazione di incompatibilità sarebbe ravvisabile nella fattispecie. Valorizza il ricorrente a sostegno della tesi contraria la circostanza che, nella fattispecie, lo stesso Tribunale avrebbe ravvisato "semmai una condizione di necessità di controlli sanitari esterni frequenti che potrebbero eventualmente consentire, in astratto, la concessione di una detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell'art. 47- ter, comma 1, lett. c) O.P.", non presa in considerazione perché non richiesta e comunque non fruibile perché ostativo il reato in espiazione ex art.
4-bis O.P.. Orbene, siffatta ostatività, ad avviso del ricorrente, non ricorrerebbe però nel caso contemplato al medesimo art. 47-ter O.P., comma 1-ter in forza del quale il differimento facoltativo della pena disciplinato dall'art. 147 c.p. può aver corso nelle forme della detenzione domiciliare con termine di durata prorogabile. La tesi non ha pregio.
Proprio perché, come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente, quella richiamata è, all'evidenza, una modalità applicativa dell'art. 147 c.p., giustificata del principio secondo cui in tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p., atteso che la applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) e il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica (Cass., Sez. 1, 19/02/2001, n. 17208 Mangino), proprio per tale ragione l'obbiezione difensiva è infondata. Mancando infatti le condizioni per l'applicazione dell'art. 147 c.p., non possono invocarsi le modalità esecutive di questa disciplina.
5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013