Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica è affetto da vizio di motivazione solo se l'omesso riferimento alle necessità di tutela del diritto alla salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con l'accertata sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace "ictu oculi" di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 36856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36856 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3112
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 004541/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RO GI N. IL 30/03/1937;
avverso ORDINANZA del 10/06/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di differimento della esecuzione della pena, avanzata dal La RO ai sensi dell'art. 147 c.p., rilevando che le sue condizioni di salute non apparivano incompatibili col regime carcerario, essendo le patologie sofferte tutte di andamento cronico e adeguatamente affrontate anche in riferimento all'art. 11 ord. penit.; recenti episodi patologici erano del resto regrediti, senza l'apporto di alcuna specifica terapia.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il La RO, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
Il presupposto del beneficio richiesto non consisteva nell'assoluta incompatibilità delle condizioni di salute col regime carcerario, ma nella gravita di quelle condizioni, qui pacificamente ricorrente. Ne derivava che la carcerazione imponeva al La RO una sofferenza ulteriore, non verificata ne' valutata dal tribunale, che contrastava colla tutela costituzionale del diritto alla salute. Il La RO ha poi presentato motivi ulteriori di ricorso, valorizzando il proprio negativo stato di salute e censurando la possibilità di fronteggiarlo colle risorse dell'istituto penitenziario o collo stesso ricovero esterno.
Il ricorso è infondato.
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2 c.p., ha già avuto modo di rilevare questa Corte che, pur sussistendo il dovere, per il giudice, di tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità, colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., non può dirsi però che la mancanza di un espresso richiamo a tali principi, in caso di diniego del beneficio, costituisca di per sè, necessariamente, un vizio della motivazione, censurabile in sede di legittimità. Occorre infatti, a tale ultimo fine, che detta mancanza si accompagni all'accertata sussistenza di un quadro patologico di tale gravita da fare risaltare ictu oculi la possibilità che esso, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Sez. 1^, 28.10.1999, Ira). Ed invero, a nulla rileverebbe sostenere che, in ogni caso, le patologie in questione potrebbero essere meglio curate in ambiente extracarcerario (cfr. Sez. 1^, 31.1.2000, Carriero). Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva sulla cronicità delle malattie denunciate, sulla adeguatezza del regime terapeutico in carcere, sulla possibilità di eventuali ricoveri esterni, dando così implicitamente atto che la loro gravita non comporta, per il La RO, un inutile aggravio di sofferenze per la sola necessità di espiare la pena in stato di detenzione. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005