Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 36856
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Sentenza 28 settembre 2005

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Il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica è affetto da vizio di motivazione solo se l'omesso riferimento alle necessità di tutela del diritto alla salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con l'accertata sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace "ictu oculi" di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 36856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36856
    Data del deposito : 28 settembre 2005

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