CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12908 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNOTTI NS nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FF IU, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in alternativa, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla valutazione delle condizioni economiche dell’imputata per accedere alle pene sostitutive. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 6 febbraio 2025, che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.
2. Ricorre per cassazione Consuelo Iannotti, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non avendo la Corte tenuto conto che ella non era la sola utilizzatrice del veicolo all’interno del quale erano stati ritrovati gli arnesi atti allo scasso. Inoltre, i precedenti penali della ricorrente non avevano mai contemplato l’uso di tali arnesi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12908 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/03/2026 2) vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo la Corte escluso il beneficio basandosi esclusivamente sulla circostanza che la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio, senza tenere conto che la somma indicata come controvalore della sostituzione, pari a 45.000 euro, era eccessiva ed avrebbe potuto essere rateizzata. Si dà atto che nell’interesse della ricorrente è stata depositata una memoria con la quale si è insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1. Il primo motivo è inammissibile perché non consentito;
con esso la ricorrente deduce argomenti di fatto che ineriscono al merito del giudizio e che non sono supportati da alcunché, avendo la Corte di appello precisato che l’imputata era l’unica utilizzatrice del mezzo all’interno del quale, in bella mostra, erano stati rinvenuti gli arnesi atti allo scasso (un martello ed un punteruolo). Tali arnesi non avevano alcuna attinenza con il mezzo e del possesso di essi la ricorrente non aveva dato alcuna giustificazione, così essendosi integrata la condotta illecita contestata.
2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha operato un errato ragguaglio tra la pena detentiva di mesi sei di arresto e la pena pecuniaria, fissando l’entità di quest’ultima in euro 45.000 euro e, pertanto, mostrando di richiamarsi a quanto previsto dall’art. 135 cod.pen. anziché alla previsione dell’art. 56-quater, legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale ultima norma si pone in rapporto di specialità rispetto a quella del codice penale, avuto riguardo alla clausola di riserva contenuta nell’art. 135 citato (“salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”). L’erronea determinazione dell’entità della pena pecuniaria sostitutiva inficia ogni altra valutazione della Corte territoriale, al di là dei richiami alla assenza di capienza economica dell’imputata ricavata dalla sola circostanza che costei era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (sul punto, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012–01, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato). 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FF IU, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in alternativa, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla valutazione delle condizioni economiche dell’imputata per accedere alle pene sostitutive. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 6 febbraio 2025, che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.
2. Ricorre per cassazione Consuelo Iannotti, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non avendo la Corte tenuto conto che ella non era la sola utilizzatrice del veicolo all’interno del quale erano stati ritrovati gli arnesi atti allo scasso. Inoltre, i precedenti penali della ricorrente non avevano mai contemplato l’uso di tali arnesi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12908 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/03/2026 2) vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo la Corte escluso il beneficio basandosi esclusivamente sulla circostanza che la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio, senza tenere conto che la somma indicata come controvalore della sostituzione, pari a 45.000 euro, era eccessiva ed avrebbe potuto essere rateizzata. Si dà atto che nell’interesse della ricorrente è stata depositata una memoria con la quale si è insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1. Il primo motivo è inammissibile perché non consentito;
con esso la ricorrente deduce argomenti di fatto che ineriscono al merito del giudizio e che non sono supportati da alcunché, avendo la Corte di appello precisato che l’imputata era l’unica utilizzatrice del mezzo all’interno del quale, in bella mostra, erano stati rinvenuti gli arnesi atti allo scasso (un martello ed un punteruolo). Tali arnesi non avevano alcuna attinenza con il mezzo e del possesso di essi la ricorrente non aveva dato alcuna giustificazione, così essendosi integrata la condotta illecita contestata.
2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha operato un errato ragguaglio tra la pena detentiva di mesi sei di arresto e la pena pecuniaria, fissando l’entità di quest’ultima in euro 45.000 euro e, pertanto, mostrando di richiamarsi a quanto previsto dall’art. 135 cod.pen. anziché alla previsione dell’art. 56-quater, legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale ultima norma si pone in rapporto di specialità rispetto a quella del codice penale, avuto riguardo alla clausola di riserva contenuta nell’art. 135 citato (“salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”). L’erronea determinazione dell’entità della pena pecuniaria sostitutiva inficia ogni altra valutazione della Corte territoriale, al di là dei richiami alla assenza di capienza economica dell’imputata ricavata dalla sola circostanza che costei era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (sul punto, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012–01, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato). 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3