Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12908
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità

    Il motivo è inammissibile perché deduce argomenti di fatto inerenti al merito del giudizio, non supportati da elementi probatori, e la Corte di appello ha precisato che l'imputata era l'unica utilizzatrice del mezzo e che gli arnesi non avevano attinenza con esso, senza che la ricorrente fornisse giustificazioni.

  • Accolto
    Vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva

    La Corte di appello ha operato un errato ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria, fissando quest'ultima in euro 45.000, richiamandosi all'art. 135 c.p. anziché all'art. 56-quater, legge 689/1981, norma speciale. L'errata determinazione dell'entità della pena pecuniaria sostitutiva inficia ogni altra valutazione, inclusa quella relativa alle condizioni economiche dell'imputata ricavate dalla sola ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12908
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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