Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50456
CASS
Sentenza 16 maggio 2017

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Massime1

In tema di impugnazione di misure di sicurezza, la richiesta di partecipazione all'udienza camerale d'appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza deve essere formulata personalmente dall'interessato, non potendo essere proposta solo dal suo difensore. (Fattispecie relativa a condannato straniero, raggiunto dalla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si era limitato ad avanzare richiesta di autorizzazione a rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.lgs., poi rigettata dal Questore, mentre la richiesta di partecipazione all'udienza era stata presentata solo dal suo difensore).

Commentario1

  • 1Art. 599 - Decisioni in camera di consiglio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50456
Data del deposito : 16 maggio 2017

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