Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure di sicurezza, la richiesta di partecipazione all'udienza camerale d'appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza deve essere formulata personalmente dall'interessato, non potendo essere proposta solo dal suo difensore. (Fattispecie relativa a condannato straniero, raggiunto dalla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si era limitato ad avanzare richiesta di autorizzazione a rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.lgs., poi rigettata dal Questore, mentre la richiesta di partecipazione all'udienza era stata presentata solo dal suo difensore).
Commentario • 1
- 1. Art. 599 - Decisioni in camera di consigliohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50456 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
50456-17. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 16/05/2017 Sentenza n. 1755/2017 Registro generale n. 28553/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Dott. VINCENZO SIANI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Consigliere Dott. LUIGI BARONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARASCHIV MIHAI, n. il 12/01/1971; avverso l'ordinanza n. 90/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 04/05/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Maria Fran- cesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/05/2016 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen. da AS Mihai avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo dell'11/12/2014, con cui era data esecuzione alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta con sentenza della Corte d'appello di Trieste del 12/06/2012. Il Tribunale ha evidenziato la regolarità della procedura di notifica all'estero dell'avviso al condannato della udienza camerale;
ha dato atto, inoltre, dell'esibizione in udienza del decreto del Questore del 26/04/2016 di rigetto di istanza del AS di autorizzazione a rientrare temporaneamente in Italia, ex art. 17 D.lvo n. 286 del 1998, per esercitare il proprio diritto di difesa, poiché lo stesso era adeguatamente garantito dalla presenza del suo difensore. Passando al giudizio nel merito, il Tribunale ha desunto la pericolosità del AS dalla gravità del reato commesso e dall'atteggiamento polemico nei confronti degli operatori del carcere di Viterbo.
2. Il AS, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di impu- gnazione di seguito riportati.
2.1. Violazione di legge in riferimento agli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 178, lett. c), cod. proc. pen., a causa della celebrazione del procedimento finalizzato all'espul- sione nonostante l'impedimento a comparire del AS, al quale il Questore di Viterbo non aveva consentito l'ingresso in Italia a fini di giustizia ex art. 17 D.lvo n. 286 del 1998, ritenendo il diritto dell'interessato sufficientemente garantito dalla pre- senza del difensore in sua rappresentanza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle tesi difensive, in quanto, ai fini del giudizio di pericolosità, il Tribunale di sorveglianza aveva considerato la gravità del fatto, ma non aveva valutato il comportamento man- tenuto durante l'espiazione della pena e la concessione dei benefici penitenziari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso in fatto che, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza, è stata disposta l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, applicata nei confronti del AS con sentenza di condanna, e che il Tribu- nale di sorveglianza ha rigettato l'appello avverso detto provvedimento. 3 Dopo una serie di rinvii del procedimento camerale dinanzi al Tribunale, in sede di appello, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., al AS risulta essere stato rego- larmente notificato l'avviso di fissazione di udienza. Il Questore di Viterbo, però, ha negato al AS l'autorizzazione al rientro in Italia a fini di giustizia ex art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 16, sul presupposto della sufficienza della presenza del di- fensore al fine di garantire il contraddittorio.
2. Col primo motivo di ricorso, la difesa sostiene che il diniego di autorizzazione al rientro in Italia ha comportato la nullità assoluta dell'udienza celebrata in assenza dell'imputato, in base alla disposizione di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. Ricorre un legittimo impedimento del AS a partecipare, avendo lo stesso correttamente attivato il rimedio previsto dall'art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 16, a seguito di espulsione, per cui lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore>>. Lo straniero, cioè, può fruire di un iter amministrativo particolarmente celere, nella prospettiva della necessità di tro- varsi in Italia allo scopo di presenziare al procedimento, interesse primario e preva- lente su ogni altro (Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013, T., Rv. 256247). Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre la nullità di ordine generale ed assoluta invocata dalla difesa, prevista per la sola ipotesi di omesso avviso all'interessato del procedimento di sorveglianza e, più in generale, per il procedimento di esecuzione in camera di consiglio. Trattandosi di appello proposto ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen. si osser- vano le disposizioni generali sulle impugnazioni [...]>>, secondo quanto esposto dal comma 3 di tale disposizione;
e poiché si tratta di procedimento di sorveglianza in fase di appello, da trattare con le forme della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., secondo cui L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedi- mento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente [...]>>. Ebbene, dal controllo degli atti del procedimento - consentito data la natura della ch violazione di legge prospettata non risulta che il "condannato" abbia formulato ri- chiesta di essere sentito "personalmente"; solo il "difensore" ha richiesto al Tribunale di sorveglianza di consentire al condannato la "partecipazione” all'udienza. Pertanto, l'udienza deve ritenersi correttamente celebrata, non ricorrendo il legittimo impedi- mento dell'interessato a fronte della richiesta del solo difensore di consentirne la par- tecipazione diretta all'udienza.
2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, va ribadito il costante principio espresso da questa Corte, secondo cui l'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Caushi, Rv. 266276; Sez. 1, n. 34562 del 12/06/2007, Bajraktarevic, Rv. 237625). In applicazione di tale principio, con congrua ed adeguata motivazione il Tribunale di sorveglianza ha desunto la pericolosità del AS dalla gravità del reato com- messo di costituzione di un'associazione dedita alla commissione di rapine e furti in orari notturni, in danno di esercizi commerciali, e dall'atteggiamento polemico del detenuto durante il colloquio con gli operatori del carcere di Viterbo, prima dell'espul- sione, tanto da disconoscere la gravità dei reati commessi;
ha evidenziato, altresì, la compartecipazione ai reati della moglie, destinataria di mandato di arresto interna- zionale. La difesa si limita a censurare l'omessa valutazione del positivo comportamento presso l'istituto penitenziario, sollevando quindi una questione di merito, non propo- nibile in sede di legittimità, e comunque mediante argomentazione contrastante con le risultanze esposte nell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso, pertanto, va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Antonella Patrizia Mazzei Old Ent fomage IL DEPOSITATA C IN CANCELLERIA A N C E -6 NOV 2017 L T E R E Stefania FAIELLA