Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITAL IN NOME DE588 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA - R.G.N. 5602/00 -p Cron..12674 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Paolo STILE - Consigliere- Rep. D'AGOSTINO Rel. Consigliere Dott. Giancarlo - Ud.14/02/01 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
FIGAIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO DIAMANTI, giusta delega in atti;
2001 753
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 73/99 del Tribunale di MASSA, depositata il 09/03/99 R.G.N. 797/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato DIAMANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 5602/00 Svolgimento del processo ricorso del 13.5.1991 al Pretore del lavoro di Massa Con Carrara, OR PE, premesso di essere stato licenziato dalla Figaia s.p.a. con lettera del 7.3.1991 per superamento del adito : a) di periodo di comporto, chiedeva al giudice dichiarare illegittimo il licenziamento sia perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, sia perché il datore di lavoro aveva computato nel periodo di comporto anche i giorni di assenza per gli infortuni sul lavoro occorsigli in data 25.5.1989 e 25.2.1985, per i quali l'INAIL aveva regolarmente corrisposto l'indennità sostitutiva della retribuzione;
b) di condannare la società a reintegrarlo nel posto di lavoro;
c) di condannare la società al risarcimento dei danni subiti, oltre accessori. La società si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto D.Ag. della domanda. Il Pretore, disposta consulenza tecnica, con sentenza del 28.2.1996, respingeva il ricorso. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Massa Carrara con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica, ritualmente disposta d'ufficio dal Pretore a norma dell'art. 424 c.p.c., era emerso che l'infortunio del 1985 aveva comportato una invalidità temporanea assoluta di 30 giorni, che l'infortunio del 1989 aveva comportato una invalidità temporanea assoluta di 12 giorni e che da detti infortuni non erano residuati postumi invalidanti permanenti, sicchè il periodo di comporto previsto dall'art. 60 del CCNL del settore lapidei (14 mesi nell'arco temporale di 30 mesi) era stato superato (445 giorni di assenza, rispetto a 420 consentiti). In proposito riteneva il Tribunale che il giudice avesse il potere di disporre d'ufficio una consulenza tecnica al fine di accertare, avvalendosi dell'ausilio di un medico di fiducia, lo stato di salute del lavoratore e la dipendenza delle assenze dall'infortunio sul lavoro. Rilevava infine che il OR, assentandosi dal lavoro per oltre 14 mesi nell'arco temporale di 30 mesi, accampando postumi per i due lievi infortuni subiti, era venuto meno ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, sicchè anche sotto questo profilo il licenziamento doveva ritenersi giustificato. Avverso questa sentenza il OR ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. L'intimata ha resistito con D'Ag controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 1362 c.c., il lavoratore sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto dell'art. 61, comma 5, del CCNL, secondo cui "all'operaio sarà conservato il posto di lavoro per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge". ricorrente, con tale norma, le parti avrebbero Secondo il rinunciato alla possibilità di accertare autonomamente la sussistenza del nesso causale delle assenze con un infortunio sul lavoro, rimettendosi alle valutazioni dell'ente assicurativo, salva la possibilità per il datore di lavoro dissenziente di impugnare il provvedimento dell'istituto. Di conseguenza, prosegue il ricorrente, qualora il datore di lavoro intenda contestare l'accertamento operato dai medici dell'INAIL, deve impugnare il provvedimento dell'istituto, per cui, se decade da tale diritto, il datore resta privato della possibilità di contestare la qualificazione dell'assenza al fine di ricomprenderla nel periodo di comporto per malattia. Il Tribunale, per contro, avrebbe disatteso la chiara portata letterale della norma, affermando che l'indennità di inabilità è condizionata alla effettiva sussistenza del requisito causale dell'infortunio, per cui soltanto la sussistenza di questo, e non già la circostanza dell'erogazione del relativo trattamento assicurativo, comporterebbe l'esclusione delle assenze dal computo nel periodo di comporto. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., il ricorrente osserva che il datore di lavoro, fino al momento della comunicazione del licenziamento, non ha mai contestato al lavoratore la valutazione dei medici INAIL, D'Ag. consentendo così al OR di maturare un legittimo affidamento sulla non computabilità delle assenze per le quali l'istituto aveva corrisposto l'indennità di inabilitàassicuratore pertanto, che il Tribunale avrebbe temporanea;
sostiene, di valutare la illegittimità del erroneamente omesso licenziamento per la palese violazione da parte del datore di lavoro dei canoni di correttezza e di buona fede. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e degli articoli 421 e 424 c.p.c., il ricorrente sostiene che spettava al datore di lavoro provare la circostanza che la maggior parte delle assenze per inabilità non fossero eziologicamente connesse agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso del rapporto e che i giudici di merito non potevano sostituirsi alla parte onerata, supplendo alle carenze difensive di questa e ammettendo d'uffico una consulenza tecnica volta ad accertare la causa delle assenze e la correttezza degli accertamenti INAIL. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso vengono sollevate questioni di diritto mai prospettate ai giudici di merito. Con l'atto di appello, infatti, il lavoratore si è limitato a censurare i risultati delle due consulenze tecniche disposte dal Pretore, ma non ha mai negato il diritto del datore di lavoro di contestare in sede giudiziale le corresponsione determinazioni dell'INAIL in ordine alla dell'indennità di inabilità temporanea, né ha sollevato questioni di interpretazione dell'art. 61, comma 5, del CCNL dei lapidei. D'A₂ E' noto che i motivi di ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, sicchè nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto già proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito ( cfr., tra le tante, Cass. n. 9882 del 1998, Cass. n. 6356 del 1996, Cass. n. 3810 del 1995). Il secondo motivo di ricorso è infondato. Sostiene il ricorrente che il licenziamento è illegittimo perché il superamento del periodo di comporto sarebbe imputabile allo stesso datore di lavoro, che, violando gli obblighi di correttezza e buona fede, non avrebbe informato il lavoratore della sua intenzione di contestare il nesso eziologico tra gli infortuni sul lavoro e le successive assenze per inabilità. 5 La lamentata violazione è in realtà insussistente. Nessuna disposizione di legge impone al datore di lavoro di comunicare al lavoratore la prossima scadenza del periodo di comporto, né siffatto obbligo è imposto dalla contrattazione collettiva di settore. A maggior ragione deve ritenersi che non sussista alcun obbligo per il datore di lavoro di informare il lavoratore circa l'intenzione di contestare il rapporto di causalità tra l'infortunio sul lavoro da questi subito e le assenze dal lavoro. Come esattamente ha rilevato il Tribunale, nessuno meglio del lavoratore infortunato è in grado di stabilire se si trova nelle condizioni fisiche idonee per riprendere il lavoro. Non ha nessun serio fondamento sostenere che il datore di lavoro sia tenuto a mettere il guardia il lavoratore sulle possibili D.Ag. conseguenze del protrarsi dell'assenza, al solo fine di consentirgli di valutare se gli convenga, o meno, riprendere il lavoro. Anzi, come ha pure sottolineato il Tribunale, è proprio il lavoratore a violare gli obblighi di correttezza e buona fede, se continua a beneficiare dell'indennità di inabilità temporanea pur essendo perfettamente guarito o, peggio ancora, se accampa patologie che non hanno alcun rapporto con l'infortunio, al solo fine di protrarre l'assenza dal lavoro. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che il Pretore abbia disposto d'ufficio una consulenza tecnica medico legale al fine di accertare la effettiva dipendenza delle assenze dai due infortuni sul lavoro subiti, è parimenti infondato. E' appena il caso di ricordare che nel rito del lavoro la consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere o per l'esame di dati specialistici già acquisiti, non costituisce un mezzo di prova 6 che la parte ha l'onere di indicare specificamente, 'ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, senza incontrare il regime delle preclusioni previste dal rito speciale per l'assunzione dei mezzi istruttori, restando affidata al suo potere discrezionale, ai sensi dell'art. 424 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3650 del 1985, Cass. n. 5702 del 1985). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è attenuto anche il Tribunale laddove, con motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici, ha ritenuto giustificato l'esercizio del relativo potere discrezionale da parte del Pretore per la necessità di accertare la effettiva sussistenza del nesso eziologico tra le assenze dal lavoro del dipendente ed i due infortuni indennizzati dall'INAIL. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, Al rigetto consegue la condanna deldeve essere respinto. ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent delle spes pagamento in favore della società intimata 102000 giudizio di cassazione, che liquida in lire. lire tremilioni e cinquecentomila per onorari. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001 Il President Il Cons. estensore Vincenzo Tresse Філись Обратимо дене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 APR. 2001 IL CANSELLIARE