Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2015, n. 3262
CASS
Sentenza 1 dicembre 2015

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Massime1

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.. (Fattispecie, nella quale la Corte annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento della pena, con la quale i giudici avevano, con affermazioni apodittiche, ritenuto la compatibilità delle patologie accertate con il regime carcerario ed escluso che integrasse trattamento contrario al senso di umanità la detenzione intra moenia del condannato, ultrasettantenne, afflitto da patologia cardiaca gravissima e ad alto rischio, non emendabile e trattata farmacologicamente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2015, n. 3262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3262
Data del deposito : 1 dicembre 2015

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