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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato in grado di appello
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 420/2024 tra le parti:
APPELLANTE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. MANCINI LUCA, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
APPELLATI
cf Controparte_1 P.IVA_2
- difesa: avv. MASETTI SIMONE, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore ontumaci C.F._3 Persona_1
OGGETTO: solo danni a cose
Conclusioni delle parti
Pagina | 1 Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta: In via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. voglia disporre -inaudita altera parte- la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n del Giudice di Pace di Prato n. 21/2024 in data 14.1.2024 depositata in data 19.1.2024, non notificata;
Nel merito: previa riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 21/2024 in data
14.1.2024 depositata in data 19.1.2024, non notificata, per i motivi tutti di cui in narrativa, contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: - Nel merito, in via principale: Respingere la domanda attorea perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a doversi ritenere congrua l' offerta formulata e a non provate in ordine all' an circa la compatibilità dei danni e al quantum debeatur dei danni de residuo richiesti o in denegata ipotesi considerarsi una responsabilità concorsuale ex art 2054 II comma c.c. - In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l' evento così come quantificati nel corso del giudizio. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, a quella eventualmente ammessa a controparte. Con riserva, comunque, di precisare e/o indicare i mezzi istruttori ed altro produrre, dedurre e controdedurre. In ogni caso Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 21/2024, con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato a proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 21/2024 emessa dal Giudice di Pace di Prato in data
15.1.2024, depositata in data 19.1.2024, non notificata.
La predetta società ha premesso (1) che con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio la medesima società e i sig.ri Controparte_1 Pt_2
e al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni
[...] Persona_1 presuntivamente patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 25.1.2021 alle ore19.30 in via Montalese incrocio via di Dogaia a Prato che ha visto coinvolti il veicolo con targa EY959VE di proprietà del sig. ed il mezzo targato CA440WE di Parte_3 proprietà del sig. (2) che la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di Per_1 parte convenuta nonché tramite CTU tecnico-estimativa sul mezzo attoreo;
(3) che con sentenza resa in data 15.1.2024 il Giudice di Pace di Prato ha accolto la domanda attorea ed
Pagina | 2 ha condannato i convenuti a rifondere all'attrice la somma di euro 1.340,82 oltre interessi, oltre al pagamento delle spese di ctu, delle spese del giudizio, delle spese di ctp.
Ha, pertanto, proposto appello evidenziando: (a) l'erronea condanna e liquidazione degli onorari di causa nonché delle spese di ctu e ctp avendo il Giudice di primo grado erroneamente statuito in ordine alla condanna al pagamento dei medesimi nonostante la domanda di parte attrice sia stata accolta decurtandola essenzialmente e riconoscendola solo per una piccola parte. In particolare, l'appellante ha evidenziato che la domanda attorea in primo grado fosse di euro 8.152,00, tuttavia il Giudice di Pace, aderendo alle conclusioni cui è giunto il ctu nominato, ha riconosciuto soltanto l'importo di euro 784,28, quali danni indiretti, oltre iva, aggiungendo poi gli onorari stragiudiziali ed il costo del noleggio auto sostitutiva;
(b) violazione e falsa applicazione di legge in punto di riconoscimento delle spese di noleggio, tenuto conto che l'attrice in primo grado non solo non ha provato la necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo ma non ha prodotto alcun documento che attesti l'eventuale necessità di procurarsi un veicolo in sostituzione del proprio e di averne altresì usufruito.
La in persona del suo legale rappresentante, si è costituita in Controparte_1 giudizio chiedendo la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado ed il rigetto dell'atto di appello di controparte.
In particolare, la società appellata ha evidenziato che per la giurisprudenza del Supremo
Collegio, come indicata da controparte, la parte vincitrice della causa, anche se la sua domanda viene sensibilmente ridotta nel quantum, non può essere condannata a pagare le spese processuali alla controparte, potendo, se del caso, provvedere il giudicante ad effettuare una compensazione parziale delle stesse. Tuttavia, nel caso di specie, tutte le voci di danno sono state accolte dal giudice di primo grado (spese stragiudiziali, spese di noleggio e danno alla vettura) e solo il danno da veicolo è stato ridotto sensibilmente;
il giudice, pertanto, ha correttamente liquidato le spese di lite tenendo conto del valore del decisum ovvero di quanto accertato. Con riferimento, poi, alla doglianza circa il riconoscimento delle spese di noleggio, parte appellata ha evidenziato che l'orientamento più recente riconosce la risarcibilità del danno da fermo tecnico quale conseguenza automatica dell'incidente, ritenendo non necessaria una prova specifica e rigorosa del danno patito in conseguenza dell'impossibilità di utilizzo dell'autovettura incidentata.
Peraltro, ha dedotto che è stata comunque prodotta in giudizio la fattura relativa alle spese sostenute per il noleggio dimostrando così la pretesa risarcitoria del danno.
Pagina | 3 Con ordinanza del 22.6.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e all'udienza di merito del 2.7.2024, dichiarata la contumacia di e le parti costituite hanno chiesto che la causa fosse rimessa CP_2 Persona_1 in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto emesso in data 3.12.2024, all'esito del deposito delle note scritte concesse in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente questo giudice osserva che parte appellante, nel corpo del proprio atto di impugnazione, ha chiaramente allegato di chiedere la riforma della sentenza di primo grado sotto il profilo della condanna alle spese di lite, di ctu e di ctp nonché sotto quello dell'avvenuto riconoscimento delle spese di noleggio (cfr. pag. 16 atto di appello). Tuttavia, leggendo le conclusioni riportate in detto atto l'appellante pare aver riportato le conclusioni dei propri scritti difensivi in primo grado chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in denegata ipotesi, il riconoscimento di una responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 2054
c.c..
Dalla disamina complessiva dell'atto di appello si deve ritenere che effettivamente parte appellante si sia limitato ad impugnare la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulle spese di lite e tecniche nonché in ordine al riconoscimento delle spese di noleggio di autovettura sostitutiva. Questa appare l'interpretazione più corretta alla luce sia dell'esame dell'intero contenuto delle sue difese sia della posizione dalla stessa complessivamente assunta (cfr., ex multis, Cass. 413/2017).
Detto ciò, nel merito si osserva quanto segue.
Primo motivo di appello.
Con riferimento a tale doglianza parte appellante ha affermato che avendo il giudice di prime cure accolto la domanda avversaria in misura sensibilmente ridotta rispetto al quantum richiesto con l'atto introduttivo, peraltro in misura pressochè identica all'importo riconosciuto dalla medesima in sede stragiudiziale, non poteva provvedere alla condanna della stessa alla refusione delle spese del giudizio, dovendo al contrario procedere alla compensazione delle stesse, essendo di fronte ad un caso evidente di soccombenza reciproca.
Tale assunto non convince. In base all'arresto giurisprudenziale formatasi all'interno del
Supremo Collegio a Sezioni Unite “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
Pagina | 4 anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c.”. (cfr. Cass. SS.UU. 32061/2022).
Nel caso in esame non siamo di fronte ad un'ipotesi di soccombenza reciproca poiché non sussiste una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti né di una unica domanda articolata in più capi: i danni richiesti dall'odierna appellata sono da qualificarsi tutti quali danni materiali al veicolo, dovendo ritenere la distinzione tra 'danni derivanti da urto diretto' e 'danni derivanti da uso indiretto' come una distinzione squisitamente tecnica, priva di qualsiasi pregio giuridico.
Né può giustificarsi una compensazione totale o parziale delle spese di lite, posto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. (“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”). Peraltro, ad abundantiam si osserva che parte appellante nulla ha dedotto circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. limitandosi ad affermare la sussistenza della c.d. soccombenza reciproca, non ravvisabile nel caso in esame.
Risulta, dunque, corretta la liquidazione delle spese di lite formulata dal giudice di primo grado, il quale ha tenuto in considerazione il valore effettivo della controversia, come risultante all'esito del giudizio, liquidando gli importi secondo i parametri normativi, individuando i medesimi tra i valori minimi ed i valori medi per ogni fase del giudizio.
Secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza del giudice di pace nella parte in cui ha riconosciuto alla controparte le spese di noleggio di vettura sostitutiva in assenza della prova della necessità di noleggiare il medesimo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Dalla disamina dell'atto introduttivo di primo grado emerge che la ha Controparte_1 allegato, piuttosto genericamente, che la cedente il credito poi azionato, ha avuto necessità di noleggiare un'autovettura sostitutiva 'per motivi di lavoro e familiari', producendo una fattura commerciale in atti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente a fondare tale richiesta la fattura in atti richiamando un orientamento formatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità
Pagina | 5 secondo cui il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un'automobile sostitutiva sono di spettanza, anche in assenza di prova “essendo chiaro che la privazione, per motivi riparatori, del mezzo, rende insita in sé la necessità di noleggiarne un'altra” (cfr. sentenza impugnata in atti).
Tale ragionamento non risulta condivisibile ritenendo, al contrario, di dover aderire all'altro orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto secondo cui “il danno da 'fermo tecnico' di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (cfr. Cass. 20620/15; Cass. 5447/2020).
Nel caso in esame si osserva che l'allegazione di parte appellata sul punto è piuttosto generica, non suffragata da idonea documentazione probatoria, tenuto conto che la fattura prodotta dalla medesima è mera fattura commerciale, peraltro datata 20.4.2022, quindi in periodo di gran lunga lontano rispetto al momento dell'incidente per cui è causa, avvenuto il 25.1.2021, senza prova, poi, dell'effettivo esborso (cfr. Cass. ordinanza 27389/2022 in motivazione: “altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto (…): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene. Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di aver sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.”). Pertanto, in assenza della prova dell'effettivo esborso di tale somma e, considerata l'allegazione piuttosto generica sul punto, all'esito del giudizio si ritiene di non dover riconoscere tale richiesta risarcitoria.
L'appello, pertanto, dovrà essere accolto e la sentenza dovrà essere riformata al punto 2) nonché al punto 4) posto che, non riconoscendo il danno da fermo tecnico, lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese del giudizio è quello fino ad euro 1.100,00.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del
Pagina | 6 valore concreto della controversia e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 21/2024 emessa dal giudice di Pace di Prato in data 15.1.2024, così dispone:
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la somma di euro 852,82 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello del saldo effettivo;
3. condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 346,00 per compensi, fermo il resto;
4. condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellante per il presente giudizio che si liquidano in euro 462,00 per compensi, euro 174,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 23.12.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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