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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 561/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIA Parte_1
CONDEMI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_2
Pupo, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'appellante in epigrafe introduceva azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dagli avvisi di addebito ivi indicati, sollevando una serie di vizi formali e chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione.
Nella resistenza di e nella contumacia di il Giudice di prime cure dichiarava CP_1 CP_3 inammissibile il ricorso in applicazione del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Ha interposto appello la lamentando la mancata applicazione dell'art 152 bis disp att. Pt_1
e, comunque, la mancata compensazione delle spese di lite vista giurisprudenza non univoca in materia.
Si sono costituiti sia che che, in via preliminare, hanno eccepito il proprio difetto CP_1 CP_3 di legittimazione passiva e nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata rinviata all'udienza del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti resistenti, in quanto con il ricorso ordiginario, l'attuale appellante aveva eccepito sia vizi dell'atto impugnato, qualificabili alla stregua de opposizione agli atti esecutivi, che vizi di merito.
Ciò posto, l'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta se vi è soccombenza reciproca, ovvero nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.
Nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata dal Giudice di prime cure sulla base del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, comma inserito dalla legge n.
215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” entrata in vigore il 21 dicembre 2021, cioè circa due mesi prima del deposito del ricorso avvenuta in data 14 febbraio
2022.
Non soltanto: per chiarire la portata della norma, comunque intervenuta su un panorama giurisprudenziale eterogeneo, è stato necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte che si è espressa con sentenza n. 26283/ pubblicata in data del 06 settembre 2022, dunque in epoca successiva al ricorso.
Ricorrevano dunque i presupposti come prima delineati per la compensazione delle spese di lite. Spese di lite compensate anche per questo grado di giudizio, per le medesime motivazioni.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 CP_3
avverso la sentenza n. 1460/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data
12/07/2022 , in accoglimento dell'appello parziale proposto e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma così provvede: compensa le spese di lite del primo grado di giudizio compensa le spese del presente grado di giudizio:
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 561/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIA Parte_1
CONDEMI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_2
Pupo, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'appellante in epigrafe introduceva azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dagli avvisi di addebito ivi indicati, sollevando una serie di vizi formali e chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione.
Nella resistenza di e nella contumacia di il Giudice di prime cure dichiarava CP_1 CP_3 inammissibile il ricorso in applicazione del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Ha interposto appello la lamentando la mancata applicazione dell'art 152 bis disp att. Pt_1
e, comunque, la mancata compensazione delle spese di lite vista giurisprudenza non univoca in materia.
Si sono costituiti sia che che, in via preliminare, hanno eccepito il proprio difetto CP_1 CP_3 di legittimazione passiva e nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata rinviata all'udienza del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti resistenti, in quanto con il ricorso ordiginario, l'attuale appellante aveva eccepito sia vizi dell'atto impugnato, qualificabili alla stregua de opposizione agli atti esecutivi, che vizi di merito.
Ciò posto, l'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta se vi è soccombenza reciproca, ovvero nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.
Nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata dal Giudice di prime cure sulla base del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, comma inserito dalla legge n.
215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” entrata in vigore il 21 dicembre 2021, cioè circa due mesi prima del deposito del ricorso avvenuta in data 14 febbraio
2022.
Non soltanto: per chiarire la portata della norma, comunque intervenuta su un panorama giurisprudenziale eterogeneo, è stato necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte che si è espressa con sentenza n. 26283/ pubblicata in data del 06 settembre 2022, dunque in epoca successiva al ricorso.
Ricorrevano dunque i presupposti come prima delineati per la compensazione delle spese di lite. Spese di lite compensate anche per questo grado di giudizio, per le medesime motivazioni.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 CP_3
avverso la sentenza n. 1460/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data
12/07/2022 , in accoglimento dell'appello parziale proposto e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma così provvede: compensa le spese di lite del primo grado di giudizio compensa le spese del presente grado di giudizio:
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)