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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
RE CA - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - IO Di CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1545/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018282847000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1545/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di IO CA ha accolto il ricorso, notificato il 17.11.23, proposto da Resistente_1 nei confronti della AG LE RA IS (convenuta resistente) e della RE CA (interventrice volontaria), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 19.9.23, relativa a tassa di possesso automobilistico anno 2016, condannando le parti soccombenti alla rifusione LE spese di lite. In particolare, il giudice provinciale ha dato atto del difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, rilevando che non poteva valutarsi la produzione documentale effettuata al riguardo dalla
RE, perché tardivamente operata, oltre il termine di cui all'art. 32 co. I D.lgs. 546/92.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la RE CA, deducendo la violazione dell'art. 14 co.
4 bis (in realtà, comma 6 bis), per non aver il ricorrente evocato in giudizio anche essa RE, senza che il primo giudice rilevasse tale vizio processuale;
ha chiesto, comunque, valutarsi la produzione documentale in appello, evidenziando la ritualità e la tempestività della notifica della cartella, a fronte dell'operatività della sospensione emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20.
Il contribuente si è costituito, lamentando esclusivamente l'inesistenza della notifica dell'appello, per mancata redazione della relata di notifica, sottoscritta digitalmente.
L'AdER si è costituita in appello, assumendo una posizione adesiva alle richieste dell'appellante, mentre il contribuente è rimasto contumace.
Alla camera di consiglio odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Non ricorre, tuttavia, la lamentata violazione dell'art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92, atteso che, trattandosi di ricorso notificato prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 220/23, non troverà applicazione, ratione temporis, la predetta disposizione, che impone al ricorrente di evocare in giudizio anche l'ente impositore, laddove intenda far valere vizi della notifica di atti presupposti emessi da esso ente. Per contro, in base ai principi processuali precedentemente vigenti, e cristallizzati nella giurisprudenza LE
SS.UU. di cui alla sentenza n. 16412/07, il contribuente era ben legittimato ad agire in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione, onerato invece di attivarsi ad effettuare la chiamata in causa o la litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore, laddove non intendesse rispondere LE conseguenze della lite.
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice non ha ravvisato vizi nella vocatio in jus ed ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio della RE, interventrice volontaria, sì da non valutare la documentazione prodotta oltre il termine di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92. Tale produzione, sennonché, benché tardiva nel giudizio di primo grado, perché prodotta in violazione del termine ex art. 32 D.lgs. 546/92, deve essere valutata in grado di appello, in ragione della previsione di cui all'art. 57 co. II D.lgs. cit., che legittima la produzione di nuovi documenti in secondo grado. Tale conclusione è peraltro supportata, anche con riferimento al caso, che quivi interessa, di documenti tardivamente prodotti in primo grado, alla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale tali documenti devono essere valutati dal giudice di seconde cure “poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta
è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione.” [Sez. 5 - , Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018 (Rv. 647276 - 01); nello stesso senso, v., da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 10211 del
2025)].
Tale produzione va, pertanto, valutata in questo grado. Da essa si evince che l'avviso di accertamento sottostante la cartella di pagamento era stato ritualmente notificato, in forma semplificata, a mezzo posta, in data 23.10.19, a mani di persona che ricevette il piego presso il domicilio del contribuente. Né in relazione a tale notifica, avvenuta a mezzo raccomandata postale, il contribuente può dolersi del mancato invio di una seconda raccomandata informativa, atteso che “In tema di riscossione LE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.
R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).
[Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016 (Rv. 640025); nello stesso senso è orientata tutta la giurisprudenza successiva].
La cartella risulta, dunque, tempestivamente notificata, entro il termine di prescrizione triennale, che inizia a decorrere alla data di notifica dell'avviso di accertamento, considerando che tale prescrizione soggiace alla proroga biennale di cui all'art. 68 d.l. 18/20, comma 4 bis, trattandosi di iscrizione a ruolo operata entro il 31.12.2021.
L'appello va, perciò, accolto.
Si giustifica la compensazione LE spese dei due gradi di giudizio, essendo dipeso l'esito del giudizio di primo grado dall'inerzia difensiva degli uffici che, in prime cure, avevano fornito in modo intempestivo la prova della notifica contestata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in IO CA, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore EA PA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
RE CA - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - IO Di CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1545/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018282847000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1545/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di IO CA ha accolto il ricorso, notificato il 17.11.23, proposto da Resistente_1 nei confronti della AG LE RA IS (convenuta resistente) e della RE CA (interventrice volontaria), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 19.9.23, relativa a tassa di possesso automobilistico anno 2016, condannando le parti soccombenti alla rifusione LE spese di lite. In particolare, il giudice provinciale ha dato atto del difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, rilevando che non poteva valutarsi la produzione documentale effettuata al riguardo dalla
RE, perché tardivamente operata, oltre il termine di cui all'art. 32 co. I D.lgs. 546/92.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la RE CA, deducendo la violazione dell'art. 14 co.
4 bis (in realtà, comma 6 bis), per non aver il ricorrente evocato in giudizio anche essa RE, senza che il primo giudice rilevasse tale vizio processuale;
ha chiesto, comunque, valutarsi la produzione documentale in appello, evidenziando la ritualità e la tempestività della notifica della cartella, a fronte dell'operatività della sospensione emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20.
Il contribuente si è costituito, lamentando esclusivamente l'inesistenza della notifica dell'appello, per mancata redazione della relata di notifica, sottoscritta digitalmente.
L'AdER si è costituita in appello, assumendo una posizione adesiva alle richieste dell'appellante, mentre il contribuente è rimasto contumace.
Alla camera di consiglio odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Non ricorre, tuttavia, la lamentata violazione dell'art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92, atteso che, trattandosi di ricorso notificato prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 220/23, non troverà applicazione, ratione temporis, la predetta disposizione, che impone al ricorrente di evocare in giudizio anche l'ente impositore, laddove intenda far valere vizi della notifica di atti presupposti emessi da esso ente. Per contro, in base ai principi processuali precedentemente vigenti, e cristallizzati nella giurisprudenza LE
SS.UU. di cui alla sentenza n. 16412/07, il contribuente era ben legittimato ad agire in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione, onerato invece di attivarsi ad effettuare la chiamata in causa o la litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore, laddove non intendesse rispondere LE conseguenze della lite.
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice non ha ravvisato vizi nella vocatio in jus ed ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio della RE, interventrice volontaria, sì da non valutare la documentazione prodotta oltre il termine di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92. Tale produzione, sennonché, benché tardiva nel giudizio di primo grado, perché prodotta in violazione del termine ex art. 32 D.lgs. 546/92, deve essere valutata in grado di appello, in ragione della previsione di cui all'art. 57 co. II D.lgs. cit., che legittima la produzione di nuovi documenti in secondo grado. Tale conclusione è peraltro supportata, anche con riferimento al caso, che quivi interessa, di documenti tardivamente prodotti in primo grado, alla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale tali documenti devono essere valutati dal giudice di seconde cure “poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta
è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione.” [Sez. 5 - , Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018 (Rv. 647276 - 01); nello stesso senso, v., da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 10211 del
2025)].
Tale produzione va, pertanto, valutata in questo grado. Da essa si evince che l'avviso di accertamento sottostante la cartella di pagamento era stato ritualmente notificato, in forma semplificata, a mezzo posta, in data 23.10.19, a mani di persona che ricevette il piego presso il domicilio del contribuente. Né in relazione a tale notifica, avvenuta a mezzo raccomandata postale, il contribuente può dolersi del mancato invio di una seconda raccomandata informativa, atteso che “In tema di riscossione LE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.
R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).
[Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016 (Rv. 640025); nello stesso senso è orientata tutta la giurisprudenza successiva].
La cartella risulta, dunque, tempestivamente notificata, entro il termine di prescrizione triennale, che inizia a decorrere alla data di notifica dell'avviso di accertamento, considerando che tale prescrizione soggiace alla proroga biennale di cui all'art. 68 d.l. 18/20, comma 4 bis, trattandosi di iscrizione a ruolo operata entro il 31.12.2021.
L'appello va, perciò, accolto.
Si giustifica la compensazione LE spese dei due gradi di giudizio, essendo dipeso l'esito del giudizio di primo grado dall'inerzia difensiva degli uffici che, in prime cure, avevano fornito in modo intempestivo la prova della notifica contestata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in IO CA, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore EA PA