Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 274
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92

    La Corte ha ritenuto che la norma invocata non fosse applicabile ratione temporis e che, secondo i principi processuali previgenti, il contribuente fosse legittimato ad agire nei confronti del solo agente della riscossione.

  • Accolto
    Valutazione della produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta tardivamente in primo grado debba essere valutata in appello ai sensi dell'art. 57 co. II D.lgs. 546/92 e sulla base della giurisprudenza di legittimità.

  • Accolto
    Ritualità e tempestività della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sottostante la cartella fosse stato ritualmente notificato e che la cartella fosse stata notificata tempestivamente entro il termine di prescrizione triennale, prorogata dall'art. 68 d.l. 18/20.

  • Accolto
    Difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento

    Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 274
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 274
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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