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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Antonio
Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 688/2022, promossa da:
- cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIANLUCA BALLO
-attrice- contro
- cf CP C.F._2 con l'avv. NICOLA RIGOBELLO
-convenuto -
***
Conclusioni come da verbale di udienza cenni di fatto e di diritto
ha convenuto in giudizio per accertare Parte_1 CP
l'inesistenza di un diritto di servitù a carico della sua proprietà (mappale 258) e a vantaggio della proprietà di (mappali 55 e 172) [actio negatoria servitutis CP ai sensi dell'art. 949 c.c.].
Nello specifico l'attrice ha chiesto che venga accertato e dichiarato che il convenuto non ha il diritto di installare e mantenere l'ancoraggio/fissaggio della sua rete di recinzione alle colonne in calcestruzzo erette sul proprio fondo di proprietà. pagina 1 di 13 Tale ancoraggio è stato considerato dall'attrice una turbativa del proprio diritto di proprietà dell'attrice, pertanto ha chiesto che venga ordinato al convenuto di porre fine a tale molestia mediante l'immediato distacco della rete dalle colonne,
e in caso di mancata esecuzione spontanea, ha chiesto di essere autorizzata a eseguire l'intervento a spese del convenuto.
Parte attrice ha inoltre richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa della turbativa facendo presente che le richieste di distacco sono state precedute da diffide e un tentativo di mediazione, tutti con esito negativo.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta e domanda CP riconvenzionale.
Il convenuto ha negato di aver posto in essere alcuna azione turbativa o lesiva della proprietà della attrice e ha invece sostenuto che sia stata la stessa a ledere il suo diritto di proprietà.
Pertanto in via riconvenzionale ha chiesto di accertare le indebite invasioni della sua proprietà da parte della attrice con conseguente richiesta di di rimessione in pristino a cura e spese dell'attrice o in subordine con autorizzazione di eseguirle a spese della stessa.
In fatto, parte convenuta, ha contestato l'invasione della propria proprietà con riferimento al piede in calcestruzzo interrato alla base della recinzione al confine con il mappale 172 (parte sud), che a detta dello stesso occuperebbe l'area di sua proprietà per una larghezza variabile da 6 a 18 cm circa
Assume inoltre parte convenuta che vi sarebbe anche;
-un "cappello" in terracotta che invaderebbe la colonna d'aria sovrastante la proprietà per circa 3 cm;
CP
-una invasione con riferimento al plinto di fondazione posto alla base del palo di testa della recinzione al confine con il mappale 55, che invaderebbe la propria proprietà per circa 40 cm;
-un'invasione da parte del rivestimento del fabbricato ad uso cantina (posto al confine con il mappale 172) per qualche centimetro, e della porzione di copertura pagina 2 di 13 dello stesso che occuperebbe la colonna d'aria sovrastante la proprietà CP per circa 25 cm;
-il sovvertimento dello scolo naturale delle acque piovane a carico dei fondi di
(mappali 172 e 55) a causa di una platea in cemento armato realizzata da CP
Parte_1
Parte convenuta sostiene che l'ancoraggio della sua rete alle colonne di Parte_1 sia stato un "atto necessitato" dall'abusivo sconfinamento di parte attrice che gli avrebbe impedito di posizionare i propri supporti.
Chiede pertanto anche il risarcimento dei danni subiti a causa della turbativa posta in essere da Parte_1
A supporto delle sue difese e domande riconvenzionali, il convenuto fa riferimento alla relazione dell'Arch. (doc. 2 di parte convenuta). Per_1 CP_2
Alla prima udienza, il Giudice dott.ssa Gancitano venivano concessi i termini di cui all'udienza 183 comma VI cpc.
Il fascicolo veniva assegnato allo scrivente e alla successiva udienza del
01.02.2023 che sospendeva il procedimento per l'introduzione della mediazione attese le domande riconvenzionali eccentriche.
All'udienza del 12/07/2023 le parti insistevano per la ammissione dei rispettivi mezzi di prova.
Venivano ammessi alcuni capitoli e riservata all'esito la CTU.
Il 18 ottobre 2023 e il 17 gennaio 2024 (per errore di battitura nel verbale è indicato l'anno 2023) veniva esaurita l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 13.02.2024 veniva ammessa la CTU.
All'udienza del 07.03.2024 il CTU nominato non compariva.
All'udienza del 27/03/2024 il CTU veniva revocato e nominato altro CTU.
All'udienza del 17/04/2024 il CTU geom. accettava l'incarico e gli Per_2 veniva conferito il quesito.
All'udienza del 09/10/2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/01/2025, poi rifissata per il 21/05/2024.
pagina 3 di 13 In tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come sotto riportato e chiedevano i termini per conclusionali e repliche che venivano concessi.
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni:
Parte_1
"1. «Accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù ad installare e mantenere l'ancoraggio/ fissaggio, con tiranti e/o con viti, della rete di recinzione del convenuto alle colonne in calcestruzzo erette sul fondo di proprietà di
(catastalmente identificato come segue: NCEU, mappale Parte_1
258 del Foglio 5, Sez. Rovigo/ B, ubicato in Via dei Mille n. 323 di frazione di
Mardimago di Rovigo), a carico del fondo di proprietà dell'attrice ed a vantaggio del fondo di proprietà del convenuto (catastalmente CP identificato come segue: NCEU, mappale 55 del Foglio 5, Sez. Rovigo/ B e NCT, mappale 172, ubicato in Via Dei Mille n. 321 di frazione di Mardimago di
Rovigo);»
2. «Accertato l'illegittimo ancoraggio/ fissaggio, con tiranti e con viti, ad opera di
e contro la volontà di , della rete di CP Parte_1 recinzione del convenuto ad una colonna in calcestruzzo eretta sul fondo di proprietà dell'attrice (posta in confine fra i mappali 258 del foglio 5, sez. Rovigo/
B di proprietà di e 55 del foglio 5, sez. Rovigo/ B di proprietà Parte_1 di ) e ad una seconda colonna in calcestruzzo eretta sul fondo di CP proprietà dell'attrice (posta in confine fra i mappali 258 del foglio 5, sez. Rovigo/B di proprietà di e 172 di proprietà di ), con Parte_1 CP conseguente turbativa del diritto di proprietà dell'attrice, ordinare al convenuto di porre fine alla molestia per effetto dell'immediato distacco, a propria cura e spese, della predetta rete di recinzione dalle colonne erette sul fondo di proprietà dell'attrice e, in mancanza di esecuzione spontanea, autorizzare l'odierna attrice all'esecuzione diritta dell'intervento de quo, con addebito degli oneri di spesa al convenuto;
»
3. «Condannare, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni CP subiti da per effetto della turbativa posta in essere dal Parte_1 convenuto all'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile
pagina 4 di 13 catastalmente identificato come segue: NCEU, mappale 258 del foglio 5, sez.
Rovigo/B, ubicato in Via dei Mille n. 323 di Mardimago (Ro), da quantificarsi nell'importo di € 5.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione all'illecito al saldo effettivo;
»
4. «Accertato che tutte le domande riconvenzionali introdotte dal convenuto
sono radicalmente infondate in fatto ed in diritto, rigettare le CP stesse.» «Con vittoria di spese e compenso di avvocato, maggiorato degli accessori previsti per legge.»
CP
"1) «Rigettare le domande attoree tutte, perché infondate in fatto ed in diritto per
i motivi di cui in premessa comparsa di risposta;
»
2) «In via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'indebita invasione della proprietà di (parte sud del mappale 172) da parte di CP Parte_1
, con riferimento alla recinzione installata da al
[...] Parte_1 confine con il mappale 172 parte sud di proprietà del convenuto, ordinare a quest'ultima l'immediata rimessione in pristino, a sua cura e spese, secondo le indicazioni date dal CTU nominando in corso di causa, dello stato dei luoghi, rimuovendo il piede in calcestruzzo, interrato nel sottosuolo ad una profondità di
10-15 cm circa, che occupa, per tutta la lunghezza del confine con il mapp. 172,
l'area di proprietà di per una larghezza variabile da 6 a 18 cm CP nonché il “cappello” in terracotta, nella parte in cui invade la colonna d'aria sovrastante la proprietà per circa 3 cm o, in subordine, autorizzare CP
all'esecuzione dei lavori di messa in pristino, a cura e spese di CP
;» Parte_1
3) «in via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'indebita invasione della proprietà di (mappale 172) da parte di , con CP Parte_1 riferimento al fabbricato ad uso cantina di proprietà di , posto Parte_1 al confine con il mappale 172, ordinare a quest'ultima l'immediata rimessione in pristino, a sua cura e spese, secondo le indicazioni date dal CTU nominando in corso di causa, dello stato dei luoghi, rimuovendo la parte di rivestimento del
pagina 5 di 13 fabbricato che invade la proprietà del convenuto per qualche centimetro nonché la porzione di copertura dello stesso che occupa la colonna d'aria sovrastante la proprietà per circa 25 cm o, in subordine, autorizzare CP CP all'esecuzione dei lavori di messa in pristino, a cura e spese di Parte_1
;»
[...]
4) «Ancora, in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'illegittimo sovvertimento dello scolo naturale delle acque, a norma dell'art. 913 c.c., ad opera di a carico dei fondi di proprietà di Parte_1 CP censiti ai mappali 172 e 55, ordinare a quest'ultima la cessazione dello scolo di tali acque sul fondo del convenuto mediante la remissione in pristino, a sua cura e spese, secondo le indicazioni date dal CTU nominando in corso di causa, dello stato dei luoghi e/o l'adozione degli elementi di contenimento del flusso delle acque piovane che risulteranno più opportuni o, in subordine, autorizzare CP
all'esecuzione dei lavori che risulteranno necessari, a cura e spese di
[...]
;» Parte_1
5) «In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , condannare quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni subiti da per effetto della turbativa posta CP in essere all'esercizio del diritto di proprietà di quest'ultimo, come descritta in narrativa, da quantificarsi nell'importo di € 5.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione all'illecito al saldo effettivo, con eventuale compensazione dei relativi rapporti di debito / credito tra le parti che risulteranno all'esito del giudizio;
»
6) «con vittoria di spese diritti ed onorari.»
Il Giudice concedeva i termini per conclusionali e repliche.
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
pagina 6 di 13 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI PARTE ATTRICE - FONDATEZZA
La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata al Geom. ha Persona_3 avuto il compito di verificare "SE e in che termini la platea di calcestruzzo reggente il palo di recinzione posto dalla sig.ra abbia o meno invaso Parte_1 la proprietà del convenuto ". CP
L'indagine ha comportato l'esame degli atti di causa, sopralluoghi, acquisizione di documentazione catastale e comunale.
È stato eseguito un rilievo celerimetrico dello stato di fatto dei luoghi, confrontato con la mappa catastale d'impianto (considerata più attendibile) e il rilievo eseguito per il frazionamento nel 2001 (rappresentante lo stato di diritto)
Il CTU ha riscontrato che lo stato di fatto dei luoghi non corrisponde allo stato di diritto derivante dal frazionamento del 2001.
Riferendosi al plinto di sostegno del palo situato nel vertice nord-ovest della proprietà di (oggetto della controversia), il CTU ha concluso che, stando Parte_1 ai dati del rilievo eseguito nel 2001 (stato di diritto), esso appare ricadere in proprietà dell'attrice Parte_1
Tuttavia, nello stato di fatto, l'area in questione risulta essere utilizzata dal convenuto . CP
Si legge a pag. 17 della CTU che "Sovrapponendo il rilievo eseguito dallo scrivente (linee di colore verde nel grafico sotto riportato) con quello redatto per
pagina 7 di 13 il tipo di frazionamento attuato nell'anno 2001 (linee di colore nero nel medesimo grafico) (all.n.7), è stata riscontrata la concordanza nell'individuazione della linea del confine est del mapp.258 (punti 201-203 nell'elaborato grafico sottostante), mentre è stata rilevata una notevole divergenza nel merito dell'individuazione del confine nord del mappale 258 (punti 203-204 sull'elaborato), poiché dal rilievo del frazionamento tale confine risulta avere una lunghezza di ml.2,08, mentre dal rilievo eseguito dallo scrivente la sua lunghezza è pari a ml.0,85 (come riscontrabile in loco anche con una misurazione tradizionale), con una differenza in meno di ml.1,23 circa."
Il CTU ha anche esaminato le pratiche edilizie comunali rilevando che la DIA del
2001 riguardava una recinzione diversa e che le recinzioni sui lati ovest e nord
(oggetto della controversia) non erano oggetto di tale pratica.
La SCIA in sanatoria del 2023 mostrava lo stato di fatto ma non chiariva se le recinzioni contestate fossero nuove edificazioni o manutenzione ordinaria;
il CTU inoltre precisava di non aver elementi concreti per pronunciarsi sulla natura dell'intervento (manutenzione ordinaria o straordinaria) o la data di esecuzione delle recinzioni sui lati ovest e nord.
La CTU è priva di vizi logici e giuridici e viene totalmente fatta propria da questo giudicante.
E' dunque accertato che il manufatto (il plinto in calcestruzzo) in questione ricade nella proprietà di parte attrice secondo lo stato di diritto, smentendo quindi l'asserita invasione sostenuta da parte convenuta da parte dell'attrice.
Ed ancora il CTU ha riscontrato una "notevole divergenza" tra il confine attuale e quello del 2001 su quel lato e che pertanto lo stato di fatto sul confine ovest (con mappali 172 e 55) non corrisponde allo stato di diritto.
La domanda negatoria della servitù promossa da parte attrice è dunque fondata in fatto e in diritto e andrà accolta.
SULLA NECESSITA' DELL'ANCORAGGIO - INFONDATEZZA
La testi di parte convenuta della necessità dell'ancoraggio va parimenti rigettata in quanto il plinto contestato (oggetto del quesito) ricade nella proprietà di secondo lo stato di diritto. Parte_1
pagina 8 di 13 Ciò posto la domanda di parte attrice di porre fine alla molestia è fondata e andrà accolta con ordine dell'immediato distacco della rete di recinzione dalle colonne erette sul fondo di proprietà della attrice, e in mancanza di esecuzione spontanea, la stessa parte attrice deve essere autorizzata all'esecuzione diretta dell'intervento con addebito degli oneri di spesa al convenuto.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno da turbativa o molestia non può essere ritenuto nel caso di specie in re ipsa, ma occorre provare in cosa consista.
Ora non è dimostrato alcun danneggiamento (ulteriore a quello della rimessa in pristino) subito da parte della attrice dall'appoggio della Parte_1 rete da parte di ai pilastri in oggetto. CP
Ciò posto la domanda in punto risarcimento andrà rigettata perchè infondata in fatto e in diritto.
Nè il danno può ritenersi sussistente per il solo fatto che ha Controparte_3 dovuto agire in giudizio, in quanto tale "danno" è già compensato dal rimborso delle spese legali.
SULL'INVASIONE DEL CAPPELLO IN TERRACOTTA DELLA COLONNA
D'ARIA – MANCANZA DI INTERESSE
Parte convenuta afferma che il cappello in terracotta invada la colonna d'aria per circa 3 cm.
Ammesso e non concesso, se è vero che la proprietà del suolo si estende anche allo spazio aereo sovrastante, è altrettanto vero che detta estensione vale fino a dove il proprietario abbia un interesse ad escludere attività di terzi.
Nessuna prova in merito a detto interesse è stata fornita da parte convenuta e pertanto ne consegue il rigetto della domanda sul punto.
SULLA RECINZIONE POSTA AL CONFINE TRA I MAPPALI 258 e 172 parte sud
Parte convenuta sostiene che il piede in calcestruzzo sarebbe stato realizzato occupando per tuttta la lunghezza del confine sud del mappale 172 l'area di proprietà di per una larghezza variabile da 6 a 18 cm. CP
pagina 9 di 13 Si deve osservare che il CTU ha rilevato integralmente le recinzioni esistenti poste ad ovest della proprietà di parte attrice (confine con la porprietà di CP
), ad est in confine con proprietà di terzi estranei al presente giudizio ed
[...]
a nord (sul cui vertice nord-ovest insiste il palo e il plinto di sostegno).
Ora come ha ben affermato il CTU, sussiste una importante divergenza nel merito dell'individuazione del confine a nord del mappale 258 (di almeno 1,23 metri).
Ammettendo che la recinzione posta al confine tra i mappali 258 e 172 parte sud sia correttamente posizionata lungo tale confine, l'eventuale posizionamento di una platea leggermente sconfinante, non determina alcun lesione del diritto di proprietà di , il quale, se ritiene ben può posizionare pali e CP rete, non essendogli materialmente impedito, e ciò per conformazione della platea
(come evincibile dalle foto dimesse da parte convenuta) che non impedisce alcuna delle attività sopra indicate.
L'esercizio plano del diritto di proprietà si sostanzierebbe in un atto emulativo, non avendo il alcun beneficio od utilità, essendo la recinzione CP già in essere e posta al confine.
La domanda sul punto va pertanto respinta.
IN MERITO AL FATTO CHE IL RIVESTIMENTO/COPERTURA DELLA
CANTINA INVADE SEDIME E COLONNA D' DI PROPRIETA' – CP_4 CP
INFONDATEZZA e MANCANZA DI INTERESSE
Che il rivestimento/copertura della cantina invada per qualche centimetro il sedime e per circa 25 cm la colonna d'aria non è stato provato.
Si tratta infatti di affermazioni da parte del consulente di parte convenuta che non hanno trovato compiuta prova.
Anche analizzando la foto contenute nell'elaborato di parte convenuta ante intervento a pag. 15 e le foto dopo l'intervento a pagg. 16 e 17, si può constatare che la platea in cemento è preesistente al rifacimento della "cantina".
Proprio quanto risulta a pag. 20 della CTU ("Sovrapposizione rilievo attuale su mappa attuale") dimostra come il vertice attuale sinistro della "cantina" coincide con la linea di confine e non pare in alcun maniera invadere la proprietà . CP
pagina 10 di 13 In punto colonna d'aria del lato della copertura della cantina, valga quanto sopra osservato.
Infatti, se è vero che la proprietà del suolo si estende anche allo spazio aereo sovrastante, è altrettanto vero che detta estensione vale fino a dove il proprietario abbia un interesse ad escludere attività di terzi.
Parte convenuta non ne ha provato l'interesse reale e concreto.
La domanda sul punto va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
IN MERITO AL PRETESO E PRESUNTO SOVVERTIMENTO DI SCOLO DELLE
ACQUE - INFONDATEZZA
Parte convenuta afferma che la platea in cemento armato realizzata da parte attrice devii illegittimamente lo scolo delle acque sulla sua proprietà.
Si tratta di una mera asserzione priva di qualsiasi prova.
Non è certamente stato allegato, dedotto e provato quale fosse la pendenza prima dell'intervento, e pertanto non è nemmeno ipotizzabile il sovvertimento dello scolo delle acque.
SPESE LEGALI
Le spese legali vanno poste a carico di parte convenuta e a favore di parte attrice.
Si liquidano atteso il valore della causa dichiarato in citazione (euro 5.000,00) e in relazione al fatto che è stata accolta la sola domanda relativa alla negazione della servitù e alla conseguente rimessione in pristino le seguenti competenze di lite:
fase studio euro 425,00
fase introduttiva euro 425,00
fase istruttoria euro 851,00
fase decisionale euro 426,00 per un totale di euro 2.552,00 oltre accessori di legge, oltre rimborso spese di
CTP (correttamente quantificate nella fattura e nota spese del geom.
[...]
per complessivi euro 1.498,77 depositata con la replica in data CP_5
11/04/2025) e spese vive (Contributo Unificato, marca iscrizione a ruolo, ecc...).
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta, fatta salva la solidarietà in favore del CTU.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
ACCERTA e DICHIARA l'inesistenza di un diritto di servitù ad installare e mantenere l'ancoraggio/ fissaggio, con tiranti e/o con viti, della rete di recinzione del convenuto alle colonne in calcestruzzo erette sul fondo di proprietà di
(catastalmente identificato come segue: NCEU, Parte_1 mappale 258 del Foglio 5, Sez. Rovigo/ B, ubicato in Via dei Mille n. 323 di frazione di Mardimago di Rovigo) a carico del fondo di proprietà dell'attrice ed a vantaggio del fondo di proprietà del convenuto CP
(catastalmente identificato come segue: NCEU, mappale 55 del Foglio 5, Sez.
Rovigo/ B e NCT, mappale 172, ubicato in Via Dei Mille n. 321 di frazione di
Mardimago di Rovigo;
conseguentemente ORDINA a di porre fine alla molestia CP per effetto dell'immediato distacco, a propria cura e spese e con rimessa in pristino, della rete di recinzione dalle colonne erette sul fondo di proprietà di e, in mancanza di esecuzione spontanea, AUTORIZZA Parte_1
all'esecuzione diretta dell'intervento de quo, con addebito Parte_1 degli oneri di spesa a;
CP
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti di perchè infondata in fatto e in
[...] CP diritto per i motivi di cui sopra;
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali di perchè CP infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui sopra.
CONDANNA a rimborsare a le CP Parte_1 spese e competenze legali come sopra liquidate in complessivi euro 2.552,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta)
e rimborso spese vive (contributo unificato, marca iscrizione a ruolo, ecc ...) e rimborso spese CTP come sopra quantificate e indicate in euro 1.498,77.
PONE le spese della CTU a carico di , fatta salva la solidarietà CP in favore del CTU.
pagina 12 di 13 Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 03 giugno 2025
IL GOP
ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Antonio
Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 688/2022, promossa da:
- cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIANLUCA BALLO
-attrice- contro
- cf CP C.F._2 con l'avv. NICOLA RIGOBELLO
-convenuto -
***
Conclusioni come da verbale di udienza cenni di fatto e di diritto
ha convenuto in giudizio per accertare Parte_1 CP
l'inesistenza di un diritto di servitù a carico della sua proprietà (mappale 258) e a vantaggio della proprietà di (mappali 55 e 172) [actio negatoria servitutis CP ai sensi dell'art. 949 c.c.].
Nello specifico l'attrice ha chiesto che venga accertato e dichiarato che il convenuto non ha il diritto di installare e mantenere l'ancoraggio/fissaggio della sua rete di recinzione alle colonne in calcestruzzo erette sul proprio fondo di proprietà. pagina 1 di 13 Tale ancoraggio è stato considerato dall'attrice una turbativa del proprio diritto di proprietà dell'attrice, pertanto ha chiesto che venga ordinato al convenuto di porre fine a tale molestia mediante l'immediato distacco della rete dalle colonne,
e in caso di mancata esecuzione spontanea, ha chiesto di essere autorizzata a eseguire l'intervento a spese del convenuto.
Parte attrice ha inoltre richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa della turbativa facendo presente che le richieste di distacco sono state precedute da diffide e un tentativo di mediazione, tutti con esito negativo.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta e domanda CP riconvenzionale.
Il convenuto ha negato di aver posto in essere alcuna azione turbativa o lesiva della proprietà della attrice e ha invece sostenuto che sia stata la stessa a ledere il suo diritto di proprietà.
Pertanto in via riconvenzionale ha chiesto di accertare le indebite invasioni della sua proprietà da parte della attrice con conseguente richiesta di di rimessione in pristino a cura e spese dell'attrice o in subordine con autorizzazione di eseguirle a spese della stessa.
In fatto, parte convenuta, ha contestato l'invasione della propria proprietà con riferimento al piede in calcestruzzo interrato alla base della recinzione al confine con il mappale 172 (parte sud), che a detta dello stesso occuperebbe l'area di sua proprietà per una larghezza variabile da 6 a 18 cm circa
Assume inoltre parte convenuta che vi sarebbe anche;
-un "cappello" in terracotta che invaderebbe la colonna d'aria sovrastante la proprietà per circa 3 cm;
CP
-una invasione con riferimento al plinto di fondazione posto alla base del palo di testa della recinzione al confine con il mappale 55, che invaderebbe la propria proprietà per circa 40 cm;
-un'invasione da parte del rivestimento del fabbricato ad uso cantina (posto al confine con il mappale 172) per qualche centimetro, e della porzione di copertura pagina 2 di 13 dello stesso che occuperebbe la colonna d'aria sovrastante la proprietà CP per circa 25 cm;
-il sovvertimento dello scolo naturale delle acque piovane a carico dei fondi di
(mappali 172 e 55) a causa di una platea in cemento armato realizzata da CP
Parte_1
Parte convenuta sostiene che l'ancoraggio della sua rete alle colonne di Parte_1 sia stato un "atto necessitato" dall'abusivo sconfinamento di parte attrice che gli avrebbe impedito di posizionare i propri supporti.
Chiede pertanto anche il risarcimento dei danni subiti a causa della turbativa posta in essere da Parte_1
A supporto delle sue difese e domande riconvenzionali, il convenuto fa riferimento alla relazione dell'Arch. (doc. 2 di parte convenuta). Per_1 CP_2
Alla prima udienza, il Giudice dott.ssa Gancitano venivano concessi i termini di cui all'udienza 183 comma VI cpc.
Il fascicolo veniva assegnato allo scrivente e alla successiva udienza del
01.02.2023 che sospendeva il procedimento per l'introduzione della mediazione attese le domande riconvenzionali eccentriche.
All'udienza del 12/07/2023 le parti insistevano per la ammissione dei rispettivi mezzi di prova.
Venivano ammessi alcuni capitoli e riservata all'esito la CTU.
Il 18 ottobre 2023 e il 17 gennaio 2024 (per errore di battitura nel verbale è indicato l'anno 2023) veniva esaurita l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 13.02.2024 veniva ammessa la CTU.
All'udienza del 07.03.2024 il CTU nominato non compariva.
All'udienza del 27/03/2024 il CTU veniva revocato e nominato altro CTU.
All'udienza del 17/04/2024 il CTU geom. accettava l'incarico e gli Per_2 veniva conferito il quesito.
All'udienza del 09/10/2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/01/2025, poi rifissata per il 21/05/2024.
pagina 3 di 13 In tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come sotto riportato e chiedevano i termini per conclusionali e repliche che venivano concessi.
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni:
Parte_1
"1. «Accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù ad installare e mantenere l'ancoraggio/ fissaggio, con tiranti e/o con viti, della rete di recinzione del convenuto alle colonne in calcestruzzo erette sul fondo di proprietà di
(catastalmente identificato come segue: NCEU, mappale Parte_1
258 del Foglio 5, Sez. Rovigo/ B, ubicato in Via dei Mille n. 323 di frazione di
Mardimago di Rovigo), a carico del fondo di proprietà dell'attrice ed a vantaggio del fondo di proprietà del convenuto (catastalmente CP identificato come segue: NCEU, mappale 55 del Foglio 5, Sez. Rovigo/ B e NCT, mappale 172, ubicato in Via Dei Mille n. 321 di frazione di Mardimago di
Rovigo);»
2. «Accertato l'illegittimo ancoraggio/ fissaggio, con tiranti e con viti, ad opera di
e contro la volontà di , della rete di CP Parte_1 recinzione del convenuto ad una colonna in calcestruzzo eretta sul fondo di proprietà dell'attrice (posta in confine fra i mappali 258 del foglio 5, sez. Rovigo/
B di proprietà di e 55 del foglio 5, sez. Rovigo/ B di proprietà Parte_1 di ) e ad una seconda colonna in calcestruzzo eretta sul fondo di CP proprietà dell'attrice (posta in confine fra i mappali 258 del foglio 5, sez. Rovigo/B di proprietà di e 172 di proprietà di ), con Parte_1 CP conseguente turbativa del diritto di proprietà dell'attrice, ordinare al convenuto di porre fine alla molestia per effetto dell'immediato distacco, a propria cura e spese, della predetta rete di recinzione dalle colonne erette sul fondo di proprietà dell'attrice e, in mancanza di esecuzione spontanea, autorizzare l'odierna attrice all'esecuzione diritta dell'intervento de quo, con addebito degli oneri di spesa al convenuto;
»
3. «Condannare, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni CP subiti da per effetto della turbativa posta in essere dal Parte_1 convenuto all'esercizio del diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile
pagina 4 di 13 catastalmente identificato come segue: NCEU, mappale 258 del foglio 5, sez.
Rovigo/B, ubicato in Via dei Mille n. 323 di Mardimago (Ro), da quantificarsi nell'importo di € 5.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione all'illecito al saldo effettivo;
»
4. «Accertato che tutte le domande riconvenzionali introdotte dal convenuto
sono radicalmente infondate in fatto ed in diritto, rigettare le CP stesse.» «Con vittoria di spese e compenso di avvocato, maggiorato degli accessori previsti per legge.»
CP
"1) «Rigettare le domande attoree tutte, perché infondate in fatto ed in diritto per
i motivi di cui in premessa comparsa di risposta;
»
2) «In via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'indebita invasione della proprietà di (parte sud del mappale 172) da parte di CP Parte_1
, con riferimento alla recinzione installata da al
[...] Parte_1 confine con il mappale 172 parte sud di proprietà del convenuto, ordinare a quest'ultima l'immediata rimessione in pristino, a sua cura e spese, secondo le indicazioni date dal CTU nominando in corso di causa, dello stato dei luoghi, rimuovendo il piede in calcestruzzo, interrato nel sottosuolo ad una profondità di
10-15 cm circa, che occupa, per tutta la lunghezza del confine con il mapp. 172,
l'area di proprietà di per una larghezza variabile da 6 a 18 cm CP nonché il “cappello” in terracotta, nella parte in cui invade la colonna d'aria sovrastante la proprietà per circa 3 cm o, in subordine, autorizzare CP
all'esecuzione dei lavori di messa in pristino, a cura e spese di CP
;» Parte_1
3) «in via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'indebita invasione della proprietà di (mappale 172) da parte di , con CP Parte_1 riferimento al fabbricato ad uso cantina di proprietà di , posto Parte_1 al confine con il mappale 172, ordinare a quest'ultima l'immediata rimessione in pristino, a sua cura e spese, secondo le indicazioni date dal CTU nominando in corso di causa, dello stato dei luoghi, rimuovendo la parte di rivestimento del
pagina 5 di 13 fabbricato che invade la proprietà del convenuto per qualche centimetro nonché la porzione di copertura dello stesso che occupa la colonna d'aria sovrastante la proprietà per circa 25 cm o, in subordine, autorizzare CP CP all'esecuzione dei lavori di messa in pristino, a cura e spese di Parte_1
;»
[...]
4) «Ancora, in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'illegittimo sovvertimento dello scolo naturale delle acque, a norma dell'art. 913 c.c., ad opera di a carico dei fondi di proprietà di Parte_1 CP censiti ai mappali 172 e 55, ordinare a quest'ultima la cessazione dello scolo di tali acque sul fondo del convenuto mediante la remissione in pristino, a sua cura e spese, secondo le indicazioni date dal CTU nominando in corso di causa, dello stato dei luoghi e/o l'adozione degli elementi di contenimento del flusso delle acque piovane che risulteranno più opportuni o, in subordine, autorizzare CP
all'esecuzione dei lavori che risulteranno necessari, a cura e spese di
[...]
;» Parte_1
5) «In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , condannare quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni subiti da per effetto della turbativa posta CP in essere all'esercizio del diritto di proprietà di quest'ultimo, come descritta in narrativa, da quantificarsi nell'importo di € 5.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione all'illecito al saldo effettivo, con eventuale compensazione dei relativi rapporti di debito / credito tra le parti che risulteranno all'esito del giudizio;
»
6) «con vittoria di spese diritti ed onorari.»
Il Giudice concedeva i termini per conclusionali e repliche.
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
pagina 6 di 13 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI PARTE ATTRICE - FONDATEZZA
La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata al Geom. ha Persona_3 avuto il compito di verificare "SE e in che termini la platea di calcestruzzo reggente il palo di recinzione posto dalla sig.ra abbia o meno invaso Parte_1 la proprietà del convenuto ". CP
L'indagine ha comportato l'esame degli atti di causa, sopralluoghi, acquisizione di documentazione catastale e comunale.
È stato eseguito un rilievo celerimetrico dello stato di fatto dei luoghi, confrontato con la mappa catastale d'impianto (considerata più attendibile) e il rilievo eseguito per il frazionamento nel 2001 (rappresentante lo stato di diritto)
Il CTU ha riscontrato che lo stato di fatto dei luoghi non corrisponde allo stato di diritto derivante dal frazionamento del 2001.
Riferendosi al plinto di sostegno del palo situato nel vertice nord-ovest della proprietà di (oggetto della controversia), il CTU ha concluso che, stando Parte_1 ai dati del rilievo eseguito nel 2001 (stato di diritto), esso appare ricadere in proprietà dell'attrice Parte_1
Tuttavia, nello stato di fatto, l'area in questione risulta essere utilizzata dal convenuto . CP
Si legge a pag. 17 della CTU che "Sovrapponendo il rilievo eseguito dallo scrivente (linee di colore verde nel grafico sotto riportato) con quello redatto per
pagina 7 di 13 il tipo di frazionamento attuato nell'anno 2001 (linee di colore nero nel medesimo grafico) (all.n.7), è stata riscontrata la concordanza nell'individuazione della linea del confine est del mapp.258 (punti 201-203 nell'elaborato grafico sottostante), mentre è stata rilevata una notevole divergenza nel merito dell'individuazione del confine nord del mappale 258 (punti 203-204 sull'elaborato), poiché dal rilievo del frazionamento tale confine risulta avere una lunghezza di ml.2,08, mentre dal rilievo eseguito dallo scrivente la sua lunghezza è pari a ml.0,85 (come riscontrabile in loco anche con una misurazione tradizionale), con una differenza in meno di ml.1,23 circa."
Il CTU ha anche esaminato le pratiche edilizie comunali rilevando che la DIA del
2001 riguardava una recinzione diversa e che le recinzioni sui lati ovest e nord
(oggetto della controversia) non erano oggetto di tale pratica.
La SCIA in sanatoria del 2023 mostrava lo stato di fatto ma non chiariva se le recinzioni contestate fossero nuove edificazioni o manutenzione ordinaria;
il CTU inoltre precisava di non aver elementi concreti per pronunciarsi sulla natura dell'intervento (manutenzione ordinaria o straordinaria) o la data di esecuzione delle recinzioni sui lati ovest e nord.
La CTU è priva di vizi logici e giuridici e viene totalmente fatta propria da questo giudicante.
E' dunque accertato che il manufatto (il plinto in calcestruzzo) in questione ricade nella proprietà di parte attrice secondo lo stato di diritto, smentendo quindi l'asserita invasione sostenuta da parte convenuta da parte dell'attrice.
Ed ancora il CTU ha riscontrato una "notevole divergenza" tra il confine attuale e quello del 2001 su quel lato e che pertanto lo stato di fatto sul confine ovest (con mappali 172 e 55) non corrisponde allo stato di diritto.
La domanda negatoria della servitù promossa da parte attrice è dunque fondata in fatto e in diritto e andrà accolta.
SULLA NECESSITA' DELL'ANCORAGGIO - INFONDATEZZA
La testi di parte convenuta della necessità dell'ancoraggio va parimenti rigettata in quanto il plinto contestato (oggetto del quesito) ricade nella proprietà di secondo lo stato di diritto. Parte_1
pagina 8 di 13 Ciò posto la domanda di parte attrice di porre fine alla molestia è fondata e andrà accolta con ordine dell'immediato distacco della rete di recinzione dalle colonne erette sul fondo di proprietà della attrice, e in mancanza di esecuzione spontanea, la stessa parte attrice deve essere autorizzata all'esecuzione diretta dell'intervento con addebito degli oneri di spesa al convenuto.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno da turbativa o molestia non può essere ritenuto nel caso di specie in re ipsa, ma occorre provare in cosa consista.
Ora non è dimostrato alcun danneggiamento (ulteriore a quello della rimessa in pristino) subito da parte della attrice dall'appoggio della Parte_1 rete da parte di ai pilastri in oggetto. CP
Ciò posto la domanda in punto risarcimento andrà rigettata perchè infondata in fatto e in diritto.
Nè il danno può ritenersi sussistente per il solo fatto che ha Controparte_3 dovuto agire in giudizio, in quanto tale "danno" è già compensato dal rimborso delle spese legali.
SULL'INVASIONE DEL CAPPELLO IN TERRACOTTA DELLA COLONNA
D'ARIA – MANCANZA DI INTERESSE
Parte convenuta afferma che il cappello in terracotta invada la colonna d'aria per circa 3 cm.
Ammesso e non concesso, se è vero che la proprietà del suolo si estende anche allo spazio aereo sovrastante, è altrettanto vero che detta estensione vale fino a dove il proprietario abbia un interesse ad escludere attività di terzi.
Nessuna prova in merito a detto interesse è stata fornita da parte convenuta e pertanto ne consegue il rigetto della domanda sul punto.
SULLA RECINZIONE POSTA AL CONFINE TRA I MAPPALI 258 e 172 parte sud
Parte convenuta sostiene che il piede in calcestruzzo sarebbe stato realizzato occupando per tuttta la lunghezza del confine sud del mappale 172 l'area di proprietà di per una larghezza variabile da 6 a 18 cm. CP
pagina 9 di 13 Si deve osservare che il CTU ha rilevato integralmente le recinzioni esistenti poste ad ovest della proprietà di parte attrice (confine con la porprietà di CP
), ad est in confine con proprietà di terzi estranei al presente giudizio ed
[...]
a nord (sul cui vertice nord-ovest insiste il palo e il plinto di sostegno).
Ora come ha ben affermato il CTU, sussiste una importante divergenza nel merito dell'individuazione del confine a nord del mappale 258 (di almeno 1,23 metri).
Ammettendo che la recinzione posta al confine tra i mappali 258 e 172 parte sud sia correttamente posizionata lungo tale confine, l'eventuale posizionamento di una platea leggermente sconfinante, non determina alcun lesione del diritto di proprietà di , il quale, se ritiene ben può posizionare pali e CP rete, non essendogli materialmente impedito, e ciò per conformazione della platea
(come evincibile dalle foto dimesse da parte convenuta) che non impedisce alcuna delle attività sopra indicate.
L'esercizio plano del diritto di proprietà si sostanzierebbe in un atto emulativo, non avendo il alcun beneficio od utilità, essendo la recinzione CP già in essere e posta al confine.
La domanda sul punto va pertanto respinta.
IN MERITO AL FATTO CHE IL RIVESTIMENTO/COPERTURA DELLA
CANTINA INVADE SEDIME E COLONNA D' DI PROPRIETA' – CP_4 CP
INFONDATEZZA e MANCANZA DI INTERESSE
Che il rivestimento/copertura della cantina invada per qualche centimetro il sedime e per circa 25 cm la colonna d'aria non è stato provato.
Si tratta infatti di affermazioni da parte del consulente di parte convenuta che non hanno trovato compiuta prova.
Anche analizzando la foto contenute nell'elaborato di parte convenuta ante intervento a pag. 15 e le foto dopo l'intervento a pagg. 16 e 17, si può constatare che la platea in cemento è preesistente al rifacimento della "cantina".
Proprio quanto risulta a pag. 20 della CTU ("Sovrapposizione rilievo attuale su mappa attuale") dimostra come il vertice attuale sinistro della "cantina" coincide con la linea di confine e non pare in alcun maniera invadere la proprietà . CP
pagina 10 di 13 In punto colonna d'aria del lato della copertura della cantina, valga quanto sopra osservato.
Infatti, se è vero che la proprietà del suolo si estende anche allo spazio aereo sovrastante, è altrettanto vero che detta estensione vale fino a dove il proprietario abbia un interesse ad escludere attività di terzi.
Parte convenuta non ne ha provato l'interesse reale e concreto.
La domanda sul punto va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
IN MERITO AL PRETESO E PRESUNTO SOVVERTIMENTO DI SCOLO DELLE
ACQUE - INFONDATEZZA
Parte convenuta afferma che la platea in cemento armato realizzata da parte attrice devii illegittimamente lo scolo delle acque sulla sua proprietà.
Si tratta di una mera asserzione priva di qualsiasi prova.
Non è certamente stato allegato, dedotto e provato quale fosse la pendenza prima dell'intervento, e pertanto non è nemmeno ipotizzabile il sovvertimento dello scolo delle acque.
SPESE LEGALI
Le spese legali vanno poste a carico di parte convenuta e a favore di parte attrice.
Si liquidano atteso il valore della causa dichiarato in citazione (euro 5.000,00) e in relazione al fatto che è stata accolta la sola domanda relativa alla negazione della servitù e alla conseguente rimessione in pristino le seguenti competenze di lite:
fase studio euro 425,00
fase introduttiva euro 425,00
fase istruttoria euro 851,00
fase decisionale euro 426,00 per un totale di euro 2.552,00 oltre accessori di legge, oltre rimborso spese di
CTP (correttamente quantificate nella fattura e nota spese del geom.
[...]
per complessivi euro 1.498,77 depositata con la replica in data CP_5
11/04/2025) e spese vive (Contributo Unificato, marca iscrizione a ruolo, ecc...).
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta, fatta salva la solidarietà in favore del CTU.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
ACCERTA e DICHIARA l'inesistenza di un diritto di servitù ad installare e mantenere l'ancoraggio/ fissaggio, con tiranti e/o con viti, della rete di recinzione del convenuto alle colonne in calcestruzzo erette sul fondo di proprietà di
(catastalmente identificato come segue: NCEU, Parte_1 mappale 258 del Foglio 5, Sez. Rovigo/ B, ubicato in Via dei Mille n. 323 di frazione di Mardimago di Rovigo) a carico del fondo di proprietà dell'attrice ed a vantaggio del fondo di proprietà del convenuto CP
(catastalmente identificato come segue: NCEU, mappale 55 del Foglio 5, Sez.
Rovigo/ B e NCT, mappale 172, ubicato in Via Dei Mille n. 321 di frazione di
Mardimago di Rovigo;
conseguentemente ORDINA a di porre fine alla molestia CP per effetto dell'immediato distacco, a propria cura e spese e con rimessa in pristino, della rete di recinzione dalle colonne erette sul fondo di proprietà di e, in mancanza di esecuzione spontanea, AUTORIZZA Parte_1
all'esecuzione diretta dell'intervento de quo, con addebito Parte_1 degli oneri di spesa a;
CP
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti di perchè infondata in fatto e in
[...] CP diritto per i motivi di cui sopra;
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali di perchè CP infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui sopra.
CONDANNA a rimborsare a le CP Parte_1 spese e competenze legali come sopra liquidate in complessivi euro 2.552,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta)
e rimborso spese vive (contributo unificato, marca iscrizione a ruolo, ecc ...) e rimborso spese CTP come sopra quantificate e indicate in euro 1.498,77.
PONE le spese della CTU a carico di , fatta salva la solidarietà CP in favore del CTU.
pagina 12 di 13 Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 03 giugno 2025
IL GOP
ANTONIO BORTOLUZZI
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