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21 agosto 1981
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4 maggio 1983
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10 marzo 1987
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5 aprile 2001
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Art. 9. (Funzioni del Garante)
Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.
Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.
Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.
Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1.
Il garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge. ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 7 marzo 2001, n. 62 ha disposto (con l'art. 21 comma 1) che e' abrogato l' articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , nella parte in cui dispone l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani.
Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.
Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.
Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.
Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1.
Il garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge. ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 7 marzo 2001, n. 62 ha disposto (con l'art. 21 comma 1) che e' abrogato l' articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , nella parte in cui dispone l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani.
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- 1. Legge numero 62 del 2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 marzo 2001 · 0.6352106
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