Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5489/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5489/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.2.2025, senza concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUPONE LUIGI (c.f.: ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._3
Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUPONE LUIGI (c.f.: ), dal C.F._2
quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._4
DENTICE N° 51 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE NICOLA
MARCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._6 presso lo studio dell'Avv. UZ FO ( ) VIA AMATO C.F._7
SAVERIO COSTANTINO 24 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
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SAVERIO COSTANTINO 24 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di diritto si osserva che la S.C. a sezioni unite ha affermato il seguente principio di diritto” La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare”.
In particolare La Suprema Corte, a sezioni unite, con la sentenza sopra richiamata n.
5068/2016, ha affermato il principio generale secondo cui la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui, è nulla, non per applicazione della nullità sancita dall'art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, bensì per l'assenza della causa nel negozio di donazione.
La donazione vale come donazione obbligatoria di dare solo nel caso in cui il donante abbia consapevolezza dell'altruità del bene e lo attesti con espressa affermazione con atto pubblico, assumendo così l'obbligazione di procurare l'acquisto della proprietà dal terzo.
Solo in questo caso la donazione potrà assumere effetti obbligatori ed essere soggetta alla disciplina prevista per la vendita obbligatoria.
Nel caso di specie, disponeva di una quota ideale della cantina, nella misura del Parte_3
50% e, in mancanza di divisione o di accordo con l'altro comproprietario, poteva donare, con effetti traslativi immediati, solo la quota indivisa in relazione all'intera cantina.
Tuttavia, dall'esame dell'atto pubblico del 14.6.2006 emerge che abbia donato al Parte_3
figlio l'intera cantina. Controparte_1
Pertanto, va dichiarata la nullità dell'atto di donazione in questione.
Pagina 2 di 3 Il convenuto ha eccepito l'usucapione breve affermando di aver acquisito in Controparte_1
buona fede i suoi diritti sulla porzione di cantina oggetto del presente giudizio in virtù dell'atto per Notaio del 14.06.2006, Repertorio 92794, Raccolta 17130, trascritto Per_1
presso la Conservatoria dei registri di Salerno in data 30.06.2006.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di tutti i requisiti previsti dal legislatore ex art. 1159 c.c. per il maturarsi della usucapione breve in suo favore.
L'atto di donazione pur essendo atto idoneo, in astratto, a trasferire la proprietà della cantina, non è di per sé sufficiente in mancanza della prova della buona fede del terzo (nel caso di specie del donatario) e del possesso continuo per dieci anni.
Nel caso di specie, il convenuto non ha fornito la prova del possesso decennale della cantina in relazione alla quale ha eccepito l'usucapione abbreviata.
Quanto all'azione risarcitoria formulata da parte attrice, essa è infondata e va rigettata, atteso che quest'ultima non ha allegato né fornito la prova del concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'erroneo accatastamento della cantina.
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la nullità della donazione per atto pubblico del 14.6.2006 per cui è causa nella parte in cui dona a il locale cantina identificato al Parte_3 Controparte_1
catasto del Comune di San Severino al foglio 20 mappale 145 sub 2;
2) Rigetta l'eccezione di usucapione abbreviata formulata dal convenuto CP_1
;
[...]
3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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