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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 104/2021 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ,
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
(C.F. ), in persona dei rispettivi Parte_4 P.IVA_4 legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Alessandro Orlando e Davide Memma, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito a
Vasto (CH) alla via Giulio Cesare n. 15/G;
attrici
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Cesare D'annunzio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
Giulia n. 11;
convenuto
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2
convenuto contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società Parte_1 Parte_2
, e , con ricorso ex art. 702-bis Parte_3 Parte_4
c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, hanno convenuto in giudizio
[...]
e per sentire accogliere le CP_2 Controparte_1 seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare che i sig.ri
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla Via Madonna della Penna Luce n. 17, c.f. C.F._3
e nato a [...] il [...] ed ivi
[...] Controparte_2 residente a[...], c.f. CodiceFiscale_4 occupano senza alcun titolo il fabbricato con relativa corte, sito in Vasto (CH), alla via S.S. 16 nord s.n.c., censito catastalmente al foglio di mappa n° 17, particella n° 4162, sub 1 (cat. C/2 della consistenza di 41 mq), sub 2 (cat. C/6 della consistenza di 59 mq) e sub 3 (cat. A/4 della consistenza di 170 mq), nonché i terreni agricoli adiacenti, identificati al foglio di mappa n. 17, p.lle nn. 4004 e 3503 di proprietà delle Società ricorrenti e, per l'effetto, condannare i suddetti e all'immediato Controparte_3 Controparte_2 rilascio dei cennati immobili in favore delle odierne Società ricorrenti, liberi da persone e/o cose. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto».
A sostegno della domanda le ricorrenti – premettendo di essere comproprietarie, per quote frazionarie non paritarie, di un fabbricato sito a Vasto (CH) alla S.S. 16 nord s.n.c., distinto in catasto al Foglio n. 17, particella n. 4162, sub. 1 (cat.
A/4 - mq. 170), sub. 2 (cat. C/2 di - mq. 37) e sub. 3 (cat.
C/6 - mq. 49), nonché dei terreni agricoli allo stesso adiacenti distinti in catasto al Foglio n. 17, particelle n.
4004 e 3503, alle stesse pervenuti in virtù di atto di compravendita per Notaio del 30/3/2007, rep. Persona_1
n. 32526 e racc.ta n.
8.105 e di successivi atti di
2 conferimento e di cessione di quote intervenuti tra
[...]
e – hanno dedotto l'occupazione CP_4 Parte_3 sine titulo e senza corresponsione di alcun corrispettivo di tale compendio immobiliare - a far data presumibilmente dal gennaio 2012 - da parte di e Controparte_2 [...]
. Stante l'esito infruttuoso di diffida CP_1 stragiudiziale al rilascio nonché di istanza di conciliazione obbligatoria, esse hanno esperito l'azione giudiziale onde ottenere la materiale disponibilità del bene oggetto del rivendicato diritto dominicale.
si è ritualmente costituito in giudizio per Controparte_1 chiedere il rigetto della domanda attorea, eccependo, in via preliminare, il difetto di prova circa la titolarità degli immobili descritti - attesa la non corrispondenza soggettiva tra le società ricorrenti e le società acquirenti indicate in atto pubblico prodotto in giudizio a prova del diritto di proprietà rivendicato, nonché la non corrispondenza oggettiva dei singoli cespiti oggetto di compravendita e quelli oggetto della richiesta di rilascio.
Il convenuto ha, quindi, svolto – in via principale - domanda riconvenzionale ex art. 1158 c.c. allegando il pieno, esclusivo, indisturbato ed ininterrotto possesso ultraventennale, ai sensi dell'art. 1146 c.c., del compendio immobiliare de quo da parte dei propri nonni
[...]
e a partire quantomeno dall'anno CP_5 Controparte_6
1977 - per ivi aver stabilito la propria residenza, curando personalmente o per mezzo terzi la coltivazione dei terreni, effettuando la cura e la raccolta degli alberi di olivo, affittando nella stagione estiva a terzi campeggiatori lo spazio antistante il fabbricato, etc. - nonché per possesso proprio in ragione della convivenza del convenuto con i nonni medesimi: in ragione di tali allegazioni, il convenuto ha affermato la maturazione del ventennio utile ex art. 1158 c.c. già a partire dall'anno 1998.
3 Sulla scorta delle riferite deduzioni quali dianzi sinteticamente riportate, il convenuto ha Controparte_1 chiesto il mutamento del rito sommario in rito a cognizione piena e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « in via preliminare, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle società attrici;
in via riconvenzionale accertare e riconoscere l'intervenuta usucapione in favore dell'attore dei seguenti immobili: immobile indiviso sito in Vasto (CH), alla via S.S. 16 nord
s.n.c., censito catastalmente al foglio di mappa n° 17, particella n° 4162, sub 1 (cat. A/4 della consistenza di 170 mq), sub 2 (cat. C/2 della consistenza di 37 mq) e sub 3 (cat.
C/6 della consistenza di 49 mq), nonché dei terreni agricoli adiacenti al suddetto fabbricato, identificati al foglio di mappa n. 17, p.lle nn. 4004 e 3503, sui quali insiste una stradella di accesso alla via pubblica - nel merito, e per
l'effetto - rigettare la domanda attrice - dichiarare
l'inefficacia dell'atto pubblico per Notaio Persona_1 del 30.03.2007, rep. n. 32526 e racc.ta n. 8.105 - con vittoria di spese e competenze di lite;
spese e competenze vinte».
sebbene ritualmente citato in giudizio, Controparte_2 non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Disposta la procedura di mediazione obbligatoria risoltasi negativamente e mutato il rito sommario in rito ordinario, svoltasi l'istruttoria documentale ed orale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
1. La domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
2. In via preliminare, occorre osservare che la questione della
4 qualificazione dell'azione proposta – ovverosia la sua alternativa collocazione sistematica nei rispettivi ambiti dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. o dell'azione personale di restituzione, con i correlati differenti regimi probatori – deve risolversi in relazione alle allegazioni difensive della stessa parte attrice, la quale, in sede di memorie conclusionali, ha, infine, perimetrato la propria azione nell'alveo dell'azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., esplicitamente evidenziando come, non essendo la propria pretesa restitutoria correlata ad un negozio giuridico giustificante la consegna della cosa e la relazione di fatto tra la stessa ed i convenuti, la domanda abbia il carattere di
«tipica azione di rivendicazione avente una finalità restitutoria e di natura reale»1.
3. Potendosi conseguentemente procedere al vaglio di fondatezza della domanda petitoria, pare opportuno muovere dai principi di diritto regolanti la subiecta materia quali di seguito sinteticamente compendiati:
• Il giudice di merito è tenuto, innanzitutto, a verificare d'ufficio – e pertanto a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto avente carattere meramente sollecitatorio –
l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009).
• Per l'individuazione del bene rivendicato, ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa, la fonte primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà giacché i dati catastali non hanno valore 1 memorie conclusionali, pag. 4; 5 di prova ma di semplice indizio, costituendo gli stessi un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 5131 del 03/03/2009) e possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell'atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009, Cass.,
n. 711 del 1998).
Il giudizio sulla corrispondenza tra il bene domandato e quello descritto nel titolo, se adeguatamente motivato e condotto secondo i normali criteri ermeneutici, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 5131 del 03/03/2009; Cass., n. 4704 del 1985).
• Il rigore della regola secondo la quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione (c.d. prova diabolica), non è attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalla eccezione di usucapione che non ammetta la proprietà del rivendicante, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009; Cass.,
n. 11555 del 2007; Cass., n. 5472 del 2001); il rigore probatorio a carico dell'attore, a maggior ragione, rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (tra le varie, Cass, Sez. 2, Ordinanza n.
24736 del 2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28865 del
19/10/2021).
Facendo, quindi, applicazione dei superiori principi e
6 procedendo, pertanto, al necessario accertamento dell'esistenza e validità del titolo dedotto dalla parte attrice a fondamento della pretesa e, in esso, della corrispondenza soggettiva con le parti risultanti dal titolo e quella oggettiva tra i beni risultanti dal titolo medesimo e i beni rivendicati, tale vaglio deve risolversi, nel caso di specie, in senso negativo, atteso che l'atto di compravendita per Notaio del 30/3/2007, rep. n. 32526 e Persona_1 racc.ta n.
8.105 contempla, quali parti acquirenti del compendio immobiliare ivi descritto alle lettere “a” e “b”, le persone giuridiche indicate nelle società “ Controparte_4
”, “
[...] Parte_5 [...]
, “ CP_7 Controparte_8
(in sigla “ ) che,
[...] Parte_1 pertanto, non trovano corrispondenza soggettiva (per denominazione, forma sociale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese) con le società attrici.
Parimenti – in contrasto con la necessità di esatta e certa identificazione o, quantomeno, identificabilità della cosa rivendicata in proprietà nell'ambito di contorni determinati e determinabili (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3219 del
08/10/1969; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1262 del
10/04/1976; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1004 del
17/02/1982) – non vi è corrispondenza tra i beni rivendicati e quelli descritti nel titolo, atteso che il titolo indica cespiti identificati al Catasto Terreni al foglio 17, particelle nn. 16, 247, 4108 e 4109 (sub. lett. “a”) e n. 13
(sub. lett. “b”) laddove la domanda è riferita alla restituzione dei beni identificati al medesimo foglio 17 ma alle diverse particelle nn. 4162/1, 4162/2, 4162/3, 4004 e
3503.
Parte attrice – a fronte delle contestazioni di parte convenuta in ordine a tale carenza di corrispondenza soggettiva e oggettiva – ha inteso integrare le proprie produzioni
7 documentali versando in atti l'atto notarile redatto dal Dott.
Notaio in Vasto, in data 20/12/2021 e Persona_2 testualmente qualificato quale “Certificazione notarile ex art. 567, comma 2 c.p.c.”.
Detta produzione, tuttavia, si rivela inefficace allo scopo di comprovare l'esistenza di correlazione soggettiva e oggettiva oggetto di valutazione, poiché mentre l'accertamento della proprietà connaturato all'azione di rivendica ha rigorosa natura sostanziale – ad essa ricollegandosi la necessità di raggiungere lo standard della probatio diabolica –
l'accertamento della titolarità nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ha natura meramente formale (non preservando l'assegnatario del bene dal rischio di evizione della cosa trasferita, con conseguente sopravvenienza del diritto ex art. 2927 c.c. alla ripetizione del prezzo ed eventuale risarcimento del danno), potendosi conseguentemente fondare sulle mere risultanze della documentazione descritta dall'art. 567, II comma, c.p.c. (ovvero estratto del catasto, certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento) di cui la certificazione notarile – introdotta giusta novella ex art. 1 della L.
03.08.1998 n. 302 – ha natura meramente sostitutiva e/o alternativa.
Di conseguenza, tenuto conto che l'esame di detto documento non consente alcun diretto vaglio della validità sostanziale e formale dei titoli riservato – per i sopra richiamati principi di diritto – alla cognizione del giudice del merito, lo stesso documento non assolve al rigoroso onere probatorio sotteso alla domanda di rivendica perché non dimostra, mediante gli occorrenti atti di acquisto, il passaggio della proprietà dall'acquirente a titolo originario fino al rivendicante: «al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed
8 ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale» (così da
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4774 del 13/07/1983 fino a
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25793 del 14/12/2016).
Considerato che la certificazione notarile ex art. 567, II comma c.p.c. – in quanto sostitutiva del compendio documentale usualmente identificato quale “certificazione ipocatastale” –
è riferita a tali forme di pubblicità, alla stessa non può riconoscersi una efficacia probatoria surrogatoria della produzione documentale dei singoli titoli d'acquisto, indispensabile ai fini della rigorosa prova del diritto di proprietà.
Lo stesso atto notarile, poi, nulla chiarisce in ordine al difetto di corrispondenza oggettiva dei beni compravenduti in atto per Notaio del 2007 coi beni rivendicati, Per_1 giacché la “descrizione degli immobili” ivi rinvenibile, in quanto corrispondente a quella già contenuta nell'atto introduttivo e successivi, non evidenzia alcun utile elemento onde potere accertare – attraverso idonee attestazioni dei supponibili procedimenti di frazionamento, unione, ridenominazione o riclassamento – che i primi corrispondano ai secondi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21834 del 17/10/2007: nella fattispecie, relativa alla rivendicazione di una cantina occupata dal proprietario di altro appartamento dello stesso fabbricato, è stato ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova precisa che la cantina da essi acquistata fosse proprio quella da loro pretesa, e non altra, giacché il loro atto di acquisto conteneva dati identificativi diversi rispetto a quelli di cui al rogito di acquisto dei propri danti causa, né avevano allegato le schede di frazionamento catastale;
cfr. anche Cass. Sentenze n. 41 del 1992, n. 5809 del 1998, n. 5899 del 2001).
Il medesimo atto, inoltre, rivela anche una valenza “ibrida” rispetto al contenuto tipico della certificazione definito
9 dall'art. 567, II comma c.p.c., poiché contiene anche la descrizione di vicende societarie. Alla stessa, tuttavia, non può attribuirsi valenza probatoria sostitutiva dell'esame dei relativi atti da cui trarre cognizione diretta delle vicende societarie utili a ritenere sussistente la titolarità dei beni rivendicati (o delle relative frazioni) in capo alle società attrici.
Conclusivamente, considerato che è onere della parte attrice, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare, e non potendosi ritenere raggiunta la prova del passaggio della titolarità dei beni dalle società acquirenti indicate nell'atto pubblico alle società attrici così come quella della identità dei beni oggetto di tale compravendita con quelli oggetto della domanda di rivendicazione, la domanda attorea va rigettata.
4. Si perviene, quindi, allo scrutinio di fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione, rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva “ad causam” della parte attrice quale titolare formale del titolo (benché reputata non titolare, da un punto di vista sostanziale, del diritto di proprietà rivendicato), atteso che «La legittimazione passiva
"ad causam", rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione» (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4907 del
26/05/1990).
Ciò posto, giova ricordare, in diritto, che colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene a titolo originario - ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti - ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per 10 l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697
c.c. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del
06/09/2002).
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è, quindi, necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19196 del 30/09/2005).
Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 10652 del 13/12/1994).
Così, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (cfr. ex
11 multis Cass. N. 741 del 1983; Cass. N. 7142 del 2000; Cass. N.
15755 del 2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004) che non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021, Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 26641 del 28/11/2013), e che può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione non transitoria e di non modesta entità del possessore con il bene stesso, anche in relazione alla presunzione discendente dall'art. 1141, comma I, c.c., da cui deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25095 del 22/08/2022).
Facendo, quindi, applicazione dei superiori principi al caso di specie, la domanda riconvenzionale deve ritenersi sfornita di prova in ordine alla continuità del possesso per il ventennio necessario all'acquisto a titolo originario della proprietà del compendio immobiliare in esame. Invero, pur assumendo il momento iniziale di un valido possesso uti dominus esercitato dai coniugi e Controparte_5 Controparte_6
a partire dalla fine dell'anno 1977 (ipotizzando, pertanto, quale lasso temporale minimo per l'acquisto a titolo originario il ventennio 1977 – 1997), non vi è adeguata prova del dies ad quem dell'esercizio di tale possesso.
In via di prima considerazione, deve osservarsi come la parte attrice non abbia fornito adeguata prova delle proprie allegazioni circa la sussistenza di un titolo di detenzione in capo ai coniugi in ipotesi derivante Persona_3 dall'esistenza di un contratto di affitto o locazione, attesa la mancanza di una evidenza documentale di un contratto e
12 l'insufficienza delle ricevute riferibili a pagamenti effettuati da a favore di che, Controparte_6 CP_7 seppure esponenti la causale di “affitto”, non contengono indicazioni utili all'univoco riferimento al compendio in esame.
Di contro, non assume apprezzabile valore indiziario la produzione documentale di parte convenuta riferita all'utenza per la fornitura di energia elettrica intestata a
[...]
(dal 2000) ed al convenuto stesso CP_5 Controparte_1
(dal 2011), giacché ai fini della costituzione del servizio con l'ente erogatore è sufficiente una mera detenzione astrattamente correlabile, ad esempio, ad un negozio di comodato, locazione o affitto;
peraltro, le suddette fatture e relative ricevute di pagamento – per importi per vero irrisori, utili a desumere un uso saltuario e non continuativo dell'energia elettrica - sono tutte, come sopra annotato, riferibili ad epoca successiva all'anno 2000, così nulla potendo comprovare in ordine alla fruizione del servizio nell'epoca antecedente a detto anno e nella quale parte convenuta assume che i propri nonni abbiano stabilito la propria residenza nel fabbricato del compendio immobiliare in esame. Inoltre, non vi è prova della sussistenza delle ulteriori utenze ordinariamente necessarie all'utilizzo a dimora dell'immobile (gas ed acqua, quest'ultima anche indispensabile ai fini della coltivazione dei terreni).
La sola coltivazione dei terreni, quindi, non è di per sé sola
(ovvero in assenza di elementi esteriori utili a manifestare l'esclusività del rapporto materiale con la cosa, quali, ad esempio, una recinzione) indicativa di un possesso uti dominus giacché, per giurisprudenza di legittimità e di merito pressoché costante, «(…) tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione
13 dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà» (ex pluribus Cass. civ. Sez.
2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
L'unica circostanza astrattamente valutabile in relazione alla sussistenza di un possesso uti dominus, di conseguenza, appare riconducibile alla stabile ospitalità fornita dai coniugi ai fratelli e (o Persona_3 CP_9 Persona_4
) - quale confermata dagli stessi e dal teste Per_4 Tes_1
- e l'attività di concessione in uso di campeggio dei terreni circostanti il fabbricato. Tuttavia, le dichiarazioni testimoniali rese dai fratelli non consentono di Per_4 affermare che tale specifica attività si sia protratta per il tempo necessario ad usucapire il compendio immobiliare
(1977/1997), giacché, se è certo il momento iniziale di tale frangente (risalente all'anno 1977), il momento conclusivo è da ricondursi all'anno 1980 per quanto riguarda Persona_5
(«io stavo da mia cognata e dopo il 1980 ho preso la casa a fianco a Ventrella a Punta Penna») ed all'anno 1982/1983 per quanto riguarda («io ho frequentato i luoghi Persona_4 ed ho anche dormito in quella cascina, dal 1978 fino al
1982/1983, dopo che sono tornato dal servizio militare»).
Poiché entrambi i testi, poi, hanno dichiarato di non avere più frequentato con assiduità i luoghi in esame da tali rispettive date/anni (cfr. dichiarazioni sub. cap. I di
[...]
: «nulla so, perché poi non sono andato più sui luoghi Per_4 di causa» e : «sì, è vero, per quanto mi consta, Persona_5 anche se io poi, per questioni di lavoro, mi sono allontanato dalla zona;
in qualche occasione sono andato con lui o con il cugino presso l'abitazione per cui è causa») non vi è alcuna evidenza probatoria efficacemente attestante la necessaria continuità di tale modalità di esercizio del possesso negli anni successivi al 1983.
Il complesso delle evidenze probatorie, inoltre, non consente di ritenere raggiunta una adeguata prova della pubblicità del
14 possesso, atteso che - giusta recente indicazione della S.C.
(Cass. civ. sez. II, 07/11/2024, n.28703) «il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo o alle peculiari modalità di fruizione del luogo»
- l'attività di concessione dei terreni ad uso campeggio è da riferirsi ai soli parenti (come dichiarato dai testi
[...]
D «sì, è vero, si trattava di Per_4Controparte_1 parenti» e «sì, è vero, io so che erano parenti Persona_5 che venivano da Napoli») e non anche a terzi estranei alla cerchia familiare.
Dette circostanze, valutate unitamente a quella ulteriore del trasferimento della residenza di in altro luogo Controparte_6
(via Madonna della Penna) alla morte del marito
[...]
nel 1984 (cfr. dichiarazione teste CP_5 [...]
L: « il sig. Per_4Testimone_2 Controparte_5
è deceduto nel 1984 (…)»), non sono utili ad attestare la pubblicità, continuità ed inequivocità del possesso uti dominus per il periodo necessario alla maturazione della prescrizione acquisitiva ventennale.
A fronte di tali elementi, le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte convenuta, alla stessa legati da rapporti di parentela ( e sono cugini Testimone_3 Controparte_5 dei convenuti) devono essere ritenute inattendibili in ragione di quanto sopra rilevato e, pertanto, non in ragione di un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai parenti ma in dipendenza della valorizzazione degli elementi di discordanza poc'anzi
15 evidenziati e ritenuti decisivi in ordine alla (mancata) efficace prova del possesso uti dominus (cfr. ex pluribus Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023). A ciò si aggiunga che non assurgono al rango di prova legale le risposte fornite dal convenuto contumace Controparte_2 all'interrogatorio formale deferitogli dal convenuto
[...]
, ed anzi, le stesse non possono spiegare alcun utile CP_1 effetto probatorio: a ben vedere, l'interrogatorio formale deferitogli si palesa inammissibile, atteso che non è
[...]
il soggetto passivo della domanda di usucapione, e CP_2
i capitoli formulati, infatti, non vertono su circostanze a lui sfavorevoli, essendo, pertanto, inidonei a provocare una sua confessione.
In definitiva, da un lato, il possesso uti dominus esercitato dai coniugi può ritenersi si sia Persona_3 protratto al più fino all'anno della morte di
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e del conseguente trasferimento di CP_5 Controparte_6 in altra residenza. Dall'altro lato, è precluso il ricorso alla fictio iuris di cui all'art. 1146, I comma c.c. per la mancata allegazione e prova della qualità di erede in capo al convenuto né può ritenersi sufficientemente Controparte_1 comprovata la materiale apprensione del bene e l'esercizio di pari possesso anche da parte del convenuto medesimo – cui è al più riferibile la sola (ed insufficiente) attività di coltivazione dei terreni.
Di conseguenza, mancando la prova dell'esercizio da parte di di un'attività apertamente contrastante ed Controparte_1 inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, sì da potersi utilmente invocare la presunzione ex art. 1142 c.c. e la continuità con il possesso esercitato dai propri nonni almeno fino all'anno 1984, tenendo conto di tutti gli elementi posti a sostegno delle rispettive tesi, anche la domanda riconvenzionale difetta dei presupposti necessari al suo accoglimento, dovendo, pertanto, essere respinta.
16 5. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 104/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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