Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.S. Di -OMISSIS-,, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Caiaffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce alla Via B. Ravenna n. 2 (Studio legale Caiaffa);
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Calabrese e Danilo D’Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- della determinazione del Comune di Nardò, Area Funzionale 6, Sportello Unico Attività produttive, n. -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 1.08.2022, avente ad oggetto «Revoca dell’indennizzo assegnato all’Azienda -OMISSIS- S.S. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sandonaci (Br) alla Via -OMISSIS-, relativo all’applicazione del D. Lgs n. 102/2004. Xylella fastidiosa 2016/2017», con la quale l’Amministrazione comunale intimata ha revocato il contributo relativo all’applicazione del D. Lgs. n.102/2004 – Xylella Fastidiosa 2016/17 – assegnato con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, alla ditta -OMISSIS- S.S. Di -OMISSIS-, richiedendo alla medesima ditta la restituzione dell’importo corrispondente al contributo di Euro € 125.743,90 concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, compresi, ove occorra, le note del Comune di Nardò del 29.03.2021, prot. n. -OMISSIS- con le allegate “tabelle-verbali d’istruttoria rettificati”, del 30.04.2021, prot. n. n. -OMISSIS-, del 25/26.05.2021, prot. n. -OMISSIS-, del 26.11.2021, prot. n. n. -OMISSIS-, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela del contributo del 3.05.2022, prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. M. Conte, in sostituzione dell'Avv. G. Caiaffa, per la parte ricorrente, Avv. D. D'Arpa, anche in sostituzione dell'Avv. L. Calabrese, per l'A.C. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18.10.2022 e depositato in pari data, la parte ricorrente – che ha partecipato, con istanza del 05.10.2018 all’avviso del Comune di Nardò n. 3846 del 10.09.2018 – recante ad oggetto “Danni causati da Xylella Fastidiosa. D.L. 29 Marzo 2004, nr. 102 - Provvidenze di cui all’art.5, comma 2 lett. a), b), c) e art. 5 comma 3 per gli anni 2016-2017. Decreto 10 Agosto 2018 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 31-08-2018: Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia. Presentazione domande di indennizzo da parte delle Aziende Agricole colpite da calamità” - ha chiesto l’annullamento della determinazione del Comune di Nardò, Area Funzionale 6, Sportello Unico Attività produttive, n. -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 1.08.2022, avente ad oggetto «Revoca dell’indennizzo assegnato all’Azienda -OMISSIS- S.S. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sandonaci (Br) alla Via -OMISSIS-, relativo all’applicazione del D. Lgs n. 102/2004. Xylella fastidiosa 2016/2017», con la quale l’Amministrazione comunale intimata ha revocato il contributo relativo all’applicazione del D. Lgs. n.102/2004 – Xylella Fastidiosa 2016/17 – assegnato con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, alla ditta -OMISSIS- S.S. Di -OMISSIS-, richiedendo alla medesima ditta la restituzione dell’importo corrispondente al contributo di Euro € 125.743,90 concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati; nonché di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, compresi, ove occorra, le note del Comune di Nardò del 29.03.2021, prot. n. -OMISSIS- con le allegate “tabelle-verbali d’istruttoria rettificati”, del 30.04.2021, prot. n. n. -OMISSIS-, del 25/26.05.2021, prot. n. -OMISSIS-, del 26.11.2021, prot. n. n. -OMISSIS-, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela del contributo del 3.05.2022, prot. n. -OMISSIS-.
La parte ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che con avviso n. 3846 del 10.09.2018 – recante ad oggetto “Danni causati da Xylella Fastidiosa. D.L. 29 Marzo 2004, nr. 102 - Provvidenze di cui all’art.5, comma 2 lett. a), b), c) e art. 5 comma 3 per gli anni 2016-2017. Decreto 10 Agosto 2018 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 31-08-2018: Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia. Presentazione domande di indennizzo da parte delle Aziende Agricole colpite da calamità” – il Comune di Nardò pubblicava l’invito alle aziende interessate a produrre le domande di concessione dei contributi in oggetto, con termine finale entro la data del 15.10.2018;
- che a tale procedura agevolativa partecipava la ditta odiernamente ricorrente con istanza del 5.10.2018, la quale allegava alla propria domanda di contributo il proprio fascicolo aziendale, con indicazione delle colture per le quali presentava istanza di agevolazioni;
- che, con nota datata 12.11.2020, trasmessa a mezzo PEC e recante ad oggetto “Applicazione D. Lgs n. 102/2004 in tema di Xylella Fastidiosa nonché della Legge regionale n. 66/2017 di modifica ed integrazione della Legge n. 24/1990 – Annualità 2016 e 2017. Richiesta documentazione per erogazione provvidenze”, il Comune di Nardò richiedeva alla ditta ricorrente una serie di documenti integrativi;
- che la ditta -OMISSIS- trasmetteva la documentazione in questione, confidando nella concessione delle provvidenze economiche che venivano effettivamente erogate con atto di liquidazione n. -OMISSIS- dell’1.12.2020 cui seguiva, in favore della ditta ricorrente, il mandato di pagamento n. -OMISSIS- del 2.12.2020 per € 125.743,90 (di cui € 63.124,58 per l’anno 2016 ed € 62.619,32 per l’anno 2017);
- che, tuttavia, con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.03.2021, l’Amministrazione comunale di Nardò comunicava alla ditta odiernamente ricorrente che «a seguito di controlli e revisioni d’ufficio delle istanze inoltrate, codesta ditta è risultata non avente diritto alle provvidenze ricevute di cui al D. lgs 102/2004 e L.r. n. 24/1990, in quanto le colture “altri vivai” non risultano ricomprese nelle percentuali riconosciute nelle tabelle oggetto di calcolo dei danni subiti dalle produzioni ricadenti nel territorio delimitato da parte degli organi regionali preposti secondo la DGR n. 494/2018 e suoi allegati»;
- che la nota in questione, al dichiarato fine di «consentire a questo SUAP il corretto impiego delle suddette somme», si concludeva con l’invito, rivolto alla ditta -OMISSIS- alla restituzione degli importi percepiti nel termine di quindici giorni, con avviso che, in difetto, l’Amministrazione avrebbe proceduto al recupero forzoso di quanto erogato. In allegato alla comunicazione in questione venivano trasmesse “tabelle-verbali d’istruttoria rettificati”;
- che a siffatta comunicazione faceva seguito un’altra nota del Comune di Nardò, datata 30.04.2021 (prot. n. -OMISSIS-), con la quale l’Amministrazione sollecitava la ditta odiernamente ricorrente alla restituzione di tutto quanto percepito;
- che la ditta -OMISSIS- riscontrava le suddette comunicazioni con nota del 10/11.05.2021 , con la quale si faceva notare come la percezione delle somme provvidenze economiche di cui si trattava fosse avvenuta all’esito di una regolare procedura agevolativa il cui atto indittivo o avviso pubblico non recava menzione alcuna di colture escluse dalle agevolazioni di cui si tratta, limitandosi a comunicare l’avvenuta pubblicazione sulla GURI del Decreto del Ministero delle politiche agricole 31.08.2018 ed invitando “i conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità superiore al 30% causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) a presentare le istanze di concessione delle provvidenze compilando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il 15.10.2018”;
- che, con nota prot. -OMISSIS- del 25/26.05.2021, l’Amministrazione comunale di Nardò, riscontrando le osservazioni allegate dalla ditta -OMISSIS-, reiterava la richiesta restitutoria rinviando alle tabelle regionali asseritamente allegate alla DGR n. 494/2018, le quali avrebbero escluso dalle provvidenze in questione le colture “altri vivai”;
- che replicava a tale nota la ditta ricorrente con nota del 26.05.2021, con la quale, richiamato il contenuto della nota del 10/11.05.2021, incentrato sul silenzio dell’avviso pubblico e dei successivi atti adottati da parte dell’Amministrazione comunale di Nardò in merito all’esclusione delle colture “altri vivai” dalle provvidenze economiche di cui si tratta, rammentava al Comune medesimo l’affidamento a suo dire incolpevole ragionevolmente riposto dalla ditta -OMISSIS- nelle condizioni e nei termini della procedura agevolativa per come stabiliti dall’avviso pubblico e dai successivi atti adottati dall’Ente, nonché il principio di leale collaborazione dell’Amministrazione con il privato nella misura in cui, sempre a dire della parte ricorrente, impone di stabilire preventivamente e di pubblicare conseguentemente tutte le condizioni correlate alla concessione di un beneficio;
- che, a tale scambio, seguiva la nota prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2021, a firma dell’Avvocatura comunale di Nardò, attraverso la quale l’Ente civico invitava e diffidava la ditta -OMISSIS- alla restituzione delle somme percepite pena altrimenti il ricorso all’Autorità giudiziaria.
- che la ditta ricorrente riscontrava anche quest’ultima comunicazione con nota del 26.11.2021, attraverso la quale richiamate le ragioni e le argomentazioni già rassegnate nelle precedenti note del 10/11.05.2021 e del 26.05.2021, lamentava la violazione dei canoni del legittimo affidamento e di leale cooperazione pubblico-privato;
- che, quindi, con nota del 3.05.2022 (prot. n. -OMISSIS-), l’Amministrazione comunale di Nardò comunicava l’avvio del procedimento di revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, della determinazione concessoria n. -OMISSIS- con riferimento alla ditta -OMISSIS-, nonché del mandato di pagamento n. -OMISSIS- del 2.12.2021 allegato all’Atto di liquidazione n. --OMISSIS-, e che la ditta -OMISSIS- presentava proprie controdeduzioni trasmesse con nota del 16.05.2022, reiterando le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate nelle precedenti comunicazioni inviate all’Ente civico;
- che, infine, con la determinazione n. -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 1.08.2022, l’Amministrazione comunale intimata revocava, ai sensi dell’art. 21-quinquies, il contributo relativo all’applicazione del D. Lgs. n.102/2004 – Xylella Fastidiosa 2016/17 – assegnato con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, alla ditta -OMISSIS- S.S. Di -OMISSIS-, intimando la restituzione dell’importo corrispondente al contributo di € 125.743,90 concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL D. LGS N. 123/1998. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN TT E IN TT, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ.
Il 15.12.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Nardò, chiedendo di rigettare il ricorso proposto perché inammissibile ed improponibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Il 10.03.2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 12.03.2026, l’Amministrazione comunale resistente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il respingimento del ricorso.
Successivamente, sia la parte ricorrente che l’Amministrazione comunale resistente hanno depositato memorie di replica, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Ritiene, invero, il Tribunale, che è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, sollevata con un unico pluriarticolato motivo di ricorso, per l’asserita violazione dei principi di buona fede, del legittimo affidamento e del clare loqui, nonché per asserita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 123/1998, nonché per eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa.
Invero, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - secondo cui la percezione da parte della ditta -OMISSIS- delle somme di cui trattasi è avvenuta all’esito di una regolare procedura agevolativa il cui atto indittivo o avviso pubblico non recava menzione alcuna di colture escluse dalle agevolazioni di cui si tratta, limitandosi a comunicare l’avvenuta pubblicazione sulla GURI del Decreto del Ministero delle politiche agricole 31.08.2018, così ingenerando nell’odierna ricorrente un ragionevole affidamento in quanto affermato dall’Amministrazione con l’avviso pubblico de quo - l’Avviso pubblico del Comune di Nardò n. 3846 del 10.09.2018 ( recante ad oggetto “Danni causati da Xylella Fastidiosa. D.L. 29 Marzo 2004, nr. 102 - Provvidenze di cui all’art.5, comma 2 lett. a), b), c) e art. 5 comma 3 per gli anni 2016-2017. Decreto 10 Agosto 2018 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 31-08-2018: Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi -Xylella fastidiosa- nella Regione Puglia. Presentazione domande di indennizzo da parte delle Aziende Agricole colpite da calamità”), si limita, in una sola pagina, a comunicare che “sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 202 del 31-08-2018 è stato pubblicato il Decreto 10 Agosto 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo avente ad oggetto ”Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia” e che “ Dalla data del 31/08/2018, di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria, scatta il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile calcolata sulla media del triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica ”, sicché, lo stesso, deve necessariamente essere eterointegrato con gli atti ivi richiamati, oltre che con la normativa di riferimento, non potendosi in alcun modo ritenere che, per il solo fatto di non aver indicato espressamente nel contenuto dell’Avviso pubblico de quo che le domande di concessione di un indennizzo a copertura della calamità da “X fastidiosa” non riguardino tutte le colture anziché l’olivo, possa aprire la strada all’accoglimento delle domande riguardanti qualsiasi altra tipologia di coltura, né tantomeno che, tale circostanza, ingeneri di per sé nei soggetti che presentano domanda di indennizzo un legittimo affidamento a vedersi riconoscere il contributo.
Del resto, in subiecta materia - da un lato - gli atti attributivi di vantaggi economici devono essere restrittivamente interpretati, sia perché impongono l’erogazione di risorse pubbliche, sia anche per ragioni di copertura finanziaria (di qui, inoltre, il disposto di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 241/1990, a tutela della trasparenza delle procedure di attribuzione di vantaggi economici), e - dall’altro lato - la semplice presentazione di una domanda di attribuzioni economiche non può fondare un affidamento legittimo della parte privata all’ottenimento dell’utilità che, invece, come si dirà infra, va valutato, nell’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, nel caso in cui la decisione, successiva, di attribuzione del contributo, venga riesaminata dall’Amministrazione al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, infatti, che il contributo fosse relativo all’Olivo produttivo o, al più, all’olivo in vivaio, risulta evidente sia dalla domanda di indennizzo allegata all’Avviso pubblico, che reca la dicitura “oliveto/Vivai, sia anche dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 494 del 27 marzo 2018, richiamata dal Decreto 10 Agosto 2018 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, nelle premesse, alla lettera c), che prevede che “Con decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infezione degli organismi nocivi ai vegetali (olivo) nei territori delle province di Lecce e Brindisi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.07.2015 come meglio indicati nei predetti atti ministeriali. Per tali territori, ai sensi del D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008, sono state concesse le provvidenze come previste dall’art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d)”.
In applicazione delle suindicate coordinate testuali, nella fattispecie oggetto della presente controversia, le richieste di restituzione delle provvidenze ottenute dalla parte ricorrente per non averne diritto, avanzate dal Comune di Nardò a partire dalla nota del 29.03.2021, e rinnovate con successive note del 30.04.2021, 25.05.2021, 26.11.2021, fino ad arrivare all’impugnata determinazione del Comune di Nardò n. -OMISSIS- di revoca dell’indennizzo assegnato all’odierna ricorrente, a seguito di riesame, da parte dell’Amministrazione comunale, in sede di autotutela, dell’atto di attribuzione del contributo autorizzato, risultano esenti dai profili di illegittimità lamentati con l’odierno ricorso.
Al riguardo, infatti, questo Collegio osserva che, la revoca del contributo per l’assenza originaria dei presupposti giustificativi già positivamente valutatati dall’Amministrazione, assume la qualificazione dogmatica di un’invalidità del provvedimento concessorio, da scrutinare alla stregua dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, tenuto conto che il contributo non avrebbe potuto essere concesso in assenza di un suo requisito di ammissibilità: in tali casi, l’Amministrazione è dunque abilitata a riesaminare la propria pregressa determinazione di ammissione dell’operatore economico al finanziamento pubblico.
Al pari, infatti, di ogni altro atto provvedimentale, tale decisione può essere riesaminata dall’Amministrazione al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, anche tendenti a tutelare il legittimo affidamento comunque ingenerato nella parte beneficiata dall’esercizio del pubblico potere.
Del tutto correttamente, pertanto, con l’impugnata determinazione n. -OMISSIS-, l’Amministrazione comunale resistente ha proceduto al riesame di una propria decisione, con il ricalcolo e l’accertamento dei requisiti aziendali (colture aventi diritto, superfici e percentuali di danno), negando l’integrazione di un presupposto già positivamente valutato con una previa decisione provvedimentale, provvedendo , quindi, a revocare del tutto legittimamente, a seguito di tale attività di accertamento, il contributo relativo all’Applicazione del Decreto Legislativo n. 102/2004-Xylella Fastidiosa 2016/17 (assegnato all’odierna ricorrente con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-) in quanto, a seguito di tali verifiche, alcune aziende beneficiarie dell’indennizzo sono risultate “non aventi diritto” perché le colture “ALTRI VIVAI” non risultavano ricomprese nelle percentuali riconosciute dalle tabelle della Regione Puglia di cui alla DGR n. 494/2018 e suoi allegati.
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui l’esercizio di tale potere di autotutela da parte del Comune di Nardò sarebbe da ritenersi illegittimo perché esercitato a quasi quattro anni dalla presentazione della domanda, nonché lesivo dei principi di buona fede e del legittimo affidamento ingenerato dall’avvenuta liquidazione del contributo, e ciò in quanto - in senso contrario - occorre rilevare che la semplice presentazione di una domanda, di per sé, non genera alcun legittimo affidamento in capo all’istante in merito all’eventuale accoglimento della stessa, in quanto è solo con l’adozione del provvedimento di concessione in via definitiva del contributo che il destinatario deve ritenersi titolare di un legittimo affidamento sulla sussistenza dei presupposti (originari) di ammissione al contributo, che danno titolo al finanziamento, sicchè è solo in questa ipotesi che, qualora la revoca del contributo configuri un provvedimento di autotutela, implicando il riesame di una precedente decisione amministrativa sui presupposti (originari) di ammissione alle pubbliche agevolazioni, l’intervento di secondo grado si traduce in un annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento, dovendo, pertanto, soddisfare le condizioni di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990.
Come affermato da condivisibile giurisprudenza, affinchè “possa riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento, occorre, dunque, che la parte privata sia beneficiata da un pregresso atto amministrativo, costitutivo di una situazione di vantaggio acquisita in buona fede, consolidatasi nel proprio patrimonio giuridico per via del decorso di un apprezzabile periodo temporale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7064/2021) e che, per quanto attiene alla sussistenza di un interesse pubblico specifico al ritiro in autotutela dei provvedimenti concessori, si rileva che, sebbene in via generale l’atto di autotutela non possa essere giustificato dalla mera esigenza di ripristinare la legalità violata, in materia di pubbliche agevolazioni, l’amministrazione concedente è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all’erario per effetto di un’indebita erogazione, quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, essendo l’interesse pubblico alla revoca in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V 27 agosto 2014, n. 4387; sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945).
Nel caso di specie, a fronte dell’assegnazione all’odierna parte ricorrente del contributo di cui si discute con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- (con effettiva erogazione con atto di liquidazione n. -OMISSIS- dell’1.12.2020), il Comune di Nardò – per un verso – ha chiesto alla ricorrente la restituzione dello stesso contributo, indicando specificamente le ragioni alla base della richiesta di restituzione delle provvidenze ricevute, “in quanto le colture “ALTRI VIVAI” non risultano ricomprese nelle percentuali riconosciute nelle tabelle oggetto di calcolo dei danni subiti dalle produzioni ricadenti nel territorio delimitato da parte degli organi regionali preposti secondo la DGR n. 494/2018 e suoi allegati” già con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.03.2021, e, dunque, tempestivamente, senza, dunque, che sia intervenuto alcun consolidamento nel patrimonio giuridico dell’istante, non essendo decorso un apprezzabile lasso temporale e sussistendo, invece, un interesse pubblico rafforzato al ritiro in autotutela di provvedimenti di ammissione a pubbliche contribuzioni comportanti un indebito esborso di risorse economiche, e – per altro verso - con le successive note del 30.04.2021, 25.05.2021, 26.11.2021, ha sostanzialmente ribadito quanto già comunicato con la predetta nota del marzo 2021 (a seguito delle osservazioni e i riscontri presentati dalla ditta ricorrente), fino ad arrivare all’emanazione della nota prot. n. -OMISSIS- del 03.05.2022, di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, della determinazione concessoria n. -OMISSIS- (e del mandato di pagamento n. -OMISSIS- del 02.12.2021 allegato all’Atto di liquidazione n. --OMISSIS-) e, infine, alla determinazione n. -OMISSIS-, di revoca del contributo assegnato alla ricorrente; atti questi ultimi, collocati a valle delle predette richieste di restituzione degli importi percepiti, rivolte alla stessa ricorrente, per non averne diritto, fin dalla soprarichiamata nota del marzo 2021 e rimaste sempre disattese.
In definitiva, l’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. procedente, per le sopraindicate circostanze fattuali, risulta essere stato esercitato nel rispetto dei presupposti (anche di natura temporale) previsti dalla legge.
Emerge, dunque, l’assenza dei profili di illegittimità lamentati dalla parte ricorrente, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il primo ed unico pluriarticolato motivo di ricorso.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | TR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.