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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17594/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, E , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3
patrocinio dell'avv. DIEGO TAIANI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
attori/opponenti
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MICHELE GALLOZZI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 3.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha ottenuto da Parte_4
quest'ufficio il decreto ingiuntivo n. 9874/06, con il quale il
[...]
di 8 Controparte_2 , è stato condannato a pagare in suo favore la Controparte_3
somma di € 40.580,42, oltre interessi e spese della procedura.
La società creditrice ha quindi intimato precetto all'ente debitore,
notificandolo, unitamente al titolo, anche ai condomini morosi, fra i quali
. Persona_1
Quest'ultima, ricevuta tale notificazione in data 23.6.2021, ha introdotto il presente procedimento ex art. 615 c.p.c., chiedendo di accertare l'inesistenza di detto credito per le seguenti ragioni: 1) per non essere proprietaria di immobili compresi nel condominio debitore;
2) per intervenuta prescrizione del credito.
Nel corso del giudizio, atteso il decesso dell'originaria opponente, si sono costituite in prosecuzione le figlie ed eredi, , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
2. Con sentenza del 5.8/4.9.2024, n. 9925, qui prodotta il 29.1.2025, il
Giudice di Pace di investito di analoga azione ex art. 615 c.p.c., CP_3
proposta dalla in seguito a un successivo atto di precetto, a lei Per_1
indirizzato, sulla base del medesimo titolo, dalla società ha CP_1
rigettato la domanda, anche in quella sede fondata sulla sua estraneità alla compagine condominiale e sull'intervenuta prescrizione del credito.
Parte opposta, nel produrla in giudizio con la comparsa conclusionale,
ne ha dedotto la mancata impugnazione e il conseguente consolidamento del giudicato;
l'opponente, che nulla ha dedotto in merito a tale pronuncia, non ne ha contestato la definitività, che deve dunque reputarsi pacifica tra le parti.
Ciò preclude, ai sensi dell'art. 2909 c.c., una diversa pronuncia
Pagina 2 di 8 giudiziale sulla medesima questione, essendo stato il merito della domanda già definitivamente accertato da altra autorità giudiziaria.
Il giudicato esterno, infatti, essendo assimilabile agli elementi normativi astratti, è destinato per sua natura, anche ove sopravvenuto, come nel caso di specie, nel corso del giudizio, a costituire la regola del caso concreto e a conformare il contenuto della decisione al fine di prevenire l'esistenza di pronunce contrastanti;
esso può essere rilevato anche d'ufficio,
in qualunque stato e grado di giudizio (v. Cass., Sez. Lav., n. 16847/18).
Ne discende il rigetto della domanda, dovendosi anche in questa sede fare applicazione dell'accertamento contenuto nella decisione del giudice onorario.
2.1. Ciò vale, tuttavia, solo con riferimento alla seconda delle due
causae petendi sopra rappresentate, ovverosia alla dedotta prescrizione del credito, che è stata espressamente disattesa nella sentenza in oggetto.
Il primo dei riportati motivi di doglianza, invece, relativo all'estraneità
dell'opponente alla compagine condominiale, non è stato affrontato, nel merito, dal giudice onorario, che lo ha ritenuto questione estranea al perimetro della sua cognizione.
In tale parte, dunque, la domanda è stata in quella sede oggetto di una pronuncia di mero rito, inidonea, come tale, a formare il giudicato fra le parti
(v., ex multis, Cass, Sez. III, n. 20636/24).
Essa deve pertanto essere vagliata, nel merito, con la presente sentenza.
3. Va in primo luogo chiarito che parte opposta ha formulato atto di precetto chiedendo al condominio il pagamento dell'intera somma contenuta nel titolo e notificando entrambi tali atti sia al debitore sia ad alcuni
Pagina 3 di 8 condomini, fra i quali . Persona_1
Da ciò parte convenuta fa discendere sia l'inammissibilità della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., non preceduta dall'effettiva notificazione di un precetto all'indirizzo dell'opponente, sia l'incompetenza per valore del tribunale, dovendo il debito della intendersi rapportato Per_1
alla sua quota millesimale all'interno del condominio e, come tale, inferiore a
€ 5.000,00.
3.1. Quanto al primo aspetto, le opponenti sostengono, nella comparsa conclusionale, che l'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione possa essere proposta anche quando sia stato notificato il solo titolo esecutivo, senza attendere che esso sia seguito da un atto di precetto, e intendono corroborare tale assunto con due precedenti di legittimità: Cass. Civ., Sez. III, 26
settembre 2018, n. 23104; Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2021, n. 4566.
Entrambe tali pronunce, tuttavia, sono del tutto inconferenti al caso di specie e il loro richiamo non può in alcun modo sostenere la suesposta tesi difensiva: la prima, infatti, costituisce una mera ordinanza interlocutoria, con la quale la S.C., lungi dall'esprimere qualsivoglia principio di diritto, ha solo disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio; la seconda, invece, emessa peraltro dalla Sezione Lavoro, non già dalla Sezione Terza, non affronta minimamente alcuna questione relativa all'opposizione all'esecuzione, ma tratta del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali.
Al contrario, l'art. 615, c. I, c.p.c. dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è
ancora iniziata, si possa proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per
Pagina 4 di 8 territorio a norma dell'articolo 27. È dunque evidente che il dies a quo per la proposizione dell'azione è dato dalla notificazione di un atto di precetto all'indirizzo del preteso debitore.
D'altronde, anche qualificando l'azione come mero accertamento negativo del credito e senza dunque sussumerla nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.,
va rimarcato che, in assenza di un atto di precetto o, comunque, di una intimazione di pagamento, che contenga la manifestazione della volontà di procedere a esecuzione o, comunque, di coltivare un credito, non sussista interesse alla proposizione di una domanda volta all'accertamento negativo dello stesso.
Non può, infatti, comprendersi, in difetto di uno di tali atti, quale pretesa il creditore intenda coltivare e nei confronti di quale potenziale obbligato.
Va dunque negato che l'opposizione all'esecuzione possa essere promossa prima che quest'ultima sia almeno minacciata.
3.1.1. È noto, tuttavia, che l'interesse ad agire, anche ove mancante all'atto di instaurazione della lite, possa utilmente sopravvenire in seguito,
essendo una condizione dell'azione e non un presupposto processuale (v., per la legittimazione ad agire e, in generale, per tutte le condizioni dell'azione,
Cass., Sez. III, n. 12283/09).
Nel caso di specie, è pacifico che la società abbia poi CP_1
effettivamente notificato all'opponente un atto di precetto, sollecitando il pagamento della sua quota dell'obbligazione condominiale, pari all'importo di € 761,33, e così occasionando il giudizio ex art. 615 c.p.c. instaurato dinanzi al G.d.P.
Pagina 5 di 8 In tal modo, deve ritenersi consolidato l'interesse ad agire di parte opponente per sentir accertare l'inesistenza del credito.
3.1.2. Il titolo esecutivo è stato emesso nei confronti di un condominio e la società creditrice fonda la responsabilità dell'opponente sulla sua pretesa qualità di partecipante al condominio stesso.
Tale circostanza è stata tuttavia contestata dalla e dalle sue eredi. Per_1
La società si è limitata sul punto ad allegare l'elenco CP_1
dei condomini morosi inviatole dall'amministratore del condominio, nel quale compare il nome della . Tale documento, tuttavia, se può avere Per_1
ingenerato nella creditrice un legittimo affidamento circa l'effettiva qualità di condomina in capo all'opponente, non può in questa sede fare prova nei confronti di quest'ultima, non avendo valore fidefaciente e non documentando il trasferimento in suo favore della proprietà di beni compresi nel complesso condominiale.
L'onere di dimostrare l'esistenza del credito grava su chi se ne dice titolare (v. Cass., Sez. III, n. 9706/24), sicché, nel caso di specie, non avendo l'opposta assolto ad esso con riferimento all'individuazione del soggetto debitore, essa non può ritenersi creditrice dell'opponente o dei suoi eredi.
3.2. Dev'essere infine disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla convenuta, poiché la domanda ha ad oggetto l'inesistenza dell'intero credito indicato nel titolo esecutivo, di valore superiore a € 5.000,00.
Sebbene, in corso di causa, l'interesse ad agire sia sopravvenuto per la sola quota del credito poi versata nell'atto di precetto, ciò non toglie che il valore originario della controversia – e, con esso, l'individuazione del
Pagina 6 di 8 giudice competente – vada desunto dal contenuto della domanda, come formulata dall'attore, che rientra ratione valoris nella competenza del tribunale.
4. La convenuta aveva chiesto nella comparsa di costituzione di chiamare in causa il , onde esserne garantita in caso di CP_2
soccombenza.
L'istanza non è stata esaminata, in prima udienza, dal G.O.P. che la presiedeva e non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Essa va pertanto ritenuta abbandonata.
5. Le spese sono compensate, sia in ragione della parziale infondatezza dell'opposizione, sia in ragione dell'affidamento che l'opposta poteva riporre nella qualità di condomina dell'opponente, per effetto delle comunicazioni ricevute dall'amministratore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e poi proseguita da da Persona_1 Parte_1 Parte_2
e da nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del credito oggetto di causa nei confronti di parte opponente;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27/03/2025.
Pagina 7 di 8 IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17594/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, E , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3
patrocinio dell'avv. DIEGO TAIANI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
attori/opponenti
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MICHELE GALLOZZI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 3.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha ottenuto da Parte_4
quest'ufficio il decreto ingiuntivo n. 9874/06, con il quale il
[...]
di 8 Controparte_2 , è stato condannato a pagare in suo favore la Controparte_3
somma di € 40.580,42, oltre interessi e spese della procedura.
La società creditrice ha quindi intimato precetto all'ente debitore,
notificandolo, unitamente al titolo, anche ai condomini morosi, fra i quali
. Persona_1
Quest'ultima, ricevuta tale notificazione in data 23.6.2021, ha introdotto il presente procedimento ex art. 615 c.p.c., chiedendo di accertare l'inesistenza di detto credito per le seguenti ragioni: 1) per non essere proprietaria di immobili compresi nel condominio debitore;
2) per intervenuta prescrizione del credito.
Nel corso del giudizio, atteso il decesso dell'originaria opponente, si sono costituite in prosecuzione le figlie ed eredi, , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
2. Con sentenza del 5.8/4.9.2024, n. 9925, qui prodotta il 29.1.2025, il
Giudice di Pace di investito di analoga azione ex art. 615 c.p.c., CP_3
proposta dalla in seguito a un successivo atto di precetto, a lei Per_1
indirizzato, sulla base del medesimo titolo, dalla società ha CP_1
rigettato la domanda, anche in quella sede fondata sulla sua estraneità alla compagine condominiale e sull'intervenuta prescrizione del credito.
Parte opposta, nel produrla in giudizio con la comparsa conclusionale,
ne ha dedotto la mancata impugnazione e il conseguente consolidamento del giudicato;
l'opponente, che nulla ha dedotto in merito a tale pronuncia, non ne ha contestato la definitività, che deve dunque reputarsi pacifica tra le parti.
Ciò preclude, ai sensi dell'art. 2909 c.c., una diversa pronuncia
Pagina 2 di 8 giudiziale sulla medesima questione, essendo stato il merito della domanda già definitivamente accertato da altra autorità giudiziaria.
Il giudicato esterno, infatti, essendo assimilabile agli elementi normativi astratti, è destinato per sua natura, anche ove sopravvenuto, come nel caso di specie, nel corso del giudizio, a costituire la regola del caso concreto e a conformare il contenuto della decisione al fine di prevenire l'esistenza di pronunce contrastanti;
esso può essere rilevato anche d'ufficio,
in qualunque stato e grado di giudizio (v. Cass., Sez. Lav., n. 16847/18).
Ne discende il rigetto della domanda, dovendosi anche in questa sede fare applicazione dell'accertamento contenuto nella decisione del giudice onorario.
2.1. Ciò vale, tuttavia, solo con riferimento alla seconda delle due
causae petendi sopra rappresentate, ovverosia alla dedotta prescrizione del credito, che è stata espressamente disattesa nella sentenza in oggetto.
Il primo dei riportati motivi di doglianza, invece, relativo all'estraneità
dell'opponente alla compagine condominiale, non è stato affrontato, nel merito, dal giudice onorario, che lo ha ritenuto questione estranea al perimetro della sua cognizione.
In tale parte, dunque, la domanda è stata in quella sede oggetto di una pronuncia di mero rito, inidonea, come tale, a formare il giudicato fra le parti
(v., ex multis, Cass, Sez. III, n. 20636/24).
Essa deve pertanto essere vagliata, nel merito, con la presente sentenza.
3. Va in primo luogo chiarito che parte opposta ha formulato atto di precetto chiedendo al condominio il pagamento dell'intera somma contenuta nel titolo e notificando entrambi tali atti sia al debitore sia ad alcuni
Pagina 3 di 8 condomini, fra i quali . Persona_1
Da ciò parte convenuta fa discendere sia l'inammissibilità della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., non preceduta dall'effettiva notificazione di un precetto all'indirizzo dell'opponente, sia l'incompetenza per valore del tribunale, dovendo il debito della intendersi rapportato Per_1
alla sua quota millesimale all'interno del condominio e, come tale, inferiore a
€ 5.000,00.
3.1. Quanto al primo aspetto, le opponenti sostengono, nella comparsa conclusionale, che l'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione possa essere proposta anche quando sia stato notificato il solo titolo esecutivo, senza attendere che esso sia seguito da un atto di precetto, e intendono corroborare tale assunto con due precedenti di legittimità: Cass. Civ., Sez. III, 26
settembre 2018, n. 23104; Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2021, n. 4566.
Entrambe tali pronunce, tuttavia, sono del tutto inconferenti al caso di specie e il loro richiamo non può in alcun modo sostenere la suesposta tesi difensiva: la prima, infatti, costituisce una mera ordinanza interlocutoria, con la quale la S.C., lungi dall'esprimere qualsivoglia principio di diritto, ha solo disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio; la seconda, invece, emessa peraltro dalla Sezione Lavoro, non già dalla Sezione Terza, non affronta minimamente alcuna questione relativa all'opposizione all'esecuzione, ma tratta del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali.
Al contrario, l'art. 615, c. I, c.p.c. dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è
ancora iniziata, si possa proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per
Pagina 4 di 8 territorio a norma dell'articolo 27. È dunque evidente che il dies a quo per la proposizione dell'azione è dato dalla notificazione di un atto di precetto all'indirizzo del preteso debitore.
D'altronde, anche qualificando l'azione come mero accertamento negativo del credito e senza dunque sussumerla nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.,
va rimarcato che, in assenza di un atto di precetto o, comunque, di una intimazione di pagamento, che contenga la manifestazione della volontà di procedere a esecuzione o, comunque, di coltivare un credito, non sussista interesse alla proposizione di una domanda volta all'accertamento negativo dello stesso.
Non può, infatti, comprendersi, in difetto di uno di tali atti, quale pretesa il creditore intenda coltivare e nei confronti di quale potenziale obbligato.
Va dunque negato che l'opposizione all'esecuzione possa essere promossa prima che quest'ultima sia almeno minacciata.
3.1.1. È noto, tuttavia, che l'interesse ad agire, anche ove mancante all'atto di instaurazione della lite, possa utilmente sopravvenire in seguito,
essendo una condizione dell'azione e non un presupposto processuale (v., per la legittimazione ad agire e, in generale, per tutte le condizioni dell'azione,
Cass., Sez. III, n. 12283/09).
Nel caso di specie, è pacifico che la società abbia poi CP_1
effettivamente notificato all'opponente un atto di precetto, sollecitando il pagamento della sua quota dell'obbligazione condominiale, pari all'importo di € 761,33, e così occasionando il giudizio ex art. 615 c.p.c. instaurato dinanzi al G.d.P.
Pagina 5 di 8 In tal modo, deve ritenersi consolidato l'interesse ad agire di parte opponente per sentir accertare l'inesistenza del credito.
3.1.2. Il titolo esecutivo è stato emesso nei confronti di un condominio e la società creditrice fonda la responsabilità dell'opponente sulla sua pretesa qualità di partecipante al condominio stesso.
Tale circostanza è stata tuttavia contestata dalla e dalle sue eredi. Per_1
La società si è limitata sul punto ad allegare l'elenco CP_1
dei condomini morosi inviatole dall'amministratore del condominio, nel quale compare il nome della . Tale documento, tuttavia, se può avere Per_1
ingenerato nella creditrice un legittimo affidamento circa l'effettiva qualità di condomina in capo all'opponente, non può in questa sede fare prova nei confronti di quest'ultima, non avendo valore fidefaciente e non documentando il trasferimento in suo favore della proprietà di beni compresi nel complesso condominiale.
L'onere di dimostrare l'esistenza del credito grava su chi se ne dice titolare (v. Cass., Sez. III, n. 9706/24), sicché, nel caso di specie, non avendo l'opposta assolto ad esso con riferimento all'individuazione del soggetto debitore, essa non può ritenersi creditrice dell'opponente o dei suoi eredi.
3.2. Dev'essere infine disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla convenuta, poiché la domanda ha ad oggetto l'inesistenza dell'intero credito indicato nel titolo esecutivo, di valore superiore a € 5.000,00.
Sebbene, in corso di causa, l'interesse ad agire sia sopravvenuto per la sola quota del credito poi versata nell'atto di precetto, ciò non toglie che il valore originario della controversia – e, con esso, l'individuazione del
Pagina 6 di 8 giudice competente – vada desunto dal contenuto della domanda, come formulata dall'attore, che rientra ratione valoris nella competenza del tribunale.
4. La convenuta aveva chiesto nella comparsa di costituzione di chiamare in causa il , onde esserne garantita in caso di CP_2
soccombenza.
L'istanza non è stata esaminata, in prima udienza, dal G.O.P. che la presiedeva e non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Essa va pertanto ritenuta abbandonata.
5. Le spese sono compensate, sia in ragione della parziale infondatezza dell'opposizione, sia in ragione dell'affidamento che l'opposta poteva riporre nella qualità di condomina dell'opponente, per effetto delle comunicazioni ricevute dall'amministratore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e poi proseguita da da Persona_1 Parte_1 Parte_2
e da nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del credito oggetto di causa nei confronti di parte opponente;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27/03/2025.
Pagina 7 di 8 IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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