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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9266 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 3572 /2025 promossa da:
nata a [...] il giorno 14/07/1946 e residente in Parte_1
OR (NA) alla VIA SAN CRISTOFORO IS. A SC. B - C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Esposito (C.F. ), C.F._2 presso lo studio del quale elett.te domicilia in PO (NA), alla via Libertà n° 132/134 - sede UIL- giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax: 081.3412938; oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc. PEC: CodiceFiscale_3
, giusto mandato generale alle liti per Email_2
Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso questi elett.te Persona_1 dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. e il CTU aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'accompagnamento a far data dal 3.10.24 e non dalla domanda amministrativa;
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del
CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto;
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza dalla domanda, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_3 domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita prima dell'ottobre 2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici)
e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Nei chiarimenti ella specificava: “la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione di anca sinistra in data 27.5.24 ed è stata da me visitata in
2 data 3.10.24, evidenziato che la paziente viene dimessa in buone condizioni generali, con deambulazione con ausilio di doppia stampella sino al successivo controllo ambulatoriale, tenuto conto che nulla è documentato circa la prescrizione di una sedia a rotelle o di un severo deficit della deambulazione (la relazione di dimissione testualmente recita: “…dimettiamo in data odierna la Sig.ra…ricoverata presso la nostra struttura per coxartrosi a sinistra in data 26.5.24. Durante il ricovero è stata sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale di anca sinistra in data 27.5.24. il decorso operatorio è stato regolare la ferita non ha evidenziato segni di flogosi…paziente in buone condizioni generali. Si consiglia ricovero in riabilitazione e si prescrive fisioterapia: passaggi posturali, rieducazione motoria al passo, deambulazione con l'ausilio di doppia stampella fino al prossimo controllo ambulatoriale, esercizi per il rinforzo del muscolo quadricipite, rinforzo adduttori anca, utilizzare alza water…), ribadito che la paziente riferisce, ma non documenta, fisioterapia post chirurgica, il CTU ha necessariamente posto la decorrenza della prestazione dalla data di visita peritale (3.10.24), consigliando una revisione ad un anno (ottobre 2025) per la corretta valutazione degli esiti stabilizzati.
Ciò premesso, si confermano le conclusioni espresse in elaborato peritale.”
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e riconosce la sussistenza in capo alla ricorrente
[...]
del requisito sanitario per beneficiare dell'accompagnamento a far data Pt_1 dall'ottobre 2024.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 15/12/2025
Il giudice
Dr. Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 3572 /2025 promossa da:
nata a [...] il giorno 14/07/1946 e residente in Parte_1
OR (NA) alla VIA SAN CRISTOFORO IS. A SC. B - C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Esposito (C.F. ), C.F._2 presso lo studio del quale elett.te domicilia in PO (NA), alla via Libertà n° 132/134 - sede UIL- giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax: 081.3412938; oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc. PEC: CodiceFiscale_3
, giusto mandato generale alle liti per Email_2
Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso questi elett.te Persona_1 dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. e il CTU aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'accompagnamento a far data dal 3.10.24 e non dalla domanda amministrativa;
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del
CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto;
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza dalla domanda, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_3 domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita prima dell'ottobre 2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici)
e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Nei chiarimenti ella specificava: “la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione di anca sinistra in data 27.5.24 ed è stata da me visitata in
2 data 3.10.24, evidenziato che la paziente viene dimessa in buone condizioni generali, con deambulazione con ausilio di doppia stampella sino al successivo controllo ambulatoriale, tenuto conto che nulla è documentato circa la prescrizione di una sedia a rotelle o di un severo deficit della deambulazione (la relazione di dimissione testualmente recita: “…dimettiamo in data odierna la Sig.ra…ricoverata presso la nostra struttura per coxartrosi a sinistra in data 26.5.24. Durante il ricovero è stata sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale di anca sinistra in data 27.5.24. il decorso operatorio è stato regolare la ferita non ha evidenziato segni di flogosi…paziente in buone condizioni generali. Si consiglia ricovero in riabilitazione e si prescrive fisioterapia: passaggi posturali, rieducazione motoria al passo, deambulazione con l'ausilio di doppia stampella fino al prossimo controllo ambulatoriale, esercizi per il rinforzo del muscolo quadricipite, rinforzo adduttori anca, utilizzare alza water…), ribadito che la paziente riferisce, ma non documenta, fisioterapia post chirurgica, il CTU ha necessariamente posto la decorrenza della prestazione dalla data di visita peritale (3.10.24), consigliando una revisione ad un anno (ottobre 2025) per la corretta valutazione degli esiti stabilizzati.
Ciò premesso, si confermano le conclusioni espresse in elaborato peritale.”
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e riconosce la sussistenza in capo alla ricorrente
[...]
del requisito sanitario per beneficiare dell'accompagnamento a far data Pt_1 dall'ottobre 2024.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 15/12/2025
Il giudice
Dr. Maria Gaia Majorano
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