Articolo 4 della Legge 20 novembre 1970, n. 963
Articolo 3Articolo 5
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29 dicembre 1970
Art. 4. (Disposizioni transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.
Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.
Anche per la formazione dei gradi di avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970