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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7415/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
24/03/1950 rappresentato e difeso dall'avv. ERESIARCO CARLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI con il quale elettivamente domicilia in VIA ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, premesso che era una “vittima del dovere” richiede il relativo riconoscimento e le conseguenti prestazioni. In via pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare del lavoro, già ripetutamente affermata da numerosi giudici di merito (cfr. tra l'altro sentenza Tribunale di Venezia n. 513/2012 concernente appartenente al corpo della Polizia dello Stato) Infatti come emerge implicitamente anche dalla pronuncia della Cass. Sezione Lavoro n. 13114 del 24/06/2015 (seppur relativa a militare di leva) si deve affermare la giurisdizione
1 del G.O. Al riguardo, come rilevato anche dal giudice del lavoro di Venezia, nella sentenza sopra citata, e pienamente condiviso da questo giudice la vittima del dovere vanta un diritto soggettivo ( non un interesse legittimo) alla prestazione assistenziale (e non previdenziale) ed alle detrazioni, che incidono sulle prestazioni, che trova fondamento nel sistema statale di solidarietà sociale, con onere a carico dello Stato, e non tanto nel rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dallo status soggettivo del danneggiato, e la controversia è regolata dalle norme di cui agli artt. 442 cpc e seguenti. Con riferimento alle trattenute fiscali, in relazione alla giurisdizione, si osserva quanto segue. Il ricorrente si duole di avere percepito, emolumenti minori rispetto a quelli che gli sarebbero spettati laddove il datore di lavoro avesse correttamente applicato l'aliquota inerente la tassazione, tenendo conto dello status di vittima del dovere. Il fatto che la relativa somma sia stata versata all'Erario costituisce una mera circostanza di fatto. Di qui discende la giurisdizione del G.U.L., peraltro confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis: Cass. Sez UN. n.9033/2014; Cass. Sez. UN. n.18936/2016). Nel caso di specie, l'iniziativa del ricorrente non si dirige verso la “pretesa tributaria” azionata dagli organi competenti ma verso l'erogazione di un “dovuto retributivo” -asseritamente- mal calcolato dal datore di lavoro. Da quanto precede deriva anche, ovviamente, la legittimazione passiva del resistente, eccettuato che per le domande relative alla pensione. Sarà, eventualmente, questi a rivolgersi poi all'Erario per recuperare quanto erroneamente versato per la tassazione operata, promuovendo, se del caso, un contenzioso chiaramente inerente la pretesa tributaria, laddove l'Amministrazione finanziaria dovesse opporre l'applicazione di una diversa tassazione. Tuttavia questo in astratto dato che il beneficio fiscale decorre dal 2017 per quanto detto infra. Ne deriva anche la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (cfr. Corte Conti, 24 ottobre 1989, n. 500) e l'operatività in punto competenza territoriale del criterio del foro speciale della residenza del ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c. Nessun dubbio sussiste sulla legittimazione passiva del resistente, CP_1 datore di lavoro, da intendersi, naturalmente, come comprensivo delle sue articolazioni, eccettuato che per le domande relative alla pensione. Tanto premesso, appare opportuno effettuare un breve excursus relativo ai benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere. In particolare vengono in rilievo : 1) la speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di effettiva invalidità complessiva, ex art. 5 comma 1 1egge 206/04; 2) il beneficio della esenzione dall'imposta sui redditi in virtù dell'art. 1 comma 211, legge 232/16 (entrata in vigore il 01.01.2017); 3) il beneficio dell'assistenza psicologica a carico dello stato ex art. 6, comma 2, legge n.
2 296/04; 4) il beneficio di esenzione da ogni spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, ex art. 9 della legge n. 206/04; 5) il beneficio relativo all'erogazione gratuita dei medicinali classificati nella classe “C” ex art. 9 della legge n. 206/04 e ex art. 1 della legge n. 203/2000; 6) lo speciale assegno vitalizio ex l. n. 266/2007 ed ex art. 5 commi 3 e 4 1egge 206/04; 7) l'assegno vitalizio ex art. 2 1egge 407/98 ex art. 1 comma a) d.p.r. 243/06 a decorrere dalla data dell'insorgere del diritto ovvero del verificarsi degli eventi lesivi. Al riguardo si osserva che la L. 23 dicembre 2005, n. 266, (Legge Finanziaria 2006), all'art. 1, commi 563, 564 e 565 prevede che:”563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'”; che inoltre:” 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” (comma 564); che infine che:” 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”. Inoltre con D.P.R. 07 luglio 2006, n. 243 è stato dettato il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565. 10. All'art. 1 del Capo 1^ il citato d.p.r. prevede che "Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e
3 fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". E' superfluo rilevare che l'abrogazione e poi “reviviscenza” di disposizioni contenute nella Legge - 27/10/1973, n.629 - Gazzetta Uff. 30/10/1973, n.281 (disposizioni abrogate dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ma successivamente l'articolo 9, comma 1, lettera s), numero 3), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 ha modificato l'articolo 2268 riportandolo in vigore), non sembrano poter modificare implicitamente la normativa sopra richiamata che altrimenti sarebbe stata, appunto, fra l'altro modificata esplicitamente. Questo a prescindere dalla normativa applicabile al caso in esame, in virtù delle norme relative alla successione delle leggi nel tempo. Al riguardo non sembra specificamente contestato in relazione al ricorrente che:”… il giorno 20.10.1993, durante l'espletamento in servizio di ordine pubblico di scorta alle maestranze del locale opificio AVIS, impegnate in un corteo di protesta sul territorio di Castellammare di Stabia, al fine di impedire il danneggiamento di un supermercato da parte dei manifestanti, il ricorrente rimaneva coinvolto in una colluttazione con questi ultimi e, in particolare, veniva colpito alla testa con un corpo contundente (presumibilmente una spranga di ferro) che gli procurava una perdita dei sensi “. Si deve, quindi, ritenere che nel caso in esame vi fosse un rischio specifico eccedente quello ordinario. In altri termini si deve ritenere che si siano verificate:” “particolari condizioni ambientali od operative comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Lo status di vittima del dovere del ricorrente emerge, inoltre, dal verbale di visita medica collegiale prodotto, e dalla altra documentazione depositata. Per il grado di invalidità viceversa deve aversi riguardo alla percentuale di invalidità emersa in sede amministrativa, che non appare contestata in modo idoneo (cfr. comunque infra). Poiché è stata accertata una percentuale di invalidità del 10%, in correlazione con quanto accaduto il 20.10.1993, non sussiste comunque il diritto agli assegni vitalizi (non rilevando al riguardo anche una valutazione eventualmente superiore di qualche punto), che fra l'altro non sembrano nemmeno richiesti in maniera idonea e specifica in ricorso. Tanto premesso deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione. Al riguardo, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:”La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.” (cfr. Cass. 17440/2022).
4 In base a quanto premesso non è prescrittibile lo status ma le singole prestazioni economiche. Poiché non risulta non solo prodotto ma nemmeno allegato alcun idoneo atto interruttivo, risulta prescritta la speciale elargizione di cui sopra. Infatti la domanda è stata presentata in data 14.09.2017, cioè dopo più di 10 anni non solo dall' ultimo episodio lesivo accaduto in servizio ma anche dall'entrata in vigore della normativa rilevante. E' evidente, infatti, che perlomeno dall'ultimo evento lesivo accaduto in servizio decorre la consapevolezza della lesione legata all'adempimento del dovere. Non può, quindi, che essere individuato il momento di decorrenza della prescrizione dal momento in cui è entrata in vigore la normativa invocata, cioè nel 2006, successiva all'evento lesivo (cfr. anche Cass. 19410/2025:”Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).”). Per quanto precede non risulta necessario procedere alla nomina di un CTU, dato che anche il riconoscimento della maggiore percentuale richiesta del 15% non muterebbe, nel caso concreto, la decisione, in considerazione della prescrizione della speciale elargizione, e non consentirebbe il riconoscimento del diritto ad assegni. Devono, quindi, essere riconosciuti i benefici connessi allo status di vittima del dovere, con eccezione della speciale elargizione che risulta prescritta e degli assegni vitalizi di cui non ricorrono i presupposti. Con riferimento ai benefici fiscali conformemente ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce si deve ritenere che:” I benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere a decorre dal 1° gennaio 2017, conformemente all'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016.” (cfr. anche Cass. 19789/2023). In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva, tenendo conto dei divieti di cumulo esistenti. Infine con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per perdita di chances si osserva quanto segue. La predetta domanda di risarcimento appare, innanzitutto, formulata in maniera non sufficientemente specifica. Non è emersa la prova, comunque, nel presente giudizio dei danni in concreto subiti. Le richieste di risarcimento del danno non possono quindi che essere rigettate. Trattandosi di un rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994, spettano gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione maturata in eccedenza
5 agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al loro soddisfo, da calcolarsi secondo le modalità indicate da Cass. S.U. 29.15.2001 n. 38. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio debbono essere compensate per metà , anche in considerazione della soccombenza parziale, e poste a carico del resistente per la restante parte e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara il ricorrente vittima del dovere con una percentuale di invalidità del 10% con decorrenza dal 20.10.1993, dichiarando il diritto ai conseguenti benefici, esclusi quelli della speciale elargizione e degli assegni vitalizi, con decorrenza dei benefici fiscali dal 1° gennaio 2017, comprensivi degli accessori di legge;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva del in relazione CP_1 alle domande concernenti la pensione;
c) condanna il a porre in essere i relativi adempimenti, CP_1 conformemente a quanto disposto in motivazione, rigettando per il resto il ricorso;
d) condanna il , in persona del Controparte_1
MINISTRO PT, al pagamento di metà delle spese processuali che liquida in tale ridotta misura in € 1950,00 (metà dei complessivi € 3.900,00), oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con attribuzione per distrazione, compensandole per la restante parte;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 15.12.2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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