Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2025, proposto da
AU AL, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Aloi e Matteo Buffa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/12;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 484/2024 del Tribunale di Genova, sezione Lavoro, pubblicata il 24/4/2024, non notificata, passata in giudicato a decorrere dal 25 ottobre 2024.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 25 febbraio 2025 e depositato il successivo 11 marzo, la signora AU AL agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 484/2024 del 24 aprile 2024 (R.G. n. 2975/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
La ricorrente chiede, altresì, che il Ministero debitore sia condannato al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successiva del giudicato ovvero per ogni ritardo.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto, è stata prodotta copia autentica della sentenza da ottemperare, l’attestazione del passaggio in giudicato nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Genova, rilasciando alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi l’importo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Va accolta, altresì, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 484/2024 del 24 aprile 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese dei giudizi riuniti che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele Aloi e Matteo Buffa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO