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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2102/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONAVERO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TOIRANO il 20.06.2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione della casa familiare, ubicata in Torino, Via Nichelino, n. 14, attualmente in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata al marito, fatto salvo quanto previsto al successivo punto;
la signora se ne è già allontanata recando con sé i beni di sua proprietà; Pt_1
DISPONE che il signor corrisponda alla signora entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno 31.01.2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di Euro 8.400,00= una tantum;
DÀ ATTO che quale elemento essenziale al fine di addivenire ad una separazione consensuale, i coniugi concordano che, entro la data del 31.12.2025, la signora trasferirà al signor il 50% della Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile cointesato sopra menzionato al prezzo di Euro 45.100,00=, somma che verrà corrisposta alla signora dal signor entro la medesima data;
Pt_1 Pt_2
DÀ ATTO che il signor continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate Parte_2 del mutuo cointestato con la signora a suo tempo stipulato per l'acquisto dell'immobile Parte_1 già casa familiare, tenendo indenne la signora da ogni obbligazione ad esso collegata;
il signor Pt_1
si impegna inoltre a porre in essere, entro e non oltre il giorno 30.09.2026, tutte le formalità atte Pt_2 ad intestare esclusivamente a sé il summenzionato mutuo, liberando la signora da ogni vincolo;
i Pt_1 costi di detta operazione saranno sostenuti dal signor;
Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già risolto in separata sede ogni altra questione tra gli stessi pendente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2102/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONAVERO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TOIRANO il 20.06.2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione della casa familiare, ubicata in Torino, Via Nichelino, n. 14, attualmente in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata al marito, fatto salvo quanto previsto al successivo punto;
la signora se ne è già allontanata recando con sé i beni di sua proprietà; Pt_1
DISPONE che il signor corrisponda alla signora entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno 31.01.2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di Euro 8.400,00= una tantum;
DÀ ATTO che quale elemento essenziale al fine di addivenire ad una separazione consensuale, i coniugi concordano che, entro la data del 31.12.2025, la signora trasferirà al signor il 50% della Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile cointesato sopra menzionato al prezzo di Euro 45.100,00=, somma che verrà corrisposta alla signora dal signor entro la medesima data;
Pt_1 Pt_2
DÀ ATTO che il signor continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate Parte_2 del mutuo cointestato con la signora a suo tempo stipulato per l'acquisto dell'immobile Parte_1 già casa familiare, tenendo indenne la signora da ogni obbligazione ad esso collegata;
il signor Pt_1
si impegna inoltre a porre in essere, entro e non oltre il giorno 30.09.2026, tutte le formalità atte Pt_2 ad intestare esclusivamente a sé il summenzionato mutuo, liberando la signora da ogni vincolo;
i Pt_1 costi di detta operazione saranno sostenuti dal signor;
Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già risolto in separata sede ogni altra questione tra gli stessi pendente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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