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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 591/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 5.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
Parte_1
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Catanzaro. appellante
contro
(CF: ) rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo Vetere e Pierluigi Miceli. appellato
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. riassumeva dinanzi al Giudice di Pace di Rossano (a CP_1 seguito di declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Castrovillari) l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420200026655941000 notificatagli il 31.5.2022 dell'importo di € 3.018,01 per “Proventi beni del demanio anno 2020 – Utilizzo senza titolo mq 9725 terreno adibito a scopo agricolo Comune di Corigliano”. Eccepiva: -che in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità il danno da occupazione senza titolo di beni immobili non può considerarsi in re ipsa;
-la mancanza di prova del danno vantato dall' ; -l'esistenza del Parte_1 giudicato esterno su tale questione formatosi in virtù della sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 1310/2021; -l'infondatezza del procedimento valutativo seguito dal per la determinazione dell'importo richiesto;
-l'inesistenza di un valido Pt_1 titolo a supporto dell'iscrizione a ruolo. Chiedeva l'annullamento della cartella opposta e di dichiarare non dovuta la somma in essa portata.
1.1. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione in quanto infondata.
1.2. Il Giudice di Pace di Rossano con sentenza del 4.3.2024 accoglieva l'opposizione argomentando, tra l'altro, nel senso che “L' che nel Parte_1 presente giudizio di opposizione - finalizzato all'accertamento negativo dell'an e del quantum della pretesa - riveste la qualità di attrice (ricorrente) in senso sostanziale, ed era perciò tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato con la cartella, a tanto non ha provveduto - (l'attribuzione del terreno è stata richiesta dal Comune di Corigliano a titolo gratuito e risale a due anni prima del periodo di asserita occupazione abusiva) -, né ha introdotto una domanda di accertamento del diritto all'indennità di occupazione (della cui natura risarcitoria non può dubitarsi) e all'ammontare delle somme effettivamente dovute per l'utilizzazione del terreno da parte dell'opponente senza averne titolo.”.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l' chiedendone Parte_1
l'integrale riforma. Ha dedotto che l'art. 1 comma 274 della L. n. 311/2004 attribuisce all' Parte_1 la facoltà di recuperare tramite iscrizione a ruolo le somme non
[...] corrisposte per l'utilizzo, anche a titolo di occupazione di fatto, di immobili di proprietà dello Stato e di avere regolarmente avviato il relativo procedimento una volta accertata l'illegittima occupazione di suolo pubblico;
che la documentazione prodotta dall' era sufficiente per allegare la natura pubblica del Parte_1 bene abusivamente occupato e la stima del risarcimento del danno subito per l'impossibilità di utilizzare il bene;
che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che l' avrebbe dovuto introdurre una domanda di accertamento del Pt_1 diritto di credito.
2.1. Si è costituito in appello il sig. che ha dedotto la correttezza CP_1 delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
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3. La sentenza appellata va riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal sig. . CP_1
Posto che le somme pretese dall' traggono pacificamente Parte_1 origine dall'utilizzo di un immobile di proprietà dello Stato, trova applicazione l'art. 1 comma 274 della Legge n. 311/2004 il quale testualmente dispone che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell Parte_1
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demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.”. Dunque, stando al tenore letterale di tale disposizione, le somme pretese dall'Erario in ragione dell'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, possono essere iscritte a ruolo senza la necessità da parte dall' di precostituirsi un titolo Parte_1 esecutivo. Da ciò discende anzitutto l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale è stato denunciato dal sig. che l'esistenza del credito di cui alla cartella opposta CP_1 non risulta supportata da un valido titolo. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “la ratio della norma introdotta dal legislatore, con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 274, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica.” (Cassazione civile sez. I, 28/04/2022, n.13403). In riferimento alla procedura richiamata nella suddetta norma si rileva che sia la prima sia la seconda richiesta di pagamento risultano essere state trasmesse e regolarmente notificate al sig. dall' . CP_1 Parte_1
In questa sede, pertanto, è preclusa la disamina della legittimità della cartella in relazione ai vizi della richiesta di pagamento Il sig. avrebbe dovuto far valere tali doglianze –inesistenza del CP_1 diritto di credito dell e non correttezza dei criteri utilizzati per Parte_1 commisurare l'indennità- proponendo opposizione avverso la seconda richiesta di pagamento notificatagli il 12.12.2019 la quale indicava chiaramente che in caso di mancato pagamento sarebbe stato dato avvio alla riscossione del credito mediante ruolo e che avverso la stessa poteva essere proposto ricorso giurisdizionale. Tanto in ossequio al principio secondo cui la mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta l'inammissibilità della successiva opposizione ove rivolta a far valere profili attinenti a tale atto prodromico e non esclusivamente i vizi propri dell'atto impugnato (in tal senso v. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 07-02-2020, n. 3005). Invero, in relazione agli importi da corrispondere all'Erario per l'utilizzo di beni immobili di proprietà dello Stato la seconda richiesta di pagamento di cui all'art. 1 comma 274 della Legge n. 311/2004 costituisce un atto prodromico alla cartella di pagamento assimilabile ad una ingiunzione di pagamento. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha osservato che anche volendo ipotizzare, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo e che “la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con
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l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata” (Cassazione civile sez. III, 25/03/2016, n.5956). L'opponente avrebbe dovuto contestare l'esistenza e l'entità del credito mediante l'opposizione avverso la richiesta di pagamento, oramai divenuta definitiva e non sindacabile. Da ultimo, quanto alla efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1310/2021, il Giudice di prime cure ha statuito che essa non è invocabile nel presente giudizio e l'appellato non ha proposto formale appello incidentale avverso tale determinazione. Per quel che riguarda le due pronunce allegate dall'appellato alle note d'udienza del 4.6.2025, si tratta di produzione tardiva che la parte avrebbe dovuto effettuare tutt'al più mediante la comparsa di costituzione in appello.
4. Stante la particolarità e la controvertibilità delle questioni affrontate, appare congruo e ragionevole disporre l'integrale compensazione di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. CP_1
03420200026655941000;
COMPENSA le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Castrovillari, 05/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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