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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. n. 6313/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 23.04.2025
Dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano è presente per delega del Prof. Avv. Romano Ciccone, e nell'interesse della IG.ra , l'Avv. Parte_1
Silvio De Furia, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, in particolare modo alla documentazione in atti già depositata, ai precedenti verbali di causa, e nonché alle note di udienza a trattazione scritta. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, e prodotto giacché infondato sia in fatto, che in diritto oltre che, inammissibile;
impugna l'avversa comparsa conclusionale. Chiede l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate nel libello introduttivo di lite, chiede che la causa sia introitata in decisione.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il difensore, precisate le conclusioni discute oralmente la causa.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fens o ri ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1 N. R.G. 6313/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 23/04/2025, nella causa iscritta al n.6313/2020 Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di costituzione per nomina di nuovo difensore, dall'avv. Romano Ciccone, elettivamente domiciliata presso lo Studio in Salerno del predetto difensore in Salerno, al C.so
Garibaldi n. 16;
ATTRICE
, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Vanacore, con questi elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Salerno al largo
Pioppi n. 1, Pal. Sant'Anna;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ex art.
281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
2 - che il giorno 25/05/2018, alle ore 19,45 circa, la medesima, mentre passeggiava sul marciapiede di via S. Allende direzione Università- Baronissi centro, cadeva al suolo a causa di una buca presente sul marciapiede;
- che l'insidia non era visibile in quanto ricoperta di foglie e in alcun modo segnalata;
- che, a seguito della caduta, a causa delle lesioni riportate, veniva condotta presso il pronto soccorso dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino, ove le veniva diagnosticata
“frattura del Capitello radiale, finemente scomposta” con prognosi di 30 (trenta) giorni;
- che si sottoponeva a diversi cicli di fisioterapia ed a visita medico legale, ove veniva accertato un danno biologico permanente del 7-8%.
1.2. Riferiva che con racc. a.r. del 29.06.2018, chiedeva al l'integrale Controparte_2
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo, cui seguiva risposta del CP_2
con missiva del 06.06.2019 e del 13.06.2019, con la quale il predetto ente attestava
[...] che la strada via S. Allende: “è una strada provinciale denominata S.P. 219/A”; seguiva, pertanto, con racc. inoltrata via pec in data 20.06.2019, domanda risarcitoria nei confronti della Provincia
di Salerno e successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasto senza riscontro.
1.3. Pertanto, la così concludeva: “1) accertare e dichiarare la , in Pt_1 Controparte_1
persona del Presidente l.r.p.t., per le causali di cui in narrativa che precede, responsabile delle lesioni riportate dalla sig.ra ai sensi dell'art. 2051 cc o, in via subordinata, Parte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. secondo la qualificazione giuridica che l'Adito Giudicante vorrà adottare;
2) per l'effetto, accogliere la presente domanda e condannare la , Controparte_1 in persona del Presidente p.t. al pagamento della somma di € 25.033,04, a titolo di risarcimento delle lesioni riportate della sig.ra , oltre danno patrimoniale da riduzione Parte_1 della capacità lavorativa di casalinga, da liquidarsi in via equitativa dell'istruttoria ovvero, se ritenuto, all'esito di apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, o, delle somme maggiori o minori che il Giudicante riterrà opportuno liquidare, il tutto da contenere nei limiti di competenza del Giudice adito e con espressa rinuncia all'eventuale esubero;
3) condannare, infine, parte convenuta al pagamento Controparte_1
delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la , la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il marciapiede della SP 219
rientrasse nel centro abitato del Comune di Baronissi e che pertanto la manutenzione dello stesso
3 spettasse al predetto nel merito contestava tutto quanto dedotto da parte attrice, CP_2
sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. In particolare, deduceva:
-che l'area dell'occorso sinistro era rettilinea e di ampia visibilità;
- che il sinistro si verificava alle ore 19,45 circa del 25 maggio 2018, in condizioni quindi di ottima visibilità anche in ragione della presenza dell'impianto di pubblica illuminazione.
2.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via assolutamente preliminare ed assorbente, per i motivi esposti, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della P_
; 2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, improcedibile ed
[...]
improponibile la domanda di risarcimento nei confronti della;
3) nel merito, Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso
e che nulla è dovuto dalla;
4) rigettare la domanda attorea, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell' convenuto nella causazione del sinistro;
5) in via gradata, dichiarare CP_3
il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo
alla , secondo la gravità della colpa del danneggiato, con la condanna al Controparte_1
risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227
c.c.; 6) con condanna dell'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 23/04/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_1
1.2. E' circostanza pacifica che il sinistro per cui è causa si è verificato su una strada provinciale.
1.3. Parte attrice ha poi prodotto, in allegato alla citazione, attestazione del Controparte_2
circa il passaggio della predetta strada provinciale al di fuori del centro urbano del CP_2
[...]
Si riporta stralcio dell'attestazione resa dal Responsabile di settore del in Controparte_2
data 6 giugno 2019, prot. 16374:
“IL RESPONSABILE DEL SETTORE - VISTA la richiesta dell'avv. Carmen Romano del
30.05.2019 pervenuta ed assunta al prot.n.15726, con la quale si chiedeva di conoscere la
4 proprietà della strada e dei marciapiedi denominata via S.Allende; VISTA la delibera di Giunta
Comunale n. 149 del 05.07.2012 con la quale veniva approvata la nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi del D.Lgs.285/92; VISTA la disposizione del Presidente della Provincia
di Salerno del 10.11.1980 prot.n.22827, con la quale elencava le strade provinciali di propria competenza sulle quali veniva designato il cantoniere responsabile, tra cui anche la
[...]
denominata in ambito comunale via S. Allende;
ATTESTA Che la strada Controparte_4
denominata in ambito comunale via S.Allende è una strada provinciale denominata CP_4
ed è al di fuori della perimetrazione del centro abitato di cui al D.lgs. n.285/92 e non in essere convenzioni circa la manutenzione della stessa titolarità della SP 219/A in capo alla P_
, con il conseguente obbligo manutentivo” (cfr attestazioni del in
[...] Controparte_2
allegato n. 7 e 8 alla citazione).
In sede di memorie istruttorie parte attrice ha quindi depositato: A) una cartografia del centro abitato del Baronissi attestante che la strada S.P. n.219/A non è inclusa nella sua CP_2
perimetrazione urbana, con conseguente esonero dagli obblighi di manutenzione e custodia;
B)una tabella riepilogativa delle strade la cui competenza, in ordine agli interventi di manutenzione, è stata affidata dalla alla Società Arechi Multiservice;
da tale P_
documentazione emerge la circostanza che anche la manutenzione della S.P. 219 Baronissi —
Penta — Gaiano, luogo del sinistro, risulta essere in capo alla predetta società e quindi all'affidataria (cft. allegati alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Controparte_1
1.4. A fronte di tale complessiva evidenza probatoria – che consente di ritenere acclarato che il tratto di strada provinciale su cui avvenne il sinistro era situato al di fuori del perimetro urbano comunale - appare all'evidenza del tutto generica l'affermazione resa dall'incaricato del sopralluogo della Provincia di Salerno, Geom. secondo cui “…è da tener Persona_2
presente che i marciapiedi della SP 219 rientrano nel centro abitato e pertanto la cura e i dissesti
sono a carico del comune di Baronissi” (cft. allegato n. 4 alla comparsa di risposta).
2. Venendo al merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
2.1. Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n.
11016/2011).
5 2.2. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
2.3. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
2.4. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A.
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità
ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda, come detto, risulta fondata e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
3.1. L'istruttoria documentale e orale, espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.2. Può ritenersi accertato che in data 25.05.2018, alle ore 19,45 circa, la sig.ra Parte_1
camminava lungo il marciapiedi che costeggia via S. Allende in Baronissi allorquando, a causa di una di una buca presente sul marciapiede, cadeva rovinosamente in terra.
3.3. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , indifferente, Testimone_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
6 La predetta teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una disconnessione lungo il marciapiede difficilmente visibile per la presenza di fogliame che ricopriva la buca.
ha così descritto la dinamica: “Ricordo che erano intorno alle 19.30. Ricordo che Testimone_1
mentre camminavamo improvvisamente ho visto parte attrice cadere inciampando e ha subito
lamentato forti dolori alla spalla ma non so precisare quale, forse la sinistra. Ricordo che abbiamo immediatamente aiutata ad alzarsi e abbiamo verificato che nel luogo in cui la stessa
era caduta vi era del fogliamo e al di sotto di esso delle mattonelle mancanti del marciapiede.
Riconosco i luoghi come raffigurati nella produzione di parte convenuta e nella produzione di
parte attrice, tuttavia al momento in cui si verificò il sinistro i luoghi presentavano fogliame che non consentiva la visuale delle mattonelle mancanti…. Sul tratto di marciapiede non vi era alcun segnale di pericolo”.
La teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione, precisando che l'assenza della mattonella sul marciapiede non era facilmente visibile poiché ricoperta da fogliame e che il luogo del sinistro non era abitualmente frequentato dall'attrice.
3.4. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince l'assenza di una mattonella – che crea una buca di piccole dimensioni non facilmente visibile- certamente insidiosa in quanto di piccole dimensioni e posta lungo il marciapiede.
Il dissesto della pavimentazione non solo era di modeste dimensioni, ma ricoperto di fogliame e dunque non facilmente individuabile.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 19,45, non consentivano una piena visibilità della strada alla sig.ra Pt_1
Inoltre, dalla relazione del sopraluogo effettuato dalla in data 14.10.2020, si legge: P_
“allo stato attuale il dissesto non risulta ancora riparato”, ciò ad ulteriore conferma dello stato di dissesto del marciapiede teatro del sinistro oggetto di causa (cfr documentazione in atti).
3.5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite proprio a seguito della caduta.
4. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
effettivamente caduta mentre transitava sul marciapiede in un tratto di strada provinciale situato fuori dal centro abitato del Comune di Baronissi: nello specifico, cadeva a causa di una piccola buca resa insidiosa dalla sua posizione e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava ricoperta di
7 fogliame e non facilmente visibile). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed la P_
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di
[...] appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
5. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
5.1. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie (cfr relazione di sopraluogo del 14.10.2020).
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità della ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_1
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.ssa - con Persona_3
motivazione sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 991,79.
8 6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attrice ha riportato una “frattura scomposta capitello radiale sx.” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità
caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 25 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
- Danno biologico pari al 4%.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunata è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (48 anni) avremo pertanto:
-Età della danneggiata alla data del sinistro: 48 anni
-Percentuale di invalidità permanente 4%
-Punto danno biologico € 1.654,52
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 25
9 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Danno non patrimoniale risarcibile € 5.063,00
-Invalidità temporanea totale € 2.875,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
-Totale danno biologico temporaneo € 4.600
- Totale generale: € 9.663,00
7. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 10.654,79 (9.663,00 +
991,79).
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo soddisfo.
8. Segue, in definitiva, la condanna della al pagamento della somma di euro Controparte_1
10.654,79 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
9.Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della P_
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14,
[...]
calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività espletate.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della convenuta. P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6313/2020, R.G. così provvede:
1-Accoglie la domanda proposta dall'attrice e condanna la , in persona del Controparte_1
Presidente p.t. al pagamento in favore di della somma di € 10.654,79, oltre Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
10 2- Condanna, altresì, la , in persona del Presidente p.t., al pagamento a favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, per intero a definitivo carico della . Controparte_1
Così deciso in Salerno, in data 23/04/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. n. 6313/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 23.04.2025
Dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano è presente per delega del Prof. Avv. Romano Ciccone, e nell'interesse della IG.ra , l'Avv. Parte_1
Silvio De Furia, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, in particolare modo alla documentazione in atti già depositata, ai precedenti verbali di causa, e nonché alle note di udienza a trattazione scritta. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, e prodotto giacché infondato sia in fatto, che in diritto oltre che, inammissibile;
impugna l'avversa comparsa conclusionale. Chiede l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate nel libello introduttivo di lite, chiede che la causa sia introitata in decisione.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il difensore, precisate le conclusioni discute oralmente la causa.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fens o ri ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1 N. R.G. 6313/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 23/04/2025, nella causa iscritta al n.6313/2020 Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di costituzione per nomina di nuovo difensore, dall'avv. Romano Ciccone, elettivamente domiciliata presso lo Studio in Salerno del predetto difensore in Salerno, al C.so
Garibaldi n. 16;
ATTRICE
, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Vanacore, con questi elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Salerno al largo
Pioppi n. 1, Pal. Sant'Anna;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ex art.
281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
2 - che il giorno 25/05/2018, alle ore 19,45 circa, la medesima, mentre passeggiava sul marciapiede di via S. Allende direzione Università- Baronissi centro, cadeva al suolo a causa di una buca presente sul marciapiede;
- che l'insidia non era visibile in quanto ricoperta di foglie e in alcun modo segnalata;
- che, a seguito della caduta, a causa delle lesioni riportate, veniva condotta presso il pronto soccorso dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino, ove le veniva diagnosticata
“frattura del Capitello radiale, finemente scomposta” con prognosi di 30 (trenta) giorni;
- che si sottoponeva a diversi cicli di fisioterapia ed a visita medico legale, ove veniva accertato un danno biologico permanente del 7-8%.
1.2. Riferiva che con racc. a.r. del 29.06.2018, chiedeva al l'integrale Controparte_2
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo, cui seguiva risposta del CP_2
con missiva del 06.06.2019 e del 13.06.2019, con la quale il predetto ente attestava
[...] che la strada via S. Allende: “è una strada provinciale denominata S.P. 219/A”; seguiva, pertanto, con racc. inoltrata via pec in data 20.06.2019, domanda risarcitoria nei confronti della Provincia
di Salerno e successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasto senza riscontro.
1.3. Pertanto, la così concludeva: “1) accertare e dichiarare la , in Pt_1 Controparte_1
persona del Presidente l.r.p.t., per le causali di cui in narrativa che precede, responsabile delle lesioni riportate dalla sig.ra ai sensi dell'art. 2051 cc o, in via subordinata, Parte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. secondo la qualificazione giuridica che l'Adito Giudicante vorrà adottare;
2) per l'effetto, accogliere la presente domanda e condannare la , Controparte_1 in persona del Presidente p.t. al pagamento della somma di € 25.033,04, a titolo di risarcimento delle lesioni riportate della sig.ra , oltre danno patrimoniale da riduzione Parte_1 della capacità lavorativa di casalinga, da liquidarsi in via equitativa dell'istruttoria ovvero, se ritenuto, all'esito di apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, o, delle somme maggiori o minori che il Giudicante riterrà opportuno liquidare, il tutto da contenere nei limiti di competenza del Giudice adito e con espressa rinuncia all'eventuale esubero;
3) condannare, infine, parte convenuta al pagamento Controparte_1
delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la , la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il marciapiede della SP 219
rientrasse nel centro abitato del Comune di Baronissi e che pertanto la manutenzione dello stesso
3 spettasse al predetto nel merito contestava tutto quanto dedotto da parte attrice, CP_2
sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. In particolare, deduceva:
-che l'area dell'occorso sinistro era rettilinea e di ampia visibilità;
- che il sinistro si verificava alle ore 19,45 circa del 25 maggio 2018, in condizioni quindi di ottima visibilità anche in ragione della presenza dell'impianto di pubblica illuminazione.
2.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via assolutamente preliminare ed assorbente, per i motivi esposti, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della P_
; 2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, improcedibile ed
[...]
improponibile la domanda di risarcimento nei confronti della;
3) nel merito, Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso
e che nulla è dovuto dalla;
4) rigettare la domanda attorea, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell' convenuto nella causazione del sinistro;
5) in via gradata, dichiarare CP_3
il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo
alla , secondo la gravità della colpa del danneggiato, con la condanna al Controparte_1
risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227
c.c.; 6) con condanna dell'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 23/04/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_1
1.2. E' circostanza pacifica che il sinistro per cui è causa si è verificato su una strada provinciale.
1.3. Parte attrice ha poi prodotto, in allegato alla citazione, attestazione del Controparte_2
circa il passaggio della predetta strada provinciale al di fuori del centro urbano del CP_2
[...]
Si riporta stralcio dell'attestazione resa dal Responsabile di settore del in Controparte_2
data 6 giugno 2019, prot. 16374:
“IL RESPONSABILE DEL SETTORE - VISTA la richiesta dell'avv. Carmen Romano del
30.05.2019 pervenuta ed assunta al prot.n.15726, con la quale si chiedeva di conoscere la
4 proprietà della strada e dei marciapiedi denominata via S.Allende; VISTA la delibera di Giunta
Comunale n. 149 del 05.07.2012 con la quale veniva approvata la nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi del D.Lgs.285/92; VISTA la disposizione del Presidente della Provincia
di Salerno del 10.11.1980 prot.n.22827, con la quale elencava le strade provinciali di propria competenza sulle quali veniva designato il cantoniere responsabile, tra cui anche la
[...]
denominata in ambito comunale via S. Allende;
ATTESTA Che la strada Controparte_4
denominata in ambito comunale via S.Allende è una strada provinciale denominata CP_4
ed è al di fuori della perimetrazione del centro abitato di cui al D.lgs. n.285/92 e non in essere convenzioni circa la manutenzione della stessa titolarità della SP 219/A in capo alla P_
, con il conseguente obbligo manutentivo” (cfr attestazioni del in
[...] Controparte_2
allegato n. 7 e 8 alla citazione).
In sede di memorie istruttorie parte attrice ha quindi depositato: A) una cartografia del centro abitato del Baronissi attestante che la strada S.P. n.219/A non è inclusa nella sua CP_2
perimetrazione urbana, con conseguente esonero dagli obblighi di manutenzione e custodia;
B)una tabella riepilogativa delle strade la cui competenza, in ordine agli interventi di manutenzione, è stata affidata dalla alla Società Arechi Multiservice;
da tale P_
documentazione emerge la circostanza che anche la manutenzione della S.P. 219 Baronissi —
Penta — Gaiano, luogo del sinistro, risulta essere in capo alla predetta società e quindi all'affidataria (cft. allegati alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Controparte_1
1.4. A fronte di tale complessiva evidenza probatoria – che consente di ritenere acclarato che il tratto di strada provinciale su cui avvenne il sinistro era situato al di fuori del perimetro urbano comunale - appare all'evidenza del tutto generica l'affermazione resa dall'incaricato del sopralluogo della Provincia di Salerno, Geom. secondo cui “…è da tener Persona_2
presente che i marciapiedi della SP 219 rientrano nel centro abitato e pertanto la cura e i dissesti
sono a carico del comune di Baronissi” (cft. allegato n. 4 alla comparsa di risposta).
2. Venendo al merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
2.1. Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n.
11016/2011).
5 2.2. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
2.3. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
2.4. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A.
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità
ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda, come detto, risulta fondata e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
3.1. L'istruttoria documentale e orale, espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.2. Può ritenersi accertato che in data 25.05.2018, alle ore 19,45 circa, la sig.ra Parte_1
camminava lungo il marciapiedi che costeggia via S. Allende in Baronissi allorquando, a causa di una di una buca presente sul marciapiede, cadeva rovinosamente in terra.
3.3. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , indifferente, Testimone_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
6 La predetta teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una disconnessione lungo il marciapiede difficilmente visibile per la presenza di fogliame che ricopriva la buca.
ha così descritto la dinamica: “Ricordo che erano intorno alle 19.30. Ricordo che Testimone_1
mentre camminavamo improvvisamente ho visto parte attrice cadere inciampando e ha subito
lamentato forti dolori alla spalla ma non so precisare quale, forse la sinistra. Ricordo che abbiamo immediatamente aiutata ad alzarsi e abbiamo verificato che nel luogo in cui la stessa
era caduta vi era del fogliamo e al di sotto di esso delle mattonelle mancanti del marciapiede.
Riconosco i luoghi come raffigurati nella produzione di parte convenuta e nella produzione di
parte attrice, tuttavia al momento in cui si verificò il sinistro i luoghi presentavano fogliame che non consentiva la visuale delle mattonelle mancanti…. Sul tratto di marciapiede non vi era alcun segnale di pericolo”.
La teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione, precisando che l'assenza della mattonella sul marciapiede non era facilmente visibile poiché ricoperta da fogliame e che il luogo del sinistro non era abitualmente frequentato dall'attrice.
3.4. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince l'assenza di una mattonella – che crea una buca di piccole dimensioni non facilmente visibile- certamente insidiosa in quanto di piccole dimensioni e posta lungo il marciapiede.
Il dissesto della pavimentazione non solo era di modeste dimensioni, ma ricoperto di fogliame e dunque non facilmente individuabile.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 19,45, non consentivano una piena visibilità della strada alla sig.ra Pt_1
Inoltre, dalla relazione del sopraluogo effettuato dalla in data 14.10.2020, si legge: P_
“allo stato attuale il dissesto non risulta ancora riparato”, ciò ad ulteriore conferma dello stato di dissesto del marciapiede teatro del sinistro oggetto di causa (cfr documentazione in atti).
3.5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite proprio a seguito della caduta.
4. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
effettivamente caduta mentre transitava sul marciapiede in un tratto di strada provinciale situato fuori dal centro abitato del Comune di Baronissi: nello specifico, cadeva a causa di una piccola buca resa insidiosa dalla sua posizione e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava ricoperta di
7 fogliame e non facilmente visibile). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed la P_
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di
[...] appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
5. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
5.1. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie (cfr relazione di sopraluogo del 14.10.2020).
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità della ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_1
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.ssa - con Persona_3
motivazione sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 991,79.
8 6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attrice ha riportato una “frattura scomposta capitello radiale sx.” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità
caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 25 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
- Danno biologico pari al 4%.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunata è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (48 anni) avremo pertanto:
-Età della danneggiata alla data del sinistro: 48 anni
-Percentuale di invalidità permanente 4%
-Punto danno biologico € 1.654,52
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 25
9 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Danno non patrimoniale risarcibile € 5.063,00
-Invalidità temporanea totale € 2.875,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
-Totale danno biologico temporaneo € 4.600
- Totale generale: € 9.663,00
7. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 10.654,79 (9.663,00 +
991,79).
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo soddisfo.
8. Segue, in definitiva, la condanna della al pagamento della somma di euro Controparte_1
10.654,79 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
9.Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della P_
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14,
[...]
calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività espletate.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della convenuta. P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6313/2020, R.G. così provvede:
1-Accoglie la domanda proposta dall'attrice e condanna la , in persona del Controparte_1
Presidente p.t. al pagamento in favore di della somma di € 10.654,79, oltre Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
10 2- Condanna, altresì, la , in persona del Presidente p.t., al pagamento a favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, per intero a definitivo carico della . Controparte_1
Così deciso in Salerno, in data 23/04/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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