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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14323/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Anna Maria Benenati, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
30/1/2025 per l'udienza del 28/2/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni dalle stesse concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 2874/2024 del 7-21/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione
1 dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/2/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 2874/2024, emessa da questo Tribunale in data 7-21/5/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 10/6/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. nulla disporre sul domicilio coniugale;
3. determinare in €. 500,00= l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Controparte_1 alla sig.ra e non oltre il giorno cinque di ogni mese, tramite accredito in c/c e Parte_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
2 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
29/5/2007 da , nata a [...] l'[...], e da , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 15, parte I, dell'anno 2007);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14323/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Anna Maria Benenati, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
30/1/2025 per l'udienza del 28/2/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni dalle stesse concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 2874/2024 del 7-21/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione
1 dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/2/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 2874/2024, emessa da questo Tribunale in data 7-21/5/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 10/6/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. nulla disporre sul domicilio coniugale;
3. determinare in €. 500,00= l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Controparte_1 alla sig.ra e non oltre il giorno cinque di ogni mese, tramite accredito in c/c e Parte_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
2 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
29/5/2007 da , nata a [...] l'[...], e da , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 15, parte I, dell'anno 2007);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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