Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1516/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
SOLAZZI e con elezione di domicilio presso il suo studio in Fano, Via della Paleotta 21C
-ATTORE-
contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FERDINANDO MANZOTTI e con elezione di domicilio presso il suo studio in Loreto, Via San
Giovanni Bosco n. 23
- CONVENUTO-
e contro
(CF: ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTO
CONTUMACE-
Oggetto: Altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da memoria 281 quinquies c.p.c., depositate telematicamente in data
21.02.2025, in particolare:
- in via subordinata e salvo gravame accertare che il pergolato fisso dei convenuti è in violazione dell'art 907 cc e non permette la veduta né il passaggio libero di aria e luce nell'appartamento di proprietà dell'attore e per l'effetto, con ogni più idonea statuizione, ordinarne la rimozione parziale entro un termine stabilito prefissando anche ex art 614 bis cpc una somma da versare all'attore per ogni giorno di ritardo;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari e rimborso spese di CTU”.
Per parte convenuta, conclusioni come da atto introduttivo depositato telematicamente 2.07.2024, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare in rito accertata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo disporre, previa remissione in termini, la rinnovazione dell'atto introduttivo;
2. in via principale, nel merito, respingere le domande così come indicate da controparte formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 affinché venisse ordinata la rimozione totale o, in subordine, parziale del pergolato posto Controparte_1 nella proprietà dei convenuti.
In particolare, parte attrice deduceva di essere proprietario di un appartamento posto al primo piano di un condominio sito in Fano, Viale Italia n. 29 e che nello scoperto privato dell'appartamento dei convenuti, posto al piano inferiore rispetto al proprio, era stato installato da circa 15 anni un pergolato con struttura in legno e copertura costituita in telo in pvc (telo fisso e non arrotolabile), ancorato alla parete comune del fabbricato.
Deduceva, quindi, la violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., lamentando, altresì, la perdita del diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino e di avere luce e ricambio di aria.
Parte attrice depositava memorie ex art. 171 ter c.p.c. In data 20.03.2024 si teneva prima udienza di comparizione parti. In tale sede veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e, viste le richieste istruttorie avanzate dall'attrice, veniva ammessa la prova per testi.
Con comparsa di costituzione depositata il 2.07.2024, si costituiva eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, chiedendo la rimessione in termini e la rinnovazione dell'atto stesso. Nel merito, sosteneva la liceità del pergolato, posto che la copertura della detta struttura non è amovibile. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Successivamente, escussi i testi alla già fissata udienza del 3.07.2024, con ordinanza del 5.07.2024 veniva disposta Ctu, nominando quale consulente il geom. e ponendo il seguente quesito: “descriva Persona_1 il ctu il pergolato, le sue esatte dimensioni, il telo in pvc che lo ricopre, e la distanza dalla proprietà condominiale e dall'appartamento dell'attore; dica se il telo è scorrevole o fisso”.
Istruita la causa e depositate le memorie ex art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 26.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta da parte attrice merita accoglimento, nei modi e termini che si andranno a delineare.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta. Nel caso di specie, la notifica al sig. dell'atto di citazione è stata fatta con consegna CP_1 dell'atto a mani dell'“ex coniuge ” (anch'essa convenuta nella medesima causa). Dagli Controparte_2 atti risulta che il sig. ha la residenza nel luogo in cui è avvenuta la notifica, ovvero in Fano, Viale CP_1
Italia n. 31: ciò si evince dal certificato di residenza depositato in atti dall'attrice nonché dalla stessa procura alle liti depositata dal convenuto. Ferme tali risultanze, parte convenuta non ha comunque dedotto né allegato alcun elemento da cui evincere che l' dimori altrove ovvero altri elementi da cui desumere che lo CP_1 stesso non sia venuto effettivamente a conoscenza dell'atto notificatogli.
Nel merito, parte attrice deduce che il pergolato de quo è posto nello scoperto di proprietà esclusiva dei convenuti ed ancorato alla parete comune del fabbricato (circostanze non contestate), a distanza di sole poche decine di centimetri dal proprio appartamento.
Sul punto, merita brevemente premettere che la questione di cui trattasi vede l'applicazione dell'art. 907 c.c.,
e non la diversa disciplina di cui all'art. 1102 c.c.
Secondo giurisprudenza, “In tema di condominio negli edifici, la realizzazione, in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, di una tettoia insistente su di un resede (un accessorio rispetto ad un edificio) in proprietà esclusiva di uno dei condomini deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli altri appartamenti, in applicazione dell'art. 907 c.c., non ponendosi alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., giacché la tettoia insiste su un'area di proprietà esclusiva e non condominiale ed essendo i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite” (Cass. Civile
Sent. n. 17216/2020).
Al riguardo, sotto altro ma correlato aspetto: “Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” (Cass. Civile Ord. n. 15906/2024; conforme, ex multis:
Cass. Civile Ord. n. 5732/2019; Sent. n. 955/2013). Il manufatto di cui viene denunciata l'illegittimità, è posto in un'area scoperta di pertinenza della proprietà esclusiva dei convenuti e il diritto di veduta che si assume violato è relativo all'appartamento di proprietà esclusiva dell'attore, sussistendo quindi un conflitto tra diritti spettanti alle proprietà esclusive delle parti in causa.
Chiarito ciò, dall'istruttoria espletata in corso di causa risulta che il pergolato di cui si discute è costituito da una struttura in legno, formata da pilastri e travi, struttura nuova (ovvero non preesistente) posta ad una distanza dal balcone di proprietà dell'attore di 0,28 metri lineari.
Inoltre, il consulente d'ufficio ha rilevato che il telo del pergolato risulta fisso e non scorrevole, non essendoci binari o meccanismi appositi, potendolo riavvolgere solo “rimuovendo tutte le viti di fissaggio e raccogliendolo semplicemente a mano”, giudizio che non subisce variazioni a seguito delle osservazioni del convenuto, secondo cui il telo non sarebbe fissato alla struttura con viti ma con elastici (“indipendentemente dal tipo di fissaggio, il giudizio del Ctu rimane comunque invariato in merito alla specifica domanda del quesito “dica se il telo è scorrevole o fisso”, in quanto si ritiene che, pur smontabile, lo stesso non possa ritenersi un telo scorrevole per le motivazioni già esposte”).
In particolare, il nominato Ctu, Geom. nella propria relazione afferma che “Il pergolato è costituito Per_1 da una struttura in legno di dimensioni massime (massimo ingombro) pari a ml 3.52 x ml 4.81 con altezza massima pari a ml 3.02 lato fabbricato. La struttura è costituita da pilastri e travi in legno…la distanza verticale misurata dal balcone di proprietà di parte attrice sig. al pergolato è pari ml 0,28 (misura Parte_1 verticale misurata in facciata) … (Omissis) ... Alla luce di quanto rilevato, si può affermare che il telo risulta fisso e non scorrevole, in quanto non è dotato di binari o meccanismi che possano permettere un'agevole rimozione o apertura…”.
I testi di parte attrice (sig. e sig. ), escussi all'udienza del 3.07.2024, Testimone_1 Testimone_2 riconoscono lo stato dei luoghi ed il pergolato (capp. 2-4-11) e confermano la circostanza che i convenuti abbiano realizzato il pergolato affisso al muro condominiale con telo in pvc che copre lo scoperto (risposta affermativa al capitolo 3). In risposta al capitolo 7 confermano, altresì, che il pergolato sia coperto integralmente da un telo. In risposta al capitolo 8 (“vero che il ridetto telo coprente in pvc è fisso e non scorrevole”), il teste risponde affermativamente e, a domanda, specifica “non mi risulta che al Tes_1 momento sia scorrevole. Non so se al momento sia scorrevole … ho visto il pergolato circa una settimana fa,
l'ultima volta”; il teste risponde: “sì è vero, anche adesso è fisso. È stato cambiato perché Tes_2 ammalorato ma è ancora fisso, per quello che posso vedere;
non l'ho mai visto riavvolto. Non ho visto i rivetti.
Avendo chiesto all' di fare una versione avvolgibile, l' ha rifiutato la nostra proposta (nel CP_1 CP_1 senso che di fatto ha rifatto la copertura come prima) e quindi ora presumo che sia ancora fisso”.
Infine, il teste , in risposta al capitolo 5, conferma la circostanza che il pergolato sia stato costruito Tes_2 intorno agli anni 2007/2008 (circostanza non smentita da parte convenuta).
Esaminata la documentazione in atti e viste le risultanze testimoniali sopra richiamate nonché quanto rilevato dal Ctu nella propria relazione, si ritiene che il pergolato costruito dai convenuti nel proprio scoperto esclusivo, posto ad una distanza di 0,28 metri lineari dal balcone di proprietà dell'attore, come evidenziato dal Ctu, presenti carattere di stabilità e permanenza (la struttura è, infatti, ancora al muro di cinta ed il telo che copre il pergolato non è scorrevole ma fisso).
Secondo consolidata giurisprudenza sul punto, “in relazione alla "ratio" dell'art.907 cod.civ., ravvisabile nell'esigenza di assicurare pienamente, al proprietario di un edificio che goda di una veduta, la "inspectio" e la "prospectio" che connotano il relativo diritto, la nozione di "fabbricare", ai fini del divieto previsto dalla disposizione citata, comprende l'edificazione non solo di costruzioni in muratura, ma anche di ogni opera in qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, purché dotata di stabilità e consistenza, tale cioè da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta” (Cass. Civile Sent. n. 10500/1994); “Ai fini del rispetto della distanza delle costruzioni dalle vedute, costituisce costruzione qualsiasi opera, di qualsiasi natura, che si elevi stabilmente dal suolo e che ostacoli l'esercizio della veduta, intesa come possibilità sia di "inspectio" che di
"prospectio"” (Cass. Civile Sent. n. 17802/2005; cfr. Cass. Civile Sent. n. 2209/2008; Cass. Civile
Ord. n. 26263/2018). Ai fini della disposizione di cui all'art. 907 c.c., il termine "costruzione" non va inteso quindi in senso restrittivo, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e destinazione, ostacoli l'esercizio di una veduta.
Pertanto, si ritiene che tale pergolato sia stato costruito in violazione delle distanze di cu all'art. 907 c.c.
Conseguentemente, ai fini della tutela del diritto di veduta dell'attore, è necessaria la rimessione nel pristino stato mediante la rimozione del pergolato.
Il disposto dell'art. 614 bis cpc invocato da parte attrice non si applica alla presente fase di cognizione ma solo alla fase di esecuzione.
Da ultimo si ritiene di trasmettere gli atti per quanto di competenza alla locale Procura della
Repubblica in relazione al comportamento tenuto da che nel corso del giudizio e Controparte_1
in particolare prima dell'espletamento della ctu 21.10.24 (il cui inizio era fissato per le h. 15 del
21.10.24) ha mutato lo stato dei luoghi a suo favore pochi minuti prima, come da video in atti del
21.10.24 e depositato da parte attrice il 6.11.24, che riproduce lo spostamento del telone in pvc come anche dichiarato dal ctu a pag.2 dell'elaborato. Si precisa che si trasmettono gli atti solo a carico dell in quanto usufruttuario del bene e in quanto nel video si vede una figura maschile vicino CP_1
alla scala.
Le spese processuali e di ctu seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa Sabrina Carbini, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
condanna e a rimuovere a proprie cure e spese entro il termine di 45 Controparte_1 Controparte_2 giorni il pergolato posto nello scoperto esclusivo di pertinenza dell'appartamento sito in Fano, Viale Italia n. 31 di cui la sig.ra è titolare del diritto di nuda proprietaria ed il sig. del diritto di CP_2 CP_1 usufrutto;
condanna e a rifondere a le spese di lite della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 presente procedura che liquida nella somma di € 4370,00 , di cui euro 920,00 per la fase di studio, euro
770,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria e euro 1000,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
pone le spese di ctu a carico di parte convenuta e . Controparte_1 Controparte_2
Trasmette gli atti alla locale Procura per quanto di eventuale competenza in relazione al reato di cui all'art. 374 c.p. a carico di . Controparte_1
Così deciso in data 7.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini