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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9014N01331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9014N01331 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9014N01331 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.05.2025, RGR n. 582/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY9014N01331/2024, per l'anno di imposta 2018, per IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale ed IRAP, notificato in data
21.02.2025 ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la illegittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla scorta di una verifica effettuata nei confronti della società Società_1 s.r.l. (a ristretta base azionaria), ha recuperato a tassazione in capo al socio il maggior reddito da partecipazione, fondando l'atto sulla unica presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/92 e il divieto di doppia presunzione. Rileva, altresì,
l'annullamento dell'avviso di accertamento in capo alla società con sentenza di questa Corte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel rigetto del ricorso e in subordine la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Regionale sull'appello avverso la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento di primo grado.
All'udienza del 06.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Allo stato, a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso in capo alla società Società_1 s.r. l. con la sentenza di questa Corte n. 113/2025, manca il presupposto oggettivo della presunzione di distribuzione degli utili in capo ai soci. Né sussistono i presupposti della sospensione di questo procedimento in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società.
Già sotto tale profilo, quindi, l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo.
In ogni caso esso è comunque viziato per le ragioni appresso indicate.
Per costante giurisprudenza, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è ammessa la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extra-bilancio (ex multis Cass. n. 15824/2020).
Tuttavia, tale presunzione non può trasformarsi in una responsabilità oggettiva del socio.
Con l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992, il legislatore ha imposto un onere probatorio stringente a carico dell'Amministrazione.
L'Ufficio non può limitarsi a invocare la natura "ristretta" della compagine sociale, ma deve provare in modo "circostanziato e puntuale" l'effettiva percezione del reddito da parte del socio.
Nel caso di specie, l'accertamento soffre di un vizio logico-giuridico insanabile: la doppia presunzione. La prima presunzione risiede nell'induzione di ricavi non dichiarati in capo alla società (basata, ad esempio, su percentuali di ricarico o indagini bancarie societarie).
La seconda presunzione consiste nel ritenere che quegli utili, la cui esistenza è già presunta, siano stati effettivamente distribuiti ai soci.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Trib. n. 15003/2021) ha chiarito che il fatto noto su cui si fonda la presunzione deve essere un fatto storico accertato e non a sua volta una congettura. Accettare il ragionamento dell'Ufficio significherebbe avallare una "catena presuntiva" priva di riscontri oggettivi nel patrimonio del socio, in aperto contrasto con il richiamato art. 7, comma 5-bis.
In definitiva, l'Ufficio ha strutturato la motivazione dell' avviso di accertamento limitandosi a richiamare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ha accertato il reddito asseritamente conseguito dai soci esclusivamente avvalendosi della presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili.
Tra l'altro detta presunzione è priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Infatti la ristretta base societaria non è di per sé sufficiente a legittimare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, dovendo l'Ufficio – a differenza di quanto avviene per la presunzione legale prevista ex art. 5 T.U.I.R. per le società di persone – fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti a supporto della presunzione semplice.
Infatti, la ristretta base societaria ed i vincoli di parentela, nel silenzio del legislatore, non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato, in capo alla società di capitali, richiedendosi invece altri riscontri gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili.
L'ufficio non ha provato, a titolo esemplificativo il rinvenimento di una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale, l'accertamento di movimentazioni bancarie sui conti o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, o l'avvenuta erogazione delle risorse con riferimento al socio, l'acquisto di determinati beni mobili (significativi) o immobili nel periodo oggetto di accertamento, l'effettuazione di determinate operazioni finanziarie, la sottoscrizione di polizze o rendite vitalizie, l'emersione di determinati rapporti bancari o, più in generale, la verifica di indici sintetici di un diverso tenore di vita dei soci, l'eventuale ingerenza dei soci nell'amministrazione della società.
L'Agenzia delle entrate ha, in buona sostanza, fondato la presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio su un singolo elemento di fatto, costituito dalla ristrettezza della base sociale, con la conseguenza che la presunzione non è basata su una pluralità di “elementi, gravi, precisi e concordanti”, come richiede l'art. 2729 c.c. e ciò rende, anche per tale motivo illegittimi gli avvisi impugnati.
L'Ufficio, di fatto, non ha fornito elementi volti a dimostrare un incremento patrimoniale del ricorrente o uno stile di vita incompatibile con i redditi dichiarati. In assenza di tali riscontri, la prova della fondatezza della pretesa appare insufficiente e meramente ipotetica, condizioni che il nuovo dettato normativo sanziona esplicitamente con l'annullamento dell'atto.
Anche sotto tale profilo, quindi, l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle
Entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani addì 06.02.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9014N01331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9014N01331 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9014N01331 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.05.2025, RGR n. 582/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY9014N01331/2024, per l'anno di imposta 2018, per IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale ed IRAP, notificato in data
21.02.2025 ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la illegittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla scorta di una verifica effettuata nei confronti della società Società_1 s.r.l. (a ristretta base azionaria), ha recuperato a tassazione in capo al socio il maggior reddito da partecipazione, fondando l'atto sulla unica presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/92 e il divieto di doppia presunzione. Rileva, altresì,
l'annullamento dell'avviso di accertamento in capo alla società con sentenza di questa Corte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel rigetto del ricorso e in subordine la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Regionale sull'appello avverso la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento di primo grado.
All'udienza del 06.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Allo stato, a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso in capo alla società Società_1 s.r. l. con la sentenza di questa Corte n. 113/2025, manca il presupposto oggettivo della presunzione di distribuzione degli utili in capo ai soci. Né sussistono i presupposti della sospensione di questo procedimento in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società.
Già sotto tale profilo, quindi, l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo.
In ogni caso esso è comunque viziato per le ragioni appresso indicate.
Per costante giurisprudenza, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è ammessa la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extra-bilancio (ex multis Cass. n. 15824/2020).
Tuttavia, tale presunzione non può trasformarsi in una responsabilità oggettiva del socio.
Con l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992, il legislatore ha imposto un onere probatorio stringente a carico dell'Amministrazione.
L'Ufficio non può limitarsi a invocare la natura "ristretta" della compagine sociale, ma deve provare in modo "circostanziato e puntuale" l'effettiva percezione del reddito da parte del socio.
Nel caso di specie, l'accertamento soffre di un vizio logico-giuridico insanabile: la doppia presunzione. La prima presunzione risiede nell'induzione di ricavi non dichiarati in capo alla società (basata, ad esempio, su percentuali di ricarico o indagini bancarie societarie).
La seconda presunzione consiste nel ritenere che quegli utili, la cui esistenza è già presunta, siano stati effettivamente distribuiti ai soci.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Trib. n. 15003/2021) ha chiarito che il fatto noto su cui si fonda la presunzione deve essere un fatto storico accertato e non a sua volta una congettura. Accettare il ragionamento dell'Ufficio significherebbe avallare una "catena presuntiva" priva di riscontri oggettivi nel patrimonio del socio, in aperto contrasto con il richiamato art. 7, comma 5-bis.
In definitiva, l'Ufficio ha strutturato la motivazione dell' avviso di accertamento limitandosi a richiamare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ha accertato il reddito asseritamente conseguito dai soci esclusivamente avvalendosi della presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili.
Tra l'altro detta presunzione è priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Infatti la ristretta base societaria non è di per sé sufficiente a legittimare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, dovendo l'Ufficio – a differenza di quanto avviene per la presunzione legale prevista ex art. 5 T.U.I.R. per le società di persone – fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti a supporto della presunzione semplice.
Infatti, la ristretta base societaria ed i vincoli di parentela, nel silenzio del legislatore, non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato, in capo alla società di capitali, richiedendosi invece altri riscontri gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili.
L'ufficio non ha provato, a titolo esemplificativo il rinvenimento di una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale, l'accertamento di movimentazioni bancarie sui conti o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, o l'avvenuta erogazione delle risorse con riferimento al socio, l'acquisto di determinati beni mobili (significativi) o immobili nel periodo oggetto di accertamento, l'effettuazione di determinate operazioni finanziarie, la sottoscrizione di polizze o rendite vitalizie, l'emersione di determinati rapporti bancari o, più in generale, la verifica di indici sintetici di un diverso tenore di vita dei soci, l'eventuale ingerenza dei soci nell'amministrazione della società.
L'Agenzia delle entrate ha, in buona sostanza, fondato la presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio su un singolo elemento di fatto, costituito dalla ristrettezza della base sociale, con la conseguenza che la presunzione non è basata su una pluralità di “elementi, gravi, precisi e concordanti”, come richiede l'art. 2729 c.c. e ciò rende, anche per tale motivo illegittimi gli avvisi impugnati.
L'Ufficio, di fatto, non ha fornito elementi volti a dimostrare un incremento patrimoniale del ricorrente o uno stile di vita incompatibile con i redditi dichiarati. In assenza di tali riscontri, la prova della fondatezza della pretesa appare insufficiente e meramente ipotetica, condizioni che il nuovo dettato normativo sanziona esplicitamente con l'annullamento dell'atto.
Anche sotto tale profilo, quindi, l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle
Entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani addì 06.02.2026
Il Presidente Il Relatore