Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5649/2021. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Sammarco Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Depasquale CP_1
-convenuta-
Le parti precisavano le conclusioni come verbale di udienza del 26/11/2024.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo trasferirsi in suo favore il diritto di Parte_1 CP_1
comproprietà per la quota del 50% appartenente alla convenuta dell'immobile posto in Manduria località
Masseria Scorcona in esecuzione di contratto preliminare di vendita del 10/5/2020 sull'assunto che la convenuta stessa si fisse resa inadempiente rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita.Chiedeva, inoltre, accertarsi che null'altro era dovuto alla convenuta.Si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la risoluzione del contratto preliminare stipulato con l'attore per inadempimento di
[...]
quest'ultimo il quale non aveva versato nei termini pattuiti il prezzo di euro 75.000,00.Chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lesione della salute provocati da sue condotte offensive e minacciose.In caso di accoglimento delle avverse domande chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 75.000,00 ed alla rifusione della somma di euro 25.000,00 per spese di
1
di loro accoglimento, chiedeva la condanna della stessa a restituirgli l'acconto di euro 25.000,00 sul prezzo concordato e chiedeva compensarsi le somme dovute alla controparte con i suoi crediti per spese di ristrutturazione dell'immobile.In diritto, è pacifico che tra le parti in lite fu concluso un contratto con cui la convenuta prometteva di vendere all'attore la sua quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile in
Manduria censito al foglio 141 particella n. 550 sub 1 per il prezzo di euro 75.000,00.Detta circostanza risulta dalla scrittura privata del 10/5/2020 prodotta in allegato all'atto di citazione e sottoscritta dalle parti in lite con firme da ritenersi giudizialmente accertate ex artt. 215 comma 1 n. 2 c.p.c..E', inoltre, provato che le parti in lite sottoscrissero un patto aggiunto a detto contratto, recante le sottoscrizioni di entrambe,
con cui l'attore si impegnava a versare il prezzo di euro 75.000,00 in un'unica soluzione entro 14 giorni dal
10/5/2020, data vergata in altro a destra sul patto aggiunto.Detto documento è prodotto in allegato alla memoria depositata dalla convenuta il 6/9/2022 e risulta redatto in lingua tedesca.Alla stessa memoria è
allegata traduzione in lingua italiana di detto documento.Il documento in questione, pur redatto in lingua tedesca, è utilizzabile come prova nel presente giudizio sussistendo il solo onere del Giudice (art. 123 c.p.c.)
di disporne di ufficio la traduzione, ove necessaria (in tal senso Cass. civ. n. 10125/2015).Nella specie,
l'attore non ha contestato il contenuto della traduzione in italiano del documento in esame resa dalla convenuta in allegato alla memoria del 6/9/2022 5 ma si limitato ha sollevato altre eccezioni riguardanti la mancanza di firma della convenuta o la natura vessatoria del patto aggiunto.In assenza di specifiche contestazioni sul contenuto il patto aggiunto in esame va ritenuto esprimere la volontà negoziale riportata nella traduzione in lingua italiana prodotta dalla convenuta.Rispetto a tale patto entrambe le eccezioni formulate dal sono infondate.Il documento in lingua tedesca reca due sottoscrizioni e quella di Pt_1
sinistra va attribuita alla convenuta non essendo dalla stessa stata disconosciuta, né essendo provato, da parte dell'attore, che tale sottoscrizione non sia riferibile alla mano della convenuta stessa.La sottoscrizione di destra va attribuita al il quale aveva l'onere di disconoscere la propria sottoscrizione, come Pt_1
prevede l'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., nel primo atto difensivo successivo alla produzione del patto aggiunto, rappresentato dalla memoria n. 3 depositata il 26/9/2022.Con tale memoria, ed anche all'udienza successiva, non è intervenuto alcun disconoscimento della firma sicchè la sottoscrizione che compare in calce a destra sul patto aggiunto del 10/5/2020 va attribuita alla mano dell'attore.Quanto alla lamentata natura vessatoria del patto aggiunto va rilevato che l'obbligo di versare l'intero prezzo prima della stipula
2 del contratto di vendita definitivo non rientra in alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 1341 comma 2
c.c. ed, inoltre, il patto aggiunto non riguarda contratti di massa per la vendita di beni in serie mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente dal produttore ma riguarda un contratto frutto di singola e bilaterale trattativa cui hanno dato vita entrambe le parti in lite.L'attore si è reso inadempiente all'obbligo,
assunto con il patto aggiunto del 10/5/2020, di versare alla convenuta l' intera somma di euro 75.000,00,
entro il 24/5/2020, e, quindi, pima della stipula dell'atto definitivo di vendita.Essendo inadempiente a tale obbligo era del tutto legittimo il rifiuto della convenuta di prestare il consenso per la stipula del contratto definitivo di vendita.Ed essendo l'inadempimento dell'attore grave, per essere venuto meno all'obbligo di eseguire una prestazione essenziale quale il pagamento anticipato dell'intero prezzo, ricorrono le condizioni di grave inadempimento richieste dagli artt. 1453-1455 c.c. e, quindi, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale con cui la convenuta chiede la risoluzione del contratto preliminare.Rispetto a tale domanda l'attore, alla prima udienza utile, cioè quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. come risulta dal verbale in data 20/10/2022, ha proposto domanda nuova con cui chiede la condanna della convenuta alla restituzione della parte di prezzo, di euro 25.000,00, che assume già versata in adempimento del contratto preliminare.Tale domanda è ammissibile in quanto consentita dall'art. 183 c.p.c. che assegna all'attore, alla udienza di trattazione, la facoltà di proporre domande nuove che siano conseguenza di domande riconvenzionali proposte dal convenuto.Tuttavia, poiché le difese svolte dall'attrice rispetto a tale domanda hanno natura di contestazione del fatto che il abbia versato acconti sull'importo di euro Pt_1
75.000,00, in quanto poggiano sul dedotto mancato pagamento di tale importo, era onere dell'attore, ex art. 2697 c.c., provare di aver realmente versato alla convenuta la somma di euro 25.000,00 quale acconto sul prezzo di vendita pattuito.Tale circostanza non è adeguatamente provata in quanto risulta prodotto, in allegato all'atto di citazione, un bonifico in lingua tedesca che, tuttavia, non è sufficiente a provare l'effettivo pagamento di tale somma.A tal fine era necessario provare che l'ordine era stato realmente eseguito con l'effettivo accredito della somma su conto intestato alla convenuta poiché solo con la prova dell'avvenuto accredito poteva dirsi sorto il diritto restitutorio da indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)
conseguente alla risoluzione del preliminare che costituiva la causa giuridica del precedente pagamento del prezzo di acquisto.Va, quindi, respinta la domanda nuova con cui l'attore chiede la restituzione della somma di euro 25.000,00 quale acconto sul prezzo di euro 75.000,00 convenuto nel preliminare del
10/5/2020.Va, inoltre, respinta l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla
3 convenuta per lesione della salute psichica.La CTU espletata in corso di causa non ha accertato, in modo obiettivo e secondo i rigorosi criteri scientifici esposti dal perito di ufficio, la effettiva esistenza di danni psichici a carico della persona della convenuta, sicchè va esclusa la esistenza di detto danno in difetto di accertate anomalie psichiche sofferte dalla convenuta di cui il CTU non dà alcuna evidenza scientifica e che non possono ritenersi sussistenti sulla base di quanto soggettivamente lamentato dalla convenuta stessa.Il
rigetto della domanda risarcitoria della convenuta e di quella di esecuzione ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attore rendono assorbito l'esame delle residue altre domande ed eccezioni avanzate reciprocamente dalle parti in quanto tutte subordinate alla condizione, non verificatasi, dell'accoglimento delle suindicate domande principali.La reciproca soccombenza autorizza la compensazione tra le parti delle spese di lite per metà con condanna dell'attore, la cui soccombenza è prevalente atteso il maggior numero di domande proposte dallo stesso e respinte rispetto a quelle avanzate dalla controparte, alla rifusione dell'altra metà
in favore della convenuta, liquidate e distratte per tale quota come da separato dispositivo (art. 92 comma
2 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta la domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. proposta da;
Parte_1
2) In accoglimento della relativa domanda riconvenzionale risolve il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 10/5/2020 per grave inadempimento di;
Parte_1
3) Rigetta le altre domande proposte in via principale dalla parti e dichiara assorbito l'esame di quelle dalle stesse proposte in via subordinata;
4) Compensa per metà le spese di lite e condanna alla rifusione dell'altra Parte_1
metà in favore della convenuta liquidate per tale quota in euro 259,00 per esborsi ed euro
7051,50 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Marianna Depasquale dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 6/2/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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