Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 341/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 341/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 92/2021 pubblicata il 16/03/2021 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1193/17 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MUCCI BERNARDO e dell'avv. DE NICOLIS EMANUELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BEGA 28 86039 TERMOLI presso AVV. BERNARDO MUCCI
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. BERNARDINI MATTIA, elettivamente domiciliata in VIA DEL BRENNERO 139 TRENTO presso avv. Bernardini
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/4/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. MUCCI BERNARDO precisa le conclusioni così come già rassegnate nei propri atti, che abbiansi per integralmente ribadite e trascritte all'odierno verbale di causa e chiede concedersi i termini di cui all'art 190 c.p.c. per l'appellata, l'avv. Giovanni Battista Martelli chiede che la Corte voglia così provvedere:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto del Parte_1 tutto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA;
IN SUBORDINE: in caso di accoglimento anche solo parziale del gravame proposto dal Dott. Parte_1
liquidare le sole somme effettivamente dovute secondo le condizioni di polizza tutte, con
[...] particolare riferimento agli artt. 13, 14 e 15 delle condizioni contrattuali e tenuto conto dell'altra polizza stipulata dall'appellante con altro assicuratore, con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 1 a 5
1. Con citazione notificata 26/9/17 proponeva domanda nei confronti Parte_1 della fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovutogli CP_1 in relazione all'infortunio occorsogli il 25 settembre 2010, provocato da una violenta pallonata – che lo colpì all'occhio destro- calciata da persona rimasta sconosciuta, con successivo intervento operatorio infausto con rottura della retina e perdita totale del visus dell'occhio destro, con quantificazione dell'indennizzo in complessivi € € 320.648,00.
La , costituendosi eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto CP_1 all'indennizzo nonché l'improponibilità dell'azione, essendo la controversia devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale. Nel merito, la ha dedotto l'infondatezza della CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto, assumendo che la lesione denunziata dall'attore è dipesa da un errore chirurgico e non da un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
Rigettate le richieste di prove orali ed espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 92/2021 pubblicata il 16/03/2021, rigettava la domanda, compensando le spese di giudizio e di CTU.
Il tribunale riteneva che l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 co. 2 cc sollevata dalla convenuta era fondata;
il difensore dell'attore aveva inoltrato in relazione al contratto di assicurazione una richiesta di pagamento dell'indennizzo dovutogli per i danni patiti in conseguenza del sinistro, richiesta pervenuta alla compagnia assicuratrice il 19-9-2011; il danneggiato nei due anni successivi si era sottoposto ad una lunga ed estenuante serie di interventi chirurgici presso diverse strutture sanitarie;
in data 28-2-2013 il inoltrò alla , per il tramite dell'agenzia di Chieti, Pt_1 CP_1 una missiva a sua firma, nella quale rappresentò, fra l'altro, che la situazione dopo il decimo intervento di riaccollamento retinico ed immissione di silicone pesante il visus era pressoché pari Con a zero e aggiunse di essere in causa civile risarcitoria con la il RA aveva acquisito la consapevolezza della menomazione permanente subita, consistita nella perdita del visus all'occhio destro, nel corso dell'anno 2013; la decorrenza della prescrizione biennale, quindi, doveva essere fissata ad una data non successiva al 16-9-2013, data della certificazione medica dell'oculista dott. ; il primo atto interruttivo successivo era costituito dalla lettera di messa in mora del 27- Per_1 10-2016, quando il diritto azionato si era già estino per prescrizione;
il decorso della prescrizione non era rimasto sospeso a seguito della denuncia dell'infortunio, in virtù della previsione di cui all'art. 24 delle condizioni generali di polizza che prevede che la liquidazione dell'indennizzo avvenga attraverso una perizia contrattuale, avuto riguardo al fatto che l'assicurazione si era rifiutata di procedere alla liquidazione con missiva del 29/8/13, contestando il diritto a percepire l'indennizzo.
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
15/10/21 e iscritta a ruolo il 22/10/21, chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice CP_1
al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 320.648,00.
[...]
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello; in via subordinata, in caso di CP_1 accoglimento anche solo parziale del gravame proposto dal Dott. , chiedeva di Parte_1 liquidare le sole somme effettivamente dovute secondo le condizioni di polizza tutte, con particolare riferimento agli artt. 13, 14 e 15 delle condizioni contrattuali e tenuto conto dell'altra polizza stipulata dall'appellante con altro assicuratore.
Con ordinanza del 26/4/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, lamenta la “VIOLAZIONE E/O FALSA Parte_1
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 C.P.C. , DELL'ART 2938 C.C., 2935 E 2697 C.C.”; la decisione sulla prescrizione sarebbe stata adottata sulla base di fatti mai contestati e/o eccepiti dalla convenuta con violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; l' nulla aveva CP_1 CP_1 eccepito con riferimento al periodo decorrente dal 16.09.2013 al 27.10.2016, periodo sul quale il Tribunale, invece, si sarebbe illegittimamente pronunciato.
Pag. 2 a 5 Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto.
Secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione n. 3030/2021, cui la questa Corte intende aderire, “in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25/7/2002 n. 10955). Nell'ottica descritta è stato affermato che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n. 21752). L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n. 15631)” (vedi pure Cass. n. 6760/20 citata da parte appellata).
Orbene, applicando i principi sopra indicati, deve innanzitutto rilevarsi che risulta proposta tempestivamente l'eccezione relativa all'inerzia del titolare del diritto fatto valere, nonché la manifestazione di volontà di volersene valere in giudizio;
nella comparsa di risposta, al punto 1 relativo all'eccezione di prescrizione, la ha indicato i periodi rilevanti ai fini della CP_1 eccepita prescrizione: il giorno del verificarsi del sinistro, in data 25.09.2010; la denuncia presentata dall'assicurato presso l'Agenzia 660 di Chieti Scalo in data 28.02.2013; la lettera messa in mora del 27.10.2016; la stessa parte attrice ha prodotto la nota del 13/9/2011, pervenuta all'assicurazione in data 19/9/2011.
Il fatto che nella comparsa di risposta la convenuta abbia dedotto la decorrenza della prescrizione dal giorno del sinistro e non dal momento nel quale si è manifestato o conosciuto lo stato di invalidità permanente non costituisce circostanza che invalida la decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 112 e 115 cpc di ritenere la ricorrenza della prescrizione decorrente da un momento diverso, risultante dagli atti del procedimento, non essendo rilevante, secondo quanto sopra statuito dalla Cassazione, l'erronea individuazione del momento iniziale o finale indicato dal convenuto, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando l' “ILLEGITTIMITA' E/O INIQUITÀ DELLA SENTENZA ESSENDO LA CONCLUSIONE IN ESSA RAGGIUNTA FRUTTO DI ERRONEA E CONTRADDITTORIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA QUALE POSTA DALL'ART. 2952 c.c.”; il termine di prescrizione, ex art. 2952 c.c., doveva iniziare a decorrere solo dall'insorgere del dato, certo ed obiettivo, dell'accertamento della percentuale di invalidità permanente indennizzabile;
il dies a quo doveva identificarsi, secondo i riscontri di parte attrice, con la certificazione del medico curante che in data 11.02.2016 considerava clinicamente guarito con postumi o con l'accertamento medico- Parte_1 legale del 27.04.2016, a firma del dott. ; il tribunale aveva omesso di considerare Persona_2 tutta la documentazione medica successiva al 2013, e soprattutto il certificato medico del 11.02.2016, a firma della dott.ssa ove veniva per la prima volta accertato e Persona_3 diagnosticato che non vi sarebbero stati margini di miglioramento.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa (Cass. n.14420/2016).
Pag. 3 a 5 Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952, terzo comma, c.c. con norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 c.c., va individuato in quello in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, l'invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa (Cass. n. 701/2004).
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha motivato sul punto, rilevando che
“dalla relazione dell'oculista dott. redatta il 16-9-2013 e riportata integralmente nella Per_1 suddetta perizia medico-legale, relazione che attesta, alla data del 16-9-2013, la sussistenza di
“esiti permanenti da interventi di vitrectomia per distacco di retina plurirecidivato” e specifica che la patologia retinica, alla stessa data, è “ormai irrecuperabile da ogni punto di vista”. Il successivo certificato medico del 9-2-2016 (cfr. doc. 29 della produzione dell'attore), indicato dall'attore come elemento che avrebbe determinato per la prima volta la conoscenza, da parte del RA, dei postumi permanenti residuati all'infortunio, si limita a recepire la diagnosi, sopra riportata, contenuta nella precedente relazione dello stesso medicata datata 16-9-2013 e conferma, quindi, che la consapevolezza dell'invalidità permanente risale almeno al 16-9-2013”.
Ne consegue che del tutto irrilevanti sono i riferimenti di parte appellante alle certificazioni mediche successive o agli accertamenti eseguiti ai fini della valutazione del grado di invalidità.
4. Con il terzo motivo si censura l' “ILLEGITTIMITA' E/O INIQUITÀ DELLA SENTENZA ESSENDO LA CONCLUSIONE IN ESSA RAGGIUNTA FRUTTO DI ERRONEA E CONTRADDITTORIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA QUALE POSTA DALL'ART. 2952 c.c. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA”, in ragione dell'art. 24 delle condizioni di polizza, che prevede la perizia contrattuale, sarebbe inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali;
fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ., doveva essere considerata sospesa.
Il motivo è infondato.
Il tribunale, motivando sul punto, con argomentazioni che devono essere pienamente condivise, ha rilevato che pur in presenza della previsione di cui all'art. 24 delle condizioni generali di polizza di liquidazione dell'indennizzo attraverso una perizia contrattuale, la sospensione del decorso della prescrizione non poteva essere ritenuta sussistente poiché la compagnia assicuratrice si era rifiutata di procedere alla liquidazione del sinistro e aveva contestato l'operatività della polizza con missiva del 29/8/13; la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 20-8-2015, n. 17022; Cass. civ., Sez. III, 30-9-2011, n. 19998; Cass. civ., Sez. III, 13-3-2012, n. 3961, e Cass. civ., Sez. III, 9-4-2009, n. 8674, entrambe richiamate da Cass. civ., Sez. III, 27-1-2015, n. 1428) statuisce circa la non operatività della sospensione per perizia contrattuale nel caso di contestazione del diritto all'indennizzo; da ultimo la Cassazione con pronuncia n. 6702/2024 ha evidenziato che “ove le parti abbiano previsto in contratto l'affidamento ad una perizia contrattuale per la liquidazione dell'indennizzo, il termine di prescrizione rimane sospeso fino alla ultimazione di dette operazioni, a meno che l'assicuratore non abbia espressamente contestato l'operatività della polizza”.
5. Con il quarto motivo si contesta la “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 101, 112 c.p.c. E DELL'ART. 2938 c.c. E 111 comma 1 Cost.”; il tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione “a sorpresa”, essendo necessaria la previa attivazione del contraddittorio sull'eccezione di prescrizione (Cass. Sez.
6-2 ord 20.01.2014 n 1064).
Il motivo è infondato.
Pur avendo pronunciato il Tribunale su una decorrenza della prescrizione diversa da quella indicata dall'assicurazione senza il previo contraddittorio sul punto, per giurisprudenza consolidata, le ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. sono tassative e per il principio di necessaria conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), il giudice di appello, in caso di accertata violazione del diritto al contraddittorio diversa da quelle enucleate nei suddetti articoli, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito (Cass. n. 27979/22;
Pag. 4 a 5 Cass. n. 27516 del 2016); la presente controversia è stata decisa nel pieno contraddittorio tra le parti.
6. Con il quinto motivo si contesta l' “ILLEGITTIMITA' E/O INIQUITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC. IN ORDINE ALLE SPESE DI LITE”; il motivo è fondato sul presupposto dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata ed è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di appello.
7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 92/2021 pubblicata il 16/03/2021 dal Tribunale di Parte_1 Larino, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore della , delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 03/04/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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