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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 124/2024 promossa da:
, C.F. nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Graziosi come da delega in atti,
ricorrente contro
, in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, rapp.to, difeso e dom.to, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona, Corso G. Mazzini n.55; resistente avverso NumeroDiPatente il provvedimento di inammissibilità Div. P.A.S. Cat. A. emesso dalla Questura di Pesaro Urbino in data 12.12.2023 in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale in permesso per motivi di lavoro;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante; visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione (v. infra); ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di , in seguito al riesame degli atti del CP_1 procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del pagina 1 di 4 ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
OSSERVA
Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge;
in tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sent. n. 274/2005, la quale, ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese ha riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento precisando che non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza.
Tanto premesso si osserva nel merito che il ricorso presentato a questo Tribunale avrebbe dovuto essere accolto.
Con detto ricorso, (cittadino senegalese) si rivolgeva a questo Tribunale Parte_1 per sentir accertato e dichiarato il proprio diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. - riconosciuto nella previgente forma di protezione umanitaria con ordinanza di questo Tribunale, in seno al procedimento pandettato al n. R.G. 3737/2019, del 22.12.2021 - in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Commentato [LS1]:
Tale istanza di conversione era stata avanzata dal ricorrente in data 11.09.2023 all'Ufficio Immigrazione di che l'aveva rigettata per inammissibilità (12.12.2023). CP_1
Nonostante la regolarità della notifica, l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione del Tribunale adito, posto che la controversia non attiene al profilo amministrativistico puro della concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quanto piuttosto ad una vicenda modificativa del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. 20/2023 (Decreto Cutro), poi convertito in L. 50/2023, ha innovato l'art. 6 co.1-bis del T.U.I. abrogando le lettere b) e h-bis) che consentivano la conversione in lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale e cure mediche. pagina 2 di 4 All'art. 7 co. 3 del medesimo, tuttavia, è stata prevista una deroga secondo cui: “I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno ((in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,)) se ne ricorrono i requisiti di legge” (interlinea aggiunta).
Tale norma è stata oggetto di una diatriba interpretativa alla luce della scarsa chiarezza con cui il legislatore ha disciplinato il regime transitorio tra la vigenza della disciplina Per_ precedente e il decreto .
Infatti, risulta dubbia la coerenza normativa della disciplina quando il citato co. 3 dell'art.7 venga letto in combinato disposto con il co. 2 il quale lascia intendere, al contrario, che possa essere accolta soltanto l'istanza di conversione pervenuta precedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Sebbene parte convenuta non si sia costituita (e non abbia pertanto opposto argomentazioni a sostegno del diniego emesso), si ritiene opportuno rammentare, per completezza espositiva, che è stata prassi invalsa fra le Questure quella di respingere le suddette istanze di conversione in ottemperanza alla circolare emessa dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il , n. Controparte_1 50432 del 01.06.2023, la quale ha inteso sciogliere i dubbi interpretativi di cui si è detto, facendosi portavoce di un'interpretazione restrittiva. Invero, è stata individuata la data del 04.05.2023 come “spartiacque” per le istanze di conversione che possono o meno essere evase con esito positivo: “per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ora, questo Giudice conviene, per contro, con quella giurisprudenza (a titolo esemplificativo, cfr. TAR Marche sentenza n.914/2023) che ritiene tale interpretazione restrittiva non confacente con un'effettiva disciplina transitoria, che invece si reputa opportuna al fine di favorire un graduale passaggio alle nuove previsioni normative e garantire, quindi, una più rigorosa e giusta tutela allo straniero la cui condizione di richiedente intersechi tale intervallo. Infatti, le linee guida espresse dalla circolare non tengono in considerazione la data di ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale: ignorano del tutto, cioè, che l'istante, benchè avesse inoltrato domanda di conversione successivamente all'entrata in vigore del decreto Cutro, aveva però ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (presupposto, lo si ricorda, di convertibilità) prima di tale data.
Nel caso di specie, il ricorrente, avendo ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 22.12.2021 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della novella legislativa (05.05.2023), ha diritto di avvalersi del regime transitorio, e quindi a veder convertito il proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, stante anche la documentazione allegata in atti che attesta la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. pagina 3 di 4 Pertanto, nel caso in esame il diniego della conversione era stato emesso illegittimamente.
Venendo al profilo delle spese del processo si deve riconoscere, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., come queste vadano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda e proposta.
Come innanzi visto, il riconoscimento dell'illegittimità del diniego di conversione sarebbe derivato da una difficoltosa interpretazione sistematica e complessiva delle norme in materia;
vieppiù il diniego dell'Amministrazione sarebbe stato determinato verosimilmente dalla circolare surrichiamata che, al di là della sua valenza nella gerarchia delle fonti, non può non aver condizionato l'Amministrazione stessa.
Alla stregua di tutto quanto sopra, in conclusione e in considerazione della novità e difficoltà di interpretazione dell'apparato normativo e delle questioni affrontate, della di fatto mancata opposizione di parte resistente che non si è costituita in giudizio, si reputa equo compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 124/2024 promossa da:
, C.F. nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Graziosi come da delega in atti,
ricorrente contro
, in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, rapp.to, difeso e dom.to, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona, Corso G. Mazzini n.55; resistente avverso NumeroDiPatente il provvedimento di inammissibilità Div. P.A.S. Cat. A. emesso dalla Questura di Pesaro Urbino in data 12.12.2023 in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale in permesso per motivi di lavoro;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante; visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione (v. infra); ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di , in seguito al riesame degli atti del CP_1 procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del pagina 1 di 4 ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
OSSERVA
Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge;
in tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sent. n. 274/2005, la quale, ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese ha riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento precisando che non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza.
Tanto premesso si osserva nel merito che il ricorso presentato a questo Tribunale avrebbe dovuto essere accolto.
Con detto ricorso, (cittadino senegalese) si rivolgeva a questo Tribunale Parte_1 per sentir accertato e dichiarato il proprio diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. - riconosciuto nella previgente forma di protezione umanitaria con ordinanza di questo Tribunale, in seno al procedimento pandettato al n. R.G. 3737/2019, del 22.12.2021 - in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Commentato [LS1]:
Tale istanza di conversione era stata avanzata dal ricorrente in data 11.09.2023 all'Ufficio Immigrazione di che l'aveva rigettata per inammissibilità (12.12.2023). CP_1
Nonostante la regolarità della notifica, l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione del Tribunale adito, posto che la controversia non attiene al profilo amministrativistico puro della concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quanto piuttosto ad una vicenda modificativa del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. 20/2023 (Decreto Cutro), poi convertito in L. 50/2023, ha innovato l'art. 6 co.1-bis del T.U.I. abrogando le lettere b) e h-bis) che consentivano la conversione in lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale e cure mediche. pagina 2 di 4 All'art. 7 co. 3 del medesimo, tuttavia, è stata prevista una deroga secondo cui: “I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno ((in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,)) se ne ricorrono i requisiti di legge” (interlinea aggiunta).
Tale norma è stata oggetto di una diatriba interpretativa alla luce della scarsa chiarezza con cui il legislatore ha disciplinato il regime transitorio tra la vigenza della disciplina Per_ precedente e il decreto .
Infatti, risulta dubbia la coerenza normativa della disciplina quando il citato co. 3 dell'art.7 venga letto in combinato disposto con il co. 2 il quale lascia intendere, al contrario, che possa essere accolta soltanto l'istanza di conversione pervenuta precedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Sebbene parte convenuta non si sia costituita (e non abbia pertanto opposto argomentazioni a sostegno del diniego emesso), si ritiene opportuno rammentare, per completezza espositiva, che è stata prassi invalsa fra le Questure quella di respingere le suddette istanze di conversione in ottemperanza alla circolare emessa dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il , n. Controparte_1 50432 del 01.06.2023, la quale ha inteso sciogliere i dubbi interpretativi di cui si è detto, facendosi portavoce di un'interpretazione restrittiva. Invero, è stata individuata la data del 04.05.2023 come “spartiacque” per le istanze di conversione che possono o meno essere evase con esito positivo: “per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ora, questo Giudice conviene, per contro, con quella giurisprudenza (a titolo esemplificativo, cfr. TAR Marche sentenza n.914/2023) che ritiene tale interpretazione restrittiva non confacente con un'effettiva disciplina transitoria, che invece si reputa opportuna al fine di favorire un graduale passaggio alle nuove previsioni normative e garantire, quindi, una più rigorosa e giusta tutela allo straniero la cui condizione di richiedente intersechi tale intervallo. Infatti, le linee guida espresse dalla circolare non tengono in considerazione la data di ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale: ignorano del tutto, cioè, che l'istante, benchè avesse inoltrato domanda di conversione successivamente all'entrata in vigore del decreto Cutro, aveva però ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (presupposto, lo si ricorda, di convertibilità) prima di tale data.
Nel caso di specie, il ricorrente, avendo ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 22.12.2021 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della novella legislativa (05.05.2023), ha diritto di avvalersi del regime transitorio, e quindi a veder convertito il proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, stante anche la documentazione allegata in atti che attesta la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. pagina 3 di 4 Pertanto, nel caso in esame il diniego della conversione era stato emesso illegittimamente.
Venendo al profilo delle spese del processo si deve riconoscere, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., come queste vadano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda e proposta.
Come innanzi visto, il riconoscimento dell'illegittimità del diniego di conversione sarebbe derivato da una difficoltosa interpretazione sistematica e complessiva delle norme in materia;
vieppiù il diniego dell'Amministrazione sarebbe stato determinato verosimilmente dalla circolare surrichiamata che, al di là della sua valenza nella gerarchia delle fonti, non può non aver condizionato l'Amministrazione stessa.
Alla stregua di tutto quanto sopra, in conclusione e in considerazione della novità e difficoltà di interpretazione dell'apparato normativo e delle questioni affrontate, della di fatto mancata opposizione di parte resistente che non si è costituita in giudizio, si reputa equo compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
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