Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2719/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Ascani Elisabetta, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Ascani Controparte_2
Elisabetta, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 26/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/1997 in Lugnano in Teverina (TR) , che dall'unione sono nati i figli:
, nato in [...] il [...] Parte_1
e , entrambe maggiorenni Parte_2 CP_3
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati: la SI.ra resterà ad abitare, insieme ai figli CP_2 Pt_1
e nella casa coniugale sita in Amelia ( TR ) Via San Crispino n. 13, locata in forza di CP_3 contratto sottoscritto in data 30/06/2023 con canone mensile di euro 400,00 + euro 40,00 di quota condominiale mensile, che le viene conseguentemente assegnata, mentre il SI. CP_1 ha già provveduto a trasferirsi presso l'abitazione sita in TO OR ( TR ), Via Borgo Cavour 18 impegnandosi a provvedere ad effettuare il cambio di residenza entro gg 15 dal deposito del ricorso;
2) il figlio minorenne frequenterà il padre come e quando lo vorrà, compatibilmente Pt_1 con i suoi impegni di studio e gli impegni di lavoro del padre e, comunque, in caso di disaccordo, per due pomeriggi alla settimana, dalle 16 alle 22,00 e nei fine settimana alternati dal Sabato alle 10,00 alle ore 22,00 della domenica;
relativamente alle festività
Natalizie e Pasquali i coniugi decideranno in piena autonomia come suddividere la permanenza del figlio con ciascun genitore;
in caso di ipotetico futuro contrasto, Pt_1 trascorrerà, ad anni alterni, il Natale e Capodanno con un genitore e la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
per le vacanze estive i coniugi, entro il 30 aprile di ogni anno, comunicheranno il periodo di due settimane da trascorrere, o consecutivamente o in settimane divise, con il figlio;
quanto ai compleanni, li trascorrerà, ad anni alterni, Pt_1 con ciascun genitore;
ciascun genitore potrà trascorrere altresì, nel periodo invernale un'ulteriore settimana di ferie con il minore (settimana bianca) previa comunicazione all'altro del periodo almeno un mese prima;
i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione di di modo che ogni decisione, anche relativamente alla sua salute, Pt_1 scuola, sport, tempo libero ecc., venga presa in accordo tra i due e nel preminente ed esclusivo interesse del minore;
3) il SI. , entro il 5 di ogni mese, verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento CP_1 CP_2 per sé, la somma di euro 100,00 ed a titolo di mantenimento del figlio l'importo di Pt_1 euro 500,00, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) l'assegno unico relativo al minore e l'assegno di invalidità saranno percepiti per Pt_1
l'intero dalla SI.ra CP_2
5) le spese scolastiche, sanitarie, extrascolastiche e comunque di carattere straordinario relative al figlio minorenne, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
a tal proposito, Pt_1 si farà riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati in uso presso il Tribunale di Terni;
- i coniugi con le condizioni e gli accordi presi, si danno atto reciprocamente di aver già definito tutti gli altri rapporti economici e personali derivanti dalla separazione con loro reciproco soddisfacimento.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in Lugnano in Teverina (TR) in data
[...]
18/10/1997 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di LUGNANO IN TEVERINA (TR) (atto n. 20, parte II, Serie A, Uff. 1 dell'anno 1997); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti