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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2126/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, con l'Avv. MARINELLI LUIGI Parte_1
e
, con l'Avv. GUIDO DE ROSSI Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Severo il 6.08.2008 (anno 2008, atto n. 147, ufficio 1, parte II, serie A)
□ separati consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 12.02.2016;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 11.07.2025. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in San Severo il 6.08.2008 tra e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2 del predetto Comune (anno 2008, atto n. 147, ufficio 1, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 01/10/2025.
IL GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA IL PRESIDENTE DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
, con l'Avv. MARINELLI LUIGI Parte_1
e
, con l'Avv. GUIDO DE ROSSI Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Severo il 6.08.2008 (anno 2008, atto n. 147, ufficio 1, parte II, serie A)
□ separati consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 12.02.2016;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 11.07.2025. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in San Severo il 6.08.2008 tra e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2 del predetto Comune (anno 2008, atto n. 147, ufficio 1, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 01/10/2025.
IL GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA IL PRESIDENTE DOTT. ANTONIO BUCCARO