Articolo 146 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 145
Versione
15 marzo 1973
Art. 146.
I residui risultanti al 1 gennaio 1973 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Entrata in vigore il 15 marzo 1973