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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/10/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott.ssa Margherita Monte Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott. Irene Lupo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532/2025 R.G. promossa
DA
(p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Totaro e dall'avv. Sidney Parte_2
HO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Bonacossa in
Milano, Piazzale Cadorna n. 4
APPELLANTE
CONTRO già (p. iva ), in persona del Presidente del CP_1 CP_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_3
pagina 1 di 20 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marchesan e dall'avv. Elisa Pavanello, presso lo studio delle quali in Padova, Via F. Rismondo n. 2/e, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
Per Parte_1
“Vo ontraria istanza o eccezione rigettata,
In via preliminare: sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nel giudizio 32485/2022 in considerazione del più che probabile accoglimento dell'appello e del periculum in mora rappresentato dal concreto rischio di insolvenza dell'appellata.Nel merito: in accoglimento del primo motivo d'appello riformare la sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui non ha riconosciuto la validità ed efficacia dell'eccezione di inadempimento di sospensione del pagamento dei corrispettivi sollevata da e per l'effetto accertare l'inadempimento di Pt_1
agli obblighi di trasmissione dei documenti giusl ici relativi ai propri dipendenti, in violazione CP_1 del combinato disposto degli artt.
3.4 e 4.4 dei contratti per cui è causa, nonché l'inadempimento di CP_1 alle obbligazioni retributive e previdenziali in favore dei propri dipendenti, che hanno esposto Pt_1 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, in vi ne dell'art.
4.6.3 dei contratti per cui è causa, e per l'effetto accertare l'efficacia e la validità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. di sospensione del pagamento dei corrispettivi esercitata da per Pt_1 tutti i motivi richiamati in narrativa. Nel merito: in accoglimento del secondo motivo d'appello ri e la sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha computato, sull'importo in linea capitale cui è stata condannata gli interessi al saggio di cui all'art. 5 Pt_1
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, e per l'effetto accertare che non è tenuta al pagamento degli interessi sugli importi eventualmente dovuti in favore di , a Pt_1 CP_1
della legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. di sospensione del nto dei corrispettivi esercitata da per tutti i motivi richiamati in narrativa;
nel merito: in accoglimento del Pt_1 terzo motivo d'appello riformare la sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di di trattenere in garanzia ulteriori importi dovuti Pt_1 in favore di nel solo caso di introduzione di da giudiziale nei suoi confronti da parte dei terzi CP_1 creditori, e, tto, accertare che tutti i contratti per cui è causa prevedono la facoltà in capo a di Pt_1 sospendere il pagamento del corrispettivo laddove emerga un inadempimento o un non corretto inadempimento da parte di alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre a responsabilità CP_1 Pt_1 solidale ai s l'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, e rare pertanto la legittimità della sospensione degli ulteriori pagamenti da parte di per tutti i motivi richiamati in Pt_1 narrativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 32485/2022 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano;
nel merito, accertare e pagina 2 di 20 dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 10372/2022 del 21/06/2022 emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di nel procedimento CP_2 monitorio R.G. 19644/2022, con ogni conseguente statuizione, per mente esposte in narrativa;
nel merito, accertare e dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 13917/2022 del 17/08/2022 emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di nel procedimento monitorio R.G. 26149/2022, con ogni conseguente statuizione, per le CP_2 te esposte in narrativa respingere in ogni caso siccome inammissibili e/o infondate, in fatto e/o in diritto, per le ragioni in narrativa, le pretese creditorie avanzate da - ovvero in CP_2 subordine ridurle nei limiti di quanto debitamente provato ovvero compens o di
[...] che sarà accertato e/o si manifesterà in corso di causa;
in via riconvenzi Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di CP_2 Parte_1
39.715,47 euro, a titolo di risarcimento del danno, per tutte le causali esposte in narrativa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, con valenza integrativa rispetto ai precedenti atti difensivi, da intendersi integralmente richiamati, chiede l'ammissione di prova testimoniale. Pt_1
Per CP_1
“Nel merito: rigettarsi l'avversa impugnazione e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento a favore di parte appellata della somma di € 1.443.758,14=, oltre interessi di mora, o in subordine, della minor somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi di mora. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato all'udienza del 3 luglio 2024 del giudizio di primo grado. Si allega fascicolo dei due giudizi di primo grado riuniti.”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano due distinti decreti ingiuntivi CP_1
ambedue tempestivamente opposti dall'ingiunta Parte_1
nell'ambito dei giudizi r.g. n. 32485/2022 e r.g. n. 37703/2022, poi riuniti.
Segnatamente, con riferimento al giudizio iscritto sub r.g. n. 32485/2022, CP_1
chiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 2.212.024,26, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 49, 68, 121, 123, 124, 125, 126 e
134/2022, tenuto conto della nota di credito n. 127/2022 e del pagamento di acconti in data 29 marzo e 7 aprile 2022) per servizi prestati in favore di Parte_1
in forza di quattro contratti di subappalto cliente AL,
[...] Per_1 Per_2
pagina 3 di 20 cliente US, Castel San Giovanni), stipulati tra quest'ultima, in qualità di Per_2
subcommittente, e la in qualità di subappaltatrice. CP_1
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione Parte_1
la quale, pur non contestando l'avvenuta conclusione dei quattro contratti
[...]
di subappalto né l'avvenuta prestazione dei servizi nei periodi cui si riferiscono le fatture emesse, eccepiva nello specifico che:
- i summenzionati contratti di subappalto furono sì conclusi con la convenuta opposta, ma non uti singulus, bensì quale mandataria e rappresentante dell'associazione temporanea di imprese in essere con il Consorzio UCSA a r.l., cui aderivano le cooperative Adriatica, Siviglia e destinate a prestare i servizi contrattuali Per_3
subappaltati a mezzo dei propri soci lavoratori;
- la convenuta opposta si sarebbe resa inadempiente, attesa la mancata ricostituzione di una garanzia fideiussoria di € 500.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente AL, presso il magazzino di , nonché Per_2
la mancata trasmissione di documenti previsti nei contratti, la mancata costituzione di una garanzia fideiussoria di € 150.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente US, presso il magazzino di , il Per_2
mancato pagamento di retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati negli appalti;
- l'attrice opponente pagava, in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs.
276/2003, somme ai lavoratori delle cooperative impiegate negli appalti e riceveva un accertamento da parte dell' quanto a omissione contributive del periodo 2018- CP_4
2020, per una somma superiore a € 1.000.000,00.
Su tali basi l'attrice opponente eccepiva dunque l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, in quanto non dimostrato e comunque oggetto di legittima sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c.; nonché, in via subordinata, la compensazione con quanto pagato dalla stessa quale responsabile in solido.
pagina 4 di 20 Da ultimo, l'attrice opponente eccepiva altresì l'avvenuto pagamento, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, della fattura azionata n. 134/2022 per un importo pari a €
276.647,20, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni e difese, con la sola CP_1
eccezione del pagamento della fattura n. 134/2022, insistendo nella propria pretesa creditoria.
Con riferimento al giudizio iscritto sub r.g. n. 37703/2022, chiedeva e CP_1
otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 1.183.395,28, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 139, 140, 141, 142, 155, 157, 159, 162, 182, 183 e
184/2022, tenuto conto della nota di credito n. 158/2022) per servizi prestati in favore di in forza di tre contratti di subappalto ( Parte_1 Per_1 Per_2
cliente AL, cliente US). Per_2
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione Parte_1
reiterando le eccezioni e conclusioni già formulate nel contenzioso
[...]
precedentemente introdotto e soggiungendo che, trattandosi di corrispettivi per servizi
“extra”, essi non trovano titolo nei contratti.
L'attrice opponente formulava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta opposta al pagamento della somma di € 39.715,47 a titolo di risarcimento per danni causati ai magazzini, differenze inventariali e smarrimenti di merce, come da fatture emesse. si costituiva del pari in tale secondo giudizio di opposizione, contestando le CP_1
avverse eccezioni e domande e insistendo nella propria pretesa creditoria.
Con sentenza n. 1005/2025, pubblicata in data 05.02.2025, il Tribunale di Milano, ritenuta parzialmente fondata l'opposizione proposta da e Parte_1
ritenuta fondata la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dalla stessa attrice opponente nel limite di quanto riconosciuto da (e cioè nel limite di € CP_1
8.321,69), revocava i decreti ingiuntivi opposti e, accertato un credito per € 1.452.079,83 in pagina 5 di 20 favore della convenuta opposta, nonché un credito per € 8.321,69 in favore dell'attrice opponente, a computazione delle reciproche poste, condannava Parte_1
al pagamento in favore di ella somma di € 1.443.758,14, oltre
[...] CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponeva gravame Parte_1
affidandosi a tre motivi d'appello.
I. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice non ha riconosciuto validità ed efficacia all'eccezione d'inadempimento sollevata da ritenendola genericamente formulata. Parte_1
Ad avviso di parte appellante, sul punto, la decisione sarebbe viziata almeno sotto tre distinti profili.
In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le ragioni poste alla base dell'eccezione d'inadempimento sarebbero state ben note a come si CP_1
evincerebbe dallo scambio di corrispondenza prodotto sub n. 13, recante, in maniera analitica, l'indicazione dei documenti non esibiti da alla data del 3.12.2021. CP_1
In secondo luogo, il Giudice di prime cure avrebbe completamente ignorato che il diritto di eccepire l'inadempimento e sospendere il pagamento del corrispettivo è chiaramente previsto in tutti i Contratti stipulati inter partes, essendo invero riconosciuto il diritto della committente a sospendere l'erogazione del corrispettivo “in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art.
4.4. a parte dell'Appaltatrice alle scadenze concordate o su richiesta della Committente”, ovvero “laddove emerga un inadempimento o un non corretto inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003”
Segnatamente, la sentenza impugnata sarebbe pervenuta alla “conseguenza paradossale” di riconoscere, da un lato, il diritto di di procedere a Parte_1
compensazione in relazione agli inadempimenti di e a titolo di surroga ex art. CP_1
pagina 6 di 20 29 D.Lgs 276/2003 e di non riconoscere, dall'altro, fondamento a un'eccezione di inadempimento fondata sulla medesima condotta.
Da ultimo, le statuizioni del primo Giudice sul punto si porrebbero altresì in violazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali “In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e
l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. civ., ord. 09.02.2022, n. 4079).
II. Con il secondo motivo, “necessario corollario” del primo, l'appellante insta per la riforma della decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in favore di gli CP_1
interessi di mora sull'importo liquidato all'esito della compensazione, nonostante la validità dell'eccezioni d'inadempimento sollevata da Parte_1
III. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che il pagamento dell'importo di € 1.452.079,83 derivante dalla compensazione non potesse essere impedito “dal proposito di trattenere in garanzia ulteriori corrispettivi, nemmeno a fronte di avvisi di accertamento dell' posto che tale diritto CP_4
non è istituito dai contratti, i quali, significativamente, danno tale facoltà all'opponente nel solo caso di introduzione di domanda giudiziale nei suoi confronti da parte dei terzi creditori (doc. 3, clausola n.
4.3.2)”.
Ad avviso di parte appellante, il Tribunale avrebbe considerato uno solo dei Contratti, quello relativo al Magazzino di risalente al 2010, senza rilevare che tutti gli altri Per_1
Contratti prevederebbero espressamente la facoltà in capo a Parte_1
di sospendere il pagamento del corrispettivo “laddove emerga un inadempimento o un non
[...]
corretto inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n.
276/2003”, cui si aggiungerebbe l'assunzione, da parte di di specifichi CP_1
pagina 7 di 20 obblighi di manleva e garanzia nei confronti di da Parte_1
“ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, libretti sanitari relativi al Personale” e comunque da qualsiasi obbligo e/o responsabilità derivante alla Committente “dal presente contratto sia nei confronti del Personale, che di tutti gli altri soggetti che, direttamente o indirettamente, collaborano o collaboreranno con l'Appaltatrice per fornire alla
Committente i servizi appaltati, nonché degli altri terzi, ivi inclusi pubbliche autorità, enti previdenziali ed assistenziali ed associazioni sindacali, in relazione a domande, pretese, oneri e spese a qualsivoglia titolo, ragione o causa relativa o comunque connessa al presente contratto”.
Si costituiva nel giudizio d'appello contestando la fondatezza dell'avverso CP_1
gravame di cui chiedeva pertanto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 27.03.2025, resa ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la Corte, ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris di cui all'art. 283 c.p.c., accoglieva l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante sospendendo l'esecutività della Parte_1
sentenza impugnata e rinviando alla fissata udienza di prima trattazione.
All'udienza del 19.06.2025, il Consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 18.09.2025.
All'udienza del 18.09.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
I. Sul primo motivo di appello relativo alla validità ed efficacia dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante, occorre in primo luogo verificare se, a seguito della risoluzione dei contratti di subappalto, il committente possa legittimamente sollevare eccezione di inadempimento e sospendere il pagamento dei corrispettivi, in presenza di pagina 8 di 20 violazioni dell'appaltatore relative all'obbligo di consegna della documentazione lavoristica e agli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori e l' CP_4
Al riguardo, questa Corte ritiene che la risoluzione di un contratto non precluda la possibilità di sollevare eccezione di inadempimento, qualora, sebbene il vincolo contrattuale abbia avuto termine, il rapporto obbligatorio non possa dirsi integralmente esaurito. Il primo Giudice, nel qualificare i contratti per cui è causa come contratti di durata, ha correttamente osservato che la risoluzione non ha effetto retroattivo e non viene meno il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ne consegue che – stante la natura sinallagmatica del rapporto contrattuale, la quale non muta a seguito della risoluzione del contratto – come permane in capo al committente l'obbligo di pagare i corrispettivi, allo stesso modo deve ritenersi che permanga anche l'obbligazione in capo alla controparte di adempiere ai propri obblighi di legge, tra cui il versamento delle retribuzioni ai lavoratori e dei contributi previdenziali all' il cui inadempimento si ripercuote CP_4
direttamente sul committente, esponendolo al rischio di responsabilità solidale. Se, infatti, anche dopo la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive residuano obbligazioni in capo ad entrambe le parti, non può ritenersi che il sinallagma contrattuale sia venuto meno: esso continua a spiegare i propri effetti con riguardo ai rapporti ancora pendenti e alle obbligazioni non ancora adempiute.
In questa prospettiva, l'eccezione di inadempimento conserva la propria funzione, volta ad assicurare una regolare attuazione del sinallagma contrattuale, e può essere sollevata, anche dopo la conclusione del contratto, dal debitore al fine di neutralizzare le pretese altrui che trovano fondamento nell'adempimento di quel medesimo contratto. In tale evenienza, il committente è legittimato a sospendere il pagamento dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1460
c.c., fino all'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla controparte contrattuale. In questo senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle
pagina 9 di 20 prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art.
29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. civ., sez. II, 09/02/2022, n.4079).
Tuttavia, poiché l'appellante deduce l'inadempimento della rispetto a obblighi CP_1
tanto retributivi quanto contributivi, allegando che tale inadempimento la espone a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, si impone l'esigenza di distinguere tra l'eccezione di inadempimento fondata sul mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori da quella basata sull'omesso versamento dei contributi previdenziali, atteso che i presupposti di applicazione non coincidono nei due casi.
Invero, l'art. 1676 c.c. attribuisce ai lavoratori che intendano ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto dall'appaltatore azione diretta nei confronti del committente, che è responsabile in solido solo fino a concorrenza dei corrispettivi non ancora pagati. Ne consegue che, affinché operi la solidarietà, al tempo in cui i lavoratori avanzano la loro domanda, il committente non deve aver già provveduto a estinguere il suo debito nei confronti della controparte. Da queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità trae la seguente conclusione: “ciò implica che il subcommittente non possa paralizzare, in assenza di pretese effettive, il credito del subappaltatore con la mancata dimostrazione della regolarità retributiva e contributiva dei dipendenti di quest'ultimo, in quanto la responsabilità ex art. 1676 cod. civ. è subordinata all'esistenza di un debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento” (Cass. civ., sez. II, 12/01/2024, n.1281).
Diversamente, l'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non richiede la permanenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore in pendenza della domanda avanzata dai lavoratori, ma stabilisce che la solidarietà per i trattamenti retributivi opera entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto. Pertanto, i lavoratori possono agire nei confronti del committente solo entro tale termine decadenziale, con la conseguenza che quest'ultimo può sollevare eccezione di inadempimento al fine di sospendere il pagamento pagina 10 di 20 dei corrispettivi per i servizi appaltati solo a fronte di un'effettiva domanda proposta dai lavoratori entro i termini. Tale previsione sulla decadenza non si estende ai crediti degli enti previdenziali, per i quali, tuttavia, secondo l'orientamento prevalente, opera la solidarietà prevista dal medesimo art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (Cass. civ., sez. II, 22/11/2021,
n.35962) e può essere invocato il termine prescrizionale di cinque anni. Ne deriva che l'eccezione di inadempimento sollevata dal committente, richiamando la propria eventuale responsabilità solidale per crediti previdenziali ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.
276/2003, è ammissibile solo se i relativi crediti non siano prescritti ed entro il termine quinquennale gli enti previdenziali abbiano formulato tempestive richieste di pagamento.
Va altresì evidenziato che la possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento non solo non è esclusa dall'intervenuta risoluzione stragiudiziale del rapporto, ma nemmeno dalla previsione, contenuta in tutti e quattro i contratti, di un obbligo di manleva in capo all'appaltatore per le pretese o istanze avanzate nei confronti della sua controparte da lavoratori e/o terzi, compresi gli enti previdenziali. Tale obbligo, infatti, non comporta, neppure in via indiretta, l'introduzione di una clausola solve et repete, che renderebbe inopponibili le eccezioni dirette a evitare o differire l'adempimento, ma si limita a stabilire che, qualora il committente sia costretto a corrispondere somme a lavoratori o terzi, egli abbia diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore.
Quanto, infine, alla disciplina dell'eccezione di inadempimento, questa Corte ritiene che, qualora non sia regolata diversamente dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, si debba applicare la disciplina codicistica in punto di presupposti e di onere della prova. Quest'ultimo subisce un'inversione: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione. Con riguardo ai presupposti, l'eccezione di inadempimento deve essere conforme a buona fede e rispettare il principio di proporzionalità, potendo essere sollevata a fronte di un inadempimento della controparte che, “avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito
pagina 11 di 20 sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. civ., sez. II, 28/12/2023, n. 36295).
Ciò posto, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'eccezione di inadempimento, formulata dalla stessa in sede di gravame con riferimento ai lamentati inadempimenti dell'appaltatore – consistenti, da un lato, nella mancata consegna della documentazione dovuta e, dall'altro, nell'omesso corretto adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali verso i lavoratori – non riguarda indistintamente tutti e quattro i contratti per cui è causa, ma è prevista soltanto da alcuni di essi. Invero, erra parte appellante nell'allegare che tutti i contratti contengono una pattuizione, dal medesimo contenuto, che attribuisce alla stessa la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo a fronte della mancata presentazione della documentazione che si è impegnata a CP_1
consegnarle alle scadenze concordate o su richiesta. Ancora, contrariamente a quanto dedotto da non tutti i contratti prevedono il diritto di sospendere il Parte_1
pagamento “laddove emerga un inadempimento o un non corretto inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003”. Da quanto sopra deriva l'esigenza di condurre un'analisi separata dei quattro contratti di subappalto
( Castel San Giovanni, Stradella cliente AL, Stradella cliente US), i quali Per_1
devono essere esaminati singolarmente.
Sul contratto Per_1
Il contratto con cui la subcommittente ha affidato alla subappaltatrice Parte_1
l'appalto per la gestione delle attività presso il magazzino sito in risulta CP_1 Per_1
stipulato in epoca di gran lunga anteriore rispetto agli altri tre contratti dedotti in giudizio.
Tale circostanza ne determina una significativa differenziazione anche sul piano contenutistico posto che le clausole in esso contenute non coincidono con quelle successivamente introdotte nei rapporti contrattuali stipulati tra le medesime parti. In
pagina 12 di 20 particolare, deve rilevarsi che in detto contratto non è previsto alcun elenco dei documenti che l'appaltatore avrebbe dovuto trasmettere periodicamente al committente, né risulta inserita una clausola che attribuisca a quest'ultimo la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di omessa presentazione della documentazione da parte dell'appaltatore. Diversamente è a dirsi con riguardo al diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo a fronte di pretese avanzate dai dipendenti o aventi causa dell'appaltatore per crediti di natura retributiva e contributiva. Tale diritto è, infatti, previsto dalla clausola 4.3.2. con cui le parti hanno inteso derogare alla disciplina civilistica nel regolare le modalità di esercizio dell'eccezione di inadempimento, subordinandola alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di terzi creditori nei confronti del committente.
Questa Corte osserva che le parti ben potevano limitare l'ambito applicativo dell'eccezione di inadempimento, trattandosi di un rimedio disponibile, come confermato dal fatto che, attraverso la clausola solve et repete, le parti possono addirittura escludere in radice la possibilità di dedurre eccezioni per rifiutare l'adempimento chiesto ex adverso.
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti che le stesse parti hanno previsto per l'esercizio dell'eccezione. Invero, il Tribunale ha correttamente rilevato che la mera ricezione, da parte della committente, di avvisi di accertamento notificati dall' non è, CP_4
di per sé, idonea a giustificare la sospensione del pagamento, non essendo tale evenienza contemplata dal regolamento contrattuale, che prevede unicamente l'ipotesi della proposizione della domanda giudiziale.
Cionondimeno, il Giudice di prime cure è incorso in errore nell'estendere tale conclusione indistintamente a tutti i rapporti contrattuali, posto che solo con riferimento al contratto le parti hanno espressamente subordinato l'operatività dell'eccezione alla Per_1
proposizione della domanda giudiziale.
Va, inoltre, evidenziato che, rispetto ai dati valorizzati dal primo Giudice, l'appellante ha prodotto in appello i ricorsi introduttivi ex art. 414 c.p.c. promossi nei propri confronti, in pagina 13 di 20 qualità di responsabile solidale, dai lavoratori dell'appellata. Tali ricorsi, tuttavia, risultano temporalmente anteriori al maturare delle preclusioni nel giudizio di primo grado, atteso che l'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in data 3.7.2024. Più precisamente, essi sono stati presentati nel gennaio e nel febbraio 2024, salvo uno risalente addirittura al settembre dell'anno precedente. Ne consegue l'inammissibilità dell'allegato 3 all'Allegato B
– Relazione Dott. contente i ricorsi ex art. 414 c.p.c.. Per_4
Per tutto quanto sopra, con riguardo a questo specifico rapporto contrattuale, non può essere accolta l'eccezione di inadempimento.
Sul contratto Zara/Inditex – magazzino Castel San Giovanni
Il contratto con cui la subcommittente ha subappaltato alla Parte_1 [...]
l'esecuzione di servizi svolti in favore di , cliente della prima, presso il CP_1 CP_5
magazzino sito in Castel San Giovanni prevede l'eccezione di inadempimento solo a fronte della mancata consegna della documentazione lavoristica e non dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi. Per quanto concerne la documentazione, questa Corte condivide la valutazione del Giudice di prime cure, che ha qualificato l'eccezione sollevata come generica, posto che lo scambio di corrispondenza di cui al doc. 13 di parte appellante è fumoso e non consente di verificare se l'inadempimento dell'appaltatore fosse tale da giustificare, sotto il profilo della buona fede, la sospensione dell'erogazione dei corrispettivi da parte del committente.
Quanto all'inadempimento relativo agli obblighi retributivi e previdenziali, è previsto un obbligo di manleva a carico dell'appaltatore. Tuttavia, parte appellata ha correttamente evidenziato come l'obbligo della stessa, previsto dal contratto in narrativa, di tenere indenne il committente da qualsiasi pretesa e/o istanza avanzata dai lavoratori e dai terzi, compresi gli enti previdenziali, è stato superato da un accordo di risoluzione consensuale che stabiliva a carico della l'obbligo di compartecipare all'eventuale esborso a favore Parte_1
dell' Ne deriva che l'appellante non ha diritto di sospendere il pagamento a fronte CP_4
pagina 14 di 20 della ricezione dell'avviso di accertamento dell' relativamente al contratto CP_4
Zara/Inditex.
Sui contratti AL e US – magazzino Per_2
Con riferimento ai rapporti contrattuali relativi ai servizi di movimentazione da svolgersi presso i magazzini di AL e US a , è consentito procedere ad una Per_2
valutazione congiunta di entrambi i contratti, atteso che essi contengono le stesse clausole in relazione ai profili qui rilevanti. Invero, entrambi attribuiscono al committente il diritto di sospendere il pagamento a fronte della mancata presentazione della documentazione lavoristica da parte di , nonché il diritto di “trattenere, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. le CP_1
somme dovute per la prestazione dei Servizi di cui al Contratto ed agli specifici Addendum laddove emerga un inadempimento o un non corretto adempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. o dell'art.
29 d.lgs. n. 276/2003”.
Quanto alla documentazione, valgono le considerazioni svolte con riguardo al contratto
Zara/Inditex sulla genericità dell'eccezione di inadempimento.
Per quanto concerne gli altri inadempimenti lamentati dall'appellante per il rischio di rispondere a titolo di responsabilità solidale, occorre distinguere tra obblighi retributivi e contributivi, posto che, come rilevato poc'anzi, nonostante per entrambi operi la solidarietà ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, i presupposti per sollevare l'eccezione di inadempimento sono diversi.
Nel caso di specie, se si considera che i contratti AL e US si sono risolti a decorrere dal 1° aprile 2022 e che non è stato dimostrato dall'appellante che i lavoratori hanno avanzato pretese nei confronti della stessa nel termine di decadenza di due anni dalla conclusione dell'appalto, posto che la produzione dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. è tardiva, non può ritenersi sussistente il presupposto necessario ai fini dell'accoglimento dell'eccezione.
Diversamente è a dirsi con riferimento ai crediti degli enti previdenziali, per i quali non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003,
pagina 15 di 20 bensì opera esclusivamente il termine prescrizionale quinquennale. Ne consegue che, poiché dalla risoluzione degli appalti non sono ancora decorsi cinque anni, permane il rischio che il committente possa essere chiamato a rispondere, in via solidale, delle pretese creditorie avanzate dall' CP_4
Tuttavia, occorre considerare che il rifiuto di adempiere la propria prestazione è giustificato solo se conforme a buona fede, la quale è da escludersi allorché l'eccezione sia fondata su un rischio meramente eventuale o ipotetico. In altri termini, la sola possibilità astratta che l' possa in futuro esercitare le proprie pretese non è di per sé sufficiente a legittimare il CP_4
rifiuto del committente, il quale deve essere proporzionato e coerente rispetto all'inadempimento dedotto.
La valutazione ex fide bona impone, dunque, di distinguere tra gli inadempimenti agli obblighi contributivi relativi al subappalto AL, idonei a giustificare l'eccezione in quanto oggetto di verbali di accertamento e i presunti inadempimenti riferibili al contratto CP_4
US, non sufficienti a legittimare il rifiuto della prestazione da parte del committente, atteso che vi è una mera eventualità di future pretese contributive non suffragata nemmeno dalla notifica di avvisi di accertamento.
Ne consegue che l'eccezione di inadempimento per il contratto US non merita accoglimento, mentre con riguardo al contratto AL bisogna ulteriormente distinguere gli inadempimenti relativi alla cooperativa da quelli inerenti alla cooperativa Siviglia, CP_6
entrambe operanti presso il magazzino di . Invero, come correttamente rilevato Per_2
dall'appellata, il verbale relativo alla prima cooperativa, denominato
S05_Verbale_Accertamento_2021008434 e prodotto sub allegato 2 all'allegato B - Relazione dott. è stato notificato a luglio 2023, ben prima dell'udienza di p.c. in primo Per_4
grado, pertanto la sua produzione in appello è inammissibile in quanto tardiva e non consente di riconoscere alla il diritto di sospendere il pagamento dei Parte_1
corrispettivi a fronte degli inadempimenti accertati da detto verbale.
pagina 16 di 20 Al contrario, il verbale inerente alla seconda cooperativa, denominato
S04_Verbale_Accertamento_2021008443_FIEGE e prodotto sempre sub allegato 2 all'allegato B - Relazione dott. è ammissibile in quanto notificato dopo le Per_4
preclusioni maturate nel giudizio di primo grado, segnatamente l'11.12.2024. Da tale verbale si evince con chiarezza il periodo temporale cui sono riferibili gli inadempimenti lamentati dal committente (gennaio 2017 - marzo 2022).
Parte appellata non ha fornito la prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali con riferimento all'intero periodo oggetto dei verbali di accertamento. Anzi, la stessa ammette indirettamente di non aver pagato i contributi riconoscendo gli avvisi di accertamento, seppur contestando l'inammissibilità di uno di essi perché tardivo. Ora, è principio consolidato che, a fronte di un'eccezione di inadempimento, incombe sul creditore che avanza la pretesa di pagamento l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto alle obbligazioni assunte. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato correttamente assolto. Ne consegue che, a fronte della richiesta di pagamento dei corrispettivi avanzata dall'appaltatore, il committente è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento per il mancato versamento dei contributi, al fine di rifiutare l'adempimento richiesto ex adverso.
Anche sotto il profilo della buona fede, l'eccezione appare ammissibile: il periodo temporale in cui si collocano gli inadempimenti è, infatti, piuttosto esteso e ciò espone il committente al rischio concreto di dover rispondere in via solidale nei confronti dell' per somme di CP_4
rilevante entità, segnatamente pari a € 792.712,78 a titolo di contributi, come emerge dall'avviso di accertamento.
Deve, dunque, riconoscersi la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, tale da giustificare in termini di proporzionalità il diritto del committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi, fino a concorrenza dell'importo, pari a € 792.712,78, corrispondente all'esborso economico cui lo stesso è esposto a titolo di responsabilità solidale in forza del verbale di accertamento n. 2021008443. Sul punto, parte appellata CP_4
pagina 17 di 20 si difende insistendo “nell'ingiustizia di un'interpretazione della clausola sul diritto al trattenimento di somme per corrispettivi, che consenta la compensazione con crediti “comunicati” dopo più di tre anni dalla cessazione di ogni relazione contrattuale. Così interpretando la clausola, il Committente avrebbe sempre diritto, per il mero metus, a non pagare i propri crediti scaduti, in attesa che un giorno anche dopo anni, un terzo faccia valere ragioni di credito”.
Tale difesa è evidentemente infondata, atteso che l'eccezione di inadempimento si configura come un rimedio di natura sospensiva. La sua ratio risiede proprio nella necessità di consentire a una parte contrattuale di sospendere l'esecuzione della propria prestazione finché la controparte non abbia adempiuto o non si sia offerta di adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti, così da evitare un'attuazione squilibrata del sinallagma contrattuale. È pertanto erroneo confondere tale istituto con la compensazione.
Quest'ultima, infatti, determina l'estinzione reciproca dei debiti fino alla concorrenza della minore tra le due obbligazioni e comporterebbe, quindi, nel caso di specie una definitiva riduzione del credito vantato dall'appaltatore.
L'eccezione di inadempimento, al contrario, non incide in via definitiva sull'entità del credito, ma produce esclusivamente un effetto temporaneo di sospensione dell'adempimento. Ne consegue che, una volta che l'appaltatore avrà adempiuto alle proprie obbligazioni, lo stesso potrà agire per ottenere la soddisfazione integrale del proprio credito.
Per tutto quanto sopra, accogliendo parzialmente l'eccezione di inadempimento in riferimento al contratto AL, limitatamente all'importo di € 792.712,78, questa Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata che condannava a pagare la Parte_1
somma di € 1.443.758,14, condanna la stessa a corrispondere a la minor CP_1
somma di € 651.045,36.
II. Conseguentemente, deve essere parzialmente accolto anche il secondo motivo di appello, atteso che gli interessi di mora non devono essere computati sull'intera somma liquidata all'esito della compensazione dal primo Giudice, bensì sul diverso importo in linea pagina 18 di 20 capitale, pari a € 651.045,36, cui viene condannata all'esito del presente Parte_1
grado di giudizio.
III. Quanto al terzo motivo di appello relativo al diritto fatto valere dall'appellante di trattenere in garanzia ulteriori importi dovuti a titolo di corrispettivo a fronte di specifici obblighi di manleva assunti dall'appaltatore, deve riconoscersi che la clausola che prevede l'obbligo di quest'ultimo di tenere indenne il committente da qualsiasi responsabilità gli derivi dai contratti nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e/o di terzi, compresi gli enti previdenziali, è presente in tutti e quattro i contratti. Nondimeno, deve sottolinearsi che, come correttamente allegato dalla parte appellata, l'obbligo di manleva opera solo con riferimento a costi già sostenuti dal committente, che può rivalersi sulla propria controparte contrattuale solo dopo aver effettuato il pagamento. Nel caso di specie, l'unico importo, di cui è stato dimostrato il versamento da parte di a titolo di Parte_1
responsabilità solidale, è già stato compensato dal Giudice di prime cure. Diversamente,
l'appellante non può far valere l'obbligo di manleva gravante sulla controparte con riferimento alle somme oggetto degli avvisi di accertamento per i quali nulla è stato CP_4
ancora versato dall'appellante stessa. Da ciò deriva l'infondatezza del terzo motivo di gravame.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'eccezione di inadempimento, accertato il diritto di parte appellante di sospendere il pagamento di €
792.712,78, quest'ultima va condannata a pagare, in favore della parte appellata, in parziale riforma della sentenza appellata, la minor somma di € 651.045,36 (€ 1.443.758,14 - €
792.712,78); su tale somma devono essere computati interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento.
Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo, vanno compensate per metà ponendo la residua metà a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, Pt_1
con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
pagina 19 di 20 La Corte, in accoglimento parziale dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1005/2025 pubblicata in data 5.2.2025, la
[...]
Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza, così dispone:
- condanna al pagamento, in Parte_1
favore di della minor somma di € 651.045,36, oltre agli interessi di mora al CP_1
saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al soddisfo.
Condanna al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio che liquida, in misura già ridotta, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 520.000 a
1.000.000,00), per il primo grado, in complessivi € 9.000,00; per il presente grado, in complessivi € 8.000,00; oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott.ssa Margherita Monte Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott. Irene Lupo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532/2025 R.G. promossa
DA
(p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Totaro e dall'avv. Sidney Parte_2
HO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Bonacossa in
Milano, Piazzale Cadorna n. 4
APPELLANTE
CONTRO già (p. iva ), in persona del Presidente del CP_1 CP_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_3
pagina 1 di 20 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marchesan e dall'avv. Elisa Pavanello, presso lo studio delle quali in Padova, Via F. Rismondo n. 2/e, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
Per Parte_1
“Vo ontraria istanza o eccezione rigettata,
In via preliminare: sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nel giudizio 32485/2022 in considerazione del più che probabile accoglimento dell'appello e del periculum in mora rappresentato dal concreto rischio di insolvenza dell'appellata.Nel merito: in accoglimento del primo motivo d'appello riformare la sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui non ha riconosciuto la validità ed efficacia dell'eccezione di inadempimento di sospensione del pagamento dei corrispettivi sollevata da e per l'effetto accertare l'inadempimento di Pt_1
agli obblighi di trasmissione dei documenti giusl ici relativi ai propri dipendenti, in violazione CP_1 del combinato disposto degli artt.
3.4 e 4.4 dei contratti per cui è causa, nonché l'inadempimento di CP_1 alle obbligazioni retributive e previdenziali in favore dei propri dipendenti, che hanno esposto Pt_1 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, in vi ne dell'art.
4.6.3 dei contratti per cui è causa, e per l'effetto accertare l'efficacia e la validità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. di sospensione del pagamento dei corrispettivi esercitata da per Pt_1 tutti i motivi richiamati in narrativa. Nel merito: in accoglimento del secondo motivo d'appello ri e la sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha computato, sull'importo in linea capitale cui è stata condannata gli interessi al saggio di cui all'art. 5 Pt_1
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, e per l'effetto accertare che non è tenuta al pagamento degli interessi sugli importi eventualmente dovuti in favore di , a Pt_1 CP_1
della legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. di sospensione del nto dei corrispettivi esercitata da per tutti i motivi richiamati in narrativa;
nel merito: in accoglimento del Pt_1 terzo motivo d'appello riformare la sentenza n. 1005/2025 pubblicata il 05.02.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di di trattenere in garanzia ulteriori importi dovuti Pt_1 in favore di nel solo caso di introduzione di da giudiziale nei suoi confronti da parte dei terzi CP_1 creditori, e, tto, accertare che tutti i contratti per cui è causa prevedono la facoltà in capo a di Pt_1 sospendere il pagamento del corrispettivo laddove emerga un inadempimento o un non corretto inadempimento da parte di alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre a responsabilità CP_1 Pt_1 solidale ai s l'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, e rare pertanto la legittimità della sospensione degli ulteriori pagamenti da parte di per tutti i motivi richiamati in Pt_1 narrativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 32485/2022 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano;
nel merito, accertare e pagina 2 di 20 dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 10372/2022 del 21/06/2022 emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di nel procedimento CP_2 monitorio R.G. 19644/2022, con ogni conseguente statuizione, per mente esposte in narrativa;
nel merito, accertare e dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 13917/2022 del 17/08/2022 emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di nel procedimento monitorio R.G. 26149/2022, con ogni conseguente statuizione, per le CP_2 te esposte in narrativa respingere in ogni caso siccome inammissibili e/o infondate, in fatto e/o in diritto, per le ragioni in narrativa, le pretese creditorie avanzate da - ovvero in CP_2 subordine ridurle nei limiti di quanto debitamente provato ovvero compens o di
[...] che sarà accertato e/o si manifesterà in corso di causa;
in via riconvenzi Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di CP_2 Parte_1
39.715,47 euro, a titolo di risarcimento del danno, per tutte le causali esposte in narrativa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, con valenza integrativa rispetto ai precedenti atti difensivi, da intendersi integralmente richiamati, chiede l'ammissione di prova testimoniale. Pt_1
Per CP_1
“Nel merito: rigettarsi l'avversa impugnazione e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante al pagamento a favore di parte appellata della somma di € 1.443.758,14=, oltre interessi di mora, o in subordine, della minor somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi di mora. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato all'udienza del 3 luglio 2024 del giudizio di primo grado. Si allega fascicolo dei due giudizi di primo grado riuniti.”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano due distinti decreti ingiuntivi CP_1
ambedue tempestivamente opposti dall'ingiunta Parte_1
nell'ambito dei giudizi r.g. n. 32485/2022 e r.g. n. 37703/2022, poi riuniti.
Segnatamente, con riferimento al giudizio iscritto sub r.g. n. 32485/2022, CP_1
chiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 2.212.024,26, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 49, 68, 121, 123, 124, 125, 126 e
134/2022, tenuto conto della nota di credito n. 127/2022 e del pagamento di acconti in data 29 marzo e 7 aprile 2022) per servizi prestati in favore di Parte_1
in forza di quattro contratti di subappalto cliente AL,
[...] Per_1 Per_2
pagina 3 di 20 cliente US, Castel San Giovanni), stipulati tra quest'ultima, in qualità di Per_2
subcommittente, e la in qualità di subappaltatrice. CP_1
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione Parte_1
la quale, pur non contestando l'avvenuta conclusione dei quattro contratti
[...]
di subappalto né l'avvenuta prestazione dei servizi nei periodi cui si riferiscono le fatture emesse, eccepiva nello specifico che:
- i summenzionati contratti di subappalto furono sì conclusi con la convenuta opposta, ma non uti singulus, bensì quale mandataria e rappresentante dell'associazione temporanea di imprese in essere con il Consorzio UCSA a r.l., cui aderivano le cooperative Adriatica, Siviglia e destinate a prestare i servizi contrattuali Per_3
subappaltati a mezzo dei propri soci lavoratori;
- la convenuta opposta si sarebbe resa inadempiente, attesa la mancata ricostituzione di una garanzia fideiussoria di € 500.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente AL, presso il magazzino di , nonché Per_2
la mancata trasmissione di documenti previsti nei contratti, la mancata costituzione di una garanzia fideiussoria di € 150.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente US, presso il magazzino di , il Per_2
mancato pagamento di retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati negli appalti;
- l'attrice opponente pagava, in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs.
276/2003, somme ai lavoratori delle cooperative impiegate negli appalti e riceveva un accertamento da parte dell' quanto a omissione contributive del periodo 2018- CP_4
2020, per una somma superiore a € 1.000.000,00.
Su tali basi l'attrice opponente eccepiva dunque l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, in quanto non dimostrato e comunque oggetto di legittima sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c.; nonché, in via subordinata, la compensazione con quanto pagato dalla stessa quale responsabile in solido.
pagina 4 di 20 Da ultimo, l'attrice opponente eccepiva altresì l'avvenuto pagamento, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, della fattura azionata n. 134/2022 per un importo pari a €
276.647,20, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni e difese, con la sola CP_1
eccezione del pagamento della fattura n. 134/2022, insistendo nella propria pretesa creditoria.
Con riferimento al giudizio iscritto sub r.g. n. 37703/2022, chiedeva e CP_1
otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 1.183.395,28, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 139, 140, 141, 142, 155, 157, 159, 162, 182, 183 e
184/2022, tenuto conto della nota di credito n. 158/2022) per servizi prestati in favore di in forza di tre contratti di subappalto ( Parte_1 Per_1 Per_2
cliente AL, cliente US). Per_2
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione Parte_1
reiterando le eccezioni e conclusioni già formulate nel contenzioso
[...]
precedentemente introdotto e soggiungendo che, trattandosi di corrispettivi per servizi
“extra”, essi non trovano titolo nei contratti.
L'attrice opponente formulava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta opposta al pagamento della somma di € 39.715,47 a titolo di risarcimento per danni causati ai magazzini, differenze inventariali e smarrimenti di merce, come da fatture emesse. si costituiva del pari in tale secondo giudizio di opposizione, contestando le CP_1
avverse eccezioni e domande e insistendo nella propria pretesa creditoria.
Con sentenza n. 1005/2025, pubblicata in data 05.02.2025, il Tribunale di Milano, ritenuta parzialmente fondata l'opposizione proposta da e Parte_1
ritenuta fondata la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dalla stessa attrice opponente nel limite di quanto riconosciuto da (e cioè nel limite di € CP_1
8.321,69), revocava i decreti ingiuntivi opposti e, accertato un credito per € 1.452.079,83 in pagina 5 di 20 favore della convenuta opposta, nonché un credito per € 8.321,69 in favore dell'attrice opponente, a computazione delle reciproche poste, condannava Parte_1
al pagamento in favore di ella somma di € 1.443.758,14, oltre
[...] CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponeva gravame Parte_1
affidandosi a tre motivi d'appello.
I. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice non ha riconosciuto validità ed efficacia all'eccezione d'inadempimento sollevata da ritenendola genericamente formulata. Parte_1
Ad avviso di parte appellante, sul punto, la decisione sarebbe viziata almeno sotto tre distinti profili.
In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le ragioni poste alla base dell'eccezione d'inadempimento sarebbero state ben note a come si CP_1
evincerebbe dallo scambio di corrispondenza prodotto sub n. 13, recante, in maniera analitica, l'indicazione dei documenti non esibiti da alla data del 3.12.2021. CP_1
In secondo luogo, il Giudice di prime cure avrebbe completamente ignorato che il diritto di eccepire l'inadempimento e sospendere il pagamento del corrispettivo è chiaramente previsto in tutti i Contratti stipulati inter partes, essendo invero riconosciuto il diritto della committente a sospendere l'erogazione del corrispettivo “in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art.
4.4. a parte dell'Appaltatrice alle scadenze concordate o su richiesta della Committente”, ovvero “laddove emerga un inadempimento o un non corretto inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003”
Segnatamente, la sentenza impugnata sarebbe pervenuta alla “conseguenza paradossale” di riconoscere, da un lato, il diritto di di procedere a Parte_1
compensazione in relazione agli inadempimenti di e a titolo di surroga ex art. CP_1
pagina 6 di 20 29 D.Lgs 276/2003 e di non riconoscere, dall'altro, fondamento a un'eccezione di inadempimento fondata sulla medesima condotta.
Da ultimo, le statuizioni del primo Giudice sul punto si porrebbero altresì in violazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali “In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e
l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. civ., ord. 09.02.2022, n. 4079).
II. Con il secondo motivo, “necessario corollario” del primo, l'appellante insta per la riforma della decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in favore di gli CP_1
interessi di mora sull'importo liquidato all'esito della compensazione, nonostante la validità dell'eccezioni d'inadempimento sollevata da Parte_1
III. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che il pagamento dell'importo di € 1.452.079,83 derivante dalla compensazione non potesse essere impedito “dal proposito di trattenere in garanzia ulteriori corrispettivi, nemmeno a fronte di avvisi di accertamento dell' posto che tale diritto CP_4
non è istituito dai contratti, i quali, significativamente, danno tale facoltà all'opponente nel solo caso di introduzione di domanda giudiziale nei suoi confronti da parte dei terzi creditori (doc. 3, clausola n.
4.3.2)”.
Ad avviso di parte appellante, il Tribunale avrebbe considerato uno solo dei Contratti, quello relativo al Magazzino di risalente al 2010, senza rilevare che tutti gli altri Per_1
Contratti prevederebbero espressamente la facoltà in capo a Parte_1
di sospendere il pagamento del corrispettivo “laddove emerga un inadempimento o un non
[...]
corretto inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n.
276/2003”, cui si aggiungerebbe l'assunzione, da parte di di specifichi CP_1
pagina 7 di 20 obblighi di manleva e garanzia nei confronti di da Parte_1
“ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, libretti sanitari relativi al Personale” e comunque da qualsiasi obbligo e/o responsabilità derivante alla Committente “dal presente contratto sia nei confronti del Personale, che di tutti gli altri soggetti che, direttamente o indirettamente, collaborano o collaboreranno con l'Appaltatrice per fornire alla
Committente i servizi appaltati, nonché degli altri terzi, ivi inclusi pubbliche autorità, enti previdenziali ed assistenziali ed associazioni sindacali, in relazione a domande, pretese, oneri e spese a qualsivoglia titolo, ragione o causa relativa o comunque connessa al presente contratto”.
Si costituiva nel giudizio d'appello contestando la fondatezza dell'avverso CP_1
gravame di cui chiedeva pertanto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 27.03.2025, resa ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la Corte, ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris di cui all'art. 283 c.p.c., accoglieva l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante sospendendo l'esecutività della Parte_1
sentenza impugnata e rinviando alla fissata udienza di prima trattazione.
All'udienza del 19.06.2025, il Consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 18.09.2025.
All'udienza del 18.09.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
I. Sul primo motivo di appello relativo alla validità ed efficacia dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante, occorre in primo luogo verificare se, a seguito della risoluzione dei contratti di subappalto, il committente possa legittimamente sollevare eccezione di inadempimento e sospendere il pagamento dei corrispettivi, in presenza di pagina 8 di 20 violazioni dell'appaltatore relative all'obbligo di consegna della documentazione lavoristica e agli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori e l' CP_4
Al riguardo, questa Corte ritiene che la risoluzione di un contratto non precluda la possibilità di sollevare eccezione di inadempimento, qualora, sebbene il vincolo contrattuale abbia avuto termine, il rapporto obbligatorio non possa dirsi integralmente esaurito. Il primo Giudice, nel qualificare i contratti per cui è causa come contratti di durata, ha correttamente osservato che la risoluzione non ha effetto retroattivo e non viene meno il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ne consegue che – stante la natura sinallagmatica del rapporto contrattuale, la quale non muta a seguito della risoluzione del contratto – come permane in capo al committente l'obbligo di pagare i corrispettivi, allo stesso modo deve ritenersi che permanga anche l'obbligazione in capo alla controparte di adempiere ai propri obblighi di legge, tra cui il versamento delle retribuzioni ai lavoratori e dei contributi previdenziali all' il cui inadempimento si ripercuote CP_4
direttamente sul committente, esponendolo al rischio di responsabilità solidale. Se, infatti, anche dopo la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive residuano obbligazioni in capo ad entrambe le parti, non può ritenersi che il sinallagma contrattuale sia venuto meno: esso continua a spiegare i propri effetti con riguardo ai rapporti ancora pendenti e alle obbligazioni non ancora adempiute.
In questa prospettiva, l'eccezione di inadempimento conserva la propria funzione, volta ad assicurare una regolare attuazione del sinallagma contrattuale, e può essere sollevata, anche dopo la conclusione del contratto, dal debitore al fine di neutralizzare le pretese altrui che trovano fondamento nell'adempimento di quel medesimo contratto. In tale evenienza, il committente è legittimato a sospendere il pagamento dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1460
c.c., fino all'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla controparte contrattuale. In questo senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle
pagina 9 di 20 prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art.
29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. civ., sez. II, 09/02/2022, n.4079).
Tuttavia, poiché l'appellante deduce l'inadempimento della rispetto a obblighi CP_1
tanto retributivi quanto contributivi, allegando che tale inadempimento la espone a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, si impone l'esigenza di distinguere tra l'eccezione di inadempimento fondata sul mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori da quella basata sull'omesso versamento dei contributi previdenziali, atteso che i presupposti di applicazione non coincidono nei due casi.
Invero, l'art. 1676 c.c. attribuisce ai lavoratori che intendano ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto dall'appaltatore azione diretta nei confronti del committente, che è responsabile in solido solo fino a concorrenza dei corrispettivi non ancora pagati. Ne consegue che, affinché operi la solidarietà, al tempo in cui i lavoratori avanzano la loro domanda, il committente non deve aver già provveduto a estinguere il suo debito nei confronti della controparte. Da queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità trae la seguente conclusione: “ciò implica che il subcommittente non possa paralizzare, in assenza di pretese effettive, il credito del subappaltatore con la mancata dimostrazione della regolarità retributiva e contributiva dei dipendenti di quest'ultimo, in quanto la responsabilità ex art. 1676 cod. civ. è subordinata all'esistenza di un debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento” (Cass. civ., sez. II, 12/01/2024, n.1281).
Diversamente, l'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non richiede la permanenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore in pendenza della domanda avanzata dai lavoratori, ma stabilisce che la solidarietà per i trattamenti retributivi opera entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto. Pertanto, i lavoratori possono agire nei confronti del committente solo entro tale termine decadenziale, con la conseguenza che quest'ultimo può sollevare eccezione di inadempimento al fine di sospendere il pagamento pagina 10 di 20 dei corrispettivi per i servizi appaltati solo a fronte di un'effettiva domanda proposta dai lavoratori entro i termini. Tale previsione sulla decadenza non si estende ai crediti degli enti previdenziali, per i quali, tuttavia, secondo l'orientamento prevalente, opera la solidarietà prevista dal medesimo art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (Cass. civ., sez. II, 22/11/2021,
n.35962) e può essere invocato il termine prescrizionale di cinque anni. Ne deriva che l'eccezione di inadempimento sollevata dal committente, richiamando la propria eventuale responsabilità solidale per crediti previdenziali ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.
276/2003, è ammissibile solo se i relativi crediti non siano prescritti ed entro il termine quinquennale gli enti previdenziali abbiano formulato tempestive richieste di pagamento.
Va altresì evidenziato che la possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento non solo non è esclusa dall'intervenuta risoluzione stragiudiziale del rapporto, ma nemmeno dalla previsione, contenuta in tutti e quattro i contratti, di un obbligo di manleva in capo all'appaltatore per le pretese o istanze avanzate nei confronti della sua controparte da lavoratori e/o terzi, compresi gli enti previdenziali. Tale obbligo, infatti, non comporta, neppure in via indiretta, l'introduzione di una clausola solve et repete, che renderebbe inopponibili le eccezioni dirette a evitare o differire l'adempimento, ma si limita a stabilire che, qualora il committente sia costretto a corrispondere somme a lavoratori o terzi, egli abbia diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore.
Quanto, infine, alla disciplina dell'eccezione di inadempimento, questa Corte ritiene che, qualora non sia regolata diversamente dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, si debba applicare la disciplina codicistica in punto di presupposti e di onere della prova. Quest'ultimo subisce un'inversione: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione. Con riguardo ai presupposti, l'eccezione di inadempimento deve essere conforme a buona fede e rispettare il principio di proporzionalità, potendo essere sollevata a fronte di un inadempimento della controparte che, “avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito
pagina 11 di 20 sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. civ., sez. II, 28/12/2023, n. 36295).
Ciò posto, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'eccezione di inadempimento, formulata dalla stessa in sede di gravame con riferimento ai lamentati inadempimenti dell'appaltatore – consistenti, da un lato, nella mancata consegna della documentazione dovuta e, dall'altro, nell'omesso corretto adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali verso i lavoratori – non riguarda indistintamente tutti e quattro i contratti per cui è causa, ma è prevista soltanto da alcuni di essi. Invero, erra parte appellante nell'allegare che tutti i contratti contengono una pattuizione, dal medesimo contenuto, che attribuisce alla stessa la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo a fronte della mancata presentazione della documentazione che si è impegnata a CP_1
consegnarle alle scadenze concordate o su richiesta. Ancora, contrariamente a quanto dedotto da non tutti i contratti prevedono il diritto di sospendere il Parte_1
pagamento “laddove emerga un inadempimento o un non corretto inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. o dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003”. Da quanto sopra deriva l'esigenza di condurre un'analisi separata dei quattro contratti di subappalto
( Castel San Giovanni, Stradella cliente AL, Stradella cliente US), i quali Per_1
devono essere esaminati singolarmente.
Sul contratto Per_1
Il contratto con cui la subcommittente ha affidato alla subappaltatrice Parte_1
l'appalto per la gestione delle attività presso il magazzino sito in risulta CP_1 Per_1
stipulato in epoca di gran lunga anteriore rispetto agli altri tre contratti dedotti in giudizio.
Tale circostanza ne determina una significativa differenziazione anche sul piano contenutistico posto che le clausole in esso contenute non coincidono con quelle successivamente introdotte nei rapporti contrattuali stipulati tra le medesime parti. In
pagina 12 di 20 particolare, deve rilevarsi che in detto contratto non è previsto alcun elenco dei documenti che l'appaltatore avrebbe dovuto trasmettere periodicamente al committente, né risulta inserita una clausola che attribuisca a quest'ultimo la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di omessa presentazione della documentazione da parte dell'appaltatore. Diversamente è a dirsi con riguardo al diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo a fronte di pretese avanzate dai dipendenti o aventi causa dell'appaltatore per crediti di natura retributiva e contributiva. Tale diritto è, infatti, previsto dalla clausola 4.3.2. con cui le parti hanno inteso derogare alla disciplina civilistica nel regolare le modalità di esercizio dell'eccezione di inadempimento, subordinandola alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di terzi creditori nei confronti del committente.
Questa Corte osserva che le parti ben potevano limitare l'ambito applicativo dell'eccezione di inadempimento, trattandosi di un rimedio disponibile, come confermato dal fatto che, attraverso la clausola solve et repete, le parti possono addirittura escludere in radice la possibilità di dedurre eccezioni per rifiutare l'adempimento chiesto ex adverso.
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti che le stesse parti hanno previsto per l'esercizio dell'eccezione. Invero, il Tribunale ha correttamente rilevato che la mera ricezione, da parte della committente, di avvisi di accertamento notificati dall' non è, CP_4
di per sé, idonea a giustificare la sospensione del pagamento, non essendo tale evenienza contemplata dal regolamento contrattuale, che prevede unicamente l'ipotesi della proposizione della domanda giudiziale.
Cionondimeno, il Giudice di prime cure è incorso in errore nell'estendere tale conclusione indistintamente a tutti i rapporti contrattuali, posto che solo con riferimento al contratto le parti hanno espressamente subordinato l'operatività dell'eccezione alla Per_1
proposizione della domanda giudiziale.
Va, inoltre, evidenziato che, rispetto ai dati valorizzati dal primo Giudice, l'appellante ha prodotto in appello i ricorsi introduttivi ex art. 414 c.p.c. promossi nei propri confronti, in pagina 13 di 20 qualità di responsabile solidale, dai lavoratori dell'appellata. Tali ricorsi, tuttavia, risultano temporalmente anteriori al maturare delle preclusioni nel giudizio di primo grado, atteso che l'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in data 3.7.2024. Più precisamente, essi sono stati presentati nel gennaio e nel febbraio 2024, salvo uno risalente addirittura al settembre dell'anno precedente. Ne consegue l'inammissibilità dell'allegato 3 all'Allegato B
– Relazione Dott. contente i ricorsi ex art. 414 c.p.c.. Per_4
Per tutto quanto sopra, con riguardo a questo specifico rapporto contrattuale, non può essere accolta l'eccezione di inadempimento.
Sul contratto Zara/Inditex – magazzino Castel San Giovanni
Il contratto con cui la subcommittente ha subappaltato alla Parte_1 [...]
l'esecuzione di servizi svolti in favore di , cliente della prima, presso il CP_1 CP_5
magazzino sito in Castel San Giovanni prevede l'eccezione di inadempimento solo a fronte della mancata consegna della documentazione lavoristica e non dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi. Per quanto concerne la documentazione, questa Corte condivide la valutazione del Giudice di prime cure, che ha qualificato l'eccezione sollevata come generica, posto che lo scambio di corrispondenza di cui al doc. 13 di parte appellante è fumoso e non consente di verificare se l'inadempimento dell'appaltatore fosse tale da giustificare, sotto il profilo della buona fede, la sospensione dell'erogazione dei corrispettivi da parte del committente.
Quanto all'inadempimento relativo agli obblighi retributivi e previdenziali, è previsto un obbligo di manleva a carico dell'appaltatore. Tuttavia, parte appellata ha correttamente evidenziato come l'obbligo della stessa, previsto dal contratto in narrativa, di tenere indenne il committente da qualsiasi pretesa e/o istanza avanzata dai lavoratori e dai terzi, compresi gli enti previdenziali, è stato superato da un accordo di risoluzione consensuale che stabiliva a carico della l'obbligo di compartecipare all'eventuale esborso a favore Parte_1
dell' Ne deriva che l'appellante non ha diritto di sospendere il pagamento a fronte CP_4
pagina 14 di 20 della ricezione dell'avviso di accertamento dell' relativamente al contratto CP_4
Zara/Inditex.
Sui contratti AL e US – magazzino Per_2
Con riferimento ai rapporti contrattuali relativi ai servizi di movimentazione da svolgersi presso i magazzini di AL e US a , è consentito procedere ad una Per_2
valutazione congiunta di entrambi i contratti, atteso che essi contengono le stesse clausole in relazione ai profili qui rilevanti. Invero, entrambi attribuiscono al committente il diritto di sospendere il pagamento a fronte della mancata presentazione della documentazione lavoristica da parte di , nonché il diritto di “trattenere, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. le CP_1
somme dovute per la prestazione dei Servizi di cui al Contratto ed agli specifici Addendum laddove emerga un inadempimento o un non corretto adempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni retributive e previdenziali che possa esporre la Committente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. o dell'art.
29 d.lgs. n. 276/2003”.
Quanto alla documentazione, valgono le considerazioni svolte con riguardo al contratto
Zara/Inditex sulla genericità dell'eccezione di inadempimento.
Per quanto concerne gli altri inadempimenti lamentati dall'appellante per il rischio di rispondere a titolo di responsabilità solidale, occorre distinguere tra obblighi retributivi e contributivi, posto che, come rilevato poc'anzi, nonostante per entrambi operi la solidarietà ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, i presupposti per sollevare l'eccezione di inadempimento sono diversi.
Nel caso di specie, se si considera che i contratti AL e US si sono risolti a decorrere dal 1° aprile 2022 e che non è stato dimostrato dall'appellante che i lavoratori hanno avanzato pretese nei confronti della stessa nel termine di decadenza di due anni dalla conclusione dell'appalto, posto che la produzione dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. è tardiva, non può ritenersi sussistente il presupposto necessario ai fini dell'accoglimento dell'eccezione.
Diversamente è a dirsi con riferimento ai crediti degli enti previdenziali, per i quali non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003,
pagina 15 di 20 bensì opera esclusivamente il termine prescrizionale quinquennale. Ne consegue che, poiché dalla risoluzione degli appalti non sono ancora decorsi cinque anni, permane il rischio che il committente possa essere chiamato a rispondere, in via solidale, delle pretese creditorie avanzate dall' CP_4
Tuttavia, occorre considerare che il rifiuto di adempiere la propria prestazione è giustificato solo se conforme a buona fede, la quale è da escludersi allorché l'eccezione sia fondata su un rischio meramente eventuale o ipotetico. In altri termini, la sola possibilità astratta che l' possa in futuro esercitare le proprie pretese non è di per sé sufficiente a legittimare il CP_4
rifiuto del committente, il quale deve essere proporzionato e coerente rispetto all'inadempimento dedotto.
La valutazione ex fide bona impone, dunque, di distinguere tra gli inadempimenti agli obblighi contributivi relativi al subappalto AL, idonei a giustificare l'eccezione in quanto oggetto di verbali di accertamento e i presunti inadempimenti riferibili al contratto CP_4
US, non sufficienti a legittimare il rifiuto della prestazione da parte del committente, atteso che vi è una mera eventualità di future pretese contributive non suffragata nemmeno dalla notifica di avvisi di accertamento.
Ne consegue che l'eccezione di inadempimento per il contratto US non merita accoglimento, mentre con riguardo al contratto AL bisogna ulteriormente distinguere gli inadempimenti relativi alla cooperativa da quelli inerenti alla cooperativa Siviglia, CP_6
entrambe operanti presso il magazzino di . Invero, come correttamente rilevato Per_2
dall'appellata, il verbale relativo alla prima cooperativa, denominato
S05_Verbale_Accertamento_2021008434 e prodotto sub allegato 2 all'allegato B - Relazione dott. è stato notificato a luglio 2023, ben prima dell'udienza di p.c. in primo Per_4
grado, pertanto la sua produzione in appello è inammissibile in quanto tardiva e non consente di riconoscere alla il diritto di sospendere il pagamento dei Parte_1
corrispettivi a fronte degli inadempimenti accertati da detto verbale.
pagina 16 di 20 Al contrario, il verbale inerente alla seconda cooperativa, denominato
S04_Verbale_Accertamento_2021008443_FIEGE e prodotto sempre sub allegato 2 all'allegato B - Relazione dott. è ammissibile in quanto notificato dopo le Per_4
preclusioni maturate nel giudizio di primo grado, segnatamente l'11.12.2024. Da tale verbale si evince con chiarezza il periodo temporale cui sono riferibili gli inadempimenti lamentati dal committente (gennaio 2017 - marzo 2022).
Parte appellata non ha fornito la prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali con riferimento all'intero periodo oggetto dei verbali di accertamento. Anzi, la stessa ammette indirettamente di non aver pagato i contributi riconoscendo gli avvisi di accertamento, seppur contestando l'inammissibilità di uno di essi perché tardivo. Ora, è principio consolidato che, a fronte di un'eccezione di inadempimento, incombe sul creditore che avanza la pretesa di pagamento l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto alle obbligazioni assunte. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato correttamente assolto. Ne consegue che, a fronte della richiesta di pagamento dei corrispettivi avanzata dall'appaltatore, il committente è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento per il mancato versamento dei contributi, al fine di rifiutare l'adempimento richiesto ex adverso.
Anche sotto il profilo della buona fede, l'eccezione appare ammissibile: il periodo temporale in cui si collocano gli inadempimenti è, infatti, piuttosto esteso e ciò espone il committente al rischio concreto di dover rispondere in via solidale nei confronti dell' per somme di CP_4
rilevante entità, segnatamente pari a € 792.712,78 a titolo di contributi, come emerge dall'avviso di accertamento.
Deve, dunque, riconoscersi la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, tale da giustificare in termini di proporzionalità il diritto del committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi, fino a concorrenza dell'importo, pari a € 792.712,78, corrispondente all'esborso economico cui lo stesso è esposto a titolo di responsabilità solidale in forza del verbale di accertamento n. 2021008443. Sul punto, parte appellata CP_4
pagina 17 di 20 si difende insistendo “nell'ingiustizia di un'interpretazione della clausola sul diritto al trattenimento di somme per corrispettivi, che consenta la compensazione con crediti “comunicati” dopo più di tre anni dalla cessazione di ogni relazione contrattuale. Così interpretando la clausola, il Committente avrebbe sempre diritto, per il mero metus, a non pagare i propri crediti scaduti, in attesa che un giorno anche dopo anni, un terzo faccia valere ragioni di credito”.
Tale difesa è evidentemente infondata, atteso che l'eccezione di inadempimento si configura come un rimedio di natura sospensiva. La sua ratio risiede proprio nella necessità di consentire a una parte contrattuale di sospendere l'esecuzione della propria prestazione finché la controparte non abbia adempiuto o non si sia offerta di adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti, così da evitare un'attuazione squilibrata del sinallagma contrattuale. È pertanto erroneo confondere tale istituto con la compensazione.
Quest'ultima, infatti, determina l'estinzione reciproca dei debiti fino alla concorrenza della minore tra le due obbligazioni e comporterebbe, quindi, nel caso di specie una definitiva riduzione del credito vantato dall'appaltatore.
L'eccezione di inadempimento, al contrario, non incide in via definitiva sull'entità del credito, ma produce esclusivamente un effetto temporaneo di sospensione dell'adempimento. Ne consegue che, una volta che l'appaltatore avrà adempiuto alle proprie obbligazioni, lo stesso potrà agire per ottenere la soddisfazione integrale del proprio credito.
Per tutto quanto sopra, accogliendo parzialmente l'eccezione di inadempimento in riferimento al contratto AL, limitatamente all'importo di € 792.712,78, questa Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata che condannava a pagare la Parte_1
somma di € 1.443.758,14, condanna la stessa a corrispondere a la minor CP_1
somma di € 651.045,36.
II. Conseguentemente, deve essere parzialmente accolto anche il secondo motivo di appello, atteso che gli interessi di mora non devono essere computati sull'intera somma liquidata all'esito della compensazione dal primo Giudice, bensì sul diverso importo in linea pagina 18 di 20 capitale, pari a € 651.045,36, cui viene condannata all'esito del presente Parte_1
grado di giudizio.
III. Quanto al terzo motivo di appello relativo al diritto fatto valere dall'appellante di trattenere in garanzia ulteriori importi dovuti a titolo di corrispettivo a fronte di specifici obblighi di manleva assunti dall'appaltatore, deve riconoscersi che la clausola che prevede l'obbligo di quest'ultimo di tenere indenne il committente da qualsiasi responsabilità gli derivi dai contratti nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e/o di terzi, compresi gli enti previdenziali, è presente in tutti e quattro i contratti. Nondimeno, deve sottolinearsi che, come correttamente allegato dalla parte appellata, l'obbligo di manleva opera solo con riferimento a costi già sostenuti dal committente, che può rivalersi sulla propria controparte contrattuale solo dopo aver effettuato il pagamento. Nel caso di specie, l'unico importo, di cui è stato dimostrato il versamento da parte di a titolo di Parte_1
responsabilità solidale, è già stato compensato dal Giudice di prime cure. Diversamente,
l'appellante non può far valere l'obbligo di manleva gravante sulla controparte con riferimento alle somme oggetto degli avvisi di accertamento per i quali nulla è stato CP_4
ancora versato dall'appellante stessa. Da ciò deriva l'infondatezza del terzo motivo di gravame.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'eccezione di inadempimento, accertato il diritto di parte appellante di sospendere il pagamento di €
792.712,78, quest'ultima va condannata a pagare, in favore della parte appellata, in parziale riforma della sentenza appellata, la minor somma di € 651.045,36 (€ 1.443.758,14 - €
792.712,78); su tale somma devono essere computati interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento.
Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo, vanno compensate per metà ponendo la residua metà a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, Pt_1
con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
pagina 19 di 20 La Corte, in accoglimento parziale dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1005/2025 pubblicata in data 5.2.2025, la
[...]
Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza, così dispone:
- condanna al pagamento, in Parte_1
favore di della minor somma di € 651.045,36, oltre agli interessi di mora al CP_1
saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al soddisfo.
Condanna al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio che liquida, in misura già ridotta, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 520.000 a
1.000.000,00), per il primo grado, in complessivi € 9.000,00; per il presente grado, in complessivi € 8.000,00; oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
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