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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente
2. dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 310/2023 R.G. promossa
DA
rappr.to e difeso dagli Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA Pt_1
e SPARACINO MARIA GRAZIA
-Appellante- CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
GENTLE CINA' SALVATORE
-Appellato- All'udienza del 27 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi FATTO Con ricorso depositato il 26 agosto 2021 Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Palermo accertarsi l'illegittimità della nota del 5.06.2020, con la quale l' gli aveva comunicato di aver indebitamente Pt_1 erogato quote di integrazione al minimo sulla pensione cat. VOART n. nel periodo 01.12.2015-30.06.2020, per un importo pari ad € Numer_1
19.333,67, non spettanti per la concomitante percezione, da parte del
, di altra pensione da parte di organismo assicuratore estero. CP_1
1 Incontestata la natura indebita delle somme richieste, il ricorrente deduceva che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 412/1991, l' Pt_1 avrebbe potuto procedere soltanto alla ripetizione dell'indebito verificatosi nell'anno antecedente alla richiesta del 5 giugno 2020, ovvero dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Con la sentenza n. 821/2023 del 09.03.2023 il Tribunale di Palermo - ritenuto “pacificamente” assolto dal l'onere di CP_1 comunicazione dei propri redditi, applicando l'art. 13 comma 2 L. 412/1991, ha ritenuto ripetibili le somme limitatamente al periodo intercorrente dal 30.06.2019 al 05.06.2020, per le quali ha rilevato la
“tempestività” dell'azione di recupero promossa dall' Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 12.04.2023. Ha resistito all'appello con memoria depositata Controparte_1 il 5 febbraio 2025. All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti di cui i rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via preliminare, va dato atto del passaggio in giudicato delle statuizioni che non sono state oggetto di impugnazione neppure in via incidentale, ovvero quelle relative all'accertata ripetibilità delle somme percepite indebitamente dal dal 30.06.2019 al 05.06.2020. CP_1
L'appello è parzialmente fondato. Con un unico motivo l' ha censurato la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui, sul presupposto dell'avvenuta rituale comunicazione dei dati reddituali da parte del , ha ritenuto non CP_1 tempestiva la richiesta di ripetizione del 05.06.2020 relativamente ai ratei erogati negli anni intercorrenti dal 2015 al 2019. A tal fine ha precisato che il non aveva tempestivamente CP_1 dichiarato i propri redditi, in particolare: la dichiarazione dei redditi relativi al 2014 non era stata presentata;
i redditi relativi agli anni 2015 e 2016 erano stati dichiarati solo nel febbraio 2018, quelli inerenti al 2017 nel febbraio 2020 e per gli anni 2018 e 2019 non era stata effettuata 2 alcuna dichiarazione, sicché, ai fini del calcolo, l' aveva dovuto CP_2 considerare, a proiezione, quelli del 2017. Alla luce della superiore circostanza, non contestata dall'appellato (da intendersi, dunque, come ammessa, ex art. 115 c.p.c.), occorre valutare se, in relazione all'epoca delle singole dichiarazioni, a decorrere dalle quali l'Istituto poteva avere conoscenza di siffatti redditi, l'azione di recupero dell' sia da ritenersi tempestiva. Pt_1
A tal fine occorre fare riferimento, attesa la riconducibilità della fattispecie all'indebito previdenziale, alla disciplina di cui all'art. 52 comma 2° Legge n. 88/89 come autenticamente interpretato dall'art. 13 Legge n. 412 del 1991. Recita il primo che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.” Aggiunge il secondo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, (secondo cui “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave” ndr) si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La sanatoria prevista dalla norma è, quindi, rivendicabile a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, CP_2
3 anche in caso di errore del tutto incolpevole) salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché detti fatti non siano già conosciuti all'ente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004). Inoltre, «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei Pt_1 redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola Pt_1 di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano CP_2
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico. (cfr. Cass. n. 3802/2019). Alla luce di tali considerazioni, oltre che della sua lettura testuale (che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2, si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga
4 in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (v. Cass. n. 3802/2019 cit.). Ciò posto, nel caso di specie, il dies a quo dal quale far decorrere “il termine annuale” di cui all'art. 13 cit. va individuato nel momento in cui l' ha avuto effettiva conoscenza della situazione reddituale del Pt_1 pensionato, grazie alla comunicazione da lui effettuata;
momento che, secondo la (incontestata) ricostruzione operata dall'Ente, va individuata nel febbraio 2018 per i redditi 2015 e 2016 e nel febbraio 2020 per i redditi 2017; pertanto l'azione di recupero dell' va ritenuta Pt_1 tempestiva limitatamente ai ratei erogati nel 2017 (redditi dichiarati 02/2020 e nota di indebito 06/2020), nonché per gli anni 2018 e 2019 per i quali non è stata comunicata alcuna dichiarazione reddituale. In parziale riforma della sentenza di primo grado vanno dunque dichiarati ripetibili anche i ratei di integrazione al minimo della pensione relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 821/2023 resa il 9.03.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, dichiara legittima l'azione di ripetizione dell'indebito relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, avviata dall' nei Pt_1 confronti di con nota del 5 giugno 2020. Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio. Palermo, 27/03/2025 Il Consigliere estensore Caterina Greco Il Presidente Cinzia Alcamo
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