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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
2) – Dott.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1967/2022 R.G.
TRA
– rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Rubino e Viola Valentina, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Nola (NA) alla via Mario De Sena n. 250 -appellante-
E
Controparte_1
-appellato n.c.-
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto il 18.3.2019 al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante esponeva di essere alle dipendenze di dal 20.1.2010, CP_2 svolgendo servizio esterno come portalettere e che a causa delle posture incongrue e della movimentazione di carichi, aveva contratto “spondilodiscoartrosi diffusa con ernie discali, ipoacusia neurosensoriale, bronchite”, per le quali aveva presentato domanda di riconoscimento quale malattia professionale all' al fine di costituire una rendita o in CP_3 subordine un indennizzo in capitale. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_3
Dopo l'espletamento della prova testimoniale e di una ctu medico-legale, con sentenza pubblicata il 22.2.2022 il giudice adito rigettava la domanda, per insussistenza del nesso causale tra l'attività di lavoro svolta e la patologia contratta. Con ricorso depositato presso questa Corte il 29.7.2022, ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza di primo grado, chiedendo dichiararsi l'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie accertate ed il riconoscimento del danno biologico nella misura del 30% per la menomazione psico-fisica subita. L' non si è costituito in giudizio, restando pertanto contumace. CP_3
Lette le note scritte, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato. Parte appellante si duole della erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare della prova testimoniale nonchè della erroneità della ctu espletata in primo grado per aver esteso il campo di indagine sull'accertamento della malattia dell'obesità, senza tuttavia fornire elementi certi in ordine alla data di insorgenza ed alla capacità di incidenza quale causa del problema discale. Le censure mosse dall'appellante sono prive di fondamento. Nel corso del giudizio di primo grado i testimoni escussi, e , Testimone_1 Tes_2 non hanno fornito elementi idonei a valutare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta ( “Ho lavorato insieme alla ricorrente come Testimone_1 portalettere presso i Colli Aminei dal 2005 al 2019. Lavoravamo dalle 7.30 alle 12,57 circa dal lunedì al venerdì…Le consegne erano effettuate sempre e solo con lo scooter, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Il quantitativo della posta da consegnare variava ogni giorno: poteva capitare un giorno con maggiore quantitativo e Tes_ altro minore, comunque variabile dai 3 ai 12 kg.”; : “Dal 2009 al 2019 ho invece Tes_2 lavorato come portalettere presso l'agenzia postale Viale Colli Aminei, come la ricorrente…Il quantitativo di posta da recapitare era variabile, di giorno in giorno e anche la posta da tenere a tracolla (ovvero quella cd. registrata, soggetta a firma), poteva variare in base ai carichi giornalieri”). La ctu medico-legale di primo grado ha riscontrato con riferimento alla patologia di “ernia discale lombare” denunciata, che dall'unica indagine strumentale prodotta, ovvero la RM rachide lombo-sacrale del 27/09/2017, “non si evidenzia, a livello lombare, nessuna ernia ma solo una “piccola protrusione discale a livello L5-S1”. Tale constatazione pone in rilievo il fatto che la protrusione è reversibile e molto meno grave dell'ernia discale, essendo quest'ultima prevista quale malattia professionale dalla tabella I, D.M. 09/04/2008 per “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine, movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”,
“lavorazione di movimentazione manuali di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Prosegue il ctu affermando che “il lavoro di postino non espone a nessuna delle condizioni di rischio professionale appena elencate e che non sia nemmeno lontanamente paragonabile la guida di un motorino di regola a bassa velocità ed in un percorso urbano e, quindi, di regola su strade asfaltate, con le ipotesi prospettate in tabella I. A tal proposito è forse opportuno precisare, altresì, che l'ipotesi della movimentazione di carichi presuppone nella sua forma meno gravosa (donne ultracinquantenni) la movimentazione di oggetti di peso di oltre i 7 Kg se frequente ed oltre i 10 Kg se occasionale. Per il vero, nella “lista II - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”, il DM del 14/01/2008 ha aggiunto le “spondilodiscopatie del tratto lombare” ed “ernia discale lombare” per le vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”…la lista II non comporta il riconoscimento implicito come è per le patologie in Lista I e che comunque la valutazione dell'insieme dei dati (guida di un ciclomotore su un percorso urbano e di regola asfaltato, a basse o bassissime velocità; consegna della posta o di piccoli pacchi) non realizza particolari condizioni di rischio per la patologia artrosica vertebrale. Del resto, la patologia lombare, peraltro estremamente modesta, può trovare molta più ovvia spiegazione nella condizione di obesità, tuttora presente, ma si presume in passato ancora più marcata posto il recente intervento di chirurgia bariatrica riferito all'anamnesi (bendaggio gastrico)”. In effetti, dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, emerge una movimentazione manuale di carichi genericamente variabile tra i 3 ed i 12 kg, senza alcuna evidenza in ordine ad una movimentazione di oggetti di peso di oltre 7 Kg se frequente e di oltre 10 Kg se occasionale. Il riferimento del ctu all'obesità riscontrata nella ricorrente è chiaramente un'osservazione di carattere scientifico, che mette in rilievo innanzitutto la lieve entità della patologia lombare sofferta dalla e che fornisce una spiegazione più plausibile, sotto il profilo Pt_1 strettamente medico, dell'origine di detta malattia rispetto al tipo di attività lavorativa svolta. Osserva inoltre il ctu: “Ancora meno verosimile che possa dipendere dall'attività professionale svolta è l'Ernia discale cervicale. Nessuna patologia del rachide cervicale è prevista tra quelle professionali nemmeno in tabella III (“malattia la cui origine lavorativa è possibile”) e la tesi che l'uso del casco (oggetto di regola del peso attorno ai 1500 gr, perfettamente e simmetricamente appoggiato sul capo), possa determinare vizi di postura o carichi eccessivi della colonna ed essere concausa di degenerazione artrosica o di ernie discali cervicali appare del tutto priva di razionalità. Infine, per quanto attiene all'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, non vi è agli atti nessuna certificazione probante l'esistenza della stessa né è stata riferita alcuna ipoacusia all'anamnesi né l'esecuzione di indagini finalizzate allo studio della stessa. A questo, va aggiunto che il lavoro svolto (consegna della posta in un centro urbano e uso di un motorino omologato) non è di quelli che espongono a livelli sonori talmente alti e prolungati (Lex8h con valore d'azione pari a 80 dB), da poter essere causa di ipoacusia da rumore”. Quanto alla settoplastica e turbinotomia inferiore, riferisce il ctu: “Premesso che non v'è nessuna documentazione che avvalori la produzione di una frattura del setto nasale nel trauma del 6/09/2012, che la deviazione del setto nasale è un frequentissimo reperto parafisiologico e che l'ipertrofia dei turbinati può riconoscere innumerevoli altre cause ivi incluso il tabagismo per rimanere tra quelli presenti e documentati nella fattispecie;
tenuto conto, altresì, del periodo di recupero estremamente breve per una frattura (dal 6/9/2012 al 18/9/2012, soli 13 giorni di inabilità temporanea assoluta) e che alla visita otorino del 18/09/2012 viene descritto “non algia alla digitopressione né deformazione della piramide nasale”; - allo stato degli atti non è possibile riconoscere un rapporto di causalità materiale tra l'infortunio del 6/09/2012 e l'intervento di turbinectomia destra e setto plastica effettuato nel 2017”. Precisa, infine, il consulente, che nelle valutazioni dell'elaborato peritale si è correttamente attenuto alle sole patologie denunciate all' escludendo quindi la bronchite cronica, CP_3 non rientrante tra quelle denunciate. Ha quindi concluso che: “Per nessuna delle patologie denunciate (“ernia discale lombare”,
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, “ernia discale cervicale”, esiti di intervento chirurgico di settoplastica e turbinotomia inferiore) può riconoscersi nel servizio svolto la causa unica e diretta di servizio ovvero la causa preponderante e necessaria. L'appello non può dunque essere accolto, avendo il giudice di prime cure condiviso motivatamente le conclusioni del nominato c.t.u. - il quale ha risposto alle osservazioni mosse all'elaborato dal ricorrente - sul presupposto della completezza della relazione e dell'assenza di vizi logici nell'argomentare della stessa in ordine all'inesistenza di una origine professionale delle patologie denunciate, per la mancanza di prova sulla sussistenza del nesso causale. Nulla per le spese, vista la contumacia dell' nel presente grado di giudizio. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 9.6.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
2) – Dott.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1967/2022 R.G.
TRA
– rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Rubino e Viola Valentina, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Nola (NA) alla via Mario De Sena n. 250 -appellante-
E
Controparte_1
-appellato n.c.-
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto il 18.3.2019 al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante esponeva di essere alle dipendenze di dal 20.1.2010, CP_2 svolgendo servizio esterno come portalettere e che a causa delle posture incongrue e della movimentazione di carichi, aveva contratto “spondilodiscoartrosi diffusa con ernie discali, ipoacusia neurosensoriale, bronchite”, per le quali aveva presentato domanda di riconoscimento quale malattia professionale all' al fine di costituire una rendita o in CP_3 subordine un indennizzo in capitale. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_3
Dopo l'espletamento della prova testimoniale e di una ctu medico-legale, con sentenza pubblicata il 22.2.2022 il giudice adito rigettava la domanda, per insussistenza del nesso causale tra l'attività di lavoro svolta e la patologia contratta. Con ricorso depositato presso questa Corte il 29.7.2022, ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza di primo grado, chiedendo dichiararsi l'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie accertate ed il riconoscimento del danno biologico nella misura del 30% per la menomazione psico-fisica subita. L' non si è costituito in giudizio, restando pertanto contumace. CP_3
Lette le note scritte, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato. Parte appellante si duole della erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare della prova testimoniale nonchè della erroneità della ctu espletata in primo grado per aver esteso il campo di indagine sull'accertamento della malattia dell'obesità, senza tuttavia fornire elementi certi in ordine alla data di insorgenza ed alla capacità di incidenza quale causa del problema discale. Le censure mosse dall'appellante sono prive di fondamento. Nel corso del giudizio di primo grado i testimoni escussi, e , Testimone_1 Tes_2 non hanno fornito elementi idonei a valutare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta ( “Ho lavorato insieme alla ricorrente come Testimone_1 portalettere presso i Colli Aminei dal 2005 al 2019. Lavoravamo dalle 7.30 alle 12,57 circa dal lunedì al venerdì…Le consegne erano effettuate sempre e solo con lo scooter, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Il quantitativo della posta da consegnare variava ogni giorno: poteva capitare un giorno con maggiore quantitativo e Tes_ altro minore, comunque variabile dai 3 ai 12 kg.”; : “Dal 2009 al 2019 ho invece Tes_2 lavorato come portalettere presso l'agenzia postale Viale Colli Aminei, come la ricorrente…Il quantitativo di posta da recapitare era variabile, di giorno in giorno e anche la posta da tenere a tracolla (ovvero quella cd. registrata, soggetta a firma), poteva variare in base ai carichi giornalieri”). La ctu medico-legale di primo grado ha riscontrato con riferimento alla patologia di “ernia discale lombare” denunciata, che dall'unica indagine strumentale prodotta, ovvero la RM rachide lombo-sacrale del 27/09/2017, “non si evidenzia, a livello lombare, nessuna ernia ma solo una “piccola protrusione discale a livello L5-S1”. Tale constatazione pone in rilievo il fatto che la protrusione è reversibile e molto meno grave dell'ernia discale, essendo quest'ultima prevista quale malattia professionale dalla tabella I, D.M. 09/04/2008 per “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine, movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”,
“lavorazione di movimentazione manuali di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Prosegue il ctu affermando che “il lavoro di postino non espone a nessuna delle condizioni di rischio professionale appena elencate e che non sia nemmeno lontanamente paragonabile la guida di un motorino di regola a bassa velocità ed in un percorso urbano e, quindi, di regola su strade asfaltate, con le ipotesi prospettate in tabella I. A tal proposito è forse opportuno precisare, altresì, che l'ipotesi della movimentazione di carichi presuppone nella sua forma meno gravosa (donne ultracinquantenni) la movimentazione di oggetti di peso di oltre i 7 Kg se frequente ed oltre i 10 Kg se occasionale. Per il vero, nella “lista II - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”, il DM del 14/01/2008 ha aggiunto le “spondilodiscopatie del tratto lombare” ed “ernia discale lombare” per le vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”…la lista II non comporta il riconoscimento implicito come è per le patologie in Lista I e che comunque la valutazione dell'insieme dei dati (guida di un ciclomotore su un percorso urbano e di regola asfaltato, a basse o bassissime velocità; consegna della posta o di piccoli pacchi) non realizza particolari condizioni di rischio per la patologia artrosica vertebrale. Del resto, la patologia lombare, peraltro estremamente modesta, può trovare molta più ovvia spiegazione nella condizione di obesità, tuttora presente, ma si presume in passato ancora più marcata posto il recente intervento di chirurgia bariatrica riferito all'anamnesi (bendaggio gastrico)”. In effetti, dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, emerge una movimentazione manuale di carichi genericamente variabile tra i 3 ed i 12 kg, senza alcuna evidenza in ordine ad una movimentazione di oggetti di peso di oltre 7 Kg se frequente e di oltre 10 Kg se occasionale. Il riferimento del ctu all'obesità riscontrata nella ricorrente è chiaramente un'osservazione di carattere scientifico, che mette in rilievo innanzitutto la lieve entità della patologia lombare sofferta dalla e che fornisce una spiegazione più plausibile, sotto il profilo Pt_1 strettamente medico, dell'origine di detta malattia rispetto al tipo di attività lavorativa svolta. Osserva inoltre il ctu: “Ancora meno verosimile che possa dipendere dall'attività professionale svolta è l'Ernia discale cervicale. Nessuna patologia del rachide cervicale è prevista tra quelle professionali nemmeno in tabella III (“malattia la cui origine lavorativa è possibile”) e la tesi che l'uso del casco (oggetto di regola del peso attorno ai 1500 gr, perfettamente e simmetricamente appoggiato sul capo), possa determinare vizi di postura o carichi eccessivi della colonna ed essere concausa di degenerazione artrosica o di ernie discali cervicali appare del tutto priva di razionalità. Infine, per quanto attiene all'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, non vi è agli atti nessuna certificazione probante l'esistenza della stessa né è stata riferita alcuna ipoacusia all'anamnesi né l'esecuzione di indagini finalizzate allo studio della stessa. A questo, va aggiunto che il lavoro svolto (consegna della posta in un centro urbano e uso di un motorino omologato) non è di quelli che espongono a livelli sonori talmente alti e prolungati (Lex8h con valore d'azione pari a 80 dB), da poter essere causa di ipoacusia da rumore”. Quanto alla settoplastica e turbinotomia inferiore, riferisce il ctu: “Premesso che non v'è nessuna documentazione che avvalori la produzione di una frattura del setto nasale nel trauma del 6/09/2012, che la deviazione del setto nasale è un frequentissimo reperto parafisiologico e che l'ipertrofia dei turbinati può riconoscere innumerevoli altre cause ivi incluso il tabagismo per rimanere tra quelli presenti e documentati nella fattispecie;
tenuto conto, altresì, del periodo di recupero estremamente breve per una frattura (dal 6/9/2012 al 18/9/2012, soli 13 giorni di inabilità temporanea assoluta) e che alla visita otorino del 18/09/2012 viene descritto “non algia alla digitopressione né deformazione della piramide nasale”; - allo stato degli atti non è possibile riconoscere un rapporto di causalità materiale tra l'infortunio del 6/09/2012 e l'intervento di turbinectomia destra e setto plastica effettuato nel 2017”. Precisa, infine, il consulente, che nelle valutazioni dell'elaborato peritale si è correttamente attenuto alle sole patologie denunciate all' escludendo quindi la bronchite cronica, CP_3 non rientrante tra quelle denunciate. Ha quindi concluso che: “Per nessuna delle patologie denunciate (“ernia discale lombare”,
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, “ernia discale cervicale”, esiti di intervento chirurgico di settoplastica e turbinotomia inferiore) può riconoscersi nel servizio svolto la causa unica e diretta di servizio ovvero la causa preponderante e necessaria. L'appello non può dunque essere accolto, avendo il giudice di prime cure condiviso motivatamente le conclusioni del nominato c.t.u. - il quale ha risposto alle osservazioni mosse all'elaborato dal ricorrente - sul presupposto della completezza della relazione e dell'assenza di vizi logici nell'argomentare della stessa in ordine all'inesistenza di una origine professionale delle patologie denunciate, per la mancanza di prova sulla sussistenza del nesso causale. Nulla per le spese, vista la contumacia dell' nel presente grado di giudizio. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 9.6.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente