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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Febbi
APPELLANTE
E
(c.f.: ) nella qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Macello
APPELLATA
OGGETTO: mutuo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
12902/2020, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 5961/2016 emesso dal Tribunale di Roma in Parte_1 data 10 marzo 2016, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 14.673,03 € oltre accessori in favore della pari all'importo complessivo delle rate non pagate Controparte_2 del contratto di finanziamento n. 00002004429 stipulato il 3 dicembre 2008 tra la e Parte_1 la (la quale ha successivamente ceduto il proprio credito a Controparte_3
fusa per incorporazione nella . Controparte_4 Controparte_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile la querela di falso proposta, nel giudizio di opposizione, avverso la relata di notifica della cartolina di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo opposto, dal momento che la querela di falso - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale – è stata proposta in via incidentale e aveva ad oggetto un documento rilevante ai fini della controversia;
2) il tribunale avrebbe dovuto in ogni caso sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio - pendente dinanzi al Tribunale di Venezia - avente ad oggetto la querela di falso proposta in via principale dalla avverso il medesimo Parte_1 documento;
3) il tribunale ha omesso di esaminare il merito dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere accolta in quanto la ha disconosciuto anche le firme apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento prodotto in copia dalla controparte e ha negato di avere ricevuto la somma di
15.000,00 € oggetto del presunto finanziamento, mentre la non ha depositato Controparte_2 né l'originale del contratto di finanziamento, né “le scritture contabili necessarie”.
L'appellante ha concluso domandando – previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado - l'accertamento della falsità delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento n. 00002004429 stipulato tra la e la Parte_1 [...] il 3 dicembre 2008 e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto.
Si è costituita in giudizio la (dichiarando di agire nella qualità Controparte_1 di mandataria di (già , domandando il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'appello.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla avverso la relata di notifica del Parte_1
2 decreto ingiuntivo opposto (finalizzata a dimostrare che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo di posta raccomandata non fosse stata apposta da
, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva Parte_1 proposta dalla ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (in difetto di prova delle ragioni che Parte_1 avrebbero impedito alla di proporre opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 tempestivamente).
La doglianza è fondata.
Il tribunale ha ritenuto inammissibile la querela di falso in quanto proposta in via principale, richiamando quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di querela di falso instaurato in via principale - che, nel caso di accoglimento della domanda, è destinato a chiudersi con un accertamento che spiega efficacia erga omnes - è esclusa la proposizione di altre domande, anche se dipendenti dalla domanda di accertamento della falsità del documento (in questo senso v. Cass. 13190/2006, richiamata nella sentenza appellata).
Tale decisione non è condivisibile, dovendosi aderire all'opposto indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel giudizio in cui sia proposta in via principale querela di falso
è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c. la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto (in questo senso v. Cass. 8688/2024, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rinvia).
Nel corso del giudizio di primo grado la ha peraltro proposto autonomo Parte_1 giudizio per querela di falso davanti al Tribunale di Venezia, ciò che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Roma a sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso proposta in via principale (trattandosi di questione pregiudiziale ai fini della decisione sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.).
Nelle more del presente giudizio di appello il procedimento sulla querela di falso è stato definito dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 1901/2021 passata in giudicato (v. i documenti allegati alla memoria depositata dall'appellante il 16 maggio 2022), che ha accertato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale non è autografa di e che la relata di notifica deve ritenersi falsa nella parte in cui Parte_1
l'agente postale certifica che l'atto è stato consegnato a e da questa Parte_1 sottoscritto.
L'accertamento della falsità della relata di notifica compiuta dal Tribunale di Venezia consente di affermare che non vi sia prova della valida notificazione del decreto ingiuntivo opposto dalla sia perché non è possibile riferire la sottoscrizione dell'avviso di Parte_1 ricevimento ad una delle altre persone a cui può essere consegnato il piego raccomandato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, sia perché – trattandosi di piego che non è stato consegnato personalmente al destinatario dell'atto – l'agente postale ha omesso di informare il destinatario dell'atto a mezzo lettera raccomandata (come invece previsto dall'art. 7,
3 comma 3, della legge n. 890/1982).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 5961/2016 emesso dal Tribunale di Roma deve ritenersi ammissibile, non essendovi prova del fatto che il decreto ingiuntivo sia stato validamente notificato a
[...]
Parte_1
Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
La ha disconosciuto sia la conformità della copia del contratto di Parte_1 finanziamento rispetto all'originale (negando peraltro in radice di avere mai concluso un contratto di finanziamento dell'importo di 15.000,00 € per l'acquisto di un'autovettura nuova), sia le firme apposte in calce al contratto di finanziamento prodotto in atti.
Il disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento rispetto all'originale deve ritenersi inammissibile perché tardiva, in quanto formulata per la prima volta dall'opponente con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. (benché il documento fosse stato depositato dalla controparte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) mentre - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all'originale se non è disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (v. ex multis Cass. 32573/2024; Cass. 7315/2020; Cass.
31514/2019; Cass. 18074/2019).
Avendo peraltro negato tout court di aver concluso un contratto di finanziamento dell'importo di 15.000,00 € per l'acquisto di un'autovettura nuova, l'opponente ha peraltro eccepito il c.d. “diniego di originale” con cui – secondo il più recente orientamento giurisprudenziale - non si contesta il contenuto ma l'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede pertanto la querela di falso (proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio) per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata (Cass. 14945/2025; Cass. 134/2025; Cass.
24029/2024).
Anche il disconoscimento della sottoscrizione delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento prodotto in copia deve ritenersi inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura privata (ad es. dando esecuzione alle obbligazioni ivi previste), non può nel successivo giudizio disconoscerla, sì che ove avvenga tale disconoscimento la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. 22460/2017; Cass. 10849/2012; Cass. 18748/2004).
Si ritiene al riguardo che il presupposto logico del potere conferito alla parte, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte - ponendo a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima - è che si tratti, in ogni caso, di scrittura
4 che non sia già stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere.
Il disconoscimento di una scrittura privata, infatti, è di per sé incompatibile con ogni precedente riconoscimento (anche tacito), tanto è vero che la legge ne preclude la possibilità
(proprio perché considera implicito il riconoscimento) anche nell'ipotesi in cui la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta non l'abbia disconosciuta (o non abbia dichiarato di non conoscerla) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.), non essendo cioè ammissibile che colui il quale abbia preso visione (o che sia stato in grado di prendere direttamente visione) della scrittura che gli venga attribuita e ne ritenga erronea l'attribuzione, non reagisca immediatamente per negare la propria sottoscrizione.
A maggior ragione, il disconoscimento giudiziale non è ammissibile laddove la parte contro cui la scrittura privata venga prodotta abbia precedentemente manifestato concretamente la volontà di dare esecuzione al negozio indicato nella scrittura: un simile contegno della parte è da considerarsi concludente, in quanto l'esecuzione (o la richiesta di esecuzione) della prestazione implica, per regola di esperienza, che la parte medesima si riconosca debitrice ovvero - per logica correlazione - autrice del documento rappresentativo dell'atto da cui trae origine l'obbligazione eseguita (o di cui viene chiesta l'esecuzione).
Ne consegue che l'esecuzione della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio che trae origine dalla scrittura privata (poi disconosciuta) ha valore di riconoscimento della sottoscrizione ivi apposta, rendendo inammissibile il successivo disconoscimento.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la ha dato esecuzione Parte_1 al contratto di finanziamento pagando le prime 15 rate previste dal piano di ammortamento
(effettuando anche pagamenti spontanei e mezzo bonifico bancario nei casi in cui l'addebito diretto sul c/c bancario risultava insoluto), ponendo in essere in tal modo un comportamento che preclude il disconoscimento in sede giudiziale della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento ed è logicamente incompatibile con la negazione dell'erogazione dell'importo mutuato (15.000,00 €).
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il 17 ottobre 2018
l'opponente ha contestato tale circostanza in maniera assolutamente generica, limitandosi ad affermare che le rate che risultano pagate in base all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato da “si riferiscono senz'altro ad altro contratto di finanziamento Controparte_2 sottoscritto”.
L'opponente ha, cioè, riconosciuto di avere sottoscritto nel 2008 (“circa dieci anni fa”) un contratto di finanziamento con la società ma afferma che si sarebbe trattato di CP_3 un finanziamento di importo inferiore, senza tuttavia indicare quali sarebbero gli estremi di tale diverso contratto, senza fornire alcuna prova della sua conclusione e senza chiarire se il finanziamento sia stato restituito o meno.
Alla luce degli elementi illustrati e delle considerazioni che precedono, deve dunque
5 ritenersi raggiunta la prova della conclusione del contratto di finanziamento per cui la
[...] ha agito in via monitoria, senza che sia necessario dare corso alle richieste istruttorie CP_2 formulate dalla nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e reiterate con Parte_1
l'atto di appello.
Risultando infondati i motivi su cui si fonda l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5961/2016 emesso dal Tribunale di Roma, l'opposizione va conseguentemente rigettata.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 12902/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali Controparte_5 nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Febbi
APPELLANTE
E
(c.f.: ) nella qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Macello
APPELLATA
OGGETTO: mutuo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
12902/2020, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 5961/2016 emesso dal Tribunale di Roma in Parte_1 data 10 marzo 2016, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 14.673,03 € oltre accessori in favore della pari all'importo complessivo delle rate non pagate Controparte_2 del contratto di finanziamento n. 00002004429 stipulato il 3 dicembre 2008 tra la e Parte_1 la (la quale ha successivamente ceduto il proprio credito a Controparte_3
fusa per incorporazione nella . Controparte_4 Controparte_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile la querela di falso proposta, nel giudizio di opposizione, avverso la relata di notifica della cartolina di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo opposto, dal momento che la querela di falso - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale – è stata proposta in via incidentale e aveva ad oggetto un documento rilevante ai fini della controversia;
2) il tribunale avrebbe dovuto in ogni caso sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio - pendente dinanzi al Tribunale di Venezia - avente ad oggetto la querela di falso proposta in via principale dalla avverso il medesimo Parte_1 documento;
3) il tribunale ha omesso di esaminare il merito dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere accolta in quanto la ha disconosciuto anche le firme apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento prodotto in copia dalla controparte e ha negato di avere ricevuto la somma di
15.000,00 € oggetto del presunto finanziamento, mentre la non ha depositato Controparte_2 né l'originale del contratto di finanziamento, né “le scritture contabili necessarie”.
L'appellante ha concluso domandando – previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado - l'accertamento della falsità delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento n. 00002004429 stipulato tra la e la Parte_1 [...] il 3 dicembre 2008 e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto.
Si è costituita in giudizio la (dichiarando di agire nella qualità Controparte_1 di mandataria di (già , domandando il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'appello.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla avverso la relata di notifica del Parte_1
2 decreto ingiuntivo opposto (finalizzata a dimostrare che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo di posta raccomandata non fosse stata apposta da
, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva Parte_1 proposta dalla ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (in difetto di prova delle ragioni che Parte_1 avrebbero impedito alla di proporre opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 tempestivamente).
La doglianza è fondata.
Il tribunale ha ritenuto inammissibile la querela di falso in quanto proposta in via principale, richiamando quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di querela di falso instaurato in via principale - che, nel caso di accoglimento della domanda, è destinato a chiudersi con un accertamento che spiega efficacia erga omnes - è esclusa la proposizione di altre domande, anche se dipendenti dalla domanda di accertamento della falsità del documento (in questo senso v. Cass. 13190/2006, richiamata nella sentenza appellata).
Tale decisione non è condivisibile, dovendosi aderire all'opposto indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel giudizio in cui sia proposta in via principale querela di falso
è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c. la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto (in questo senso v. Cass. 8688/2024, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rinvia).
Nel corso del giudizio di primo grado la ha peraltro proposto autonomo Parte_1 giudizio per querela di falso davanti al Tribunale di Venezia, ciò che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Roma a sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso proposta in via principale (trattandosi di questione pregiudiziale ai fini della decisione sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.).
Nelle more del presente giudizio di appello il procedimento sulla querela di falso è stato definito dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 1901/2021 passata in giudicato (v. i documenti allegati alla memoria depositata dall'appellante il 16 maggio 2022), che ha accertato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale non è autografa di e che la relata di notifica deve ritenersi falsa nella parte in cui Parte_1
l'agente postale certifica che l'atto è stato consegnato a e da questa Parte_1 sottoscritto.
L'accertamento della falsità della relata di notifica compiuta dal Tribunale di Venezia consente di affermare che non vi sia prova della valida notificazione del decreto ingiuntivo opposto dalla sia perché non è possibile riferire la sottoscrizione dell'avviso di Parte_1 ricevimento ad una delle altre persone a cui può essere consegnato il piego raccomandato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, sia perché – trattandosi di piego che non è stato consegnato personalmente al destinatario dell'atto – l'agente postale ha omesso di informare il destinatario dell'atto a mezzo lettera raccomandata (come invece previsto dall'art. 7,
3 comma 3, della legge n. 890/1982).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 5961/2016 emesso dal Tribunale di Roma deve ritenersi ammissibile, non essendovi prova del fatto che il decreto ingiuntivo sia stato validamente notificato a
[...]
Parte_1
Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
La ha disconosciuto sia la conformità della copia del contratto di Parte_1 finanziamento rispetto all'originale (negando peraltro in radice di avere mai concluso un contratto di finanziamento dell'importo di 15.000,00 € per l'acquisto di un'autovettura nuova), sia le firme apposte in calce al contratto di finanziamento prodotto in atti.
Il disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento rispetto all'originale deve ritenersi inammissibile perché tardiva, in quanto formulata per la prima volta dall'opponente con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. (benché il documento fosse stato depositato dalla controparte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) mentre - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all'originale se non è disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (v. ex multis Cass. 32573/2024; Cass. 7315/2020; Cass.
31514/2019; Cass. 18074/2019).
Avendo peraltro negato tout court di aver concluso un contratto di finanziamento dell'importo di 15.000,00 € per l'acquisto di un'autovettura nuova, l'opponente ha peraltro eccepito il c.d. “diniego di originale” con cui – secondo il più recente orientamento giurisprudenziale - non si contesta il contenuto ma l'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede pertanto la querela di falso (proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio) per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata (Cass. 14945/2025; Cass. 134/2025; Cass.
24029/2024).
Anche il disconoscimento della sottoscrizione delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento prodotto in copia deve ritenersi inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura privata (ad es. dando esecuzione alle obbligazioni ivi previste), non può nel successivo giudizio disconoscerla, sì che ove avvenga tale disconoscimento la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. 22460/2017; Cass. 10849/2012; Cass. 18748/2004).
Si ritiene al riguardo che il presupposto logico del potere conferito alla parte, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte - ponendo a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima - è che si tratti, in ogni caso, di scrittura
4 che non sia già stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere.
Il disconoscimento di una scrittura privata, infatti, è di per sé incompatibile con ogni precedente riconoscimento (anche tacito), tanto è vero che la legge ne preclude la possibilità
(proprio perché considera implicito il riconoscimento) anche nell'ipotesi in cui la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta non l'abbia disconosciuta (o non abbia dichiarato di non conoscerla) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.), non essendo cioè ammissibile che colui il quale abbia preso visione (o che sia stato in grado di prendere direttamente visione) della scrittura che gli venga attribuita e ne ritenga erronea l'attribuzione, non reagisca immediatamente per negare la propria sottoscrizione.
A maggior ragione, il disconoscimento giudiziale non è ammissibile laddove la parte contro cui la scrittura privata venga prodotta abbia precedentemente manifestato concretamente la volontà di dare esecuzione al negozio indicato nella scrittura: un simile contegno della parte è da considerarsi concludente, in quanto l'esecuzione (o la richiesta di esecuzione) della prestazione implica, per regola di esperienza, che la parte medesima si riconosca debitrice ovvero - per logica correlazione - autrice del documento rappresentativo dell'atto da cui trae origine l'obbligazione eseguita (o di cui viene chiesta l'esecuzione).
Ne consegue che l'esecuzione della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio che trae origine dalla scrittura privata (poi disconosciuta) ha valore di riconoscimento della sottoscrizione ivi apposta, rendendo inammissibile il successivo disconoscimento.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la ha dato esecuzione Parte_1 al contratto di finanziamento pagando le prime 15 rate previste dal piano di ammortamento
(effettuando anche pagamenti spontanei e mezzo bonifico bancario nei casi in cui l'addebito diretto sul c/c bancario risultava insoluto), ponendo in essere in tal modo un comportamento che preclude il disconoscimento in sede giudiziale della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento ed è logicamente incompatibile con la negazione dell'erogazione dell'importo mutuato (15.000,00 €).
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il 17 ottobre 2018
l'opponente ha contestato tale circostanza in maniera assolutamente generica, limitandosi ad affermare che le rate che risultano pagate in base all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato da “si riferiscono senz'altro ad altro contratto di finanziamento Controparte_2 sottoscritto”.
L'opponente ha, cioè, riconosciuto di avere sottoscritto nel 2008 (“circa dieci anni fa”) un contratto di finanziamento con la società ma afferma che si sarebbe trattato di CP_3 un finanziamento di importo inferiore, senza tuttavia indicare quali sarebbero gli estremi di tale diverso contratto, senza fornire alcuna prova della sua conclusione e senza chiarire se il finanziamento sia stato restituito o meno.
Alla luce degli elementi illustrati e delle considerazioni che precedono, deve dunque
5 ritenersi raggiunta la prova della conclusione del contratto di finanziamento per cui la
[...] ha agito in via monitoria, senza che sia necessario dare corso alle richieste istruttorie CP_2 formulate dalla nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e reiterate con Parte_1
l'atto di appello.
Risultando infondati i motivi su cui si fonda l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5961/2016 emesso dal Tribunale di Roma, l'opposizione va conseguentemente rigettata.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 12902/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali Controparte_5 nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6