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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1765/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/03/2025, assunto in decisione in data 28/05/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato RATTI LUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza CONCLUSIONI
1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, e , ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, cod. civ., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) ordinare al/ai Comune/i competente/i di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
3) il figlio minore, sarà affidato ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
4) il padre, salvo diversi accordi, vedrà e terrà con sé nel rispetto delle seguenti modalità: Per_1
i) a fine settimana alterni, dal venerdì ore 16,00 alla domenica ore 21,00;
ii) nella settimana che precede il week-end di spettanza materna, due pomeriggi (il martedì ed il giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
pagina 1 di 3 iii) nella settimana che precede il week-end di spettanza paterna, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 ed il venerdì dalle ore 16,00 fino alla domenica alle ore 21,00; iv) nelle vacanze scolastiche estive, le due settimane centrali del mese di agosto (pari tempo spetterà alla madre, la quale lo terrà con sé l'ultima settimana del mese di luglio e la prima settimana del mese di agosto).
I genitori si impegnano a concordare il calendario delle vacanze entro l'inizio del mese di maggio di ciascun anno;
v) nelle vacanze scolastiche natalizie, invece, trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, i Per_1 seguenti periodi (quella indicata di seguito sarà la previsione valida per l'anno corrente): dal 22 al 25 dicembre con la mamma;
dal 26 al 29 dicembre con il papà; dal 30 dicembre al 2 gennaio con la mamma;
dal 3 al 6 gennaio con il papà; vi) ponti e festività infra settimanali saranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
5) la casa familiare, sita in Lissone, via Isonzo n. 35, sarà assegnata alla sig.ra ferme le previsioni di Pt_1 cui infra in merito alla futura vendita;
6) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 750,00 al Per_1 mese, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate che la madre si riserva di indicare, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7) ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 (doc. 13);
8) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) le parti si impegnano, a seguito dell'intervenuta sanatoria della casa coniugale, a porre l'abitazione in vendita mediante agenzia di propria fiducia al prezzo che sarà da quest'ultima suggerito. Il ricavato dalla vendita, dedotto il mutuo residuo e le eventuali ulteriori spese a carico della proprietà – ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di agenzia, le spese per attività di adeguamento rientranti nelle opere straordinarie e/o di sanatoria dell'immobile ed i compensi professionali dei professionisti eventualmente incaricati –, verrà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuna, a prescindere dal fatto che il sig. abbia, al momento Pt_2 dell'acquisto della casa familiare, contributo economicamente in misura maggiore;
10) sino alla vendita, le utenze, TARI inclusa, saranno a carico della sig.ra le spese condominiali Pt_1 ordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno sino al 31.12.2025 e, a partire dal 01.01.2026, per l'80% a carico della sig.ra per il 20% a carico del sig. ; le spese condominiali straordinarie Pt_1 Pt_2 saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
11) sino alla vendita, le parti continueranno a versare ciascuna il 50% della rata del mutuo sul conto corrente tra loro cointestato che, successivamente alla vendita, sarà estinto, con ripartizione al 50% delle eventuali somme residue.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 16.06.2017 a Parte_1 Parte_2
Calco (LC);
- Dall'unione è nato il figlio (27.01.2018); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 28.05.2018;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Calco (LC), per le annotazioni di legge (atto n. 5, parte II, Serie A, anno 2017)
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/03/2025, assunto in decisione in data 28/05/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato RATTI LUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza CONCLUSIONI
1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, e , ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, cod. civ., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) ordinare al/ai Comune/i competente/i di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
3) il figlio minore, sarà affidato ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
4) il padre, salvo diversi accordi, vedrà e terrà con sé nel rispetto delle seguenti modalità: Per_1
i) a fine settimana alterni, dal venerdì ore 16,00 alla domenica ore 21,00;
ii) nella settimana che precede il week-end di spettanza materna, due pomeriggi (il martedì ed il giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
pagina 1 di 3 iii) nella settimana che precede il week-end di spettanza paterna, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 ed il venerdì dalle ore 16,00 fino alla domenica alle ore 21,00; iv) nelle vacanze scolastiche estive, le due settimane centrali del mese di agosto (pari tempo spetterà alla madre, la quale lo terrà con sé l'ultima settimana del mese di luglio e la prima settimana del mese di agosto).
I genitori si impegnano a concordare il calendario delle vacanze entro l'inizio del mese di maggio di ciascun anno;
v) nelle vacanze scolastiche natalizie, invece, trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, i Per_1 seguenti periodi (quella indicata di seguito sarà la previsione valida per l'anno corrente): dal 22 al 25 dicembre con la mamma;
dal 26 al 29 dicembre con il papà; dal 30 dicembre al 2 gennaio con la mamma;
dal 3 al 6 gennaio con il papà; vi) ponti e festività infra settimanali saranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
5) la casa familiare, sita in Lissone, via Isonzo n. 35, sarà assegnata alla sig.ra ferme le previsioni di Pt_1 cui infra in merito alla futura vendita;
6) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 750,00 al Per_1 mese, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate che la madre si riserva di indicare, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7) ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 (doc. 13);
8) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) le parti si impegnano, a seguito dell'intervenuta sanatoria della casa coniugale, a porre l'abitazione in vendita mediante agenzia di propria fiducia al prezzo che sarà da quest'ultima suggerito. Il ricavato dalla vendita, dedotto il mutuo residuo e le eventuali ulteriori spese a carico della proprietà – ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di agenzia, le spese per attività di adeguamento rientranti nelle opere straordinarie e/o di sanatoria dell'immobile ed i compensi professionali dei professionisti eventualmente incaricati –, verrà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuna, a prescindere dal fatto che il sig. abbia, al momento Pt_2 dell'acquisto della casa familiare, contributo economicamente in misura maggiore;
10) sino alla vendita, le utenze, TARI inclusa, saranno a carico della sig.ra le spese condominiali Pt_1 ordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno sino al 31.12.2025 e, a partire dal 01.01.2026, per l'80% a carico della sig.ra per il 20% a carico del sig. ; le spese condominiali straordinarie Pt_1 Pt_2 saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
11) sino alla vendita, le parti continueranno a versare ciascuna il 50% della rata del mutuo sul conto corrente tra loro cointestato che, successivamente alla vendita, sarà estinto, con ripartizione al 50% delle eventuali somme residue.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 16.06.2017 a Parte_1 Parte_2
Calco (LC);
- Dall'unione è nato il figlio (27.01.2018); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 28.05.2018;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Calco (LC), per le annotazioni di legge (atto n. 5, parte II, Serie A, anno 2017)
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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