Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9436/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ZECCA GIANCOSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SALVO RICCARDO e l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare che il presunto indebito n. 17390065, emesso in data 26.12.2022 e notificato il 13.02.2023 con raccomandata a.r. n. 66481126843-0 per un importo complessivo pari ad € 7.849,23, è illegittimo, nullo ovvero inefficace, per le causali di cui al presenta atto, ovvero per la violazione del principio di tutela dell'affidamento dell'assistibile, circostanza che determina l'irripetibilità delle prestazioni percepite. … è illegittimo, nullo ovvero inefficace, in quanto, il Sig. - in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nelle Pt_1 sentenze n. 13223/20, n. 31372/19 e n. 28771/18 - ha regolarmente presentato apposita dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, fornendo i propri dati reddituali, pertanto nessuna azione omissiva o dolosa appare addebitabile al ricorrente. …è illegittimo, nullo ovvero inefficace, in quanto l'asserito indebito, non deriva da dolo o omissione da parte del ricorrente. … è illegittimo, nullo ovvero inefficace poiché viola l'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 co. 1 e 3 L. 241/90 CP_ ed in ogni caso per tutte le causali di cui al presente atto;
Condannare l' alla revoca e/o all'annullamento del provvedimento impugnato, ovvero al rimborso delle somme illegittimamente trattenute sulla pensione in godimento al ricorrente, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
L' ha contestato gli avversi assunti e chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che L'indebito CP_1 si è generato a causa dei redditi goduti dal ricorrente per l'anno 2020. In particolare, è emerso un reddito da lavoro dipendente di euro 5.738,00, evidentemente eccedente rispetto alla soglia reddituale prevista per il diritto all'assegno di invalidità civile (all. 4).
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Cassazione con sentenza n. 13915 del 20.05.2021: “a) “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”; b) “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Il principio generale di settore richiamato nella suddetta pronuncia e in altre di segno analogo – secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass. n. 13223/2020 e n. 26036/2019) muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1).
In particolare, in materia di prestazioni assistenziali trovano applicazione l'art 3 ter del D.L. n.
850/1976 (convertito con L. n. 29/1977) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” nonché l'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. n. 291/1988), in base al quale “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità… e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. 2 Come si è visto, in base alla giurisprudenza prevalente l'irripetibilità è esclusa dal dolo.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova di una condotta dolosa della ricorrente, il quale ha anzi dedotto di avere comunicato annualmente all'Agenzia delle Entrate riscossione, e di conseguenza all'Istituto previdenziale, i propri redditi personali, senza omettere alcunché, informando di fatto l'Ente delle proprie variazioni reddituali, seppur minime.
Quindi, per il 2021 l'indebito (pur sussistente, in quanto i redditi dichiarati sono pari a € 5.738,00
e, come tali, superiori ai limiti previsti per l'assegno di invalidità civile) è comunque irripetibile in applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 13915/2021; per gli anni successivi, invece, non vi è indebito, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto a pag. 3 dell'atto introduttivo, il ricorrente è titolare di redditi personali annui inferiori ai limiti prescritti ex lege per la percezione della pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07918621, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2023.
Tali circostanze non sono smentite da deduzioni o prove di segno contrario da parte dell , CP_1 che si è limitato a dedurre il superamento dei limiti reddituali solo per il 2020.
L'indebito contestato deve essere quindi annullato, con condanna dell alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente trattenuto o recuperato a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 7.849,23 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07918621 comunicato dall con provvedimento del 26.12.2022 per il periodo da gennaio 2021 a gennaio CP_1
2023 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente di quanto CP_1 eventualmente recuperato a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 06/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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