Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 2
In tema di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione. In mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni Unite è proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
In tema di acque pubbliche, il potere dell'Autorità di bacino di prendere misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presuppone l'adozione di un piano di bacino in attesa di approvazione e, pertanto, quando tale piano non sia stato ancora adottato, esso difetta del tutto. La salvaguardia, difatti, riguarda le scelte effettuate con il piano di bacino, non le finalità a tutela delle quali il piano medesimo deve essere predisposto ed adottato, per cui essa trova i suoi limiti - genetici, funzionali e cronologici - nell'alveo progettuale cui deve raccordarsi. Diversamente, si attribuirebbe all'Autorità di bacino un'anomala funzione di supplenza, per ovviare all'inerzia degli organi competenti nel promuovere e concludere le fasi procedimentali della predisposizione e dell'adozione del piano, e si eluderebbero modalità indispensabili per la coordinata difesa di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati.
Commentario • 1
- 1. Overruling, sopravvenienze giurisprudenziali, retroattività, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/05/2006, n. 12084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12084 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5765/2004
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Francesco - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BACCHIGLIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
BOZZI PIO, AGOSTINIS VETRO S.R.L., S.E.A.C S.R.L., IMPRESA ELETTRICA DANTE IS DI UC E GI IS S.N.C., SECAB SCARL, I.G.F. - IDROELETTRICHE GESTIONI FRIULANE S.P.A., B. E P. ALTO LUMIEI DI UZ ER S.N.C., MONTE COCCO S.R.L., SERVEL-MERA S.R.L. (SUCCEDUTA ALLA RENO DE MEDICI S.P.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANSI ANTONIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
SEFAR S.R.L., CARTIFICIO ERMOLLI DI MOGGIO UDINESE S.P.A., MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, REGIONE VENETO;
- intimati -
- sul 2^ ricorso n. 08481/2004 proposto da:
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'Ufficio della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARZI GINO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale in adesione -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO, giusta delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, BUZZI PIO, AGOSTINIS VETRO S.R.L., S.E.A.C S.R.L., IMPRESA ELETTRICA DANTE IS DI UC E GI IS S.N.C., SECAB SCARL, I.G.F. IDROELETTRICHE GESTIONI FRIULANE S.P.A., B. E P. ALTO LUMIEI DI UZ ER S.N.C., MONTE COCCO S.R.L., SOCIETÀ RENO DE MEDICI, SEFAR S.R.L., CARTIFICIO ERMOLLI DI MOGGIO UDINESE S.P.A., MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE VENETO;
- intimati -
- sul 3^ ricorso R.G. n. 5764/04 proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
AGOSTINIS VETRO S.R.L., S.E.A.C S.R.L., SECAB SCARL, I.G.F. - IDROELETTRICHE GESTIONI FRIULANE S.P.A., B. E P. ALTO LUMIEI DI UZ ER S.N.C., BUZZI PIO, MONTE COCCO S.R.L., IMPRESA ELETTRICA DANTE IS DI UC E GI IS S.N.C., SERVEL-MERA S.R.L. (succeduta alla RENO MEDICI S.P.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MANSI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
SEFAR S.R.L., CARTIFICIO ERMOLLI DI MOGGIO UDINESE S.P.A., MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE;
- intimati -
- sul 4^ ricorso R.G. N. 5765/04 proposto da:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente-
contro
AGOSTINIS VETRO S.R.L., S.E.A.C. S.R.L., SECAB SCARL, I.G.F. - IDROELETTRICHE GESTIONI FRIULANE S.P.A., B. E P. ALTO LUMIEI DI UZ ER S.N.C., BUZZI PIO, MONTE COCCO S.R.L., IMPRESA ELETTRICA DANTE IS DI UC E GI IS S.N.C., SERVEL-MERA S.R.L. (succeduta alla RENO DE MEDICI S.P.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANSI ANTONIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
SEFAR S.R.L., CARTIFICIO ERMOLLI DI MOGGIO UDINESE S.P.A., REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, REGIONE VENETO, AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 89/03 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, depositata il 13/06/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/06 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati LETTERA dell'Avvocatura Generale dello Stato, MAZZULLO Gianfranco, PAFUNDI Gabriele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In accoglimento dei due distinti (poi riuniti) ricorsi, rispettivamente proposti (il primo) dalla EDIPOWER s.p.a. (succeduta alla Eurogen s.p.a.) e (il secondo) da undici titolari di piccole concessioni per la derivazione di acqua per la produzione di energia elettrica (SEFAR s.r.l., e Cartificio Ermolli s.p.a., qui non costituite, oltre le società resistenti in epigrafe indicate, l'adito T.S.A.P. annullava l'impugnata deliberazione, n. 7 del 18 dicembre 2001, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, ragliamento, Piave e Brenta e recante "Misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento".
A tale decisione perveniva il T.S.A.P. in ragione del motivo assorbente (risolventesi in vizio di violazione di legge della delibera in questione) che "l'intero sistema normativo si oppone a che l'Autorità ... eserciti il potere di salvaguardia in una fase anteriore a quella di adozione di un piano di bacino", nelle forme partecipative all'uopo imposte dalla legge.
2. Avverso la suddetta sentenza, depositata il 13 giugno 2003, hanno proposto distinti ricorsi l'Autorità di Bacino e il suo Comitato Istituzionale (n. 5763/04), la Regione Veneto (n. 5764/04) e i tre Ministeri dell'Ambiente, delle Attività Produttive e delle Infrastrutture e Trasporti (n. 5765/04). Ed ha proposto altresì ricorso "incidentale adesivo" la Regione Friuli Venezia Giulia (n. 8481/04). L'Autorità di Bacino e il Comitato formulano sette motivi di censura - di cui i primi quattro sono strettamente collegati -, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (e art. 111 Cost., R.D. n. 1775 del 1933, artt. 200 e 201).
I tre Ministeri e la Regione Veneto deducono in via principale il loro difetto di legittimazione passiva, in via subordinata sette motivi di censura identici a quelli proposti dall'Autorità. Resistono con controricorso la Edipower S.p.a. e l'I.G.F. + 8. I tre Ministeri, Edipower e I.G.F. +8 hanno anche depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I quattro su riferiti ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. È ancora preliminare l'esame della eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per tardlvità, formulata dalla Edipower in relazione al ricorso "incidentale adesivo" della Regione Friuli V.G.. L'eccezione - che muove dalla duplice premessa della inapplicabilità delle regole dettate dall'art. 334 c.p.c., per l'impugnazione incidentale, al ricorso in esame, e della sua tardività, appunto, rispetto al termine di 45 giorni decorrente dalla data di notifica del dispositivo della sentenza del T.S.A.P., R.D. n. 1775 del 1933, ex artt. 183 e 2020 - è infondato in relazione al suo secondo assunto.
È pur vero, infatti, che quando il ricorso di una parte abbia, come nella specie, contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme del ricorso incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato nei termini ordinari propri del ricorso autonomo (cfr. Cass. nn. 11031/03, 22054/04, da ultimo). Ma - quanto al termine di proponibilità di un siffatto ricorso autonomo avverso sentenza del T.S.A.P. - deve ribadirsi che la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di 45 giorni di cui al citato R.D. 1775 del 1993, art. 202, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione (cfr. n. 10892/2001).
Per cui in mancanza di tale notifica - che nella specie non risulta effettuata - il ricorso alle Sezioni unite è proponibile nel termine di un anno ex art. 327 c.p.c., nel caso in esame non decorso. Dal che la tempestività, quindi, della impugnazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Sempre in sequenza di priorità logica, ed ai fini dell'esatta delimitazione del contraddittorio, vengono, a questo punto, in rilievo le questioni attinenti a:
a) la legittimazione passiva della Regione Veneto e dei tre Ministeri, in ordine alla quale, con il primo motivo delle rispettive odierne impugnazioni, detti ricorrenti lamentano che il TSAP abbia omesso di pronunciare;
b) la legittimazione attiva del Cartificio Ermolli, contestata con il quinto motivo dei ricorsi principali sull'assunto della intervenuta scadenza della correlativa concessione in data anteriore a quella di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio;
c) l'ammissibilità dei ricorsi introduttivi delle società Agostinis Vetro s.r.l., Alto Lumiei n.c, Sefar r.l., e Monte Cocco, con riguardo alla quale, con i motivi sesto e settimo articolati dall'Autorità di Bacino (e riproposti nelle altre impugnazioni principali), si censura il T.S.A.P. per aver omesso di pronunciare relativamente alla eccepita circostanza che, nei rispettivi disciplinari di concessione, era già previsto l'obbligo del concessionario di adeguarsi alla portata di rispetto che l'autorità competente ritenesse necessaria per garantire il minimo deflusso vitale, "per cui il ricorso di dette società si risolverebbero in un non condivisibile percorso per sottrarsi ai doveri scaturenti dal disciplinare".
3.1. La questione sub a) va risolta in senso conforme alla prospettazione dei ricorrenti - le cui impugnazioni vanno per tale assorbente profilo quindi accolte - in quanto sia la Regione Veneto che i tre Ministeri sono effettivamente estranei all'adozione del provvedimento impugnato, che non è per alcun verso pertanto ad essi imputabile.
3.2. La questione sub b) va risolta con reiezione, invece, del motivo (quinto) di ricorso dell'Autorità di Bacino, risultando dagli atti l'intervenuta rinnovazione della concessione in favore del Cartificio anteriormente alla proposizione del correlativo ricorso.
3.3. Non fondate sono anche le censure di cui ai successivi sesto e settimo mezzo dello stesso ricorso. In quanto l'assunzione, in disciplinare, dell'obbligo di adeguarsi ai provvedimenti dell'autorità determinativi della portata minima di rispetto, presuppone evidentemente la legittima adozione di siffatti provvedimenti e non ne preclude, quindi, l'impugnabilità al concessionario per eventuali loro vizi di legittimità.
4. Vengono, quindi, a questo punto in esame i residui motivi, da uno a quattro, del ricorso dell'Autorità di Bacino che attaccano propriamente la statuizione di annullamento delle misure di salvaguardia dalla stessa adottate relativamente alla portata di rispetto del fiume Tagliamento.
4.1. Non tutte le censure aggregate in detti mezzi investono, per altro, punti decisivi della pronuncia impugnata. In particolare le doglianze di violazione della normativa di settore (R.D. n. 1285 del 1920, art. 9 ss., L. n. 183 del 1989, art. 3; R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis;
L. n. 36 del 1914, art. 3, D.Lgs. n. 79 del 1999,
art.12; D.Lgs. n.152 del 1999, art. 22) per i profili del "carattere prioritario dell'interesse al minimo deflusso vitale rispetto agli usi idroelettrici" delle acque pubbliche, della inerenza agli obiettivi della pianificazione degli interventi finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse idriche e delle competenze dell'Autorità di Bacino in ordine alla individuazione della "portata di rispetto" (quale "portata di rilascio al di sotto della quale non può essere consentita alcuna azione derivatoria" del bene acqua) - come pure le censure sui limiti, pretesamente violati, di sindacabilità della discrezionalità tecnica amministrativa non sono pertinenti.
In quanto il T.S.A.P. non si è in realtà discostato da alcuna delle richiamate premesse di principio;
non ha, in particolare, disconosciuto il potere della Autorità ricorrente di disciplinare il rilascio del minimo deflusso vitale, ne' tantomeno ha preteso di sindacare il contenuto tecnico delle misure nella specie a tal fine in concreto adottate.
Unicamente ha rilevato, invece, il non legittimo esercizio di quel potere perché intervenuto in violazione di quella normativa (L.n.183 del 1989, art. 17, comma 6-bis), contestualmente invocata, che ne circoscrive l'ambito operativo in funzione di un piano in essere e non di "anticipazione sperimentale" o sostitutiva dell'attività di pianificazione.
4.2. Ha osservato, infatti, il Tribunale a quo - e per tale assorbente profilo ha annullato il provvedimento in questione - che questo, secondo quanto nelle sue premesse enunciato e successivamente chiarito dalla stessa Amministrazione e dalla documentazione in atti, "costituisce una attività propedeutica alla pianificazione di bacino ... in vista del redigendo piano stralcio delle risorse idriche". Il che, appunto, violava la norma del richiamato alla L. n. 183 del 1989, art. 17. La quale, "nel disporre che le misure di salvaguardia possono essere adottate dall'Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, non si presta ad interpretazioni diverse da quella conforme al dettato testuale, per cui l'intervento cautelare risulta dichiaratamente ammesso solo a fronte, non già di un vago ed ipotetico piano ancora da definire, bensì ... del piano già progettato ed avviato verso la fase ultima della formale approvazione, che costituisce l'atto terminale della complessa procedura disciplinata dalla L. n. 183 del 1989, art. 18". Sul punto - che costituisce il fulcro della motivazione della sentenza impugnata - si svolge la censura (in questo caso pertinente) della Autorità ricorrente secondo cui "l'interpretazione sistematica delle fonti primarie evidenzie(rebbe) invece che le misure di salvaguardia possono essere autonome". In quanto "è possibile che i piani stralcio siano anticipati da autonome misure di salvaguardia, le quali ... sono a loro volta stralci funzionali a carattere anticipatorio sia pure a carattere temporaneo".
4.3. La doglianza così formulata non è però fondata, poiché in contrasto con la corretta esegesi della normativa di riferimento, quale già sottolineata dalla recente sentenza n. 5318 del 16 marzo 2004 di queste Sezioni unite. Nel senso - che qui si ribadisce - che il testuale collegamento del potere dell'autorità di bacino al periodo di attesa dell'approvazione, in un contesto normativo che delinea tale approvazione come atto specifico e successivo alla predisposizione ed all'adozione del piano (e con proprie regole di competenza), non autorizza, tenendosi anche conto dei criteri interpretativi fissati dall'art. 14 preleggi per le leggi di tipo eccezionale, l'estensione della norma al diverso caso in cui l'attesa riguardi - come appunto nella specie - non l'approvazione di un piano già adottato, ma la sua stessa adozione.
Ostativi in proposito sono, del resto, anche la ratio ed i presupposti logici della norma in esame.
Le misure di salvaguardia configurano infatti un'anticipazione dell'operatività di determinazioni già prese e di contenuto noto o conoscibile, e sono rivolte ad evitare che i tempi occorrenti per il completamento dell'iter procedimentale, a sua volta necessario per l'efficacia di quelle determinazioni, possano vanificare gli obiettivi perseguiti, consentendo (od addirittura stimolando) comportamenti divergenti dal tenore dell'atto in attesa d'approvazione.
La salvaguardia, dunque, riguarda le scelte effettuate con il piano di bacino, non le finalità a tutela delle quali il piano medesimo deve essere predisposto ed adottato, per cui trova i suoi limiti - genetici, funzionali e cronologici - nell'alveo progettuale cui deve raccordarsi.
Anche perché - ove, in tesi, ammessa l'adottabilità di misure di salvaguardia prima ed indipendentemente dalla formazione del piano da salvaguardare - si attribuirebbe all'autorità di bacino un'anomala funzione di supplenza, per ovviare all'inerzia degli organi competenti nel promuovere e concludere le fasi procedimentali della predisposizione e dell'adozione del piano, e si eluderebbero modalità indispensabili per la coordinata difesa di tutti gli interessi coinvolti (pubblici e privati).
4.4. Nel ricorso dell'Autorità di Bacino si sostiene, per altro, che l'autonoma adottabilità di misure di salvaguardia avrebbe trovato comunque successivo supporto normativo nella legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 180 del 1998. Il cui art. 1 bis "ha (avrebbe) appunto introdotto la possibile separazione tra misure di salvaguardia e piani stralcio, poiché in alcuni casi, come quello di specie, le misure di salvaguardia assumono, a loro volta, la funzione di stralcio funzionale, a contenuto anticipatorio, della pianificazione di bacino o sottobacino ed anche della pianificazione stralcio;
infatti sempre il D.L. n. 180 del 1998, art. 1, comma 1 bis, prevede che qualora misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui alla L. n. 183 del 1989, art. 17, comma 6 ter, esse rimangono in vigore sin all'approvazione dei detti piani".
Ma neppure questa prospettazione difensiva può condividersi, stante l'evidente irriferibilità al provvedimento in discussione di un dettato normativo, quale quello su richiamato, attinente ad uno specifico - diverso - contesto territoriale e finalistico, correlato alla "prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania".
5. L'impugnazione dell'Autorità di Bacino e del suo Comitato istituzionale va integralmente, pertanto, respinta.
6. Ad identica sorte va conseguentemente incontro anche il ricorso adesivo della Regione Friuli Venezia Giulia.
7. La sentenza impugnata va, in conclusione, cassata nei soli limiti delle accolte censure di cui ai ricorsi della Regione Veneto e dei tre Ministeri (di cui retro, sub 3/1).
8. In parte qua la causa può essere, per altro, decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., confermandosi la decisione di annullamento delle misure di salvaguardia in questione, nei confronti della sola autorità che le ha adottate.
9. In considerazione della peculiarità della controversia, della natura degli interessi in essa coinvolti, della rilevanza della questione centrale dibattuta e l'assenza di precedenti, sulla stessa, alla data di proposizione degli odierni ricorsi, possono compensarsi, tra tutte le parti, le spese dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, riunisce i ricorsi;
rigetta quelli dell'Autorità di Bacino e del suo Comitato istitutivo e della Regione Friuli Venezia Giulia;
accoglie il primo motivo, con assorbimento dei mezzi residui, dei ricorsi della Regione Veneto e dei tre Ministeri;
cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e - decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. - annulla la deliberazione dell'Autorità di Bacino nei confronti unicamente della medesima;
compensa, tra tutte le parti, le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006.